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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. CH LO Presidente
dott.ssa RI Lo SC Giudice Rel. Est.
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 794/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. BAIATA PATRIZIA
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. DAIDONE MARIA LUISA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 15.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 19.05.1997, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di PA (atto n. 46, parte II, serie A, anno 1997), e che dalla loro unione era nata un'unica figlia ( , il 21.10.2000), disabile. Per_1
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di
PA aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa n. cron. 6986/2020, del 16.07.2020, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 77/2020.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti del matrimonio, concludendo come in ricorso.
In data 10.09.2025 si costituiva la resistente Controparte_1 associandosi alla domanda principale e, per il resto, opponendosi alle domande e difese della controparte, concludendo come in comparsa.
All'udienza del 15.10.2025, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“integrazione immediata dell'AU a partire da ottobre 2025, con impegno alla realizzazione di negozio meritevole di tutela e teso alla protezione degli interessi economici della incapace”.
La superiore proposta veniva provvisoriamente accettata dalle parti e ne veniva disposta l'operatività.
Su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dall'emissione e pubblicazione del decreto di omologa n. cron. 6986/2020 del 21.07.2020, reso dal Tribunale di PA nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 77/2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle contrapposte difese e delle dichiarazioni rese in udienza. Pag. 2 di 3 Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati, contratto in data 19.05.1997,
[...]
regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PA (atto n. 46, parte II, serie A, anno 1997);
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in PA, nella camera di consiglio del 13 novembre
2025
Il Giudice relatore
RI Lo SC
Il Presidente
CH LO
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. CH LO Presidente
dott.ssa RI Lo SC Giudice Rel. Est.
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 794/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. BAIATA PATRIZIA
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. DAIDONE MARIA LUISA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 15.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 19.05.1997, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di PA (atto n. 46, parte II, serie A, anno 1997), e che dalla loro unione era nata un'unica figlia ( , il 21.10.2000), disabile. Per_1
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di
PA aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa n. cron. 6986/2020, del 16.07.2020, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 77/2020.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti del matrimonio, concludendo come in ricorso.
In data 10.09.2025 si costituiva la resistente Controparte_1 associandosi alla domanda principale e, per il resto, opponendosi alle domande e difese della controparte, concludendo come in comparsa.
All'udienza del 15.10.2025, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“integrazione immediata dell'AU a partire da ottobre 2025, con impegno alla realizzazione di negozio meritevole di tutela e teso alla protezione degli interessi economici della incapace”.
La superiore proposta veniva provvisoriamente accettata dalle parti e ne veniva disposta l'operatività.
Su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dall'emissione e pubblicazione del decreto di omologa n. cron. 6986/2020 del 21.07.2020, reso dal Tribunale di PA nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 77/2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle contrapposte difese e delle dichiarazioni rese in udienza. Pag. 2 di 3 Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati, contratto in data 19.05.1997,
[...]
regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PA (atto n. 46, parte II, serie A, anno 1997);
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in PA, nella camera di consiglio del 13 novembre
2025
Il Giudice relatore
RI Lo SC
Il Presidente
CH LO
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