Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 2101/2024 Contenzioso civile
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello depositato in data 15.07.2024 da nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Bianca Maria n. 33 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'Avv.ssa Anna Molinari, elettivamente domiciliata
[...] presso il di lei studio in Milano, via Fontana n. 5 (indirizzo telematico); APPELLATA
avverso sentenza di separazione n° 1092/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 30 gennaio 2024, non notificata, nel procedimento r.g. n. 18/2021
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
Conclusioni Procuratore Generale
1
Conclusioni parte appellante a parziale riforma della sentenza n. 1092/2024 (R.G. 18/2021) del Tribunale di Milano:
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione tenuto conto della sentenza non definitiva n. 1972/2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
1. esonerare il IG dal versamento del contributo mensile al Parte_1 mantenimento del figlio , ferma la contribuzione diretta nei tempi di propria Per_1 pertinenza e quella al 100% delle sue spese straordinarie, nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Milano;
2. stabilire che, nelle settimane in cui è affidato alle cure e all'accudimento della Per_1 madre, la IGa tenga con sé nel proprio appartamento e Controparte_1 Per_1 quindi, revocare l'assegnazione della ex casa familiare di Via Spilamberto n. 18 disposta in favore dell'appellata. La madre trascorrerà con il figlio, i seguenti periodi: a settimane alterne con il padre, da giovedì al giovedì successivo, metà dei complessivi periodi di chiusura del centro disabili dallo stesso frequentato, i primi quindici giorni durante il mese di agosto, salvi diversi accordi;
3. esonerare il IG dal versamento del contributo al mantenimento della Parte_1 moglie;
4. compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condannare la IGa alla refusione delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_1 secondo grado;
IN VIA ISTRUTTORIA
5. ammettere i seguenti capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati nella memoria ex art. 183 comma VI, n. 2, c.p.c., depositata nell'interesse del IG il 27 Pt_1 maggio 2022, dal n. 1 al n. 9, nonché nella memoria ex art. 183 comma VI, n. 3, c.p.c., depositata nell'interesse del IG il 16 giugno 2022, dal n. 10 al n. 65, con i Pt_1 testi di seguito indicati e qui di seguito riportati: 1) vero che, durante la convivenza matrimoniale, la IGa ha sempre potuto CP_1 contare sulla collaborazione di una badante per la gestione quotidiana del figlio;
Per_1
2) vero che, durante la convivenza matrimoniale, il IG anche alla luce della Pt_1 circostanza di cui al capitolo che precede, ha costantemente invitato la moglie a riprendere la propria attività professionale, interrotta nel 1992, all'esito della collaborazione con lo Studio Vercelloni;
vero che, a tal fine, il IG ha procurato e installato alla Pt_1 moglie un programma CAD;
vero che, ciononostante, la IGa ha rifiutato gli CP_1 inviti del marito e che ciò era motivo di discussione tra i coniugi;
3) vero che la IGa ha utilizzato il denaro ottenuto a titolo di risarcimento del CP_1 danno in conseguenza del sinistro occorso al figlio anche per le seguenti spese: - Per_1
l'acquisto del proprio immobile sito a San Donato Milanese, Via Spilamberto n. 18; - l'acquisto del 50% del locale e relativo box siti a Settimo Milanese in Via Verdi n. 2; - la copertura della perdita dell'investimento in Borsa conseguente all'attentato delle Torri
2 Gemelle dell'11 settembre 2001; - l'acquisto di 2 autovetture;
- la copertura delle sue esigenze personali;
4) vero che, successivamente all'acquisto del suo immobile sito a San Donato Milanese in Via Spilamberto n. 18, la IGa si è ivi trasferita a dormire e , da quel CP_1 Per_1 momento, è sempre stato accudito dal solo padre nelle ore notturne, sino alla separazione dei genitori;
5) vero che, sia durante la convivenza matrimoniale, sia successivamente, la IGa ha collaborato con i negozi di abbigliamento: “Gatto nero, Gatto bianco”, sito a CP_1
San Donato Milanese, in Via Kennedy 24/a, sito a San CP_2 Controparte_3
Donato Milanese in Via Libertà n. 78 e con i negozi online “La Milanesa” e CP_4
”, occupandosi della customizzazione di capi di abbigliamento e della creazione, a
[...] maglia o all'uncinetto, di borse, costumi, e anche capi spalla, come da docc. da 2 a 11, che si rammostrano al teste;
6) vero che, con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede, la IGa ha anche percepito importi non contabilizzati;
CP_1
7) vero che il prezzo medio di una borsa prodotta dalla IGa si aggira intorno a CP_1
€ 150,00 ed € 200,00;
8) vero che la IGa durante la convivenza matrimoniale, ha ricevuto costanti e CP_1 regolari versamenti di denaro da parte della di lei madre, IGa Parte_2 vero che la IGa ha, nel tempo, utilizzato tali importi anche per alimentare il CP_1 conto corrente cointestato con il marito e così contribuire al ménage familiare;
vero che, in particolare, la IGa ha cessato il proprio apporto economico in favore della Pt_2 figlia contestualmente alla decisione del marito di formalizzare la Controparte_1 separazione, con la sola esclusione di un versamento sul conto corrente cointestato ai coniugi di € 10.000,00;
9) vero che la IGa durante la convivenza matrimoniale, ha sempre avuto CP_1
l'abitudine di trascorrere almeno due mesi al mare durante il periodo estivo anche a proprie spese. 10) vero che il IG sin dai primi anni di vita di , si è personalmente e Pt_1 Per_1 quotidianamente occupato di accompagnare il figlio alle sedute con la terapista Per_2 presso il Centro di Riabilitazione Don Gnocchi di San Giuliano;
11) vero che il IG
sin dai primi anni di vita di , ha sempre personalmente accompagnato Pt_1 Per_1
al corso di musicoterapia in Viale Monza a Milano;
Per_1
12) vero che il IG sin dai primi anni di vita di , si è costantemente Pt_1 Per_1 alternato alla madre nei soggiorni del figlio presso la Fondazione Hollman di Cannero;
13) vero che il IG negli anni, ha accompagnato per due volte Pt_1 Per_1 all'acquario di Rimini per la “delfinoterapia”; 14) vero che il IG sin dai primi Pt_1 anni di vita di , ha abitualmente accompagnato il figlio presso la piscina Yabboq di Per_1
San Donato, dove ha seguito una terapia in acqua con il Dott. e la IGa Per_1 CP_5 CP_
15) vero che il IG in occasione dei due ricoveri del figlio avvenuti Pt_1 rispettivamente nel 1992 e nel 2000 è personalmente rimasto in ospedale, anche per la notte, con;
Per_1
16) vero che il IG sin dai primi anni di vita del figlio, si è sempre Pt_1
3 personalmente occupato della ricerca e dell'acquisto della maggior parte dei capi di abbigliamento e delle scarpe per;
Per_1
17) vero che le terapie precedentemente seguite da sono state interrotte da circa Per_1
15 anni;
18) vero che il IG nei tempi di vacanza di propria pertinenza, si occupa Pt_1 personalmente della cura e dell'accudimento del figlio, senza l'aiuto della badante del figlio;
19) vero che la IGa in occasione delle vacanze estive del 2021, ha rinunciato CP_1
a partire con giacché la badante aveva contratto il Covid;
Per_1 Per_3
20) vero che dai 3 ai 16 anni ha sofferto di epilessia e che è stato il solo IG Per_1
a dormire con il figlio nello stesso letto per potergli somministrare, in caso di Pt_1 convulsioni notturne, i farmaci necessari;
vero che il IG ha fatto ciò pur Pt_1 dovendosi alzare presto alla mattina per recarsi al lavoro;
21) vero che sono sempre stati e continuano a essere solo il padre e/o la tata a Per_3 occuparsi dell'igiene intima di e del cambio dei suoi pannoloni;
Per_1
22) vero che, durante la convivenza genitoriale, il IG era solito fare rientro a Pt_1 casa contestualmente con il termine dell'orario di lavoro della badante di e Per_1 precisamente tra le ore 19,00 e le ore 20,30;
23) vero che, quantomeno da quando la figlia ha compiuto 4 anni, la IGa Per_4 ha iniziato a dedicarsi esclusivamente alla secondogenita, anche trascorrendo i CP_1 pomeriggi ad assistere ai suoi allenamenti di tennis e così anche accompagnandovela durante i fine settimana;
vero che in tali momenti e, in particolare, nella giornata di domenica (giorno di riposo della badante) è sempre stato accudito dal padre. Per_1
24) vero che la IGa ha acquistato l'immobile sito a San Donato, in Via CP_1
Spilamberto n. 18/b a titolo di investimento personale;
25) vero che mai ha dormito da sola nell'appartamento di proprietà della madre Per_4 attiguo a quello del padre, avendovi sempre dormito con la madre stessa;
26) vero che l'appartamento di proprietà della IGa poco dopo l'acquisto, era CP_1 stato inizialmente concesso in uso al IG , che lo aveva arredato e Parte_3 munito di cucina;
27) vero che quando la IGa si è trasferita nel proprio appartamento a seguito CP_1 della separazione coniugale, ha solo provveduto all'acquisto del frigorifero;
28) vero che, successivamente alla separazione coniugale, la IGa ha deciso di CP_1 acquistare una cucina nuova.
29) vero che, durante la convivenza genitoriale, il ménage familiare, vacanze incluse, è stato sostenuto solo in parte grazie al reddito da lavoro del IG e per il resto Pt_1 grazie ai risarcimenti rispettivamente riconosciuti alla IGa e al IG CP_1 Pt_1 in conseguenza del danno da malpractice medica occorso al figlio;
Per_1
30) vero che ha interrotto qualsivoglia terapia medica sin dal 2005 e che i relativi Per_1 costi erano per la maggior parte a carico del Sistema Sanitario Nazionale;
31) vero che le rette della scuola privata frequentata dalla figlia sono sempre state Per_4 personalmente sostenute dalla IGa o dalla di lei madre;
vero che ciò, in CP_1 particolare, è accaduto perché il IG era contrario alla frequenza da parte della Pt_1 figlia di scuole private;
32) vero che la maggior parte dei costi relativi a , compreso Per_1 lo stipendio della badante del ragazzo, sono sempre stati sostenuti attraverso la pensione di
4 invalidità di cui egli è titolare;
33) vero che le spese abitative dell'immobile di San Donato Milanese di proprietà della IGa durante la convivenza genitoriale, sono stati pagati dal conto corrente CP_1 cointestato ai coniugi ove era versata la somma ottenuta dalla IGa a titolo di CP_1 risarcimento per il danno da malpractice medica.
34) vero che, durante la convivenza genitoriale, i coniugi hanno sempre concordato tra loro la gestione e la meta delle vacanze estive;
35) vero che, durante la convivenza genitoriale, la IGa ha sempre trascorso CP_1 almeno due mesi al mare di cui il primo, luglio, con la sola figlia e il secondo, Per_4 agosto, anche con;
vero che per l'intero periodo di vacanza con , la IGa Per_1 Per_1 ha sempre voluto la costante presenza della tata;
vero che durante il mese di CP_1 agosto il IG ha sempre raggiunto la famiglia nel suo periodo di ferie dal lavoro Pt_1 per l'intero mese e solo in alcune occasioni per 15 giorni;
vero che, in particolare, in tale periodo la cura e l'accudimento di era gestito dal solo padre;
Per_1
36) vero che l'appartamento condotto in locazione dalla IGa a Porto Recanati CP_1 per le vacanze estive è disposto su più livelli e le camere da letto sono al primo piano ove
è impedito ad accedere;
vero che per tale ragione la madre fa soggiornare Per_1 Per_1 al piano terra;
vero che, negli anni scorsi, ha dormito nelle camere da letto del Per_1 piano superiore solo in presenza del padre, che lo aiutava a salire le scale e dormiva nel letto con lui;
37) vero che a Porto Recanati AT, che ha difficoltà di deambulazione, fatica a frequentare la spiaggia e a entrare in mare giacché la spiaggia è di ciottoli e sassi;
vero che, per tale ragione, , durante le vacanze a Porto Recanati, trascorre la giornata Per_1 passeggiando con la tata sul lungomare;
38) vero che durante la convivenza genitoriale ha spesso trascorso periodi di Per_1 vacanza in Liguria, oltre che in Toscana e in Sardegna nelle proprietà del nonno paterno.
39) vero che il IG e la tata si occupano da soli della cura di e Pt_1 Per_3 Per_1 della gestione delle sue esigenze quotidiane quali cambio di pannolone, igiene intima, barba, vestizione etc.;
40) vero che l'ausilio della tata di prescinde dai problemi di salute dei genitori;
Per_1
41) vero che il Centro Disabili Diurno Melograno frequentato da da circa 5 anni è Per_1 stato individuato dai Servizi Sociali;
42) vero che, al pari del risarcimento riconosciuto alla IGa pari a Lire CP_1
700.000.000, anche il risarcimento riconosciuto al IG pari a Lire Pt_1
300.000.000, è stato versato sul conto corrente cointestato ai coniugi;
43) vero che il conto corrente cointestato ai coniugi è sempre stato gestito di comune accordo tra loro;
vero che, in particolare, la IGa è sempre stata al corrente di CP_1 tutti gli investimenti fatti nell'interesse della famiglia;
44) vero che durante la convivenza genitoriale il IG era titolare di un conto Pt_1 corrente autonomo in quanto legato alla sua Partita Iva e alla sua attività professionale;
vero che, in particolare, la IGa aveva la delega ad operare su tale conto;
CP_1
45) vero che il debito di circa € 400.000,00 conseguente al fallimento dell'attività di ristorazione del IG è stato in parte ripianato e coperto dal di lui padre, IG Pt_1
che ha investito nella società € 180.000,00; vero che la residua parte Parte_4
5 del debito che precede è stato ripianato dai nuovi soci che hanno rilevato l'attività.
46) vero che il finanziamento del 2011 è stato chiesto di comune accordo dai coniugi;
47) vero che il finanziamento richiesto nel 2011 aveva la finalità di sostenere i bisogni della famiglia;
vero che, in particolare, il trasferimento di € 64.100,00 dal conto corrente cointestato ai coniugi a quello intestato al IG aveva la finalità di coprire un Pt_1 affidamento provvisorio precedentemente chiesto per esigenze economiche della famiglia;
vero che, in particolare, la IGa è sempre stata al corrente di ogni connessa CP_1 operazione, condividendola;
48) vero che tutti i movimenti operati sul conto corrente cointestato ai coniugi, compresi trasferimenti verso altri conti, sono sempre stati concertati tra i coniugi;
49) vero che le rate del mutuo ottenuto nel 2011 dai coniugi sono sempre state pagate con la rendita da locazione del locale commerciale di Settimo Milanese parimenti cointestato ai coniugi e ciò sino alla disdetta del relativo contratto di locazione, avvenuta nel 2021;
50) vero che alla IGa non è mai stato impedito alcun contatto con l'Istituto CP_1
Bancario ove i coniugi avevano rapporti;
51) vero che le spese relative all'immobile cointestato ai coniugi di Settimo Milanese sono sempre state affrontate attraverso il conto corrente cointestato ai coniugi, ove veniva accreditata anche la relativa rendita da locazione;
52) vero che le spese condominiali dell'immobile di Settimo Milanese di cui il IG è comproprietario con la sorella sono sempre state pagate dall'inquilino come da Pt_1 relativo contratto che si rammostra (doc. 34);
53) vero che la IGa era a conoscenza delle difficoltà che, negli ultimi anni di CP_1 convivenza coniugale, hanno impedito il pagamento delle tasse dell'immobile di esclusiva proprietà della medesima attraverso il conto corrente cointestato;
54) vero che alla IGa non è mai stato impedito alcun contatto con il CP_1
Commercialista che seguiva i suoi interessi;
55) vero che la figlia della coppia è sempre stata responsabile dei pagamenti e degli Per_4 oneri relativi all'auto di sua proprietà;
56) vero che il pagamento delle rette del Centro Melograno frequentato da sono Per_1 onere della IGa che, in veste di Amministratore di Sostegno del figlio, ne CP_1 gestisce la rendita connessa alla pensione di invalidità;
57) vero che mai il IG ha omesso pagamenti spettanti alla badante di;
Pt_1 Per_1 vero che, in particolare, tali pagamenti sono sempre stati effettuati tramite la pensione di invalidità di cui è titolare;
Per_1
58) vero che la gratifica di € 250,00 mensili, extra busta paga, è stata riconosciuta alla badante di per decisione della IGa Per_1 CP_1
59) vero che il IG ha interrotto la propria attività professionale a dicembre Pt_1
2021, essendo andato in pensione a gennaio 2022;
60) vero che l'attività professionale svolta dal IG sino al pensionamento era Pt_1 prevalentemente rivolta a professionisti e aziende;
61) vero che il IG mai ha prestato attività lavorativa nell'azienda agricola del Pt_1 proprio padre, Sig. Parte_4
62) vero che il IG è coadiuvato nella propria attività di vendita e Parte_4
6 commercializzazione di “vin santo” dalla sola nipote Parte_5
63) vero che dall'inizio del 2022 a oggi il IG si è recato in Sardegna Pt_1 nell'abitazione del proprio padre due volte, nel corso dei mesi di febbraio e di maggio, per accompagnare il medesimo che doveva effettuare dei lavori di manutenzione dell'immobile; vero che, in particolare, alcuna spesa è stata a tal fine sostenuta dal IG Parte_1
64) vero che il IG si reca solo saltuariamente in Toscana allo scopo di far Pt_1 visita al proprio padre 93enne, nei periodi che quest'ultimo trascorre ivi.
65) vero che le tasse e gli oneri relativi agli immobili di comproprietà della IGa siti a Milano in Via Ponte Vetero e per la parte di propria pertinenza, venivano CP_1 pagati dal conto corrente cointestato ai coniugi, ove era giacente l'importo ottenuto dalla medesima a titolo di risarcimento del danno occorso al figlio per malpractice Per_1 medica;
vero che successivamente tali importi sono stati rimborsati dalla madre della IGa versandoli sul conto corrente cointestato ai coniugi;
vero che mai, tali CP_1 importi sono stati rimborsati dalla madre della IGa personalmente al IG CP_1
Pt_1
Si indicano a testi, a prova diretta e contraria, i IGi:
- Sig. , residente a [...]; Testimone_1
- Sig.ra residente a [...]; Testimone_2
- Sig. residente a [...]; Testimone_3
- Sig. residente a [...]; Testimone_4
- Sig. residente a [...]; Tes_5
- Sig. residente a [...]d'Elsa (SI); Parte_4
- Sig. , residente a [...]. Parte_3
6. ammettere il IG a prova contraria sui capitoli di prova avversari, ove Parte_1 ammessi, con i testi sopra indicati;
7. ordinare all'appellata, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio:
- delle proprie dichiarazioni fiscali dalla data del matrimonio a oggi;
- degli estratti conti e depositi titoli di cui sia (o sia stata) intestataria, cointestataria o che siano (o siano stati) comunque a lei riferibili dalla data del matrimonio a oggi;
- degli estratti conto delle proprie carte di credito e/o di quelle a lei comunque in uso, dalla data del matrimonio a oggi;
- di ogni altro documento bancario e fiscale relativo alla propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque a lei riferibile;
- del rogito di vendita dell'immobile a lei cointestato e sito a Milano, in Via Ponte Vetero n. 23; 8. disporre immediate indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche e patrimoniali della IGa nonché sul suo tenore di vita, anche CP_1 valendosi della Polizia Tributaria e tramite accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Archivio dei Rapporti Finanziari anche a i sensi dell'art. 11-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214. Con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria.
Conclusioni parte appellata
7 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, In via principale
* Rigettare l'appello proposto da sig. per l'effetto confermate in toto la Parte_6 sentenza di primo grado.
* Condannare il sig. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio oltre Pt_1 oneri ed accessori. In via Istruttoria, si riporta quanto articolato nella memoria 183 n. 2 c.p.c.: Si chiede ammettersi prova per testi, nonché interrogatorio formale, sui seguenti capitoli: A. SUI RAPPORTI TRA I CONIUGI IN CORSO DI MATRIMONIO 1. vero che la sig.ra con la nascita di , 24 maggio 1992, a fronte delle CP_1 Per_1 condizioni di salute in cui versava lo stesso, si è completamente dedicata alla famiglia ed in particolare a;
Per_1
2. vero che la sig.ra aveva tentato di riprendere l'attività lavorativa di libero CP_1 professionista architetto, tuttavia a seguito della nascita della seconda figlia, Per_4 avvenuta nel 1996, vi è stata la scelta definitiva di occuparsi della famiglia e dei figli;
3 vero che la scelta della sig.ra è stata presa di comune accordo con il marito sig. CP_1
Pt_1
4. vero che la scelta di cui sopra ha permesso al sig. di dedicarsi completamente Pt_1 all'attività lavorativa prevalente di commercio di mobili a privati ed aziende permettendogli così di potersi affermare sempre più nella sua professione, con un forte incremento delle entrate patrimoniali;
5. vero che la sig.ra ha seguito personalmente in tutto i figli, a mero titolo CP_1 esemplificativo accompagnando quotidianamente alle terapie necessarie, e a Per_1 Per_4 scuola, allo sport e tempo libero;
6. vero che la sig.ra ha sempre accompagnato personalmente a tutte le CP_1 Per_1 terapie necessarie, terapie che solitamente si svolgevano ogni pomeriggio;
7. vero che il sig. rientrava a casa ogni giorno alle ore 21:00 / 22:00; Pt_1
8. vero che il sig. accompagnava alle terapie, nonché a scuola, ad Pt_1 Per_1 Per_4 espletare sport ed altre attività;
9. vero che nella gestione famigliare i coniugi si sono sempre avvalsi dell'aiuto di una tata per conciliare tutte le esigenze e le necessità dei figli. In particolare se la sig.ra nel CP_1 pomeriggio era impegnata con le terapie di , la tata si occupava, nei frangenti, delle Per_1 esigenze di Per_4
10 vero che il sig. trascorreva con il figlio solo tre ore la domenica Pt_1 Per_1 pomeriggio;
11. vero che la sig.ra si è sempre occupata da sola della scuola sia di che CP_1 Per_1 di recandosi, sempre da sola, ai colloqui con gli insegnanti;
Per_4
12. vero che la sig.ra si è occupata da sola di tutte le terapie di e dei CP_1 Per_1 colloqui e rapporti con tutti i terapisti e medici che seguivano lo stesso;
B. SULLA CASA CONIUGALE
13. vero che la famiglia – ha sempre vissuto nell'appartamento di Pt_1 CP_1 proprietà del sig. e sito in San Donato Milanese Via Spilamberto n. 18/B; Pt_1
14. vero che il 25 luglio 1998 la sig.ra acquistava l'appartamento che si trovava CP_1 di fronte alla casa coniugale di cui al punto che precede, appartamento composto da tre
8 locali;
15. vero che tale scelta era stata fatta dai coniugi poiché la casa coniugale era troppo piccola per tutta la famiglia, tanto che l'appartamento acquistato dalla sig.ra CP_1 veniva utilizzato come ripostiglio e zona notte per Per_4
16. vero che l'appartamento acquistato dalla sig.ra era privo di cucina, tanto che CP_1 tutta la famiglia ha sempre esclusivamente utilizzato la casa coniugale per i pasti e ciò sino all'anno 2020;
17. vero che la sig.ra ha dotato l'appartamento de quo di un cucinino economico CP_1 solo con l'inizio della separazione giudiziale anno 2020;
18. vero che l'acquisto dell'appartamento da parte della sig.ra avveniva in parte CP_1 con denaro prestato dalla madre della stessa, nella misura di 100.000.000 delle vecchie lire, nonché in parte con il denaro ricevuto dalla sig.ra nella causa di mala practice CP_1 medica intrapresa per i danni causati a;
Per_1
C. GESTIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA 19. vero che tutte le esigenze economiche della famiglia sono sempre state sostenute dal sig. unico percipiente reddito;
Pt_1
20. vero che il tenore di vita della famiglia è sempre stato alto: ha seguito le più Per_1 svariate ed all'avanguardia terapie;
ha frequentato scuole esclusive e praticato da Per_4 sempre, a livello agonistico, lo sport del tennis;
21. vero che al tenore di vita della famiglia ha contribuito anche il patrimonio di famiglia del sig. avendo lo stesso svariati interessi economici nelle aziende di famiglia, nelle Pt_1 proprietà immobiliari di famiglia e nelle varie partecipazioni in varie società;
22. vero che il sig. ha sempre, e ciò sino all'inizio della presente separazione, Pt_1 sostenuto tutte le spese dell'abitazione di proprietà della sig.ra e sita in San CP_1
Donato, Via Spilamberto: dalle spese condominiali, alle utenze, alle tasse;
23. vero che tutta la gestione economica della famiglia è sempre stata seguita in maniera esclusiva dal sig. e dal suo commercialista;
Pt_1
24. vero che quanto descritto al punto che precede è avvenuto su comune accordo dei coniugi: ovvero il sig. si sarebbe occupato della gestione economica finanziaria ed Pt_1 avrebbe sostenuto, come avvenuto sino all'anno 2020, tutte le spese per le esigenze di vita della famiglia, mentre la sig.ra si sarebbe occupata, come madre e casalinga, della CP_1 gestione pratica e quotidiana dei figli e del marito;
25. vero che il sig. ha sempre sostenuto in maniera esclusiva tutte le spese Pt_1 riguardanti i figli;
26. vero che il sig. ha sempre sostenuto in maniera esclusiva le spese relative a Pt_1
, ci si riferisce in particolare alla tata/badante, alle rette del centro Melograno, alle Per_1 spese mediche sanitarie, alle spese di abbigliamento, alle vacanze estive etc…, non coperte dalla pensione riconosciuta a;
Per_1
D. VACANZE ESTIVE
27 vero che con la nascita dei figli la sig.ra si è sempre occupata anche delle CP_1 vacanze e delle location di vacanza per i figli;
28. vero che da trent'anni a questa parte la sig.ra con i figli ha sempre trascorso CP_1 un mese al mare, solitamente il mese di agosto, dapprima con affitto di appartamento in Liguria successivamente a Porto Recanati;
9 29. vero che il padre è sempre stato d'accordo ed ha sempre approvato il mese di ferie sostenendo altresì i relativi costi;
30. vero che negli ultimi diciotto anni la sig.ra sempre con il consenso del CP_1 marito, ha individuato appartamento idoneo per la disabilità di in Porto Recanati Per_1 appartamento che viene affittato per tutto il mese di agosto;
31. vero che ha sempre trascorso tutto il mese di agosto al mare;
Per_1
32. vero che per il mare e soprattutto l'acqua, vista la sua grave disabilità, è vitale;
Per_1
33. vero che permettere a di poter continuare ad usufruire del mese al mare, Per_1 come sempre avvenuto da trent'anni a questa parte, rappresenta l'unico svago nella vita di;
Per_1
34. vero che il mese di vacanza estiva di è sempre stato trascorso solo con la sig.ra Per_1
CP_1
35. vero che la casa in Toscana del padre, così come la casa in Sardegna del padre, sono ambienti non compatibili e non sicuri per la disabilità di;
Per_1
36. vero che infatti, in trent'anni , mai è stato portato a trascorrere periodi di Per_1 vacanza nelle suddette location;
37. vero che il padre si è sempre disinteressato delle vacanze estive, competenza questa che è sempre stata esclusiva della sig.ra CP_1
38 vero che per , non avendo altre esigenze proprie dei suoi coetanei, la vacanza Per_1 estiva costituisce una delle poche gioie rispetto alla dura quotidianità della vita;
39. vero che la sig.ra nel periodo estivo si è sempre fatta accompagnare dalla tata CP_1
/ badante e ciò per essere coadiuvata nella gestione di e che i costi della badante Per_1 sono sempre stati sostenuti dal sig. Pt_1
E. SULLA DISABILITA' DI MATTEO 40. vero che è affetto da grave disabilità; Per_1
41 vero che , dalla nascita, deve essere affiancato per espletare qualsivoglia attività Per_1 della vita quotidiana, dal vestirsi, al mangiare etc…
42. Vero che è importante essere in due nella gestione del cambio di e ciò per Per_1 scongiurare che lo stesso compia atti di autolesionismo – a mero titolo esemplificativo colpirsi al volto con pugni -;
43 vero che per i genitori è necessario l'aiuto della badante non essendo autonomo Per_1 in nulla;
44 vero che l'aiuto della badante si è reso ancor più necessario per la sig.ra a CP_1 seguito dell'intervento di protesizzazione del femore subito nel 2020 per una caduta;
45 vero che la sig.ra ha sempre lottato in tutto e per tutto per garantire a CP_1 Per_1 una vita dignitosa e non segregarlo in casa e/o ancor peggio in un istituto;
46. vero che grazie alle battaglie della sig.ra ha potuto comunque Parte_7 frequentare le scuole rimanendo in classe quasi tutta la mattinata – diversamente in situazioni del genere la scuola avrebbe tenuto il minore solo un'ora;
47 vero che sempre grazie alle battaglie ed all'impegno della sig.ra è stato Parte_7 accettato, e questo da 4/5 anni, presso il Centro il Melograno;
48. vero che la sig. ra è riuscita a far permanere presso il Centro sino alle CP_1 Per_1
10 15:30 F. RISARCIMENTO PER MALAPRACTICE MEDICA 49. Vero che l'importo ricevuto dalla sig.ra quale risarcimento del danno per CP_1 malapractice medica, importo ammontante a circa 700.000.000 delle vecchie lire, è stato versato dalla sig.ra sul conto corrente cointestato con il marito CP_1 Pt_1
50. vero che il suddetto importo è stato gestito, per accordo comunque dei coniugi, esclusivamente dal sig. Pt_1
51. vero che con parte di tale denaro è stato acquistato immobile a San Donato ove oggi vive la sig.ra nonché, in comproprietà con il marito sig. un immobile CP_1 Pt_1 commerciale e relativi parcheggi sito in Settimo Milanese;
52. vero che il residuo importo è stato gestito esclusivamente dal sig. Pt_1
53. vero che il sig. ha utilizzato il suddetto importo, e ciò all'insaputa della sig.ra Pt_1
anche per estinguere suoi debiti personali nonché per far fronte a sue esigenze di CP_1 vita personali e non della famiglia;
54. vero che anche il sig. ha percepito un risarcimento di circa 400.000.000 Pt_1 delle vecchie lire;
55. vero che, diversamente dalla sig.ra il sig. ha impiegato tale denaro CP_1 Pt_1 per suoi interessi esclusivi e personali, in particolare apertura di un ristorante e costituzione della società Monterey S.r.l., non versandoli quindi sul conto corrente famiglia;
56. vero che il sig. è titolare anche di conto corrente personale;
Pt_1
57. vero che sul conto corrente cointesto con la sig.ra il sig. era l'unico CP_1 Pt_1 che aveva ed utilizzava la carta di credito;
G. ATTIVITÀ FALLIMENTARE BROGIONI
58. vero che l'attività di ristorazione aperta dal sig. è stata fallimentare, Pt_1 accumulando lo stesso negli anni debiti per oltre 400.000,00 euro;
59. vero che il sig. ha utilizzato i soldi della famiglia, in particolare della sig. ra Pt_1 ed anche del finanziamento ottenuto nel 2011, e ciò all'insaputa della sig.ra CP_1
per ripianare i suoi debiti 60. vero che la condotta tenuta dal sig. di cui CP_1 Pt_1 al punto che precede ha arrecato pregiudizio alla famiglia ed alla sig.ra medesima CP_1
e ciò a fronte del fatto che il marito, diversamente che per lui, nessun investimento, anche in prospettiva futura, aveva fatto con i denari della moglie;
H. FINANZIAMENTO E ALTRI DEBITI
61. Vero che nel 2011 il sig. ha fatto richiesta, convincendo così la moglie, di un Pt_1 finanziamento per asserite esigenze familiari di euro 140.000,00;
62. vero che la sig.ra fidandosi del marito firmava la documentazione richiesta;
CP_1
63. vero che la sig.ra era a conoscenza che il finanziamento era garantito CP_1 dall'immobile in comproprietà con il marito sito in Settimo;
64. vero che i soldi del finanziamento venivano versati sul conto corrente cointestato ai coniugi;
65. vero che il sig. all'insaputa della moglie, appena accreditato l'importo di cui Pt_1 sopra faceva dei giroconti sul suo conto corrente personale di 64.100,00 euro e ciò in data 8 marzo 2011; 9 marzo 2011; 11 marzo 2011;
66. vero che l'importo di euro 64.100,00 è stato utilizzato dal sig. per sue Pt_1 esigenze personali;
11 67. vero che il sig. con l'accredito di tale importo ha effettuato ulteriori Pt_1 pagamenti a favore di soggetti ed aziende che avevano rapporti personali con lo stesso e per finalità estranee alla famiglia, come risulta dalle movimentazioni bancarie depositate;
68. vero che il sig. ha effettuato, dal conto corrente cointestato con la moglie, Pt_1 prelievi mensili di 1000,00/1500,00 con la carta di credito e giroconti sul suo conto corrente personale;
69. vero che nel giro di pochi mesi l'importo accreditato ed ottenuto quale finanziamento è stato completamente speso dal sig. per finalità estranee alla famiglia;
Pt_1
70. vero che la rata del finanziamento appoggiata sul conto corrente cointestato è sempre stata pagata, e ciò dall'anno 2011- integralmente dal sig. Pt_1
71. vero che con l'inizio della separazione ed in particolare a partire dal 2021 il sig.
deliberatamente, non ha più versato sul conto corrente cointesto i soldi necessari Pt_1 per pagare la rata del finanziamento;
72. vero che allo stato la Banca ha messo in mora anche la sigra a fronte del CP_1 mancato versamento della rata;
73. vero che con l'istituto bancario i rapporti sono sempre stati tenuti solo ed esclusivamente dal sig Pt_1
74. vero che la sig.ra solo oggi, con l'inizio della separazione, è stata coinvolta CP_1 dalla banca e dal marito e ciò a fronte della posizione debitoria in essere e voluta dal sig.
Pt_1
75. vero che il sig. ai fini di aggravare la posizione della moglie, ha omesso di Pt_1 versare le spese condominiali anno 2021 dell'immobile in comproprietà con la moglie sito in Settimo Milanese;
76. vero che le spese condominiali dell'immobile di Settimo in comproprietà con la moglie, da sempre, come tutte le altre spese, sono state sostenute in maniera esclusiva dal sig. Pt_1
77. vero che il sig. in relazione all'altro immobile cui è comproprietario con la Pt_1 sorella e sito sempre in Settimo, ha sempre regolarmente pagato le spese condominiali;
78. vero che la sig.ra è venuta a conoscenza che il sig. negli ultimi anni CP_1 Pt_1 non ha pagato le tasse relative all'immobile di proprietà della sig.ra in San Donato, CP_1 ricevendo cartelle esattoriale maggiorate di sanzioni ed interessi;
79. vero che il sig. si è sempre occupato di pagare le suddette tasse così come ha Pt_1 sempre seguito la posizione economica della sig.ra con il suo commercialista di CP_1 fiducia;
80. vero che il sig. nel 2020 con l'inizio della separazione, aveva detto alla Pt_1 moglie che non c'erano debiti e che lo stesso aveva pagato tutte le tasse;
81. vero che addirittura anche la figlia ha ricevuto nel mese di aprile 2022 cartelle Per_4 esattoriali per omesso versamento del bollo della vettura e ciò per plurimi anni;
82. vero che il sig. che si era impegnato a pagare i suddetti bolli essendo la figlia Pt_1 all'epoca ancora studente, non vi ha fatto fronte e soprattutto non ha ritenuto di avvisare nessuno né figlia né moglie di tale mancanza;
83. vero che il sig. nel 2021/2022 ha omesso di pagare anche alcune rette del Pt_1
Centro Melograno frequentato da;
Per_1
84. vero che il sig. ha omesso di pagare il tfr alla badante, nonché Pt_1
12 deliberatamente, e per mettere in difficoltà la moglie, ha omesso di pagare l'importo extra concordato con la badante di 250,00 euro mensili;
85. vero che la badante ha sempre percepito un extra busta paga debitamente concordato con il sig. di euro 250,00; Pt_1
86. vero che la sig. ra è preoccupata per condotte tenute dal marito ai danni suoi CP_1
e dei figli I. ATTIVITÀ LAVORATIVA BROGIONI
87. vero che il sig. ha sempre operato nella vendita di mobili sia ad aziende sia a Pt_1 privati;
88. vero che il sig. pur essendo oggi andato in pensione, continua ad operare ed Pt_1
a vendere mobili in particolare a privati;
89. vero che il sig. è impegnato anche nell'azienda agricola di famiglia sita in Pt_1
Toscana che si occupa di produzione di vino, olio etc....
90. vero che la produzione di cui sopra è ad uso commerciale, tanto che la produzione di vin santo è pubblicizzata anche via internet ove è possibile acquistare le bottiglie ad un prezzo di 50,00 euro circa l'una;
91. vero che il sig. ha altresì interessi patrimoniali nell'Urania, società in cui sono Pt_1 confluiti tutti gli immobili della famiglia Pt_1
92. vero che il sig. continua a tenere un livello di vita elevato;
Pt_1
93. vero che anche quest'anno come ogni anno, e ciò a partire dalla primavera, il sig. nella settimana che non è di sua competenza con , effettua frequenti viaggi Pt_1 Per_1 in Sardegna nella casa di famiglia sita al mare sostenendo così i vari costi per le trasferte;
94. vero che il sig. altresì si reca, con viaggi frequenti, anche in Toscana centro Pt_1 degli affari di famiglia dove vive il padre e dove si trova l'azienda agricola e le altre realtà immobiliari e societarie;
95. vero che il sig. sostiene regolarmente e frequentemente i costi di trasferta in Pt_1
Toscana oltre che in Sardegna – si pensi solo ai costi di traghetto oltre che benzina;
L. SANGUINI PATRIMONIO
96. Vero che la sig.ra è proprietaria, per successione, di 1/6, con sorella e CP_1 mamma, di due immobili siti in Milano, Via Ponte Vetero;
97. vero che i suddetti immobili sono due bilocali;
98. Vero che allo stato i due appartamenti sono affittati;
99. Vero che gli appartamenti sono stati gestiti sempre e solo dalla mamma della sig.ra che ha sempre scelto in maniera esclusiva il prezzo d'affitto, il contratto e le CP_1 persone;
100. vero che la madre della sig.ra ha da sempre preferito applicare un canone di CP_1 locazione medio basso assicurandosi inquilini seri e di cui il pagamento dei canoni fosse certo;
101. Vero che la mamma della sig.ra ha optato per l'affitto dei suddetti CP_1 appartamenti e ciò per riuscire a mantenerli e riuscire a rientrare con le spese di ristrutturazione affrontate;
102 Vero che l'importo di circa 250,00 euro lorde mensili che spetterebbero pro quota alla sig.ra sugli affitti, viene lasciato alla madre;
CP_1
103. Vero che tale scelta è stata fatta perché è la madre che, da sempre, ha sostenuto e
13 sostiene tutti i costi degli immobili;
104. Vero che il sig. su tali immobili rientranti nella dichiarazione dei redditi Pt_1 della sig.ra anticipava le tasse dovute pro quote dalla sig.ra e quindi la CP_1 CP_1 madre della stessa poi procedeva a rimborsare al sig. gli importi anticipati;
Pt_1
105. Vero che la madre della sig.ra non ha altri ingressi oltre la pensione del CP_1 defunto marito;
106. Vero che nella sostanza gli introiti derivanti dagli affitti degli immobili non sono nemmeno sufficienti per il mantenimento della madre della sig.ra CP_1
107. Vero che madre della sig.ra si è vista costretta a vendere a fine 2021 uno CP_1 degli appartamenti per difficoltà economiche;
108. Vero che la quota spettante alla sig. ra di euro 50.000,00 è stara versata CP_1 alla madre come restituzione parte di prestito ricevuto;
M. ASSEGNI DI MANTENIMENTO ED OMESSO VERSAMENTO
109 Vero che la sig.ra è da ottobre 2021 che non riceve dal marito il CP_1 mantenimento previsto per lei e figli;
110. vero che questa situazione sta arrecando grave pregiudizio alla sig.ra che non CP_1 ha nemmeno i soldi per fare la spesa;
111. Vero che in questi mesi la sig.ra è stata aiutata dai familiari per la spesa per CP_1 lei e figlio nonché per le altre spese ordinarie e quotidiane di mantenimento;
112. Vero che il sig. nonostante il provvedimento che ha confermato gli assegni Pt_1 di mantenimento e nonostante l'accoglimento del pagamento diretto, non ha versato alla sig.ra l'importo della pensione percepita ad aprile 2022; CP_1
113. Vero che la sig.ra si è vista costretta, sul pregresso, ad azionare CP_1 pignoramento presso terzi;
114. vero che il sig. continua a tenere condotte ostruzionistiche e tali da non Pt_1 voler corrispondere nulla alla moglie e figlio nemmeno in relazione agli omessi versamenti passati;
115 vero che il sig. in più occasioni sia alla moglie nonché alla madre della moglie Pt_1 sia ad amici in comune ha riferito che lui non verserà mai nulla alla sig.ra ed al CP_1 figlio e che piuttosto va in galera;
116 vero che il sig. non manca di affermare che la moglie è una mantenuta che Pt_1 non si merita nulla e che deve andare a lavorare Si indicano come testimoni sui capitoli di prova sopra formulati Su tutti i capitoli di prova: (mamma sig.ra ; Parte_2 CP_1 Persona_5
( zia sig.ra , (sorella sig.ra ,
[...] CP_1 Persona_6 CP_1 Parte_8
e (amiche /conoscenti sig.ra Persona_7 Parte_9 Parte_10
. CP_1
Sui capitoli di cui alla lettera H da 61 a 74; dott. e dott. Testimone_6 [...]
Banca Creval;
Tes_7
Sui capitoli di cui alla lettera L: e dott. collaboratrice e Testimone_8 Testimone_9 commercialista che seguono la sig.ra CP_1
Si chiede all'Ill.mo Tribunale di
- ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. di esibire in giudizio la documentazione Pt_1 relativa a tutti i propri rapporti bancari, italiani od esteri, di ogni e qualsivoglia natura essi
14 siano( conti correnti, deposito titoli, investimenti, polizze vita etc…), dalla loro apertura ad oggi in essere;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. di esibire in giudizio tutta la documentazione Pt_1 contabile con un rendiconto in relazione alla destinazione ed utilizzo dei soldi liquidati alla moglie nella causa di risarcimento del danno da mala sanità e confluiti nel conto corrente cointestato e lo stesso in relazione all'importo liquidato al sig. medesimo;
nonché Pt_1 tutta la documentazione riguardante il prestito casa facile ottenuto mettendo a garanzia gli immobili di Settimo in comproprietà con la moglie e l'utilizzo e la destinazione dell'importo ivi ottenuto di euro 150.000,00;
- disporre comunque verifica contabile anche per il tramite della Guardia di Finanza del patrimonio e dei proventi da lavoro del sig. con verifica estesa anche ai terzi – in Pt_1 particolare padre e fratelli del sig. essendo fondato il sospetto che parte dei Pt_1 proventi, anche in nero, vengano occultati dai terzi per sottrarli a moglie e figli. Con ogni più ampia riserva di dedurre, controdedurre, di produrre documenti, di formulare capitoli di prova, di formulare istanze di prova contraria, indicare testi e di formulare qualsiasi altra istanza istruttoria in relazione alle istanze istruttorie avversarie, nonché di formulare istanza per il confronto ex art. 254 c.p.c. qualora risultassero testimonianze discordanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere, in punto di fatto è incontestato, che e Parte_1 [...] hanno contratto matrimonio a San Donato Milanese il 7 luglio 1991, dalla loro CP_1 unione sono nati due figli: , il 24 maggio 1992 a Milano, il 11 giugno Per_1 Per_4
1996 a Milano. Vivevano insieme a San Donato Milanese (MI) in via Spilamberto n. 18 dapprima nella sola abitazione del e poi, dal 1998 anche nell'abitazione sita sul Pt_1 medesimo pianerottolo acquistata in via esclusiva dalla CP_1
, il primogenito (oggi 31 anni circa), subito dopo la nascita ha contratto in ospedale Per_1 il virus dell'encefalite erpetica che gli ha causato gravi e irreversibili danni, è invalido al 100% e ha sempre avuto bisogno di assistenza continua, non essendo autonomo in nulla (lavarsi, nutrirsi, ecc.), pur essendo perfettamente deambulante. la secondogenita, Per_4 oggi ha 27 anni circa.
nel proprio appartamento, ha organizzato la propria stanza e quella di CP_1 Per_4 lasciando invece che e il marito vivessero e pernottassero nell'appartamento attiguo Per_1 di proprietà del Pt_1
e hanno vissuto separati di fatto per circa vent'anni, continuando a Pt_1 CP_1 gestire e accudire secondo turnazioni concordate. Per_1
La famiglia ha ricevuto un lauto risarcimento per la responsabilità medica di quanto accaduto a . Per_1
15 In data 30 gennaio 2024, è stata pubblicata, dal Tribunale di Milano, la sentenza definitiva n. 1092/2024, oggetto del presente giudizio di appello, con la quale è stato statuito quanto segue:
“1. Dispone che viva e abbia residenza anagrafica nella casa coniugale di Persona_8 proprietà esclusiva del in San Donato Milanese Via Spilamberto n. 18 che viene Pt_1 assegnata con gli arredi che la compongono alla madre e dove i genitori si dimoreranno a settimane alterne dal giovedì a giovedì per prendersi cura di con facoltà nella
Per_1 settimana di competenza dell'altro genitore di fargli visita tutti i giorni feriali tra le ore 17 e ore 18.30: 2. Dispone che i genitori trascorrano con con ripartizione paritetica ed alternata il
Per_1 periodo di chiusura del Centro Diurno frequentato da , 15 giorni consecutivi nel
Per_1 mese di Agosto ad anni alterni dal 1 al 15 e dal 16 al 31 (in caso di disaccordo Agosto 2024 dal 1 al 15 con la madre), metà del periodo Natalizio ad anni alterni dal 22 al 31 mattina e dal 31 pomeriggio al 6 gennaio compreso, fatti salvi diversi e migliori accordi;
3. Pone definitivamente a carico del l'obbligo di corrispondere alla a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio per le settimane non di suo
Per_1 accudimento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza luglio 2021, la somma di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria ST (prima rivalutazione luglio 2022) oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie relative a (ivi
Per_1 compresi pannolini ed altri presidi necessari), come da linee guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, nella misura in cui siano concretamente applicabili alla particolare condizione di […]
Per_1
4. Pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento la somma di € 800,00 al mese, con decorrenza luglio 2021, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria ST (prima rivalutazione luglio 2022);
5. Conferma l'ordine all' – – VIA XXV APRILE n. 5 – 20097 SAN CP_7 CP_8
DONATO MILANESE di pagare direttamente, in via anticipata, entro il cinque di ogni mese, a nata a [...] in data [...] residente a [...]Controparte_1
Milanese Via Spilamberto n. 18/B, la somma mensile di € 250,00 stabilita con ordinanza in data 4.7.2021 a titolo di mantenimento del figlio e la somma mensile di euro Per_1
800,00 stabilita con la stessa ordinanza a titolo di mantenimento della mogli, oltre alla rivalutazione TA (FOI) annuale ed automatica detraendola dalle somme dovute a nato a [...] in data [...], residente a [...]
Spilamberto n. 18/B, nei limiti di legge;
6. Condanna il al risarcimento del danno quantificato nella somma totale di € Pt_1
3.000,00 (€ 1.500,00 per ciascuno) in favore del figlio e della per le Per_1 CP_1 gravi inadempienze del provvedimento presidenziale, per il pregiudizio arrecato al figlio e per gli ostacoli frapposti al corretto svolgimento delle modalità di collocazione e visita di
, otre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 da Per_1 versarsi alla Cassa delle Ammende;
7. Rigetta la domanda del di cui al sub procedimento del 9.6.23 di collocazione Pt_1 di nell'abitazione di proprietà della madre nelle settimane di sua spettanza;
Per_1
8. DICHIARA inammissibili ai sensi dell'art. 40 c.p.c. le ulteriori domande proposte da
16 parte ricorrente;
9. Compensa tra le parti nella misura di 2/3 le spese i lite, che per la residua parte pone a carico di e che per tale quota liquida nella somma di € 4.076, oltre spere Parte_1 generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge.” L'appellante ha impugnato tale pronuncia ed ha chiesto “a parziale riforma della sentenza n. 1092/2024 (R.G. 18/2021) del Tribunale di Milano: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, tenuto conto della sentenza non definitiva n. 1972/2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
1. esonerare il IG dal versamento del contributo mensile al Parte_1 mantenimento del figlio , ferma la contribuzione diretta nei tempi di propria Per_1 pertinenza e quella al 100% delle sue spese straordinarie, nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Milano;
2. stabilire che, nelle settimane in cui è affidato alle cure e all'accudimento della Per_1 madre, la IGa tenga con sé nel proprio appartamento e Controparte_1 Per_1 quindi, revocare l'assegnazione della ex casa familiare di Via Spilamberto n. 18 disposta in favore dell'appellata. La madre trascorrerà con il figlio, i seguenti periodi: a settimane alterne con il padre, da giovedì al giovedì successivo, metà dei complessivi periodi di chiusura del centro disabili dallo stesso frequentato, i primi quindici giorni durante il mese di agosto, salvi diversi accordi;
3. esonerare il IG dal versamento del contributo al mantenimento della Parte_1 moglie;
4. compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condannare la IGa alla refusione delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_1 secondo grado;
La difesa di parte appellata si è costituita ed ha chiesto, in via principale
* Rigettare l'appello proposto da sig. per l'effetto confermate in toto la Parte_6 sentenza di primo grado.
* Condannare il sig. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio oltre Pt_1 oneri ed accessori. L'udienza del 31 ottobre 2024 si è tenuta con modalità di trattazione cartolare ex art.127-ter c.p.c. Il P.G. ha depositato parere scritto col quale ha chiesto la conferma della decisione impugnata. I difensori delle parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni riportate nei rispettivi atti introduttivi e sopra riferite. In via istruttoria, la causa appare matura per la decisione, tenuto conto della copiosa documentazione allegata dalle parti, compresi gli atti inerenti al primo grado. La difesa dell'appellante ha dedotto le seguenti censure.
*** Primo motivo in punto obbligo di di vivere e risiedere nella ex casa familiare (capo 1 e capo 7 Per_1 sentenza impugnata) e assegnazione della casa familiare: errata ricostruzione e valutazione del complessivo stato di salute e delle capacità del ragazzo, omessa valutazione delle prove e violazione degli artt. 337-sexies e 337-septies c.c.
17 Riassumendo: capo della decisione di primo grado che viene impugnato: capo n. 1 e capo n. 7, relativi al collocamento di e all'assegnazione della ex casa familiare;
Per_1 censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado: errata ricostruzione e valutazione del complessivo stato di salute e delle capacità del ragazzo e omessa valutazione delle prove;
violazioni di legge denunciate: violazione degli artt. 337-sexies e 337-septies c.c.; rilevanza delle violazioni ai fini della decisione impugnata: erronea individuazione del miglior collocamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave, con riflessi sull'assegnazione della ex casa familiare.
*** Secondo motivo in punto di contributo paterno al mantenimento di (capo 3 sentenza Persona_8 impugnata): errata ricostruzione e valutazione della situazione economica del signor e violazione dell'art. 337-ter c.c. Pt_1
Riassumendo: capo della decisione di primo grado che viene impugnato: capo n. 3, relativo al contributo paterno al mantenimento del figlio disabile;
censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado: errata ricostruzione e valutazione della situazione economica del signor Pt_1 violazioni di legge denunciate: violazione dell'art. 337-ter c.c.; rilevanza delle violazioni ai fini della decisione impugnata: erronea individuazione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento del figlio disabile . Per_1
*** Terzo motivo in punto di assegno di mantenimento in favore del coniuge e conferma dell'ordine di CP_ pagamento diretto da parte dell' (capi 4 e 5 sentenza impugnata): errata valutazione della capacità economica delle parti, nonché dei presupposti normativi per il diritto al mantenimento del coniuge e violazione dell'art. 156 c.c. Riassumendo: capo della decisione di primo grado che viene impugnato: capi nn. 4 e 5, relativo al contributo al mantenimento in favore del coniuge e all'ordine di pagamento diretto da parte di dell'assegno di mantenimento di moglie e figlio;
CP_7 censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado: errata ricostruzione e valutazione della situazione economica delle parti nonché dei presupposti normativi che devono sussistere per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della moglie;
violazioni di legge denunciate: violazione dell'art. 156 c.c.; rilevanza delle violazioni ai fini della decisione impugnata: erronea individuazione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della moglie.
*** Quarto motivo In punto condanna del signor al risarcimento del danno (capo 6 sentenza Pt_1 impugnata): errata valutazione dei fatti posti alla base della decisione sul punto e violazione
18 dell'art. 709 – ter, c. 2 c.p.c. Il Collegio ha condannato al versamento in favore della moglie e del figlio Pt_1 dell'importo di € 3.000,00 (1.500,00 ciascuno) oltre che al versamento di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, poiché ha ritenuto che “il comportamento tenuto dal Pt_1 concretizzi grave inadempienza del provvedimento giudiziale e che pacificamente abbia arrecato pregiudizio a , oltre che alla ricorrente, costretta a fronteggiare gli esiti del Per_1 turbamento del figli”. Riassumendo: capo della decisione di primo grado che viene impugnato: capo n. 6, relativo alla condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 1.500,00 ciascuno, in favore della IGa e del figlio , nonché del versamento in favore della Cassa delle Ammende CP_1 Per_1 di € 1.000,00; censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado: errata valutazione del contenuto del provvedimento presidenziale;
violazioni di legge denunciate: violazione dell'art. 709-ter, c. 2 c.p.c. ; rilevanza delle violazioni ai fini della decisione impugnata: errato riconoscimento dell'esistenza di un danno, in realtà inesistente e basato su una previsione di cui non vi è traccia nel provvedimento presidenziale.
*** Quinto motivo In punto di suddivisione delle spese di lite (capo 9 sentenza impugnata): errata valutazione dei fatti alla base della decisione sul punto e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
*** I motivi sono tutti infondati, ad eccezione di quello inerente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la per le sue esigenze. CP_1
*** La relazione del Centro Diurno del 22 giugno 2023 descrive le criticità di , dagli Per_1 atti emergono le poche attività che egli riesce a svolgere in autonomia (deambulare, sedersi, etc.) l'importanza dell'abitualità, l'importanza di frequentare e stare in luoghi che conosce, questo proprio per permettergli di rilassarsi e tranquillizzarsi. La realtà clinica di AT appare chiaramente grave e si condivide integralmente la sentenza impugnata alla quale ci si riporta in quanto adeguatamente motivata in tutti i capi e punti. In questa sede, sulle censure inerenti alle questioni economiche, si aggiunge quanto segue. è andato a vivere, in altra casa di proprietà, sita sempre in San Donato Milanese, Pt_1 via Martiri di Cefalonia n. 40/C, pertanto lo stesso non ha ulteriori costi di affitto e quindi non ha sicuramente aggravato la sua posizione economica;
ha la disponibilità di un importante patrimonio immobiliare che è gestito dalla società Urania di Brogioni & C. S.a.s. con sede in Colle di Val D'Elsa – Bibbiano 34, società che è proprietaria di 5 fabbricati e due terreni a Barberino Tavernelle (Fi), 1 fabbricato a Milano sito in Via Forze Armate, e 4 terreni siti in provincia di Sassari. Negli ultimi anni ha ricevuto vari rimborsi soci, proprio dalla società oggi incorporata nella società Urania, nella misura di circa CP_9 euro 15.000,00 annui (vedi doc. 22 già allegato e depositato nel ricorso introduttivo primo grado - parte appellata DOC. A); la società Urania della famiglia ha Pt_1
19 destinato, recentemente, a bed end breakfast uno degli immobili siti in Milano con ulteriori ingressi economici;
ha la disponibilità di un'impresa agricola formalmente intestata al padre, ma da lui sempre cogestita;
ha la nuda proprietà – quota di possesso euro 2.449,00 pari allo 0,15 % del capitale sociale dichiarato di euro 1.600.000,00 all'interno della società ICET Industrie S.p.a. (doc. 10 – 10 a ricorso introduttivo primo grado - parte appellata) con sede in Poggibonsi, località Dovre – società che si occupa di manutenzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne etc… l'usufrutto è in capo al padre Pt_4
oltre a possedere il diritto di proprietà di 4.500 azioni;
ha la nuda proprietà –
[...] quota possesso euro 1.701,00 – l'usufrutto è in capo al padre e la Parte_4 proprietà di quota di nominali 127,00 euro su capitale dichiarato di 80.000,00 euro all'interno della società ICET Immobiliare S.r.l. con sede in Poggibonsi – località Drove (doc. 11 – 11 A ricorso introduttivo primo grado – parte appellata); ha ulteriori proprietà immobiliari: è comproprietario con la sorella di immobile e relative pertinenze, Pa sito in Settimo Milanese affittato da anni alla società a Srl e da cui ricava un introito di euro 2.700,00 trimestrali (probabilmente negli ultimi anni aumentato a seguito anche degli aggiornamenti TA) che, come scritto nel ricorso introduttivo di parte appellata e nella memoria integrativa, confluiva interamente sul conto corrente dei coniugi. Diversamente tolto l'assegno di mantenimento, non ha alcuna entrata propria per CP_1 il proprio sostentamento e per quello del figlio. Ella ha fatto confluire la sua quota di risarcimento danni ricevuta dalla causa di responsabilità sanitaria direttamente nel conto corrente familiare, mettendola a disposizione della famiglia. Tale introito è stato utilizzato come investimento per acquisto degli immobili di Settimo ed in parte per acquisto dell'immobile sito in San Donato Milanese ove oggi la stessa ha stabilito la sua abitazione. Il rimanente importo, come eccepisce l'appellata e senza alcuna valida e credibile replica di parte appellante nelle note scritte, è stato gestito dal non solo per la gestione Pt_1 familiare, ma anche per i propri fini personali, ripianamento del debito contratto dal marito con la società Monterey S.r.l. ristorante, venendo così a determinare un depauperamento del patrimonio della con suo arricchimento indebito. CP_1
La pensione di invalidità percepita da (prima 800 euro, ora 1.200 euro mensili) di Per_1 per sé non è comunque sufficiente a coprire le spese per le numerose esigenze che derivano dal suo stato di invalidità. Deve essere confermato senz'altro l'assegno di mantenimento a carico del per il figlio , maggiorenne non autosufficiente e con disabilità Pt_1 Per_1 importante, e così pure le spese straordinarie nella percentuale indicata dal Giudice del primo grado. Differente il discorso per la per le sue esigenze: sebbene lo neghi, ella ha un lavoro CP_1 stabile, come dimostrato nel corso del giudizio da controparte (cfr. docc. da 2 a 11 e pag. 19 del doc. 38A fasc. 1° gr. , che le garantisce un reddito anche se non Pt_1 contabilizzato. Inoltre, non si è tenuto conto del reddito da locazione dei due immobili siti in Via Ponte Vetero a Milano. Pertanto, si reputa di ridurre l'assegno di mantenimento per l'appellata per le esigenze della medesima, da euro 800,00 a euro 300,00 mensili dalla data della domanda di primo grado (deposito del ricorso in primo grado). Quanto alla violazione ex art. 709-ter cpc, la condotta tenuta dal padre è stata grave con danno e pericolo per il figlio disabile . Per_1
Tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate e alla luce della
20 parziale riforma in questa sede, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. , le spese di lite di entrambi i gradi sono compensate per intero fra le parti.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così statuisce: CP_1
- in parziale riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 1092/2024, depositata in data 30.01.2024, riduce l'assegno di mantenimento a carico del per Pt_1
l'appellata per le esigenze personali della medesima da euro 800,00 a euro CP_1
300,00 mensili dalla data della domanda;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per intero fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore Generale e ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 31 ottobre 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Anna Maria Pizzi
21