Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Trieste
Sezione prima
R.G. 1577/2018
Decreto ex art. 35 bis, comma 4 bis, D.Lgs. 25/2008
Il collegio, composto da
Dott. Arturo Picciotto Presidente relatore
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta al verbale di udienza;
vista l'istanza di sospensione degli effetti del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da nato a [...] il [...], ricorrente;
Parte_1
rilevato che nei termini di legge parte resistente non ha depositato memorie;
osservato che il procedimento di merito1 è stato incardinato presso la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea del Tribunale di Trieste in data 30.12.2024, e quindi prima dell'entrata in vigore del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187; preso atto che ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.L. 145/2024 "Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", e che tra le disposizioni rientranti nel capo IV vi è l'art. 17, il quale ha modificato il precedente regime del procedimento di cui all'art. 35 bis co. 4 del D.Lgs. n. 25/2008, eliminando la fase di conferma/revoca/modifica del primo decreto di sulla sospensione, ed introducendo il nuovo comma 4 bis che prevede la competenza della Corte d'Appello in sede di reclamo per i procedimenti di merito avviati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione;
osservato che il Tribunale di Trieste, sezione specializzata, ha correttamente seguito gli adempimenti prescritti per il procedimento ancora vigente ratione temporis, emettendo un primo provvedimento (poi corretto) e, dopo il deposito delle note di replica, emanando il provvedimento di conferma, secondo la procedura di cui all'art. 35 bis co. 4 del D.Lgs. n. 25/2008 ante riforma;
Trieste, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea;
tutto ciò premesso
DICHIARA inammissibile il reclamo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Trieste, 8 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricorso per “Accertamento e riconoscimento della protezione internazionale/ status di rifugiato, in subordine del diritto di protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine del diritto alla protezione di cui all'art. 6, I.I e I.II D.Lgs. 286/98
e/o della protezione umanitaria, con conseguente annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di inefficacia e/o revoca: a) del provvedimento adottato in data 12.12.20224 dalla C.T.R.P.I. di Trieste, Sez. di Udine, notificato il
20.12.2024, con il quale, dichiarando la domanda manifestamente infondata, si è negato il riconoscimento dello status richiesto;
b) di ogni atto ad esso presupposto e/o conseguente”.