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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/01/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2521/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Natalia FIORELLO Presidente rel
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2521/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliato presso l'Avv. PEIRONE GIOVANNI che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente do- Parte_2 miciliato presso l'Avv. PEIRONE GIOVANNI che lo rappresenta e difende per procura in at- ti, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PEIRONE GIOVANNI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: Parte_2
di aver contratto matrimonio civile nelle Filippine il 06/05/2006 , optando per il regime di se- parazione dei beni in data successiva, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di
Martiniana Po al n. 1 , parte II, Serie A, dell'anno 2006 ; che dal matrimonio sono nati i figli nel 2008 e nel 2012 Per_1 Per_2
che la convivenza era diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori di cui si è omesso l'ascolto in quan- to manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 09/10/1982 a KANANGA (FILIPPINE), Parte_1
E
n. il 25/01/1963 a CARMAGNOLA (TO), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2023
Il Presidente est
Dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Natalia FIORELLO Presidente rel
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2521/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliato presso l'Avv. PEIRONE GIOVANNI che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente do- Parte_2 miciliato presso l'Avv. PEIRONE GIOVANNI che lo rappresenta e difende per procura in at- ti, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PEIRONE GIOVANNI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: Parte_2
di aver contratto matrimonio civile nelle Filippine il 06/05/2006 , optando per il regime di se- parazione dei beni in data successiva, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di
Martiniana Po al n. 1 , parte II, Serie A, dell'anno 2006 ; che dal matrimonio sono nati i figli nel 2008 e nel 2012 Per_1 Per_2
che la convivenza era diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori di cui si è omesso l'ascolto in quan- to manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 09/10/1982 a KANANGA (FILIPPINE), Parte_1
E
n. il 25/01/1963 a CARMAGNOLA (TO), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2023
Il Presidente est
Dott.ssa Natalia Fiorello
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