Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 563 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Letizia Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 563 /2023, promossa da:
(C.F. e P.I. ) con sede in Gallarate (VA) via Parte_1 P.IVA_1
Torino n.8, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cacchillo presso il cui studio in Arsago SE (VA) via
Roma n.37/A è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
P.I. ) con sede in NA IN Controparte_1 P.IVA_2
(VA) Via Vittorio Veneto n. 87, in persona del Curatore nominato, Dott. , rappresentato CP_2
e difeso dall'Avv. Elena Bianchi presso il cui studio sito in Varese Corso Matteotti n.41 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Vendita
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito, in via principale
- preso atto dell'avvenuta alienazione ad opera del Fallimento di beni appartenenti in parte a terzi, costituiti da n. 24 carriponte nonché dalle relative vie di corsa e linee di alimentazione e dell'intervenuta evizione ad opera del terzo, letti gli artt. 1478, 1480, 1484 e 2921 c.c.,
a restituire all'attore l'importo di Euro 1.061.683,20 ovvero quello diverso che, all'esito
[...] dell'istruttoria, sarà ritenuto di giustizia, oltre ai danni ulteriori subiti, individuabili nelle spese legali sostenute e sostenende per effetto delle azioni intraprese dal terzo proprietario nei confronti dell'aggiudicatario;
Nel merito, in via subordinata - reconventio reconventionis – nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda di annullamento del contratto di compravendita ex adverso avanzata, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere la restituzione del prezzo di vendita versato, maggiorato degli interessi di
[...] legge, oltre alla rifusione di tutte le spese sostenute a seguito ed in ragione dell'acquisto del complesso industriale di NA IN (VA), Via Vittorio Veneto ang. Via Franklin, oltre ai danni subiti in termini di mancato guadagno derivante dalla impossibilità, a seguito della risoluzione del contratto di compravendita, di incassare i canoni generati dai contratti di locazione commerciale stipulati in data 26 aprile 2022 e 1° maggio 2022, condannando, per l'effetto, il Fallimento a restituire all'attore il prezzo corrisposto a seguito dell'aggiudicazione, i compensi versati all'Istituto di Vendite Giudiziarie, al notaio rogante, allo Stato e al Comune di NA IN a titolo di imposte/tributi, al legale e ai tecnici che l'hanno assistita durante le fasi di acquisto e ripristino dei beni, oltre agli interessi maturati su tali somme, nonché, previa quantificazione, a rifondere il costo delle opere di ristrutturazione e ripristino eseguite sui beni oggetto di compravendita, oltre ai danni subiti, in termini di mancato guadagno, in ragione dell'impossibilità di incassare, a seguito della risoluzione del contratto di compravendita, i canoni generati dai contratti di locazione commerciale stipulati in data 26 aprile 2022 e 1° maggio 2022, danni da quantificarsi sulla base dell'ammontare annuo del canone di locazione pattuito e pertanto pari ad Euro 3.570.471,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
In via istruttoria
- si chiede sin d'ora ammettersi CTU intesa ad accertare il valore dei ventiquattro carriponte, delle loro vie di corsa e di alimentazione oggetto della compravendita e di cui l'attore ha subito l'evizione ad opera del terzo proprietario, nonché, in caso di ritenuta ammissibilità della domanda di annullamento del contratto, l'ammissione di CTU intesa ad accertare il valore delle opere di ristrutturazione e ripristino eseguite su richiesta di sul Parte_1 complesso industriale di NA IN (VA); Più specificamente, si chiede venga ammesso il seguente quesito da porre al Consulente Tecnico d'Ufficio: “Determini il CTU, esaminati gli atti prodotti ed acquisita la documentazione necessaria, il valore economico e di mercato dei ventiquattro carriponte descritti nella perizia redatta dal Geom. in data 18 Persona_1 agosto 2020 e depositata il 20 agosto 2020 prodotta sub doc. 6, macchinari presenti a tale data presso il complesso industriale sito in Comune di NA IN, Via Vittorio Veneto n. 87 ang. Via Franklin”.
- Si chiede inoltre, al fine di agevolare il perito nella propria opera di stima, che sia ordinato ex art. 210 c.p.c. ai terzi: (Fallimento n. 4614/2019 del Controparte_3
Tribunale di Varese), in persona del Curatore Dott. con Studio in 21100 – Parte_3
Varese (VA), Via Cairoli n. 5; in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
2 tempore, con sede in 21050 – Bolladello-Peveranza (VA), Via Carlo Porta n. 8; l'esibizione dei seguenti documenti:
• dichiarazioni CE di conformità dei carriponte;
• manuali d'istruzione, uso e manutenzione dei carriponte;
• libretti riportanti le regolari manutenzioni eseguite sui carriponte;
• matricole INAIL ottenute mediante iscrizione al portale CIVA;
• verbali di verifica periodica INAIL;
• fatture di rivendita a terzi emesse da ed aventi ad oggetto i carriponte Controparte_4 aggiudicati all'asta n. 26/2019 indicati nel doc. 15.
- si chiede inoltre l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che in data 14 marzo 2022 la dott.ssa e l'Ing. hanno Parte_4 Persona_2 partecipato al sopralluogo tenutosi presso il complesso industriale situato in Comune di NA
IN (VA), Via Vittorio Veneto n. 87 ang. Via Franklin redigendo i verbali sub doc. 9 che si rammostrano al teste, i cui contenuti confermo”;
A testi si indicano: dott.ssa dottore commercialista, con Studio in 21013 – Gallarate (VA), Via Parte_4
Fogazzaro n. 4;
Ing. Ingegnere, con Studio in 27100 – Pavia (PV), Via Miani n.
3. Persona_2
2) “Vero che alla data del 18 agosto 2020 i ventiquattro carriponte presenti nel complesso industriale ex situato in Comune di NA IN (VA), Via Vittorio Veneto n. 87 ang. CP_1
Via Franklin descritti nella perizia redatta dal Geom. in data 18 agosto 2020 Persona_1
e depositata il 20 agosto 2020 prodotta sub doc. 6 che si rammostra al teste erano funzionanti, in
Buono stato di conservazione e idonei all'uso”;
3 “Vero che dopo essersi aggiudicata all'asta i ventiquattro carriponte Controparte_4 presenti nel complesso industriale ex situato in Comune di NA IN (VA), Via CP_1
Vittorio Veneto n. 87 ang. Via Franklin, ha rivenduto a terzi tali beni”;
A testi si indicano: sul capitolo 2) Geom. , Geometra, con Studio in 21100 – Varese (VA), Via Persona_1
Sabotino n. 11; sui capitoli 2) e 3) sig. Administration Manager/Finance Manager di Testimone_1 presso con sede in 21050 – Bolladello-Peveranza (VA), Controparte_4 Controparte_4
Via Carlo Porta n. 8.
4) “Vero che tra il 14 marzo 2022 ed il 28 luglio 2023 ha eseguito sul Parte_1 complesso industriale ex situato in Comune di NA IN (VA), Via Vittorio Veneto CP_1
n. 87 ang. Via Franklin i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria indicati nel doc. 36 che si rammostra al teste”; indicando quale teste: sig.ra Finance Supervisior presso Italbest Valve S.r.l., Testimone_2 residente in [...];
- Si chiede, inoltre, ammettersi prova contraria diretta sul capitolo 6 ex adverso formulato indicando quale teste: sig. Amministratore unico presso Tes_3
Italbest Valve S.r.l., residente in [...].
3 - In senso contrario, si chiede ammettersi prova contraria indiretta sui seguenti capitoli:
1) “Vero che in data 29 ottobre 2021 il sig. , Amministratore unico di Italbest Valve CP_5
S.r.l., visitava il complesso industriale ex situato in Comune di NA IN (VA), CP_1
Via Vittorio Veneto n. 87 ang. Via Franklin accompagnato dal sig. Testimone_4
Raffigurato nel doc. ch si rammostra, individuo qualificatosi come figlio del dott. CP_2
, curatore del .
[...] CP_1 Controparte_1
2) “Vero che nel corso del sopralluogo del 29 ottobre 2021 che si è tenuto presso il complesso industriale ex situato in Comune di NA IN (VA), Via Vittorio Veneto n. 87 CP_1 ang. Via Franklin il sig. era in possesso di poche chiavi e che, per tale Testimone_4 motivo, la visita ha avuto ad oggetto unicamente gli ambienti nei quali
Erano presenti i quattro carriponte poi effettivamente consegnati dal Controparte_1 nonché la palazzina uffici di più recente edificazione”;
[...]
A teste si indica: sui capitoli 1) e 2) sig. Amministratore unico presso Italbest Tes_3
Valve S.r.l., residente in [...]. Si chiede quindi che ammettersi prova contraria diretta sul capitolo 7 ex adverso formulato indicando quali testi: Arch. , residente in [...]
Marliani n. 3; sig. residente in [...]
111; sig. residente in [...] In senso CP_6 contrario, si chiede ammettersi prova contraria indiretta sui seguenti capitoli:
3) “Vero che in data 22 febbraio 2022, 25 febbraio 2022, 01 marzo 2022 e 07 marzo 2022 il sig. si recava per conto di presso il complesso Tes_6 Parte_1 industriale ex situato in Comune di NA IN (VA), Via Vittorio Veneto n. 87 CP_1 ang. Via Franklin per visionare i luoghi e redigere un preventivo per il rifacimento degli impianti di alimentazione, elettrico, di allarme e di videosorveglianza a servizio di tale complesso e che le suindicate visite si svolgevano alla presenza di un incaricato del servizio di vigilanza”;
4) “Vero che in data 02 marzo 2022 e 03 marzo 2022 l'Arch. si recava per Testimone_5 conto di presso il complesso industriale ex situato in Parte_1 CP_1
Comune di NA IN (VA), Via Vittorio Veneto n. 87 ang. Via Franklin per visionare i luoghi e che le suindicate visite si svolgevano alla presenza di u incaricato del servizio di vigilanza”; 5) “Vero che in data 08 marzo 2022 e 11 marzo 2022 il sig. si recava per conto CP_6 di presso il complesso industriale ex situato in Comune di Parte_1 CP_1
NA IN (VA), Via Vittorio Veneto n. 87 ang. Via Franklin per visionare i luoghi e redigere un preventivo per la ristrutturazione delle unità immobiliari ricomprese nell'area summenzionata e che le suindicate visite si svolgevano alla presenza di un incaricato del servizio di vigilanza”; A testi si indicano: sul capitolo 3) sig. residente in 20092 – LL Tes_6
MO (MI), Via Dante n. 111; sul capitolo 4) Arch. , residente in 21052 – Testimone_5
TO ZI (VA), Via Paolo Camillo Marliani n. 3; sul capitolo 5) sig. CP_6 residente in [...].
4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, determinati ai sensi del D.M. n.
55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA 4% ed IVA se dovuta.
Per Controparte_1
nel merito, in via principale: per le eccezioni svolte e le ragioni esplicitate in atti, respingere tutte le tesi e le domande svolte dall'attrice nei confronti del Fallimento convenuto, poiché destituite di Parte_1 ogni fondamento, sia in fatto che in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande svolte da nei confronti del convenuto, tenuto conto che il Parte_1 CP_1 controvalore dei 24 carriponte e delle correlative vie è stato determinato dall'Istituto Vendite
Giudiziarie in Euro 60.400,00, disporre la riduzione del prezzo di aggiudicazione e successiva vendita del complesso industriale di NA IN (Va) nella conseguente misura proporzionale dello 0,838%;nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui anche la domanda formulata in via subordinata non dovesse essere ritenuta meritevole di accoglimento, disporre la riduzione del prezzo di aggiudicazione e successiva vendita del complesso industriale di NA IN (Va) in misura proporzionale all'effettiva valorizzazione dei 24 carriponte e delle correlative vie, nel concreto operata dal perito Geom. all'epoca dell'espletamento dell'incarico peritale, quale risulterà all'esito Per_1 dell'eventuale consulenza esplicativa integrativa che il Giudicante dovesse ritenere necessario
(e/o opportuno) disporre e acquisire a tale fine dal predetto perito.
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova per testi, contraria sui capitoli di controparte che dovessero essere eventualmente ammessi, nonchè diretta sui seguenti capitoli:
Sulla riconoscibilità dell'errore da parte all'acquirente e sulla mancanza di ben 20 dei 24 carriponte descritti in perizia e valutati dal perito in epoca antecedente l'aggiudicazione del complesso industriale di NA IN in favore dell'attrice, ma dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima della perizia di stima 1. “Vero che nell'attivo del fallimento da Lei curato, , erano ricompresi n. 24 CP_1 carriponte situati nel complesso industriale di NA IN, Via Vittorio Veneto n. 87, di proprieta' del fallimento “ ”; Controparte_1
2. “Vero che i suddetti n. 24 carriponti sono stati aggiudicati in data 30.06.2020, unitamente ad altre attrezzature e giacenze di magazzino, alla societa' ” Controparte_4
(come da documento n. 15 che si rammostra al teste);
3. “Vero che l'aggiudicatario ha versato interamente il prezzo di aggiudicazione al fallimento da Lei curato” (come da documento n. 16 che si rammostra al teste);
4. “Vero che le operazioni di asporto dei carriponte di cui ai precedenti capitoli 1 e 2 da parte dell'aggiudicatario hanno avuto inizio nel mese di settembre del Controparte_4
2020”;
5 5. “Vero che nel mese di settembre del 2021 risultavano essere stati asportati dal complesso industriale di proprieta' di 20 dei 24 carriponte di cui Controparte_1 ai precedenti capitoli 1 e 2”; Si indicano a testi: - il Dott. , Curatore del Fall. Sices Spa, con studio in Varese, Parte_3
Via Cairoli n. 5, sui capitoli da 1) a 5); il Sig. , ausiliario , c/o VG in Varese, Via Ghiberti 1, sui capitoli 4) Testimone_7 Tes_8
e 5); il Sig. , addetto al servizio di vigilanza del complesso industriale di NA Testimone_9
IN, c/o IVNG, in Gallarate, Via Mottarone n. 1, sui capitoli 4) e 5)
Sulla consapevolezza in capo all'attrice della mancanza di ben 20 dei 24 carriponte descritti in perizia e valutati dal perito in epoca antecedente l'aggiudicazione e la compravendita del complesso industriale di NA IN, ma dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima della perizia di stima
6.“Vero che in data 29 ottobre 2021 il sig. di Italbest Valve Srl e il Dott. Tes_3 CP_2
visionavano il capannone di NA IN”;
[...]
7.“Vero che ha effettuato i seguenti accessi presso il capannone di Parte_1 cui al precedente capitolo: in data 22.02.2022, in data 25.02.22, in data 1.03.2022,
2.03.2022, 3.03.2022 e 7.03.2022” (come da documento n. 18 e allegati che si rammostrano al teste).
Si indica a teste, sui capitoli 6) e 7): il Sig. , addetto al servizio di vigilanza del complesso industriale di NA Testimone_9
IN, c/o IVNG, in Gallarate, Via Mottarone n. 1, sui capitoli 4) e 5).
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
La – di seguito, per brevità, – il 17.1.2022 si è aggiudicata il Parte_1 Parte_1
complesso industriale sito in NA IN Via Vittorio Veneto n.87 di proprietà della
[...]
dichiarata fallita con sentenza n.47/2019 pronunciata da questo Tribunale il 10.9.2019 CP_1
(cfr. doc. 2 fascicolo di parte convenuta, docc. 7 e 8 fascicolo di parte attrice).
La predetta sostiene di aver acquistato unitamente al complesso immobiliare anche ventiquattro carriponte nonché le relative vie di corsa, trattandosi di beni valutati nella relazione di stima redatta a cura del Geom. e da ritenersi ricompresi nella nozione di “accessori” menzionati Persona_1 nell'avviso di vendita del 20.10.2021 (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo di parte attrice).
La ha promosso il presente giudizio nei confronti del Parte_1 Controparte_1
– di seguito, per brevità, il - invocando la garanzia di cui all'art. 2921 c.c., affermando CP_1 di aver appreso dopo la stipulazione dell'atto di compravendita del 14.3.2022 (cfr. doc. 8 fascicolo
6 di parte attrice) che predetti beni – di cui solo quattro erano presenti nel plesso industriale – erano in realtà già stati venduti nel luglio 2020 alla nell'ambito della diversa procedura Controparte_4
concorsuale che ha interessato la . Controparte_3
Tentato invano di ottenere il rimborso di parte del prezzo dal , lo ha citato in giudizio al CP_1
fine di ottenerne la condanna alla restituzione dell'importo di € 1.061.683,20, quale prezzo corrisposto per i beni oggetto di evizione oltre alla rifusione delle spese di lite sostenute e sostenende per resistere alle domande formulate nei suoi confronti dalla Controparte_4
Invero, essendosi opposta al ritiro dei quattro carriponte presenti negli edifici dopo l'atto di compravendita, la ha intentato nei confronti dell'attrice plurime azioni giudiziarie Controparte_4
e in particolare: ha chiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dei quattro carriponte non ancora ritirati a cui ha fatto seguito il giudizio di rivendicazione e un ulteriore procedimento cautelare in corso di causa (cfr. docc. 21 – 25 fascicolo di parte attrice).
Il ha contestato la fondatezza delle domande ex adverso articolate, sostenendo la CP_1 conoscenza o quantomeno la conoscibilità da parte dell'aggiudicataria della estraneità dei carriponte alla vendita, tenuto conto che: nel programma di liquidazione non vi era menzione della vendita di beni mobili, che il richiamo nell'avviso di vendita alla perizia redatta a cura del Geom. era Per_1 limitato alla sola quantificazione del valore sul quale calcolare la base d'asta; che durante i sopralluoghi l'amministratore unico di Italbest Valve S.r.l. – di cui è partecipata – era Parte_1
stato informato che i carriponte non erano oggetto di alienazione;
che, sino al momento immediatamente successivo alla stipulazione dell'atto di compravendita, mai l'attrice aveva evidenziato l'incongruenza tra quanto periziato dal Geom. e quanto indicato negli atti della Per_1
procedura e visionato durante i sopralluoghi.
Conseguentemente a sostegno dell'istanza di rigetto delle domande ex adverso articolate, ha eccepito l'annullabilità del contratto di compravendita per errore e comunque la contrarietà a buona fede del comportamento tenuto dalla controparte.
In via subordinata ha chiesto di limitare la restituzione all'importo di € 60.400,00, pari al valore dei carriponte stimati da nel corso della procedura concorsuale nella quale sono stati alienati alla Tes_8
o, in via ulteriormente subordinata, al valore attribuito dal Geom. Controparte_4 Per_1
nella perizia di stima.
[...]
La causa è stata istruita mediante escussione del Geom. quale testimone ex 281 ter c.p.c. Per_1
Esperito poi il tentativo di conciliazione delle parti senza esito positivo, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
7 All'udienza del 15.1.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti, con assegnazione dei termini massimi per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e le conclusionali di replica viene oggi decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Il merito
Come è noto, l'art. 2921 c.c. disciplina i diritti spettanti a colui che acquista nel corso di un procedimento di esecuzione forzata e subisce l'evizione, distinguendo il caso in cui l'evizione sia stata totale, primo comma, oppure parziale, secondo comma.
La ratio della norma è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, motivo per cui, nel caso in cui l'acquirente sia solo parzialmente evitto, ha diritto ad ottenere la restituzione di una parte proporzionale del prezzo corrisposto.
Si ritiene pacificamente che tale disposizione sia applicabile anche alle vendite che hanno luogo nel corso delle procedure concorsuali come il fallimento, oggi liquidazione giudiziale (esempio Cass
Civ. 11928/2023, Cass, Civ, 7294/2003).
Pertanto, per verificare se la domanda attorea possa trovare accoglimento, è in primo luogo necessario accertare se nel caso in esame vi sia stata evizione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'elemento caratterizzante la garanzia per evizione, sia in relazione alla vendita volontaria che alla vendita forzata, è dato dall'intervento rivendicativo o espropriativo da parte del terzo cosicché non si ha evizione – con conseguente sorgere del diritto alla garanzia - per la sola affermazione della esistenza del diritto di proprietà da parte del terzo, indipendentemente da ogni azione di quest'ultimo, occorrendo invece che il terzo si attivi per recuperare il diritto nella propria sfera patrimoniale e che il suo diritto sia accertato definitivamente. Tale situazione è ritenuta legalmente esistente nelle seguenti quattro ipotesi, al di fuori delle quali non può operare la garanzia per evizione: diritto accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore, dotato delle caratteristiche di cui all'art. 1485 secondo comma c.c., espropriazione per esecuzione forzata o espropriazione per pubblico interesse (cfr. Cass. Civ. 7294/2003).
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame, può ritenersi sussistente l'evizione limitatamente ai venti carriponte e alle relative vie di corsa non presenti nel complesso immobiliare
8 al momento della stipulazione dell'atto di compravendita del 14.3.2022, tenuto conto del riconoscimento dell'altrui diritto domenicale da parte attrice.
Invero , opponendosi al ritiro da parte della dei quattro carriponte Parte_1 Controparte_4
presenti nel plesso industriale acquistato, ha implicitamente riconosciuto il diritto del terzo su quelli già asportati né ha proposto azioni giudiziarie per rivendicare i suoi diritti (cfr. doc. 17 fascicolo di parte attrice).
Tale riconoscimento risulta giustificabile se considerata la documentazione al tempo inviata all'attrice dalla la quale è idonea a provare il diritto di proprietà su tali beni (cfr. Controparte_4
doc. 14 e 15 fascicolo di parte attrice).
Devono pertanto ritenersi sussistenti le condizioni di cui all'art. 1485 secondo comma c.c.
Diversamente non è configurabile l'evizione con riferimento agli ulteriori quattro carriponte presenti nel complesso immobiliare al momento della compravendita, con la precisazione che le nuove circostanze allegate da parte attrice e la documentazione prodotta a sostegno nella comparsa conclusionale non possono essere tenute presenti ai fini della decisione, essendo inammissibili in quanto tardive.
Invero le memorie di cui ai due termini dell'art. 190 c.p.c. hanno l'esclusivo scopo di riassumere le difese in precedenza svolte tenuto conto delle conclusioni come precisate all'esito dell'eventuale istruttoria compiuta e l'inammissibilità della documentazione in tale sede prodotta e delle nuove circostanze di fatto allegate è rilevabile d'ufficio, senza che possa configurarsi un'accettazione del contraddittorio ad opera delle controparti, accettazione che peraltro nel caso in esame manca (cfr. sul punto Cass. Civ. 12597/2017).
Ove parte attrice avesse voluto far valere le circostanze sopravvenute all'udienza di precisazione delle conclusioni avrebbe dovuto formulare motivata istanza di rimessione della causa sul ruolo.
Merita poi di essere precisato che la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla conoscenza o dalla conoscibilità da parte dell'acquirente della causa di evizione (cfr. Cass. Civ.
40290/2021, Cass. Civ. 5561/2015, Cass. Civ. 6072/1985).
Dunque è irrilevante che fosse stata edotta o meno della circostanza per cui i carriponte Parte_1
non fossero in vendita, motivo per cui i capitoli di prova orale tesi a dimostrare tale fatto non sono stati ammessi (cfr. capp. 6 e 7 memoria di parte convenuta ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c).
Infine l'eccezione di annullabilità del contratto formulata dal è priva di pregio, CP_1
trattandosi – sempre se di errore si può parlare – di errore sul valore economico del bene, ossia sul
9 prezzo, in quanto tale irrilevante, non potendosi considerare essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.
(cfr. ex multis Cass. Civ. 2635/1996).
Accertato che è stata parzialmente evitta deve essere ora quantificata la riduzione del Parte_1
prezzo alla stessa spettante.
Il punto di partenza non può che essere la relazione di stima redatta a cura del Geom. Per_1
Dalla lettura della predetta è pacifico che i carriponte sono stati considerati dal
[...]
Professionista ai fini della stima del compendio immobiliare ma il valore dei predetti non è stato quantificato autonomamente (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice pagg. 13, 14, 15 e in particolare pag. 18 “Nella definizione dei valori unitari sono stati in particolare applicati alcuni coefficienti di ponderazione costituiti da …. oltre che dalla presenza dei carri ponte rilevati all'interno del complesso e 19 ed è stato inoltre considerato che all'interno delle porzione officina/magazzino sono presenti venti carri ponte di varia portata, oltre a carri ponte esterni, i cui valori sono considerati ricompresi in quello della destinazione principale capannone).
Il Geom. è stato sentito all'udienza del 25.6.2024 sul capitolo di prova formulato Persona_1 ai sensi dell'art. 281 ter c.p.c. dal Giudice in precedenza assegnatario del fascicolo (cfr. ordinanza del 24.4.2024 e verbale d'udienza del 25.6.2024: “Quantifichi il Geom. il peso percentuale Per_1
dallo stesso attribuito alla presenza dei carriponte rispetto alla valutazione del bene complessiva come eseguita nella relazione del 18 agosto 2020:” “esattamente un anno prima avevo eseguito una perizia di stima su un altro capannone con 22 carriponte e in questa perizia avevo indicato il valore del fabbricato e il valore dei carriponte. Nel caso nessuno mi aveva detto che i CP_1
carriponte erano di terzi e io ho valutato i carriponte unitamente al capannone. La presenza dei carriponte nel fabbricato ha avuto un peso pari all'8% nella determinazione del prezzo complessiva di stima. Sono giunto a questa conclusione considerando i carriponte presenti nell'altro immobile che ho stimato. Quelli presenti nel fabbricato a mio giudizio valgono di CP_1
meno sia per le loro caratteristiche estrinseche sia perché non ho reperito documentazione tecnica nonostante la nonostante l''abbia a lungo cercata. Preciso che ad oggi non ho ricevuto alcun atto o contestazione da parte del per il mio per il mio operato anche perché nella perizia è CP_1
scritto chiaramente che il valore è comprensivo di quello dei carriponte, è indicato sia nella parte descrittiva sia nella parte valutativa”).
Parte attrice – sebbene abbia indicato il predetto tra i testimoni chiamati a deporre sui capitoli di prova dalla stessa articolati – ha eccepito la sua incompatibilità a testimoniare sia prima della testimonianza sia all'esito e tale eccezione è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
10 Come è noto ai sensi dell'art. 246 c.p.c. non possono assumere la qualifica di testimoni coloro che hanno un interesse nella causa che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale tale interesse deve essere valutato in concreto e al momento in cui la testimonianza dovrebbe essere resa (cfr., in particolare, Cass. Civ. 9353/2012 secondo cui: “L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi
è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio).
Orbene deve ritenersi che il Geom. abbia sicuramente un interesse nel giudizio, tenuto conto Per_1
che poteva essere – e può comunque ancora essere – chiamato a rispondere del suo operato quale organo della Procedura ai sensi dell'art. 32 L.F., circostanza che porta a concludere per la fondatezza dell'eccezione di incompatibilità formulata da parte attrice, con la conseguenza che quanto da lui dichiarato come testimone non può essere considerato per quantificare la riduzione del prezzo di aggiudicazione a seguito dell'evizione.
Nel corso della fase istruttoria non è stata disposta CTU sul valore dei carriponte, considerato che la predetta avrebbe potuto essere utilmente disposta solo sui quattro beni ancora presenti nel plesso industriale sito in NA Cepppino - rispetto ai quali, come detto, non è configurabile evizione – ma non sui rimanenti, tenuto conto che sono stati acquistati nel luglio 2020 dalla Controparte_4
e tempestivamente asportati dall'allora aggiudicataria.
Né l'accertamento tecnico risulta possibile sulla base della documentazione in atti, considerato che il Geom. nella perizia di stima sopra richiamata non ha descritto analiticamente tali beni e Per_1
neppure ne ha indicato analiticamente le caratteristiche essenziali né, infine, ha allegato documentazione fotografica che possa fornire indicazioni precise sulle loro caratteristiche al fine di accertare il loro valore nel 2020.
Inoltre l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice assume carattere esplorativo, motivo per cui non è stata accolta.
11 Pertanto, a parere del Tribunale, per determinare la percentuale di riduzione del prezzo, è necessario considerare la perizia di stima redatta da VG nel corso della diversa procedura concorsuale nell'ambito della quale sono stati venduti alla (cfr. doc. 15 fascicolo parte Controparte_4
attrice).
Dall'esame della documentazione in atti emerge come si sia aggiudicata il lotto Controparte_4
n.
1 - denominato “attrezzature e giacenze di magazzino”, composto da una pluralità di beni mobili, tra cui diversi carriponte, inclusi quelli di cui è causa a cui è stato attribuito un valore compreso tra
€ 800,00 ed € 2.500,00 l'uno - a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a € 480.000,00 oltre iva. Il prezzo base d'asta era di € 190.460,00.
In mancanza di elementi certi che possano permettere l'esatta identificazione dei carriponte indicati dal Geom. rispetto a quelli stimati da VG, nonché dell'impossibilità di stabilire con Per_1
certezza il loro valore di mercato nel momento in cui il Geom. li ha valutati, si ritiene che Per_1
detto valore non possa che essere individuato nel prezzo di aggiudicazione, pur nella consapevolezza che trattasi di valutazione generosa, tenuto conto che il lotto 1, come in precedenza evidenziato, era composto da numerosi altri beni (cfr. doc. 15 fascicolo di parte attrice già richiamato).
Tale importo deve essere poi proporzionato al prezzo complessivo a cui si è aggiudicata Parte_1
il compendio immobiliare, tenuto conto dei ribassi pari a 1/5 operati per ciascun tentativo di vendita.
Si ottiene così la cifra di € 196.608,00, oltre iva se dovuta.
L'ulteriore domanda di parte attrice diretta ad ottenere il risarcimento delle spese legali sostenute e sostenende per resistere alle domande formulate nei suoi confronti dalla non può Controparte_4
trovare accoglimento, tenuto conto che tali giudizi riguardano i quattro carriponte per cui non è configurabile evizione.
3. Conclusioni
L'evizione di sussiste solamente per venti dei ventiquattro carriponte acquistati dal Parte_1
Fallimento e conseguentemente l'aggiudicataria ha diritto ad ottenere dal Fallimento la riduzione proporzionale del prezzo corrisposto per l'aggiudicazione.
Tale importo viene determinato nella somma di € 196.608,00 oltre iva se dovuta.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, previsti per le cause con valore compreso tra € 52.001,00 ed €
12 260.000,00 – tenuto conto del “decisum” e non del “disputatum” sul punto cfr. tra le più recenti
Cass. Civ.14470/2022 – e con riconoscimento di tutte le fasi.
La fase istruttoria viene dimidiata del 50% in ragione dell'attività processuale concretamente espletata.
Predette spese vengono poste a carico del in applicazione del principio della CP_1
soccombenza ad eccezione di quelle relative alla fase decisoria che rimangono in capo a parte attrice per aver rifiutato la proposta conciliativa formulata all'udienza dell'1.10.2024 - che ha previsto la corresponsione in suo favore dell'importo di € 235.930,00 - -in applicazione di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa così provvede:
1. CONDANNA il a restituire a a titolo Controparte_1 Parte_1
di riduzione del prezzo di aggiudicazione, l'importo di € 196.608,00 oltre iva se dovuta;
2. CONDANNA il a rifondere alla le Controparte_1 Parte_1 spese di lite liquidate in € 1.713,00 per spese, € 7.015,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Varese, 23 maggio 2025
Il Giudice
Letizia Cajani
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