Articolo 14 della Legge 27 maggio 1977, n. 284
Articolo 13
Versione
26 giugno 1977
Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 119.470 milioni, si provvede quanto a lire 100.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 e quanto a lire 19.470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 26 giugno 1977