CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.53/2023
promossa da
elettivamente domiciliato in Bologna, Viale Car- Parte_1 ducci n.24, presso lo studio dell'avv. Matteo De Martini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
Nei confronti
, elettivamente domiciliato in Foligno (PG), Via Monte CP_1
Acuto n. 49, presso lo studio dell'avv. Riccardo Caporicci che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta con appello incidentale
- Appellato ed appellante incidentale -
Contro
in proprio, nonché in qualità di legale rapp.te di Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Bo- Controparte_3 logna, Via Santo Stefano n. 42, presso lo studio dell'avv. Patrizia Carli, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellati
Contro (già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rapp.te pro-tempore, ,
[...] Controparte_6
, tutti elettivamente domiciliati in , Viale dei CP_7 CP_3 Caduti in Guerra n. 1, presso lo studio dell'avv. Marco Comaggi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce agli atti di citazione notificati del precedente grado di giudizio
- Appellati
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tri- Parte_1 bunale di , CP_3 Controparte_8 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_9
[...] e per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_4 subiti in seguito al sinistro verificatosi nel corso di una competizione sportiva.
Alla presente causa, è stata riunita altra causa connessa (r.g.n.4673/2018), proposta da CP_1 contro gli stessi convenuti per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi durante la medesima competizione sportiva.
Più in dettaglio gli attori, nelle due cause riunite, hanno sostenuto che, in data 09.10.2016, partecipa- vano alla gara ciclistica su strada denominata “Campionato italiano crono coppie giornalisti - Memo- rial Ferraresi” in provincia di organizzata dall'associazione “ ”, con- CP_3 Controparte_3 sistente in una gara a tempo, con partenza di coppie di concorrenti a distanza di alcuni minuti l'una dall'altra. gareggiava in coppia con e i due procedevano in fila indiana, alternan- Parte_1 CP_1 dosi l'uno alla ruota dell'altro, cercando di impiegare il minor tempo possibile per coprire la distanza del percorso di una gara a cronometro.
Verso le ore 10,40, la coppia di ciclisti percorreva la S.P. 569 bis Nuova Pedemontana con direzione Bazzano (BO), allorquando, all'uscita da una curva a destra, con visibilità limitata dalla presenza di un'alta scarpata, in un tratto discendente e con vento a favore, in assetto di gara a cronometro uno dietro all'altro, in uno dei punti del percorso di massima velocità, trovava sulla propria traiettoria l'autovettura Mazda CX5, tg. FA958XY, intestata a assicurata con Controparte_8 Controparte_4 priva di conducente (poi risultato essere ), posta lungo il percorso di gara, in sosta vietata Controparte_6 a cavallo tra la banchina e la corsia di marcia all'interno dell'unica carreggiata. L'imprevedibile presenza dell'autovettura sulla sede stradale, non pre-segnalata, né segnalata in alcun modo, neppure dalla direzione gara, costituiva un inevitabile ostacolo contro cui entrambi i ciclisti, uscendo da detta curva, andavano a collidere, procurandosi gravissime lesioni (documentate), delle quali hanno chiesto il risarcimento ai convenuti, ritenuti responsabili del danno subito, per i diversi titoli ivi indicati.
Tutti i convenuti si sono regolarmente costituiti in giudizio per contestare la responsabilità rispettiva- mente loro ascritta. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1375/2022, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nel con- ferimento dell'incarico a consulenti tecnici per una perizia cinematica e medico-legale, nell'escussione dei vari testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato le do- mande, con la seguente motivazione:
“Il sinistro, che ha visto coinvolti e si è verificato in data 9 ottobre Parte_1 CP_1 2016, durante lo svolgimento della gara ciclistica “Campionato italiano crono coppie giornalisti- Me- moriale Ferraresi”, organizzato da sull'arteria S.P. Nuova Pedemontana in Controparte_3 direzione di Bazzano.
Pacifica è la dinamica: i due attori che formavano una coppia di ciclisti, uscendo ad alta velocità da una curva destrorsa impattavano violentemente contro una autovettura parcheggiata sulla semi car- reggiata, Mazda CX5, di proprietà di (assicurata da ) e condotta da Controparte_8 CP_4
. Controparte_6
III. Va precisato che il teatro del sinistro è quello di una strada (S.P. Pedemontana) che collega i comuni di Vignola, Spilamberto e Bazzano, arteria a scorrimento di traffico veloce di collegamento delle due province di e Bologna. CP_3
2 Come è emerso dalla c.t.u. e rientra nella comune esperienza, trattasi di ampia strada a due corsie ciascuna per senso di marcia, le cui dimensioni hanno larghezza media di m. 7,40, pure dotate di corsia di emergenza.
Il giorno del sinistro era una bella giornata con ottima visibilità. Il c.t.u. ha precisato che la possibilità per il ed il di avvistare la presenza dell'autovettura parcheggiata con due ruote spor- Pt_1 CP_1 genti rispetto alla corsia di emergenza e contro la quale gli stessi hanno impattato, era stimabile in una distanza di circa 140-150 metri.
D'altro canto, uno dei ciclisti, partecipanti alla gara e partito dopo gli attori, , ha Parte_2 confermato la circostanza con riguardo alla preventiva avvistabilità del mezzo: “sono riuscito a vedere prima la vettura ferma a circa 100 m dalla stessa ed in tempo per fermarmi”. La macchina era facilmente avvistabile anche perché aveva “le quattro frecce accese” (teste Tes_1
).
[...] Consegue allora che “una condotta esigibile e normalmente attenta da parte degli atleti avrebbe per- messo di prendere atto di una vettura parcheggiata ad una distanza di 140-150 metri” (p. 13 c.t.u.).
Per quanto la vettura fosse parcheggiata, come è pacifico, con una sporgenza di circa 30-40 cm. ri- spetto alla linea di margine, i ciclisti avevano a disposizione “praticamente tutta la semi carreggiata dell'ampiezza di circa 3,70 m” (p. 15 c.t.u.). D'alto canto, che la carreggiata fosse assai ampia emerge dal corredo fotografico.
Da quanto precede, consegue che la presenza della vettura era agevolmente prevedibile e percepibile da parte di un ciclista attento, ovvero rispettoso delle regole del codice della strada, che sono da os- servare anche nel caso di svolgimento di gara ciclistica (come hanno precisato Cass. 3 aprile 1981, n. 1896; Cass. 4 settembre 2012, n. 14.815). Ed allora la causa esclusiva del sinistro pare ascrivibile “alla condotta dei due ciclisti che procedevano distrattamente per un lunghissimo tratto senza avvedersi della vettura” (p. 18 c.t.u.); ininfluente sulla dinamica del sinistro si è rivelata la presenza della vettura parcheggiata non in modo corretto nel tratto di strada in parola. Come ha precisato ancora il c.t.u. (p. 23), i due ciclisti non si avvidero della presenza della vettura, presumibilmente a causa dell'elevata velocità che temevano in gara (42-43 kmh) e la posizione assunta, in fila indiana “per sfruttare al meglio l'aerodinamica” (p. 23). Stante l'esclusiva responsabilità degli attori nell'occorso, la domanda è reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo. Dato che i difensori delle parti convenute le hanno difese nelle cause riunite, in identica posizione proces- suale, è possibile una liquidazione globale delle spese (Cass. 24 magio 1997, n. 4638).
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta il fatto che il Tribunale di Modena ha accolto acriticamente la ricostruzione dei luoghi e le definizioni di carreggiata, di corsia e di corsia di emergenza indicate dal CTU - in palese contrasto con le prove documentali e testimoniali in atti e con il codice della strada – e si dolgono altresì del fatto che il Tribunale non ha correttamente valutato le dichiarazioni rese dai testimoni fidandosi, a torto, del sunto di dette deposizioni rielaborate dal CTU nella propria perizia, poi acriticamente ripor- tate in sentenza.
Rileva al riguardo, richiamando le fotografie già in atti, che la strada extra urbana secondaria, denomi- nata 569 bis Nuova Pedemontana, così definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c), c.d.s.1, è caratte- rizzata dalla presenza:
3 - di un'unica carreggiata, al cui interno sono presenti una corsia (non due) per senso di marcia, le quali hanno larghezza media di mt. 3,00 ciascuna (e non mt. 7,40);
- di una banchina (non corsia di emergenza) per senso di marcia, all'interno della quale è vietata la sosta, salvo diversa indicazione, ivi assente, ai sensi dell'art. 158 c.d.s. comma 2, lett. f). Rileva che, secondo quanto previsto dal successivo comma 4 dell'art. 158 c.d.s., «durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti …» e ciò non è avve- nuto nel caso di specie. Sostiene che, sempre dalle fotografie in atti, risulta che l'autovettura si trovava sulla banchina con le ruote sporgenti e che sullo sfondo, in primo piano, è visibile “un ponte, a distanza di circa 20-30 mt dal sinistro”, mentre le fotografie presenti nella CTU (pag.6) sono evidentemente relative a una zona di- versa, con conseguente errata ricostruzione del luogo del sinistro operata dall'ausiliario e conseguente erroneità dei calcoli relativi a distanze e velocità, alterati ed inservibili.
Lamenta poi che il Tribunale non ha tenuto conto delle complessive valutazioni rese dai testimoni. Rileva, al riguardo, che il Giudice di prime cure ha riportato in sentenza (pag.4) “D'altro canto, uno dei ciclisti, partecipanti alla gara e partito dopo gli attori, , ha confermato la circostanza Parte_2 con riguardo alla preventiva avvistabilità del mezzo: “sono riuscito a vedere prima la vettura ferma a circa 100 m dalla stessa ed in tempo per fermarmi”, non considerando che tale dichiarazione è prose- guita con queste parole, omesse in sentenza: “anche perché ho visto per prima i due ciclisti per terra, uno dei quali sulla mezzeria, mentre l'altro si trovava più vicino alla macchina»; e ciò è consequenziale alla risposta data alla domanda precedente, con queste parole: “si trattava di una semicurva e non si vedeva l'autovettura ferma sul ciglio della strada”, e a quella successiva, con queste parole: “Si è vero, non ricordo la presenza di alcuna segnalazione prima”. Evidenzia quindi che, in sostanza, il teste ha affermato il contrario di ciò che il Tribunale gli ha attribuito in sentenza. Ed ancora rileva, che il Giudice di prime cure ha riportato in sentenza sempre (pag.4) che “la macchina era facilmente avvistabile anche perché aveva “le quattro frecce accese” (teste )”. Tes_2 Sostiene che, in realtà, il teste ha premesso che “la macchina di cui al capitolo era ferma Tes_2 sul lato destro della strada e aveva le due ruote a destra fuori della carreggiata e le ruote di sinistra sulla carreggiata” (cfr. deposizione teste a verbale 13/07/2021 prova delegata Trib. Milano). Osserva che, in ogni caso, in presenza di un'autovettura in sosta vietata, priva di conducente, con le ruote di destra sulla banchina e quelle di sinistra sulla carreggiata, all'uscita di una curva destrorsa, in una strada extra urbana aperta alla circolazione veicolare ordinaria, durante lo svolgimento, in orario diurno, di una gara ciclistica a cronometro a coppie, senza scorta tecnica - ragione per cui la Direzione
Gara aveva raccomandato di affrontare il percorso restando il più possibile sul margine destro - è evi- dente che non sia sufficiente che l'autovettura avesse in funzione la segnalazione luminosa di pericolo (c.d. “quattro frecce”), ai sensi dell'art. 151, comma 1, lett. f), c.d.s., come affermato in sentenza. Ed invero, il conducente, prima di allontanarsi, quantomeno, avrebbe dovuto presegnalare la presenza dell'autovettura mediante l'esposizione del segnale mobile di pericolo (c.d. “triangolo”), come pre- scritto dall'art. 162, comma 1, c.d.s., per i veicoli «fuori dei centri abitati … che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata … anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente di- stanza da coloro che sopraggiungono da tergo». Evidenzia ancora che la sentenza ha omesso di menzionare tutte le testimonianze (riportate nell'atto di appello) che concordano sulla circostanza che la gara si era svolta senza scorta tecnica;
che il tratto di strada dell'occorso sinistro era in leggera discesa e tra quelli a maggiore velocità dell'intero percorso;
4 che la presenza dell'autovettura, in sosta vietata, non era stata segnalata e che il comportamento tenuto dalla coppia di ciclisti era stato corretto e rispettoso delle raccomandazioni ricevute Persona_1 dalla Direzione Gara e del c.d.s. Con il secondo motivo lamenta l'errata condanna alle spese di lite di cui al punto 3 del dispositivo. Sostiene che, erroneamente, il Tribunale non ha tenuto conto dell'avvenuta rinuncia della domanda nei confronti del convenuto - da questi accettata, a spese compensate tra le parti, a verbale Controparte_2 dell'udienza dello 08.11.2018- che ha comportato l'avvenuta dichiarazione di cessata materia del con- tendere tra le parti e Pt_1 CP_2
Chiede quindi la riforma anche di questo capo della sentenza relativo alle spese erroneamente liquidate in favore di detto convenuto.
Sul quantum debeatur, chiede la quantificazione del risarcimento sulla base di quanto emerso in sede di CTU medico-legale. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello con condanna dei convenuti al risarcimento del danno dovuto, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha altresì proposto appello incidentale fondato su un motivo del tutto analogo e coinci- CP_1 dente con il primo motivo dell'appello principale proposto da . Parte_1
Sul quantum debeatur, chiede la quantificazione del risarcimento sulla base di quanto emerso in sede di
CTU medico-legale.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale con condanna dei convenuti al risarcimento del danno dovuto, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
Si sono costituiti in giudizio nonché in proprio e quale Controparte_3 Controparte_2 rapp.te pro-tempre di detta associazione all'epoca dei fatti, con comparsa di costituzione con la quale hanno chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Preliminarmente ribadiscono che sia che ciclisti provetti e con esperienza di gare plu- Pt_1 CP_1 riennale, nel corso di una competizione su strada, avrebbero dovuto rispettare le condotte comportamen- tali previste dal codice della strada, come si evince anche dai Regolamenti adottati dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Difatti, l'articolo 9 del vigente Regolamento Tecnico della FCI per lo svolgimento delle “attività cicloa- matoriale” e “cicloturistica” prevede che “Nello svolgimento dell'attività cicloturistico/amatoriale è obbligatorio il rispetto del Codice della Strada ed ogni altra norma in materia di sicurezza contenuta nel presente Regolamento da parte delle società organizzatrici delle manifestazioni in quanto applica- bili”. E ancora, l'art. 79 del medesimo Regolamento prevede che: “I concorrenti/partecipanti alle gare/ma- nifestazioni sono tenuti al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti/partecipanti, del seguito della corsa e degli spettatori”. Richiamano giurisprudenza (Cass.n.896/1981; Cass.n.14815/2012) secondo la quale “L'espressa previ- sione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche (nella specie, gara ciclistica) posta dall'art. 9 C.d.S.., non sospende né modifica, durante lo svolgimento di esse, l'ob- bligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada, compresi i mede- simi corridori, ai quali, pertanto, si deve applicare – in caso di collisione con un autoveicolo – la pre- sunzione di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.” Ciò premesso, sul primo motivo di appello, sostengono che si tratta di un motivo del tutto infondato in considerazione degli esiti dell'istruttoria espletata nel precedente grado di giudizio, dalla quale è chia- ramente emersa l'imprudente condotta dei due ciclisti, unica causa della loro caduta.
5 Osservano che gli appellanti, in evidente ”agone” sportivo, non si sono avveduti di un veicolo presente sulla strada pubblica, fermo e parcheggiato a ridosso della corsia di soccorso.
Rilevano che ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste , su delega del Testimone_3 giudice avanti il Tribunale di Milano, che meglio di ogni altro ha descritto le circostanze spazio-tempo al momento del sinistro.
Osservano che i testi attorei hanno dichiarato: di non aver visto il momento dell'impatto tra i ciclisti e il veicolo;
che l'autovettura occupava solo una parte della sede stradale;
di avere percepito la presenza dell'auto e di non essere stati coinvolti in alcun sinistro. Aggiungono poi che anche all'esito della CTU cinematica è emerso che i ciclisti viaggiavano, a testa bassa, a una velocità di circa 42-43 km/h pari a circa 12 m/s e avevano circa 140-150 mt a disposizione per potersi avvedere della presenza dell'auto e quindi evitarla. Con riferimento al veicolo che avrebbe creato turbativa, il CTU ha concluso che l'autovettura si trovava parcheggiata in massima parte all'interno della corsia di emergenza (seppure in violazione dell'art. 3/15 c.d.s.) ma la sua presenza era comunque avvistabile con ampio margine, anche tenuto conto che la se- micarreggiata percorsa dai ciclisti, aveva un'ampiezza di 3,60-3,70 mt. Evidenziano l'estraneità di in quanto il CTU ha confermato la sussistenza, in atti, di Controparte_3 tutte le autorizzazioni necessarie per l'organizzazione della gara ciclistica a cronometro su strada pub- blica ai fini della sicurezza. Sul secondo motivo di appello principale, proposto con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite tra e convengono sull'errore in sentenza di I grado, senza rinunciare alla Controparte_2 Pt_1 soccombenza, per il medesimo titolo, nei confronti del CP_1 Sull'appello incidentale proposto da ripropongono le medesime argomentazioni esposte CP_1 nella disamina del gravame principale di . Parte_1 Per completezza espositiva, rilevano che, per quanto concerne il dall'eventuale risarcimento CP_1 dovrà essere detratto l'importo già corrispostogli da per le medesime lesioni Controparte_4 sulla base di una pregressa polizza infortuni (doc. 15 fasc. I grado A.S.D.). Concludono chiedendo il rigetto del primo motivo di appello principale e dell'appello incidentale e per l'accoglimento del secondo motivo di appello principale, con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio (già Controparte_4 Controparte_5
, , con comparsa di costituzione con la quale hanno chiesto
[...] Controparte_6 CP_8 il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sui motivi di appello principale ed incidentale svolti da e che esaminano Parte_1 CP_1 unitariamente, ne deducono l'infondatezza, stante l'integrale responsabilità del sinistro in capo agli ap- pellanti, colpevoli dell'inosservanza dei seguenti dettami normativi: a) Violazione dell'art. 149 c.d.s. - tamponamento veicolo fermo;
b) Violazione dell'art. 141 c.d.s. - velocità pericolosa tenuta dai ciclisti appellanti;
c) Violazione art.140 c.d.s. – principio informatore degli utenti della strada.
Evidenziano che la lettura delle conclusioni della CTU è risolutiva al fine del decidere.
Rilevano ancora che, dalla corposa istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, è emerso chiara- mente che le coppie di ciclisti, che precedevano e seguivano i sig.ri avevano percorso Pt_1 CP_1 lo stesso tratto di strada, nelle medesime condizioni, senza impattare contro l'autovettura.
Tale circostanza prova che l'impatto (tamponamento) è stata una condotta imputabile esclusivamente alla responsabilità degli appellanti i quali, con tutta evidenza, mantenendo una postura aerodinamica che
6 ne favorisse la velocità (con il capo rivolto a terra) non si sono accorti della presenza del veicolo fermo, per fatto e colpa a loro imputabili, non prestando alcuna attenzione al percorso della manifestazione sportiva.
Al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, osservano che il Tribunale ha esaminato dettagliatamente le dichiarazioni testimoniali e, più in generale, l'esito complessivo dell'istruttoria, determinandosi per l'individuazione della totale responsabilità in capo agli appellanti. La CTU ha confermato che il sinistro stradale si è verificato unicamente a causa della disattenzione degli stessi che hanno tamponato l'autovettura Mazda CX5 targata FA958XY, ferma al margine della carreg- giata, che poteva essere avvistata per tempo ed evitata, come peraltro hanno fatto altri ciclisti passati prima e dopo degli stessi (cfr. pag. 24 CTU).
Il CTU al termine della propria relazione ha annotato il richiamo alla violazione dell'art. 3/15 del Dlgs.n.285/92 da parte del conducente la predetta vettura. La circostanza, però, nel caso in esame non si pone in concorso causale con l'evento, ma rileva unica- mente ai fini amministrativi, quale sanzione eventualmente applicabile al predetto conducente.
Aggiungono infine che, nella denegata ipotesi di accoglimento del proposto appello, dovrà essere de- tratto, dal risarcimento liquidato in favore di l'importo già a questi liquidato da CP_1 [...] in virtù di pregressa polizza infortuni. CP_4 Concludono e chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del presente grado di giudizio. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.12.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Non sono meritevoli di accoglimento il primo motivo dell'appello principale proposto da Parte_3
e l'appello incidentale proposto da che si esamino congiuntamente in quanto so-
[...] CP_1 stanzialmente analoghi e coincidenti, per le seguenti ragioni. Dall'espletata istruttoria è emerso che il sinistro di cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del e del entrambi ciclisti con esperienza di gare pluriennale, i quali, nel corso della Pt_1 CP_1 competizione, avrebbero dovuto rispettare le condotte comportamentali previste dal codice della strada. Difatti, l'articolo 79 del vigente Regolamento Tecnico della Federazione Ciclistica Italiana prevede:
“I concorrenti/partecipanti alle gare/manifestazioni sono tenuti al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti/partecipanti, del seguito della corsa e degli spettatori. Oltre alle norme del Codice della Strada dovranno osservare le regole sportive di cui debbono essere informati”. Ciò trova conferma anche nella giurisprudenza (Cass.n.896/1981 e, in senso conforme, Cass.n.14815/2012) secondo la quale “L'espressa previsione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche (nella specie, gara ciclistica) posta dall'art. 9 C.d.S.., non so- spende né modifica, durante lo svolgimento di esse, l'obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada, compresi i medesimi corridori, ai quali, pertanto, si deve appli- care – in caso di collisione con un autoveicolo – la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.” Ebbene l'istruttoria del precedente grado di giudizio è consistita nell'espletamento di una CTU cinema- tica e nell'escussione dei numerosi testimoni indicati dalle parti. Con riferimento alla CTU cinematica, preliminarmente, si osserva che, all'esito del riesame degli atti alla luce dei motivi di appello, anche questa Corte aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel precedente grado di giudizio, il quale ha esaustivamente risposto alle osservazioni critiche
7 dei consulenti delle parti e le cui argomentazioni sono complete, corrette e concordanti con le nozioni della peculiare scienza pratica: la depositata relazione è pertanto indicata quale fonte dell'apprezza- mento espresso anche nella presente sentenza, con conseguente implicito rigetto di tutte le contrarie deduzioni (Cass.n.21504/2018;Cass.n.5229/2011; Cass.n.19475/2005).
Ciò premesso, passando allo specifico esame del motivo di appello, si rileva quanto segue. Nella CTU (a pag.7) si legge “L'organizzazione del traffico è contraddistinta da un'ampia carreggiata del calibro medio di 7,40 m circa, suddivisa centralmente da linea mediana continua a formare due corsie ognuna per senso di marcia, e da altrettante corsie laterali della larghezza di 2,25 m, verosimil- mente destinate alla sosta e all'emergenza. La pavimentazione risulta (confrontando le immagini a disposizione) in discreto stato di manutenzione
e scabrosità e non si apprezzano anomalie. L'architettura è caratterizzata da un'ampia semicurva volgente a destra (per il verso di percorrenza dei ciclisti, che verrà preso a riferimento salvo indicazione contraria) che comunque garantisce una visibilità reciproca non inferiore a 140- 150 m.”. Ed ancora (a pag. 13) si legge “La simulazione eseguita sulla scena del sinistro, attraverso il confronto della stessa effige e dell'ambiente, ha permesso di apprezzare in almeno 140-150 m la possibilità di individuare la presenza dell'auto stessa in uscita dall'ampia curva esistente. In altre parole, una condotta esigibile e normalmente attenta da parte degli atleti, avrebbe permesso di prendere atto di un'autovettura parcheggiata già ad una distanza di 140-150 m. Tradotto in termini di tempo, ipotizzando una velocità media di 12 m/s, la Mazda di proprietà CP_8 era individuabile quando il ciclista si trovava a 12 -12,5 s prima dell'avvenuta interferenza. Ed ancora (a pag. 15) si legge “…Resta il fatto che all'atleta era disponibile praticamente tutta la se- micarreggiata, dell'ampiezza di circa 3,70 m. Alla luce delle precedenti deduzioni, appare del tutto evidente che i ciclisti stavano marciando a discreta velocità (in relazione al mezzo meccanico), verosimilmente “a testa bassa” ed estraniandosi dalla pre- senza di altri utenti sulla scena. La presenza dell'auto era avvertibile già ad una distanza di 140-150 m e con un anticipo temporale non inferiore a 12 s, per cui è possibile sottolineare una chiara ed inequivocabile completa disattenzione al contorno”. Infine, nella parte riservata alle conclusioni (pag. 24/25) si legge” Dalla documentazione versata in atti, in particolare dall'effige che rappresenta il fatto dedotto nelle sue immediatezze, e dalle testimonianze acquisite, l'autovettura in parola era stata momentaneamente parcheggiata nella corsia di emergenza, con le ruote laterali sinistre leggermente sconfinate rispetto alla linea di margine (verosimilmente 30-
40 cm).
La sua presenza, tenuto conto delle condizioni architettoniche ed ambientali, era comunque avvertibile già ad una distanza di almeno 140- 150 metri. Si ipotizza pertanto che i due atleti stavano procedendo in fila indiana, allo stretto margine destro (in aderenza quindi alla linea di margine), in posizione aerodinamica e “a testa bassa” per garantirsi le migliori prestazioni in termini di velocità. L'ampiezza della semicarreggiata utile, che presenta un'ampiezza media di 3,60-3,70 m, offriva sensi- bili margini di garanzia per affrontare il percorso di gara senza alcun pericolo, pur in osservanza delle prescrizioni cogenti al C.d.S. alle quali dovevano adeguarsi gli atleti, così come auspicato anche dagli organizzatori.
8 Parallelamente è però emerso che la sosta dell'autovettura, all'interno della corsia di emergenza, non era concessa ai sensi del medesimo Dlgs 285/92 e s.m.i. (art. 3/15), in particolare nella definizione dell'utilizzo e nella codifica delle strade”. Quindi, dalla disamina della CTU cinematica - ai cui rilievi eseguiti sul luogo del sinistro hanno parte- cipato i consulenti di parte e lo stesso senza sollevare alcuna contestazione - è emerso che se è Pt_1 vero che l'autovettura condotta Mazda CX5 targata FA958XY, condotta dal era stata momen- CP_6 taneamente e irregolarmente parcheggiata nella corsia di emergenza, con le ruote laterali sinistre legger- mente sconfinate rispetto alla linea di margine (verosimilmente di 30-40 cm), pur tuttavia detto veicolo era comunque avvistabile già ad una distanza di circa 140- 150 metri e, pertanto, i ciclisti appellanti avevano certamente margine e tempo per evitare l'urto, tenuto conto anche dell'ampiezza della semi- carreggiata utile (di mt. 3,60-3,70). Ciò non è avvenuto, con elevata probabilità, per il fatto che i due ciclisti percorrevano quel tratto stradale con la “testa reclinata per favorire la penetrazione aerodinamica” (pag. 3 appello). A tale riguardo si aggiunge che tutti i testi escussi hanno dichiarato di non aver visto il momento dell'im- patto tra i ciclisti e comunque hanno percepito la presenza dell'auto e non sono stati coinvolti. Quindi nell'ambito del rapporto di causa-effetto, non vi è dubbio che il sinistro è stato determinato dalla condotta dei due ciclisti;
difatti, dinanzi a un'auto ferma, l'unico dinamismo (da cui è derivato il danno)
è quello riconducibile esclusivamente alla loro condotta. La circostanza poi che l'autovettura fosse parcheggiata in zona di sosta vietata, rileva solo ai fini ammi- nistrativi, ma non può comportare alcun concorso di colpa in capo al suo proprietario o al conducente, in ragione dell'accertata possibilità dei due ciclisti di avvistarla con sufficiente anticipo (circa 12 se- condi) e quindi di evitarla, stante l'ampio margine di manovra consentito dalle dimensioni della carreg- giata.
Per completezza si osserva che il CTU ha altresì confermato la sussistenza in atti, di tutte le autorizza- zioni necessarie per l'organizzazione della gara ciclistica a cronometro su strada pubblica da parte di
(doc.4,5,6 fasc. I grado . Controparte_3 CP_3 Meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo dell'appello di , in quanto, erro- Parte_1 neamente, il Tribunale non ha tenuto conto dell'avvenuta rinuncia della domanda nei confronti del con- venuto da questi accettata, a spese compensate tra le parti, come risulta dal verbale di Controparte_2 udienza dello 08.11.2018.
Pertanto, doveva (e deve) essere dichiarato parzialmente estinto il giudizio, nel rapporto processuale tra le parti e con conseguente riforma del capo della sentenza relativo alle spese, erronea- Pt_1 CP_2 mente liquidate a suo favore, di cui al punto n. 3 del dispositivo della sentenza impugnata.
Nel rapporto tra tali parti sussistono altresì i presupposti per la compensazione delle spese processuali del presente grado, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Difatti il legislatore, nel 2014, ha introdotto due temperamenti alla disciplina della soccombenza, oltre quello della soccombenza reciproca, rimasto invariato nel tempo, ovvero quello dell'assoluta novità della questione trattata e quello del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, con sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'ille- gittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, stabilendo che sussiste una violazione al prin- cipio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
9 In particolare, secondo la Corte Costituzionale rientrano nella medesima ratio della “assoluta novità della questione” anche le situazioni di assoluta incertezza in diritto o in fatto della lite che, quindi, sono riconducibili alle gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame, costituisce evento eccezionale la pronuncia di rigetto della domanda proposta da contro in luogo di quella di estinzione parziale del giudizio ex art. 306 c.p.c. fra tali Pt_1 CP_2 parti, a spese compensate, come dalle stesse dichiarato. In conclusione deve essere rigettato il primo motivo di appello principale, nonché l'appello incidentale, mentre deve essere accolto il secondo motivo di appello principale, con conseguente conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si osserva che, a differenza del precedente grado di giudizio, nel presente giudizio di appello, le parti appellate e sono state rappresentate dallo stesso difensore e quindi, Controparte_3 Controparte_2 ferma comunque la statuizione di compensazione di dette spese tra il si provvede, nel Pt_1 CP_2 dispositivo, ad una liquidazione globale delle spese processuali in loro favore.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, dell'ulte- riore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e, in parziale modifica Parte_1 dell'impugnata sentenza
- dichiara l'estinzione parziale del giudizio ex art. 306 c.p.c. nel rapporto processuale tra le parti Pt_1
e e compensa integralmente tra loro le spese del primo grado di giudizio;
[...] Controparte_2
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio fra e Parte_1 Controparte_2
- condanna e a rifondere a le spese processuali Parte_1 CP_1 Controparte_3 del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 8.400,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
- condanna e a rifondere a Parte_1 CP_1 Controparte_4 CP_10 zio e le spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in com- Controparte_8 plessivi € 8.400,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, dell'ulte- riore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.53/2023
promossa da
elettivamente domiciliato in Bologna, Viale Car- Parte_1 ducci n.24, presso lo studio dell'avv. Matteo De Martini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
Nei confronti
, elettivamente domiciliato in Foligno (PG), Via Monte CP_1
Acuto n. 49, presso lo studio dell'avv. Riccardo Caporicci che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta con appello incidentale
- Appellato ed appellante incidentale -
Contro
in proprio, nonché in qualità di legale rapp.te di Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Bo- Controparte_3 logna, Via Santo Stefano n. 42, presso lo studio dell'avv. Patrizia Carli, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellati
Contro (già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rapp.te pro-tempore, ,
[...] Controparte_6
, tutti elettivamente domiciliati in , Viale dei CP_7 CP_3 Caduti in Guerra n. 1, presso lo studio dell'avv. Marco Comaggi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce agli atti di citazione notificati del precedente grado di giudizio
- Appellati
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tri- Parte_1 bunale di , CP_3 Controparte_8 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_9
[...] e per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_4 subiti in seguito al sinistro verificatosi nel corso di una competizione sportiva.
Alla presente causa, è stata riunita altra causa connessa (r.g.n.4673/2018), proposta da CP_1 contro gli stessi convenuti per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi durante la medesima competizione sportiva.
Più in dettaglio gli attori, nelle due cause riunite, hanno sostenuto che, in data 09.10.2016, partecipa- vano alla gara ciclistica su strada denominata “Campionato italiano crono coppie giornalisti - Memo- rial Ferraresi” in provincia di organizzata dall'associazione “ ”, con- CP_3 Controparte_3 sistente in una gara a tempo, con partenza di coppie di concorrenti a distanza di alcuni minuti l'una dall'altra. gareggiava in coppia con e i due procedevano in fila indiana, alternan- Parte_1 CP_1 dosi l'uno alla ruota dell'altro, cercando di impiegare il minor tempo possibile per coprire la distanza del percorso di una gara a cronometro.
Verso le ore 10,40, la coppia di ciclisti percorreva la S.P. 569 bis Nuova Pedemontana con direzione Bazzano (BO), allorquando, all'uscita da una curva a destra, con visibilità limitata dalla presenza di un'alta scarpata, in un tratto discendente e con vento a favore, in assetto di gara a cronometro uno dietro all'altro, in uno dei punti del percorso di massima velocità, trovava sulla propria traiettoria l'autovettura Mazda CX5, tg. FA958XY, intestata a assicurata con Controparte_8 Controparte_4 priva di conducente (poi risultato essere ), posta lungo il percorso di gara, in sosta vietata Controparte_6 a cavallo tra la banchina e la corsia di marcia all'interno dell'unica carreggiata. L'imprevedibile presenza dell'autovettura sulla sede stradale, non pre-segnalata, né segnalata in alcun modo, neppure dalla direzione gara, costituiva un inevitabile ostacolo contro cui entrambi i ciclisti, uscendo da detta curva, andavano a collidere, procurandosi gravissime lesioni (documentate), delle quali hanno chiesto il risarcimento ai convenuti, ritenuti responsabili del danno subito, per i diversi titoli ivi indicati.
Tutti i convenuti si sono regolarmente costituiti in giudizio per contestare la responsabilità rispettiva- mente loro ascritta. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1375/2022, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nel con- ferimento dell'incarico a consulenti tecnici per una perizia cinematica e medico-legale, nell'escussione dei vari testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato le do- mande, con la seguente motivazione:
“Il sinistro, che ha visto coinvolti e si è verificato in data 9 ottobre Parte_1 CP_1 2016, durante lo svolgimento della gara ciclistica “Campionato italiano crono coppie giornalisti- Me- moriale Ferraresi”, organizzato da sull'arteria S.P. Nuova Pedemontana in Controparte_3 direzione di Bazzano.
Pacifica è la dinamica: i due attori che formavano una coppia di ciclisti, uscendo ad alta velocità da una curva destrorsa impattavano violentemente contro una autovettura parcheggiata sulla semi car- reggiata, Mazda CX5, di proprietà di (assicurata da ) e condotta da Controparte_8 CP_4
. Controparte_6
III. Va precisato che il teatro del sinistro è quello di una strada (S.P. Pedemontana) che collega i comuni di Vignola, Spilamberto e Bazzano, arteria a scorrimento di traffico veloce di collegamento delle due province di e Bologna. CP_3
2 Come è emerso dalla c.t.u. e rientra nella comune esperienza, trattasi di ampia strada a due corsie ciascuna per senso di marcia, le cui dimensioni hanno larghezza media di m. 7,40, pure dotate di corsia di emergenza.
Il giorno del sinistro era una bella giornata con ottima visibilità. Il c.t.u. ha precisato che la possibilità per il ed il di avvistare la presenza dell'autovettura parcheggiata con due ruote spor- Pt_1 CP_1 genti rispetto alla corsia di emergenza e contro la quale gli stessi hanno impattato, era stimabile in una distanza di circa 140-150 metri.
D'altro canto, uno dei ciclisti, partecipanti alla gara e partito dopo gli attori, , ha Parte_2 confermato la circostanza con riguardo alla preventiva avvistabilità del mezzo: “sono riuscito a vedere prima la vettura ferma a circa 100 m dalla stessa ed in tempo per fermarmi”. La macchina era facilmente avvistabile anche perché aveva “le quattro frecce accese” (teste Tes_1
).
[...] Consegue allora che “una condotta esigibile e normalmente attenta da parte degli atleti avrebbe per- messo di prendere atto di una vettura parcheggiata ad una distanza di 140-150 metri” (p. 13 c.t.u.).
Per quanto la vettura fosse parcheggiata, come è pacifico, con una sporgenza di circa 30-40 cm. ri- spetto alla linea di margine, i ciclisti avevano a disposizione “praticamente tutta la semi carreggiata dell'ampiezza di circa 3,70 m” (p. 15 c.t.u.). D'alto canto, che la carreggiata fosse assai ampia emerge dal corredo fotografico.
Da quanto precede, consegue che la presenza della vettura era agevolmente prevedibile e percepibile da parte di un ciclista attento, ovvero rispettoso delle regole del codice della strada, che sono da os- servare anche nel caso di svolgimento di gara ciclistica (come hanno precisato Cass. 3 aprile 1981, n. 1896; Cass. 4 settembre 2012, n. 14.815). Ed allora la causa esclusiva del sinistro pare ascrivibile “alla condotta dei due ciclisti che procedevano distrattamente per un lunghissimo tratto senza avvedersi della vettura” (p. 18 c.t.u.); ininfluente sulla dinamica del sinistro si è rivelata la presenza della vettura parcheggiata non in modo corretto nel tratto di strada in parola. Come ha precisato ancora il c.t.u. (p. 23), i due ciclisti non si avvidero della presenza della vettura, presumibilmente a causa dell'elevata velocità che temevano in gara (42-43 kmh) e la posizione assunta, in fila indiana “per sfruttare al meglio l'aerodinamica” (p. 23). Stante l'esclusiva responsabilità degli attori nell'occorso, la domanda è reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo. Dato che i difensori delle parti convenute le hanno difese nelle cause riunite, in identica posizione proces- suale, è possibile una liquidazione globale delle spese (Cass. 24 magio 1997, n. 4638).
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta il fatto che il Tribunale di Modena ha accolto acriticamente la ricostruzione dei luoghi e le definizioni di carreggiata, di corsia e di corsia di emergenza indicate dal CTU - in palese contrasto con le prove documentali e testimoniali in atti e con il codice della strada – e si dolgono altresì del fatto che il Tribunale non ha correttamente valutato le dichiarazioni rese dai testimoni fidandosi, a torto, del sunto di dette deposizioni rielaborate dal CTU nella propria perizia, poi acriticamente ripor- tate in sentenza.
Rileva al riguardo, richiamando le fotografie già in atti, che la strada extra urbana secondaria, denomi- nata 569 bis Nuova Pedemontana, così definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c), c.d.s.1, è caratte- rizzata dalla presenza:
3 - di un'unica carreggiata, al cui interno sono presenti una corsia (non due) per senso di marcia, le quali hanno larghezza media di mt. 3,00 ciascuna (e non mt. 7,40);
- di una banchina (non corsia di emergenza) per senso di marcia, all'interno della quale è vietata la sosta, salvo diversa indicazione, ivi assente, ai sensi dell'art. 158 c.d.s. comma 2, lett. f). Rileva che, secondo quanto previsto dal successivo comma 4 dell'art. 158 c.d.s., «durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti …» e ciò non è avve- nuto nel caso di specie. Sostiene che, sempre dalle fotografie in atti, risulta che l'autovettura si trovava sulla banchina con le ruote sporgenti e che sullo sfondo, in primo piano, è visibile “un ponte, a distanza di circa 20-30 mt dal sinistro”, mentre le fotografie presenti nella CTU (pag.6) sono evidentemente relative a una zona di- versa, con conseguente errata ricostruzione del luogo del sinistro operata dall'ausiliario e conseguente erroneità dei calcoli relativi a distanze e velocità, alterati ed inservibili.
Lamenta poi che il Tribunale non ha tenuto conto delle complessive valutazioni rese dai testimoni. Rileva, al riguardo, che il Giudice di prime cure ha riportato in sentenza (pag.4) “D'altro canto, uno dei ciclisti, partecipanti alla gara e partito dopo gli attori, , ha confermato la circostanza Parte_2 con riguardo alla preventiva avvistabilità del mezzo: “sono riuscito a vedere prima la vettura ferma a circa 100 m dalla stessa ed in tempo per fermarmi”, non considerando che tale dichiarazione è prose- guita con queste parole, omesse in sentenza: “anche perché ho visto per prima i due ciclisti per terra, uno dei quali sulla mezzeria, mentre l'altro si trovava più vicino alla macchina»; e ciò è consequenziale alla risposta data alla domanda precedente, con queste parole: “si trattava di una semicurva e non si vedeva l'autovettura ferma sul ciglio della strada”, e a quella successiva, con queste parole: “Si è vero, non ricordo la presenza di alcuna segnalazione prima”. Evidenzia quindi che, in sostanza, il teste ha affermato il contrario di ciò che il Tribunale gli ha attribuito in sentenza. Ed ancora rileva, che il Giudice di prime cure ha riportato in sentenza sempre (pag.4) che “la macchina era facilmente avvistabile anche perché aveva “le quattro frecce accese” (teste )”. Tes_2 Sostiene che, in realtà, il teste ha premesso che “la macchina di cui al capitolo era ferma Tes_2 sul lato destro della strada e aveva le due ruote a destra fuori della carreggiata e le ruote di sinistra sulla carreggiata” (cfr. deposizione teste a verbale 13/07/2021 prova delegata Trib. Milano). Osserva che, in ogni caso, in presenza di un'autovettura in sosta vietata, priva di conducente, con le ruote di destra sulla banchina e quelle di sinistra sulla carreggiata, all'uscita di una curva destrorsa, in una strada extra urbana aperta alla circolazione veicolare ordinaria, durante lo svolgimento, in orario diurno, di una gara ciclistica a cronometro a coppie, senza scorta tecnica - ragione per cui la Direzione
Gara aveva raccomandato di affrontare il percorso restando il più possibile sul margine destro - è evi- dente che non sia sufficiente che l'autovettura avesse in funzione la segnalazione luminosa di pericolo (c.d. “quattro frecce”), ai sensi dell'art. 151, comma 1, lett. f), c.d.s., come affermato in sentenza. Ed invero, il conducente, prima di allontanarsi, quantomeno, avrebbe dovuto presegnalare la presenza dell'autovettura mediante l'esposizione del segnale mobile di pericolo (c.d. “triangolo”), come pre- scritto dall'art. 162, comma 1, c.d.s., per i veicoli «fuori dei centri abitati … che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata … anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente di- stanza da coloro che sopraggiungono da tergo». Evidenzia ancora che la sentenza ha omesso di menzionare tutte le testimonianze (riportate nell'atto di appello) che concordano sulla circostanza che la gara si era svolta senza scorta tecnica;
che il tratto di strada dell'occorso sinistro era in leggera discesa e tra quelli a maggiore velocità dell'intero percorso;
4 che la presenza dell'autovettura, in sosta vietata, non era stata segnalata e che il comportamento tenuto dalla coppia di ciclisti era stato corretto e rispettoso delle raccomandazioni ricevute Persona_1 dalla Direzione Gara e del c.d.s. Con il secondo motivo lamenta l'errata condanna alle spese di lite di cui al punto 3 del dispositivo. Sostiene che, erroneamente, il Tribunale non ha tenuto conto dell'avvenuta rinuncia della domanda nei confronti del convenuto - da questi accettata, a spese compensate tra le parti, a verbale Controparte_2 dell'udienza dello 08.11.2018- che ha comportato l'avvenuta dichiarazione di cessata materia del con- tendere tra le parti e Pt_1 CP_2
Chiede quindi la riforma anche di questo capo della sentenza relativo alle spese erroneamente liquidate in favore di detto convenuto.
Sul quantum debeatur, chiede la quantificazione del risarcimento sulla base di quanto emerso in sede di CTU medico-legale. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello con condanna dei convenuti al risarcimento del danno dovuto, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha altresì proposto appello incidentale fondato su un motivo del tutto analogo e coinci- CP_1 dente con il primo motivo dell'appello principale proposto da . Parte_1
Sul quantum debeatur, chiede la quantificazione del risarcimento sulla base di quanto emerso in sede di
CTU medico-legale.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale con condanna dei convenuti al risarcimento del danno dovuto, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
Si sono costituiti in giudizio nonché in proprio e quale Controparte_3 Controparte_2 rapp.te pro-tempre di detta associazione all'epoca dei fatti, con comparsa di costituzione con la quale hanno chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Preliminarmente ribadiscono che sia che ciclisti provetti e con esperienza di gare plu- Pt_1 CP_1 riennale, nel corso di una competizione su strada, avrebbero dovuto rispettare le condotte comportamen- tali previste dal codice della strada, come si evince anche dai Regolamenti adottati dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Difatti, l'articolo 9 del vigente Regolamento Tecnico della FCI per lo svolgimento delle “attività cicloa- matoriale” e “cicloturistica” prevede che “Nello svolgimento dell'attività cicloturistico/amatoriale è obbligatorio il rispetto del Codice della Strada ed ogni altra norma in materia di sicurezza contenuta nel presente Regolamento da parte delle società organizzatrici delle manifestazioni in quanto applica- bili”. E ancora, l'art. 79 del medesimo Regolamento prevede che: “I concorrenti/partecipanti alle gare/ma- nifestazioni sono tenuti al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti/partecipanti, del seguito della corsa e degli spettatori”. Richiamano giurisprudenza (Cass.n.896/1981; Cass.n.14815/2012) secondo la quale “L'espressa previ- sione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche (nella specie, gara ciclistica) posta dall'art. 9 C.d.S.., non sospende né modifica, durante lo svolgimento di esse, l'ob- bligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada, compresi i mede- simi corridori, ai quali, pertanto, si deve applicare – in caso di collisione con un autoveicolo – la pre- sunzione di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.” Ciò premesso, sul primo motivo di appello, sostengono che si tratta di un motivo del tutto infondato in considerazione degli esiti dell'istruttoria espletata nel precedente grado di giudizio, dalla quale è chia- ramente emersa l'imprudente condotta dei due ciclisti, unica causa della loro caduta.
5 Osservano che gli appellanti, in evidente ”agone” sportivo, non si sono avveduti di un veicolo presente sulla strada pubblica, fermo e parcheggiato a ridosso della corsia di soccorso.
Rilevano che ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste , su delega del Testimone_3 giudice avanti il Tribunale di Milano, che meglio di ogni altro ha descritto le circostanze spazio-tempo al momento del sinistro.
Osservano che i testi attorei hanno dichiarato: di non aver visto il momento dell'impatto tra i ciclisti e il veicolo;
che l'autovettura occupava solo una parte della sede stradale;
di avere percepito la presenza dell'auto e di non essere stati coinvolti in alcun sinistro. Aggiungono poi che anche all'esito della CTU cinematica è emerso che i ciclisti viaggiavano, a testa bassa, a una velocità di circa 42-43 km/h pari a circa 12 m/s e avevano circa 140-150 mt a disposizione per potersi avvedere della presenza dell'auto e quindi evitarla. Con riferimento al veicolo che avrebbe creato turbativa, il CTU ha concluso che l'autovettura si trovava parcheggiata in massima parte all'interno della corsia di emergenza (seppure in violazione dell'art. 3/15 c.d.s.) ma la sua presenza era comunque avvistabile con ampio margine, anche tenuto conto che la se- micarreggiata percorsa dai ciclisti, aveva un'ampiezza di 3,60-3,70 mt. Evidenziano l'estraneità di in quanto il CTU ha confermato la sussistenza, in atti, di Controparte_3 tutte le autorizzazioni necessarie per l'organizzazione della gara ciclistica a cronometro su strada pub- blica ai fini della sicurezza. Sul secondo motivo di appello principale, proposto con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite tra e convengono sull'errore in sentenza di I grado, senza rinunciare alla Controparte_2 Pt_1 soccombenza, per il medesimo titolo, nei confronti del CP_1 Sull'appello incidentale proposto da ripropongono le medesime argomentazioni esposte CP_1 nella disamina del gravame principale di . Parte_1 Per completezza espositiva, rilevano che, per quanto concerne il dall'eventuale risarcimento CP_1 dovrà essere detratto l'importo già corrispostogli da per le medesime lesioni Controparte_4 sulla base di una pregressa polizza infortuni (doc. 15 fasc. I grado A.S.D.). Concludono chiedendo il rigetto del primo motivo di appello principale e dell'appello incidentale e per l'accoglimento del secondo motivo di appello principale, con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio (già Controparte_4 Controparte_5
, , con comparsa di costituzione con la quale hanno chiesto
[...] Controparte_6 CP_8 il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sui motivi di appello principale ed incidentale svolti da e che esaminano Parte_1 CP_1 unitariamente, ne deducono l'infondatezza, stante l'integrale responsabilità del sinistro in capo agli ap- pellanti, colpevoli dell'inosservanza dei seguenti dettami normativi: a) Violazione dell'art. 149 c.d.s. - tamponamento veicolo fermo;
b) Violazione dell'art. 141 c.d.s. - velocità pericolosa tenuta dai ciclisti appellanti;
c) Violazione art.140 c.d.s. – principio informatore degli utenti della strada.
Evidenziano che la lettura delle conclusioni della CTU è risolutiva al fine del decidere.
Rilevano ancora che, dalla corposa istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, è emerso chiara- mente che le coppie di ciclisti, che precedevano e seguivano i sig.ri avevano percorso Pt_1 CP_1 lo stesso tratto di strada, nelle medesime condizioni, senza impattare contro l'autovettura.
Tale circostanza prova che l'impatto (tamponamento) è stata una condotta imputabile esclusivamente alla responsabilità degli appellanti i quali, con tutta evidenza, mantenendo una postura aerodinamica che
6 ne favorisse la velocità (con il capo rivolto a terra) non si sono accorti della presenza del veicolo fermo, per fatto e colpa a loro imputabili, non prestando alcuna attenzione al percorso della manifestazione sportiva.
Al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, osservano che il Tribunale ha esaminato dettagliatamente le dichiarazioni testimoniali e, più in generale, l'esito complessivo dell'istruttoria, determinandosi per l'individuazione della totale responsabilità in capo agli appellanti. La CTU ha confermato che il sinistro stradale si è verificato unicamente a causa della disattenzione degli stessi che hanno tamponato l'autovettura Mazda CX5 targata FA958XY, ferma al margine della carreg- giata, che poteva essere avvistata per tempo ed evitata, come peraltro hanno fatto altri ciclisti passati prima e dopo degli stessi (cfr. pag. 24 CTU).
Il CTU al termine della propria relazione ha annotato il richiamo alla violazione dell'art. 3/15 del Dlgs.n.285/92 da parte del conducente la predetta vettura. La circostanza, però, nel caso in esame non si pone in concorso causale con l'evento, ma rileva unica- mente ai fini amministrativi, quale sanzione eventualmente applicabile al predetto conducente.
Aggiungono infine che, nella denegata ipotesi di accoglimento del proposto appello, dovrà essere de- tratto, dal risarcimento liquidato in favore di l'importo già a questi liquidato da CP_1 [...] in virtù di pregressa polizza infortuni. CP_4 Concludono e chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del presente grado di giudizio. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.12.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Non sono meritevoli di accoglimento il primo motivo dell'appello principale proposto da Parte_3
e l'appello incidentale proposto da che si esamino congiuntamente in quanto so-
[...] CP_1 stanzialmente analoghi e coincidenti, per le seguenti ragioni. Dall'espletata istruttoria è emerso che il sinistro di cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del e del entrambi ciclisti con esperienza di gare pluriennale, i quali, nel corso della Pt_1 CP_1 competizione, avrebbero dovuto rispettare le condotte comportamentali previste dal codice della strada. Difatti, l'articolo 79 del vigente Regolamento Tecnico della Federazione Ciclistica Italiana prevede:
“I concorrenti/partecipanti alle gare/manifestazioni sono tenuti al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti/partecipanti, del seguito della corsa e degli spettatori. Oltre alle norme del Codice della Strada dovranno osservare le regole sportive di cui debbono essere informati”. Ciò trova conferma anche nella giurisprudenza (Cass.n.896/1981 e, in senso conforme, Cass.n.14815/2012) secondo la quale “L'espressa previsione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche (nella specie, gara ciclistica) posta dall'art. 9 C.d.S.., non so- spende né modifica, durante lo svolgimento di esse, l'obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada, compresi i medesimi corridori, ai quali, pertanto, si deve appli- care – in caso di collisione con un autoveicolo – la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.” Ebbene l'istruttoria del precedente grado di giudizio è consistita nell'espletamento di una CTU cinema- tica e nell'escussione dei numerosi testimoni indicati dalle parti. Con riferimento alla CTU cinematica, preliminarmente, si osserva che, all'esito del riesame degli atti alla luce dei motivi di appello, anche questa Corte aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel precedente grado di giudizio, il quale ha esaustivamente risposto alle osservazioni critiche
7 dei consulenti delle parti e le cui argomentazioni sono complete, corrette e concordanti con le nozioni della peculiare scienza pratica: la depositata relazione è pertanto indicata quale fonte dell'apprezza- mento espresso anche nella presente sentenza, con conseguente implicito rigetto di tutte le contrarie deduzioni (Cass.n.21504/2018;Cass.n.5229/2011; Cass.n.19475/2005).
Ciò premesso, passando allo specifico esame del motivo di appello, si rileva quanto segue. Nella CTU (a pag.7) si legge “L'organizzazione del traffico è contraddistinta da un'ampia carreggiata del calibro medio di 7,40 m circa, suddivisa centralmente da linea mediana continua a formare due corsie ognuna per senso di marcia, e da altrettante corsie laterali della larghezza di 2,25 m, verosimil- mente destinate alla sosta e all'emergenza. La pavimentazione risulta (confrontando le immagini a disposizione) in discreto stato di manutenzione
e scabrosità e non si apprezzano anomalie. L'architettura è caratterizzata da un'ampia semicurva volgente a destra (per il verso di percorrenza dei ciclisti, che verrà preso a riferimento salvo indicazione contraria) che comunque garantisce una visibilità reciproca non inferiore a 140- 150 m.”. Ed ancora (a pag. 13) si legge “La simulazione eseguita sulla scena del sinistro, attraverso il confronto della stessa effige e dell'ambiente, ha permesso di apprezzare in almeno 140-150 m la possibilità di individuare la presenza dell'auto stessa in uscita dall'ampia curva esistente. In altre parole, una condotta esigibile e normalmente attenta da parte degli atleti, avrebbe permesso di prendere atto di un'autovettura parcheggiata già ad una distanza di 140-150 m. Tradotto in termini di tempo, ipotizzando una velocità media di 12 m/s, la Mazda di proprietà CP_8 era individuabile quando il ciclista si trovava a 12 -12,5 s prima dell'avvenuta interferenza. Ed ancora (a pag. 15) si legge “…Resta il fatto che all'atleta era disponibile praticamente tutta la se- micarreggiata, dell'ampiezza di circa 3,70 m. Alla luce delle precedenti deduzioni, appare del tutto evidente che i ciclisti stavano marciando a discreta velocità (in relazione al mezzo meccanico), verosimilmente “a testa bassa” ed estraniandosi dalla pre- senza di altri utenti sulla scena. La presenza dell'auto era avvertibile già ad una distanza di 140-150 m e con un anticipo temporale non inferiore a 12 s, per cui è possibile sottolineare una chiara ed inequivocabile completa disattenzione al contorno”. Infine, nella parte riservata alle conclusioni (pag. 24/25) si legge” Dalla documentazione versata in atti, in particolare dall'effige che rappresenta il fatto dedotto nelle sue immediatezze, e dalle testimonianze acquisite, l'autovettura in parola era stata momentaneamente parcheggiata nella corsia di emergenza, con le ruote laterali sinistre leggermente sconfinate rispetto alla linea di margine (verosimilmente 30-
40 cm).
La sua presenza, tenuto conto delle condizioni architettoniche ed ambientali, era comunque avvertibile già ad una distanza di almeno 140- 150 metri. Si ipotizza pertanto che i due atleti stavano procedendo in fila indiana, allo stretto margine destro (in aderenza quindi alla linea di margine), in posizione aerodinamica e “a testa bassa” per garantirsi le migliori prestazioni in termini di velocità. L'ampiezza della semicarreggiata utile, che presenta un'ampiezza media di 3,60-3,70 m, offriva sensi- bili margini di garanzia per affrontare il percorso di gara senza alcun pericolo, pur in osservanza delle prescrizioni cogenti al C.d.S. alle quali dovevano adeguarsi gli atleti, così come auspicato anche dagli organizzatori.
8 Parallelamente è però emerso che la sosta dell'autovettura, all'interno della corsia di emergenza, non era concessa ai sensi del medesimo Dlgs 285/92 e s.m.i. (art. 3/15), in particolare nella definizione dell'utilizzo e nella codifica delle strade”. Quindi, dalla disamina della CTU cinematica - ai cui rilievi eseguiti sul luogo del sinistro hanno parte- cipato i consulenti di parte e lo stesso senza sollevare alcuna contestazione - è emerso che se è Pt_1 vero che l'autovettura condotta Mazda CX5 targata FA958XY, condotta dal era stata momen- CP_6 taneamente e irregolarmente parcheggiata nella corsia di emergenza, con le ruote laterali sinistre legger- mente sconfinate rispetto alla linea di margine (verosimilmente di 30-40 cm), pur tuttavia detto veicolo era comunque avvistabile già ad una distanza di circa 140- 150 metri e, pertanto, i ciclisti appellanti avevano certamente margine e tempo per evitare l'urto, tenuto conto anche dell'ampiezza della semi- carreggiata utile (di mt. 3,60-3,70). Ciò non è avvenuto, con elevata probabilità, per il fatto che i due ciclisti percorrevano quel tratto stradale con la “testa reclinata per favorire la penetrazione aerodinamica” (pag. 3 appello). A tale riguardo si aggiunge che tutti i testi escussi hanno dichiarato di non aver visto il momento dell'im- patto tra i ciclisti e comunque hanno percepito la presenza dell'auto e non sono stati coinvolti. Quindi nell'ambito del rapporto di causa-effetto, non vi è dubbio che il sinistro è stato determinato dalla condotta dei due ciclisti;
difatti, dinanzi a un'auto ferma, l'unico dinamismo (da cui è derivato il danno)
è quello riconducibile esclusivamente alla loro condotta. La circostanza poi che l'autovettura fosse parcheggiata in zona di sosta vietata, rileva solo ai fini ammi- nistrativi, ma non può comportare alcun concorso di colpa in capo al suo proprietario o al conducente, in ragione dell'accertata possibilità dei due ciclisti di avvistarla con sufficiente anticipo (circa 12 se- condi) e quindi di evitarla, stante l'ampio margine di manovra consentito dalle dimensioni della carreg- giata.
Per completezza si osserva che il CTU ha altresì confermato la sussistenza in atti, di tutte le autorizza- zioni necessarie per l'organizzazione della gara ciclistica a cronometro su strada pubblica da parte di
(doc.4,5,6 fasc. I grado . Controparte_3 CP_3 Meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo dell'appello di , in quanto, erro- Parte_1 neamente, il Tribunale non ha tenuto conto dell'avvenuta rinuncia della domanda nei confronti del con- venuto da questi accettata, a spese compensate tra le parti, come risulta dal verbale di Controparte_2 udienza dello 08.11.2018.
Pertanto, doveva (e deve) essere dichiarato parzialmente estinto il giudizio, nel rapporto processuale tra le parti e con conseguente riforma del capo della sentenza relativo alle spese, erronea- Pt_1 CP_2 mente liquidate a suo favore, di cui al punto n. 3 del dispositivo della sentenza impugnata.
Nel rapporto tra tali parti sussistono altresì i presupposti per la compensazione delle spese processuali del presente grado, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Difatti il legislatore, nel 2014, ha introdotto due temperamenti alla disciplina della soccombenza, oltre quello della soccombenza reciproca, rimasto invariato nel tempo, ovvero quello dell'assoluta novità della questione trattata e quello del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, con sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'ille- gittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, stabilendo che sussiste una violazione al prin- cipio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
9 In particolare, secondo la Corte Costituzionale rientrano nella medesima ratio della “assoluta novità della questione” anche le situazioni di assoluta incertezza in diritto o in fatto della lite che, quindi, sono riconducibili alle gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame, costituisce evento eccezionale la pronuncia di rigetto della domanda proposta da contro in luogo di quella di estinzione parziale del giudizio ex art. 306 c.p.c. fra tali Pt_1 CP_2 parti, a spese compensate, come dalle stesse dichiarato. In conclusione deve essere rigettato il primo motivo di appello principale, nonché l'appello incidentale, mentre deve essere accolto il secondo motivo di appello principale, con conseguente conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si osserva che, a differenza del precedente grado di giudizio, nel presente giudizio di appello, le parti appellate e sono state rappresentate dallo stesso difensore e quindi, Controparte_3 Controparte_2 ferma comunque la statuizione di compensazione di dette spese tra il si provvede, nel Pt_1 CP_2 dispositivo, ad una liquidazione globale delle spese processuali in loro favore.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, dell'ulte- riore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e, in parziale modifica Parte_1 dell'impugnata sentenza
- dichiara l'estinzione parziale del giudizio ex art. 306 c.p.c. nel rapporto processuale tra le parti Pt_1
e e compensa integralmente tra loro le spese del primo grado di giudizio;
[...] Controparte_2
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio fra e Parte_1 Controparte_2
- condanna e a rifondere a le spese processuali Parte_1 CP_1 Controparte_3 del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 8.400,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
- condanna e a rifondere a Parte_1 CP_1 Controparte_4 CP_10 zio e le spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in com- Controparte_8 plessivi € 8.400,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale, dell'ulte- riore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
10