Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
12/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Elisabetta Billitteri
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1570/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta BILLITTERI ELISABETTA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA
[...] CP_2
DELLO STATO DI PALERMO)
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna la ricorrente a rimborsare alle resistenti le spese di lite, liquidate in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 19/02/2022 la ricorrente, insegnante di scuola elementare dal giorno 01/09/2005, deduceva di essere stata sospesa dal dirigente scolastico, con nota del 21/12/2021, per violazione dell'obbligo vaccinale istituito dall'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 e, rappresentata l'illegittimità del provvedimento di sospensione, chiedeva al Tribunale la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione della retribuzione conseguentemente sospesale unitamente al versamento dei relativi oneri contributivi.
Costituitesi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15/03/2022, le parti resistenti chiedevano rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza.
Istruito il giudizio attraverso la documentazione versata in atti, la causa viene quivi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è infondato.
L'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, ratione temporis applicabile al caso in esame,
testualmente disponeva che “Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi,
per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
… 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei
casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito,
la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,
o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il per l'anno scolastico Controparte_1
2021/2022 comunica, mensilmente, al le Controparte_3
unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA,
provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è
punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma
5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro
600 a euro 1.500”.
Ed ancora l'art. 4, secondo comma, del D.L. n. 44/2021, ratione temporis applicabile, testualmente disponeva che “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 24 del 24/03/2022, la disciplina in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 veniva modificata. In particolare, in relazione al personale scolastico, l'art. 8, quarto comma, del detto D.L. disponeva l'introduzione degli articoli 4 ter.1 e 4 ter.2 nel
D.L. n. 44/21, rispettivamente disciplinanti, il primo, la permanenza dell'obbligo vaccinale per tale categoria di lavoratori solo fino al 15/06/2022 (Art.
4-ter.1
“Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione CP_4
della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-
ter.2 […]”), ed il secondo le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
(Art. 4 ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola): “1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi,
per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro istituzioni di cui al comma 1 ((...)) assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma
2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. ((Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 ((...)) provvedono, dal
1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale,
riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica […]”.)
Orbene, nel caso in esame - essendo incontestato tra le parti in causa che la ricorrente non fosse vaccinata e risultando dalla documentazione versata in atti che la medesima non fosse in possesso di idonea “certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV- 2” rilasciata secondo le modalità indicate dal
Ministero della Salute – non può che prendersi atto della legittimità della condotta datoriale, concretizzatasi nel provvedimento di sospensione del
21/12/2021, dal momento che questo risulta pienamente conforme a quanto disposto dalla disciplina normativa vigente ratione temporis.
Quanto alla dedotta illegittimità della disciplina impositiva dell'obbligo vaccinale,
ritiene questo Tribunale di conformarsi, integralmente, a quanto affermato e chiarito sull'argomento dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze nn. 186/2023,
185/2023, 156/2023, 15/2023, 14/2023 e 188/2024).
In sintesi, la Corte Costituzionale - richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 della Costituzione e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione - ha evidenziato,
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro innanzitutto, che le misure approntate dal legislatore non possono non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari qualificabile, in considerazione dei livelli di diffusività
e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”; ha poi osservato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è
fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità
nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo
11.1); ha evidenziato, altresì, come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (sentenza n.
14/2023 paragrafo 11); la Corte, ancora, ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars- Cov-2; tale soluzione, infatti,
avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale.
La Corte è, così, giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022),
caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (sentenza n. 14/2023
paragrafo 11); la Corte ha, dunque, chiarito che le disposizioni di legge in esame
“hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”
(sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2).
La decisione del legislatore è stata giudicata non sproporzionata, poiché la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine;
né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35
Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2); deve
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anche considerarsi che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro,
disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto”
(cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5).
Inoltre, la normativa sull'obbligo vaccinale, nel disporre la sospensione dal lavoro,
non sembra porsi in contrasto con i divieti di discriminazione previsti dall'art. 21
della Carta di Nizza e dalle Direttive 2000/48/CE e 2000/78/CE, recepite in Italia
con i Decreti Legislativi nn. 215 e 216 del 2003, atteso che l'articolo 4 n. 1 della
Direttiva 2000/78/CE dispone: “1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1e 2, gli
Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima ed il requisito proporzionato”.
Orbene, la finalità di garantire la salute pubblica - espressamente richiamata dalla
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro normativa in oggetto - va certamente ritenuta una finalità legittima che può
giustificare il divieto di accesso ai luoghi di lavoro da parte dei soggetti non vaccinati (modus operandi scelto dal legislatore italiano); ciò, quindi, esclude che il giudice nazionale possa ritenere la natura discriminatoria della normativa in questione e procedere alla sua totale o parziale disapplicazione, rivelandosi proporzionata rispetto alla necessità che l'ha giustificata.
Stante il riferimento, nel ricorso, anche all'assegno alimentare, non può non evidenziarsi che, anche in questo caso, la Corte costituzionale, con la già
richiamata sentenza n. 15/2023, ha affermato la legittimità della disciplina che la esclude, precisando che “La mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, giustifica,
quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile;
né rileva il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente e perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità. Neppure
configura una soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”.
I principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce richiamate, quindi,
forniscono esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale del complesso normativo sull'obbligo vaccinale avanzati dalla ricorrente. La conseguente piena liceità della condotta datoriale comporta il rigetto del ricorso, difettando – quanto alla supposta obbligazione risarcitoria - l'elemento costitutivo di questa,
rappresentato dal fatto illecito.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro
5200,01.
◊
Così deciso in Palermo, il 13/05/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro