Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 115 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. DE STEFANO DOROTEA c/o il cui studio in VIA CAVOUR N. 14, VILLAPIANA, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'assegno ex L. 222/84, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 222/84.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la decisione della causa;
l non ha inteso depositare note. CP_1
****
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso.
Il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato alla parte il 29.11.2023 laddove la dichiarazione di dissenso risulta essere intervenuta entro il termine previsto di 30 giorni ossia in data 20.12.2023.
Risulta parimenti osservato il termine di trenta giorni decorrenti dal dissenso per la valida proposizione del ricorso atteso che il medesimo risulta essere stato iscritto il 10.01.2024.
Risulta ancor prima sperimentato, nei termini, il ricorso amministrativo avverso la decisione di diniego della prestazione.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda. A seguito del rinnovo della Consulenza il CTU nominato dott. ha accertato in capo al Per_1 periziando la sussistenza del beneficio e ciò con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ossia dal 06.07.2021.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso in quanto del tutto condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio non avendo, peraltro, le parti mosso alcuna specifica contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario oggetto del ricorso ossia l'assegno ex L. 222/84.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) seguono la soccombenza così come quelle della CTU espletata nella presente fase, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (Proc. n. 3873/22 RG) ad istanza di esso RIZZUTO e
[...]
sulla domanda da questo proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto la domanda del sig. , accertando e Parte_1
dichiarando la sussistenza in capo al medesimo del requisito sanitario afferente all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dal 06.07.2021;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite CP_1
liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv. Dorotea De
Stefano;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1
fase, che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 27 Marzo 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo