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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro AN LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 723 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni (TR), Via XX Settembre, n.15 presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2023, il ricorrente premetteva: - di aver svolto dal 1983 al 1999, in Romania e poi dal 2001 a tutt'oggi, l'attività di autotrasportatore merci su tratti nazionali ed internazionali alle dipendenze della
[...]
della e la - Di aver Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 guidato autoarticolati su percorsi nazionali e, fino al 2004, anche internazionali, effettuando, altresì, il carico/scarico della merce dai mezzi dal collettame (zucchero, olio, acqua) a tubi di ferro di lunghezza 12,80 m., pannelli truciolari di dimensioni 6 m. x 2,40 di altezza, manufatti di cemento per edilizia da 80 cm a 1,20 m. del peso superiore ai 100 kg, pozzi per le fognature, legname e mobilio sia manualmente che mediante transpallet manuale;
- di provvedere a sistemare la merce come pannelli truciolari, tubi di ferro, manufatti di cemento all'interno del mezzo utilizzando cinghie apposite;
- di aver condotto sia mezzi cassonati, ove doveva essere messa la tendastruttura (“archetto”), sia veicoli centinati, ossia chiusi con teloni laterali e tendone superiore che doveva tirare per aprire il camion (questa attività avviene circa 5-6 volte al giorno); - Di aver sempre osservato un orario lavorativo di 48 ore settimanali, di cui circa 9 ore giornaliere;
- Di essere stato esposto a movimenti ripetitivi e all'assunzione di posture incongrue (seduta per attività di guida anche per lunghi tratti) oltre che a vibrazione e a movimentazione manuale di ingenti carichi;
- Di aver contratto nel corso dell'attività lavorativa la patologia
“tendinopatia spalla destra”, come risulta dagli esami diagnostici RMN effettuati in data 2017 e 2020; - Di aver presentato all' , in data 29/01/2021 domanda per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle predetta patologia, definita negativamente dall'Istituto, con nota del 18/05/2021, per assenza del rischio lavorativo, anche in sede di opposizione. Parte ricorrente, sostenendo l'origine professionale della patologia contratta, contestava la valutazione dell' e, pertanto, conveniva l'Istituto davanti al giudice CP_1 del lavoro di Terni, chiedendo: - di riconoscere che il ricorrente è affetto da tendinopatia alla spalla destra, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, con consequenziale invalidità permanente – in termini di danno biologico - nella misura del 10%, o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
- per l'effetto di condannare l' a CP_1 corrispondere all'istante il corrispondente indennizzo e/o rendita dalla data della richiesta, oltre accessori di legge, vinte le spese di lite e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal ricorrente non CP_1 risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che, comunque, non risulta che la malattia denunciata dal ricorrente (sindrome da conflitto della spalla destra) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, insistendo per il rigetto della domanda. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente ed all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o
2 superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciata (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la CP_1 prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto contributivo, all.to 1 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, come autotrasportatore merci su tratti nazionali ed internazionali alle dipendenze della della e la Controparte_3 CP_4 Controparte_4 Parte_2 Anche le dichiarazioni testimoniali hanno confermato tali circostanze. In particolare, i testimoni e , colleghi del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente hanno riferito che il ricorrente ha svolto le mansioni per come dedotte in ricorso. Tali circostanze, come allegate dal ricorrente e non specificatamente contestate dall' non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. CP_1 Il teste ha dichiarato: “Sono stato collega di lavoro del ricorrente Testimone_1 presso l' Il ricorrente è entrato a lavorare in azienda mi Parte_3 sembra di ricordare nel 2009, io già ci lavoravo. Entrambi eravamo autisti di autoarticolati, entrambi su tratte nazionali. Nel giugno 2023 il ricorrente è transitato in Mercitalia S.p.a. ed io sono rimasto in azienda fino alla pensione nel 2024.”. Riguardo l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, il teste ha precisato: “Confermo l'orario indicato in capitolo e preciso che il ricorrente ne lavorava, come me, anche molte di più Il teste ha descritto le movimentazioni eseguite dal ricorrente nelle operazioni di preparazione degli automezzi e, in merito, ha dichiarato: “Confermo che la mansione dell'autista oltre che guidare comprendeva anche aiutare il carrellista a sistemare nell'autoarticolato la merce di vario tipo, come indicata in capitolo, poi prevedeva il fissaggio della merce tirando delle cinghie e cricchetti e poi sui piantoni si mettevano le stecche e si tirava il telone di copertura, tutto manualmente e da solo, essendo il ricorrente da solo alla guida del camion. Poi l'autista si recava presso la piattaforma di scarico e lì il ricorrente doveva sciogliere le cinghie, aprire il rimorchio e aiutare il personale nello scarico, specie nei carichi di acqua.” Riguardo la circostanza che il ricorrente ha condotto sia mezzi cassonati, ove doveva essere messa la tendastruttura (“archetto”), sia veicoli centinati, con teloni laterali
3 e tendone superiore che lo stesso doveva tirare per aprire il camion e che tale attività avveniva circa 5-6 volte al giorno ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge. I viaggi potevano essere 3 o 4 al giorno oppure uno al giorno dipendeva dal viaggio”. Il teste, inoltre, nel precisare il peso, la lunghezza, e la larghezza del telone movimentato dal ricorrente per il fissaggio sopra il carico ha dichiarato: “Preciso che il telone è anche più lungo di 15 mt;
confermo la larghezza e il peso, confermo l'allocazione e preciso che ogni volta che si fa un viaggio va montato e poi smontato e riposizionato sotto il camion sempre manualmente dal ricorrente e da solo da parte del ricorrente. Confermo che va fissato con degli elastici” . Riguardo l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, il teste ha precisato: “Confermo l'orario indicato in capitolo e preciso che il ricorrente ne lavorava, come me, anche molte di più” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 10/10/2024). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal testimone , Testimone_2 collega del ricorrente dapprima presso prima presso l'Azienda Evoluzione Logistica S.r.L., poi presso specificando che: “Io ho inizato nel 2005 ad Pt_2 Parte_2 agosto, il ricorrente è entrato a lavorare in azienda mi sembra di ricordare dopo ma non ricorso la data, io già ci lavoravo in . Entrambi eravamo autisti di Controparte_4 autoarticolati, entrambi su tratte nazionali. Nel 2013 sia io che il ricorrente siamo transitato in sempre come autisti e stiamo ancora lì”. Parte_2 Il teste ha confermato le movimentazioni eseguite dal ricorrente nelle operazioni di guida e di preparazione degli automezzi, precisando che: “) Preciso che il ricorrente ha svolto solo tratte nazionali. Confermo che la mansione del ricorrente oltre che guidare comprendeva anche aiutare il carrellista a sistemare nell'autoarticolato la merce di vario tipo (dall'acqua, ai pannelli di ferro, ricambi per treni, legno per la maggior parte) poi il ricorrente si occupa di assicurare il carico per il viaggio mediante ancoraggio e fissaggio della merce tirando delle cinghie e poi le cinghie si ancorano ad un gancio e con il cricchetto si mette la cinghia in tensione per reggere il carico e poi sui piantoni si mettono le stecche e si tira il telone di copertura, operazioni svolte tutte manualmente e sempre da solo, il ricorrente è sempre solo alla guida del camion. Poi il ricorrente parte per il viaggio e al luogo di destinazione si occupa delle stesse operazioni sopra descritte al contrario dando le istruzioni al carrellista – gruista per lo scarico perché noi autisti non possiamo guidare i muletti – carrelli di altre aziende. Cap. 8) Di solito si fa un carico e scarico al giorno, poi si torna in azienda e si carica per il giorno dopo. In genere un viaggio copre dai 300 ai 600 chilometri Il teste ha confermato, altresì, gli orari di lavoro mentre riguardo la modalità di fissaggio del telone del rimorchio ha dichiarato: “ Il telone superiore del rimorchio è lungo 13,60 mt. e largo 2,55 mt. e poi c'erano i due laterali che sono alti 2,90 metri. I teli scorrono su guide munite di cuscinetti ma quando i cuscinetti sono logori è più difficile far scorrere il telo” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27/03/2025). A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza della patologia, la sua eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza della patologia denunciata. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla scorta degli elementi Persona_2 anamnestici, clinici e strumentali esaminati, che il ricorrente è affetto da “Sindrome da conflitto spalla destra con condropatia acromion-claveare e lesione parziale del tendine del sovraspinoso chirurgicamente trattata”.
4 A questo punto il CTU, valutate le lavorazioni svolte dal ricorrente, per come risultanti dalla documentazione prodotta e per come confermate dalle dichiarazioni testimoniali, ha concluso, riconoscendo la natura professionale della malattia da cui risulta affetto il ricorrente affermando che: “La malattia denunciata, come descritta in ricorso e risultante dalla documentazione allegata, è da ritenersi (vista la documentazione agli atti sia sanitaria che amministrativa, comprensiva dei verbali delle testimonianze autorizzate dal Giudice) conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente e caratterizzata dalla presenza di rischi quali: WBW (in parte trasmesse anche gli arti superiori durante la guida), Posture incongrue e MMC, nonché SBAS come sopra descritto che, in quanto in concorrenza lesiva tra di loro per oltre 30 anni, hanno assunto insieme la dignità di concausa efficiente e determinante ai sensi di Legge”. Il CTU ha, quindi, stimato il danno biologico derivante dalla malattia professionale alla spalla destra nella misura del 7% ex D.Lvo 38/2000 e in considerazione del fatto che trattasi di “danno composto” (persistendo un danno anatomico e un danno funzionale oggettivamente rilevabile) ha richiamato quali riferimenti tabellari la voce n. 227 (Esiti di lesioni muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino al 4%), “limite massimo calzante nel caso in questione visto che le lesioni hanno necessitato anche di intervento chirurgico” e la voce n. 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3%), ma con una limitazione obiettivabile superiore ai gradi estremi, valutabile quindi con il 4-5% . Stante il preesistente danno biologico già riconosciuto dall' nella misura CP_1 del 53% per pregresse menomazioni (colonna lombare e arto inferiore sn) non oggetto di contestazione, ha quantificato, in via cumulativa, il complessivo danno biologico permanente pari al 58%(cinquantotto), tenendo conto del fatto che la menomazione della spalla dx è da ritenersi in rapporto di “coesistenza” con le precedenti, non interessando il medesimo organo-funzione, dovendosi pertanto concludere con una complessiva riduzione della integrità psico-fisica del soggetto, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29/01/2021 (cfr. CTU in atti). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte ricorrente esprimeva parere concorde, mentre il consulente dell' , Dott. Pt_4 Persona_3 contestava le conclusioni raggiunte dal CTU formulando note critiche relative alla natura di malattia professionale della patologia rilevata alla spalla destra sostenendo che “…
…non sono ipotizzabili lunghi periodi di tempo, nell'ambito di ogni turno lavorativo, nei quali egli ha dovuto lavorare mantenendo le spalle sollevate all'altezza della testa ed oltre, e nemmeno deve utilizzare strumenti o attrezzature di lavoro di peso rilevante oppure vibranti per lunghi tratti di ogni turno lavorativo, impugnate con entrambe le mani”. Con riferimento a tali osservazioni, l'ausiliario del Giudice ha convincentemente replicato evidenziando che “ … nel caso in questione, l'azione sinergica e concorrente (non si deve considerare ovviamente solo il degli Arti Controparte_5 Superiori, ma anche la MMC così come descritta, le Posture Incongrue e le Vibrazioni Corpo Intero, quindi anche agli arti superiori per la guida prolungata di tali mezzi di trasporto) dei vari rischi ha agito per decenni con efficacia concausale nel determinismo della patologia per cui è causa. Infine, laddove si rammenti anche che il ricorrente nel 2022 (un anno dopo la denuncia della patologia della spalla) ha avuto riconosciuta dall' una spondilopatia lombare come malattia professionale (quindi da WBW, CP_1
5 Posture Incongrue e MMC) e che, per i 17 anni precedenti la denuncia della patologia della spalla destra, ha lavorato sicuramente anche con marcata sofferenza degli arti superiori per la presenza di postumi molto importanti all'arto inferiore sinistro da infortunio lavorativo, causanti nel complesso un chiaro squilibrio di utilizzo dei quattro arti e della colonna lombare in tutte le mansioni espletate comportanti i rischi lavorativi più volte citati, le caratteristiche di efficacia ed efficienza dei rischi lavorativi descritti e particolarmente prolungati nel tempo rendono ancor più ragione della natura professionale della patologia di cui il ricorrente è portatore alla spalla destra” (Cfr. CTU in atti). Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Orbene in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia “Sindrome da conflitto spalla destra con condropatia acromion-claveare e lesione parziale del tendine del sovraspinoso chirurgicamente trattata, pari al 7%(sette), che, cumulato con pregresse menomazioni non oggetto di contestazione, valutato complessivamente nella misura del 58%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e b) del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 29/01/2021. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore della CP_1 parte ricorrente, un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e b) D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per la malattia professionale accertata e consistente in “Sindrome da conflitto spalla destra con condropatia acromion- claveare e lesione parziale del tendine del sovraspinoso chirurgicamente trattata” in ragione di una percentuale di danno biologico del 7% (sette per cento) e, cumulato con pregresse menomazioni non oggetto di contestazione, nella misura del 58%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 29/01/2021, fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6 - pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 11 dicembre 2025
Il giudice
AN LI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro AN LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 723 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni (TR), Via XX Settembre, n.15 presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2023, il ricorrente premetteva: - di aver svolto dal 1983 al 1999, in Romania e poi dal 2001 a tutt'oggi, l'attività di autotrasportatore merci su tratti nazionali ed internazionali alle dipendenze della
[...]
della e la - Di aver Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 guidato autoarticolati su percorsi nazionali e, fino al 2004, anche internazionali, effettuando, altresì, il carico/scarico della merce dai mezzi dal collettame (zucchero, olio, acqua) a tubi di ferro di lunghezza 12,80 m., pannelli truciolari di dimensioni 6 m. x 2,40 di altezza, manufatti di cemento per edilizia da 80 cm a 1,20 m. del peso superiore ai 100 kg, pozzi per le fognature, legname e mobilio sia manualmente che mediante transpallet manuale;
- di provvedere a sistemare la merce come pannelli truciolari, tubi di ferro, manufatti di cemento all'interno del mezzo utilizzando cinghie apposite;
- di aver condotto sia mezzi cassonati, ove doveva essere messa la tendastruttura (“archetto”), sia veicoli centinati, ossia chiusi con teloni laterali e tendone superiore che doveva tirare per aprire il camion (questa attività avviene circa 5-6 volte al giorno); - Di aver sempre osservato un orario lavorativo di 48 ore settimanali, di cui circa 9 ore giornaliere;
- Di essere stato esposto a movimenti ripetitivi e all'assunzione di posture incongrue (seduta per attività di guida anche per lunghi tratti) oltre che a vibrazione e a movimentazione manuale di ingenti carichi;
- Di aver contratto nel corso dell'attività lavorativa la patologia
“tendinopatia spalla destra”, come risulta dagli esami diagnostici RMN effettuati in data 2017 e 2020; - Di aver presentato all' , in data 29/01/2021 domanda per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle predetta patologia, definita negativamente dall'Istituto, con nota del 18/05/2021, per assenza del rischio lavorativo, anche in sede di opposizione. Parte ricorrente, sostenendo l'origine professionale della patologia contratta, contestava la valutazione dell' e, pertanto, conveniva l'Istituto davanti al giudice CP_1 del lavoro di Terni, chiedendo: - di riconoscere che il ricorrente è affetto da tendinopatia alla spalla destra, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, con consequenziale invalidità permanente – in termini di danno biologico - nella misura del 10%, o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
- per l'effetto di condannare l' a CP_1 corrispondere all'istante il corrispondente indennizzo e/o rendita dalla data della richiesta, oltre accessori di legge, vinte le spese di lite e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal ricorrente non CP_1 risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che, comunque, non risulta che la malattia denunciata dal ricorrente (sindrome da conflitto della spalla destra) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, insistendo per il rigetto della domanda. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente ed all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o
2 superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciata (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la CP_1 prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto contributivo, all.to 1 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, come autotrasportatore merci su tratti nazionali ed internazionali alle dipendenze della della e la Controparte_3 CP_4 Controparte_4 Parte_2 Anche le dichiarazioni testimoniali hanno confermato tali circostanze. In particolare, i testimoni e , colleghi del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente hanno riferito che il ricorrente ha svolto le mansioni per come dedotte in ricorso. Tali circostanze, come allegate dal ricorrente e non specificatamente contestate dall' non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. CP_1 Il teste ha dichiarato: “Sono stato collega di lavoro del ricorrente Testimone_1 presso l' Il ricorrente è entrato a lavorare in azienda mi Parte_3 sembra di ricordare nel 2009, io già ci lavoravo. Entrambi eravamo autisti di autoarticolati, entrambi su tratte nazionali. Nel giugno 2023 il ricorrente è transitato in Mercitalia S.p.a. ed io sono rimasto in azienda fino alla pensione nel 2024.”. Riguardo l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, il teste ha precisato: “Confermo l'orario indicato in capitolo e preciso che il ricorrente ne lavorava, come me, anche molte di più Il teste ha descritto le movimentazioni eseguite dal ricorrente nelle operazioni di preparazione degli automezzi e, in merito, ha dichiarato: “Confermo che la mansione dell'autista oltre che guidare comprendeva anche aiutare il carrellista a sistemare nell'autoarticolato la merce di vario tipo, come indicata in capitolo, poi prevedeva il fissaggio della merce tirando delle cinghie e cricchetti e poi sui piantoni si mettevano le stecche e si tirava il telone di copertura, tutto manualmente e da solo, essendo il ricorrente da solo alla guida del camion. Poi l'autista si recava presso la piattaforma di scarico e lì il ricorrente doveva sciogliere le cinghie, aprire il rimorchio e aiutare il personale nello scarico, specie nei carichi di acqua.” Riguardo la circostanza che il ricorrente ha condotto sia mezzi cassonati, ove doveva essere messa la tendastruttura (“archetto”), sia veicoli centinati, con teloni laterali
3 e tendone superiore che lo stesso doveva tirare per aprire il camion e che tale attività avveniva circa 5-6 volte al giorno ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge. I viaggi potevano essere 3 o 4 al giorno oppure uno al giorno dipendeva dal viaggio”. Il teste, inoltre, nel precisare il peso, la lunghezza, e la larghezza del telone movimentato dal ricorrente per il fissaggio sopra il carico ha dichiarato: “Preciso che il telone è anche più lungo di 15 mt;
confermo la larghezza e il peso, confermo l'allocazione e preciso che ogni volta che si fa un viaggio va montato e poi smontato e riposizionato sotto il camion sempre manualmente dal ricorrente e da solo da parte del ricorrente. Confermo che va fissato con degli elastici” . Riguardo l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, il teste ha precisato: “Confermo l'orario indicato in capitolo e preciso che il ricorrente ne lavorava, come me, anche molte di più” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 10/10/2024). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal testimone , Testimone_2 collega del ricorrente dapprima presso prima presso l'Azienda Evoluzione Logistica S.r.L., poi presso specificando che: “Io ho inizato nel 2005 ad Pt_2 Parte_2 agosto, il ricorrente è entrato a lavorare in azienda mi sembra di ricordare dopo ma non ricorso la data, io già ci lavoravo in . Entrambi eravamo autisti di Controparte_4 autoarticolati, entrambi su tratte nazionali. Nel 2013 sia io che il ricorrente siamo transitato in sempre come autisti e stiamo ancora lì”. Parte_2 Il teste ha confermato le movimentazioni eseguite dal ricorrente nelle operazioni di guida e di preparazione degli automezzi, precisando che: “) Preciso che il ricorrente ha svolto solo tratte nazionali. Confermo che la mansione del ricorrente oltre che guidare comprendeva anche aiutare il carrellista a sistemare nell'autoarticolato la merce di vario tipo (dall'acqua, ai pannelli di ferro, ricambi per treni, legno per la maggior parte) poi il ricorrente si occupa di assicurare il carico per il viaggio mediante ancoraggio e fissaggio della merce tirando delle cinghie e poi le cinghie si ancorano ad un gancio e con il cricchetto si mette la cinghia in tensione per reggere il carico e poi sui piantoni si mettono le stecche e si tira il telone di copertura, operazioni svolte tutte manualmente e sempre da solo, il ricorrente è sempre solo alla guida del camion. Poi il ricorrente parte per il viaggio e al luogo di destinazione si occupa delle stesse operazioni sopra descritte al contrario dando le istruzioni al carrellista – gruista per lo scarico perché noi autisti non possiamo guidare i muletti – carrelli di altre aziende. Cap. 8) Di solito si fa un carico e scarico al giorno, poi si torna in azienda e si carica per il giorno dopo. In genere un viaggio copre dai 300 ai 600 chilometri Il teste ha confermato, altresì, gli orari di lavoro mentre riguardo la modalità di fissaggio del telone del rimorchio ha dichiarato: “ Il telone superiore del rimorchio è lungo 13,60 mt. e largo 2,55 mt. e poi c'erano i due laterali che sono alti 2,90 metri. I teli scorrono su guide munite di cuscinetti ma quando i cuscinetti sono logori è più difficile far scorrere il telo” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27/03/2025). A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza della patologia, la sua eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza della patologia denunciata. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla scorta degli elementi Persona_2 anamnestici, clinici e strumentali esaminati, che il ricorrente è affetto da “Sindrome da conflitto spalla destra con condropatia acromion-claveare e lesione parziale del tendine del sovraspinoso chirurgicamente trattata”.
4 A questo punto il CTU, valutate le lavorazioni svolte dal ricorrente, per come risultanti dalla documentazione prodotta e per come confermate dalle dichiarazioni testimoniali, ha concluso, riconoscendo la natura professionale della malattia da cui risulta affetto il ricorrente affermando che: “La malattia denunciata, come descritta in ricorso e risultante dalla documentazione allegata, è da ritenersi (vista la documentazione agli atti sia sanitaria che amministrativa, comprensiva dei verbali delle testimonianze autorizzate dal Giudice) conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente e caratterizzata dalla presenza di rischi quali: WBW (in parte trasmesse anche gli arti superiori durante la guida), Posture incongrue e MMC, nonché SBAS come sopra descritto che, in quanto in concorrenza lesiva tra di loro per oltre 30 anni, hanno assunto insieme la dignità di concausa efficiente e determinante ai sensi di Legge”. Il CTU ha, quindi, stimato il danno biologico derivante dalla malattia professionale alla spalla destra nella misura del 7% ex D.Lvo 38/2000 e in considerazione del fatto che trattasi di “danno composto” (persistendo un danno anatomico e un danno funzionale oggettivamente rilevabile) ha richiamato quali riferimenti tabellari la voce n. 227 (Esiti di lesioni muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino al 4%), “limite massimo calzante nel caso in questione visto che le lesioni hanno necessitato anche di intervento chirurgico” e la voce n. 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3%), ma con una limitazione obiettivabile superiore ai gradi estremi, valutabile quindi con il 4-5% . Stante il preesistente danno biologico già riconosciuto dall' nella misura CP_1 del 53% per pregresse menomazioni (colonna lombare e arto inferiore sn) non oggetto di contestazione, ha quantificato, in via cumulativa, il complessivo danno biologico permanente pari al 58%(cinquantotto), tenendo conto del fatto che la menomazione della spalla dx è da ritenersi in rapporto di “coesistenza” con le precedenti, non interessando il medesimo organo-funzione, dovendosi pertanto concludere con una complessiva riduzione della integrità psico-fisica del soggetto, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29/01/2021 (cfr. CTU in atti). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte ricorrente esprimeva parere concorde, mentre il consulente dell' , Dott. Pt_4 Persona_3 contestava le conclusioni raggiunte dal CTU formulando note critiche relative alla natura di malattia professionale della patologia rilevata alla spalla destra sostenendo che “…
…non sono ipotizzabili lunghi periodi di tempo, nell'ambito di ogni turno lavorativo, nei quali egli ha dovuto lavorare mantenendo le spalle sollevate all'altezza della testa ed oltre, e nemmeno deve utilizzare strumenti o attrezzature di lavoro di peso rilevante oppure vibranti per lunghi tratti di ogni turno lavorativo, impugnate con entrambe le mani”. Con riferimento a tali osservazioni, l'ausiliario del Giudice ha convincentemente replicato evidenziando che “ … nel caso in questione, l'azione sinergica e concorrente (non si deve considerare ovviamente solo il degli Arti Controparte_5 Superiori, ma anche la MMC così come descritta, le Posture Incongrue e le Vibrazioni Corpo Intero, quindi anche agli arti superiori per la guida prolungata di tali mezzi di trasporto) dei vari rischi ha agito per decenni con efficacia concausale nel determinismo della patologia per cui è causa. Infine, laddove si rammenti anche che il ricorrente nel 2022 (un anno dopo la denuncia della patologia della spalla) ha avuto riconosciuta dall' una spondilopatia lombare come malattia professionale (quindi da WBW, CP_1
5 Posture Incongrue e MMC) e che, per i 17 anni precedenti la denuncia della patologia della spalla destra, ha lavorato sicuramente anche con marcata sofferenza degli arti superiori per la presenza di postumi molto importanti all'arto inferiore sinistro da infortunio lavorativo, causanti nel complesso un chiaro squilibrio di utilizzo dei quattro arti e della colonna lombare in tutte le mansioni espletate comportanti i rischi lavorativi più volte citati, le caratteristiche di efficacia ed efficienza dei rischi lavorativi descritti e particolarmente prolungati nel tempo rendono ancor più ragione della natura professionale della patologia di cui il ricorrente è portatore alla spalla destra” (Cfr. CTU in atti). Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Orbene in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia “Sindrome da conflitto spalla destra con condropatia acromion-claveare e lesione parziale del tendine del sovraspinoso chirurgicamente trattata, pari al 7%(sette), che, cumulato con pregresse menomazioni non oggetto di contestazione, valutato complessivamente nella misura del 58%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e b) del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 29/01/2021. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere in favore della CP_1 parte ricorrente, un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e b) D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per la malattia professionale accertata e consistente in “Sindrome da conflitto spalla destra con condropatia acromion- claveare e lesione parziale del tendine del sovraspinoso chirurgicamente trattata” in ragione di una percentuale di danno biologico del 7% (sette per cento) e, cumulato con pregresse menomazioni non oggetto di contestazione, nella misura del 58%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 29/01/2021, fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6 - pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 11 dicembre 2025
Il giudice
AN LI
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