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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 28/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 18/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Mineo (CT), Largo S. Agrippina n. 12, presso C.F._1 lo studio professionale dell'Avv. Angelino Alessandro
( , che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1
in atti;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Grammichele (CT), via Garibaldi n. 64, presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Altamore ( , che lo Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
E in persona del legale rappresentantepro tempore; Controparte_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 28.02.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.12.2013, ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, in ragione del possesso uti dominus ultraventennale, dell'appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale, sito in Agro di Mineo
(CT), c.da Finocchiaro, identificato al catasto dei terreni del predetto comune al foglio n. 109, relativamente alle particelle meglio specificate in seno all'atto introduttivo del giudizio.
A fondamento della domanda proposta, l'attore ha dedotto di aver provveduto, da oltre venti anni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti oggetto di domanda e di aver utilizzato detti fondi per il pascolo dei propri capi di bestiame.
Con comparsa con domanda riconvenzionale e chiamata in garanzia di terzi, si è costituito
, il quale ha contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto. Controparte_1
In particolare – premettendo di essersi aggiudicato i beni di cui si tratta all'esito della procedura di esecuzione immobiliare n. 69/82 + 17/83 R.G.E. del Tribunale di Caltagirone, con decreto di trasferimento del 15.11.2011 – il convenuto ha dedotto di aver effettuato svariati lavori, meglio indicati in comparsa, di manutenzione e di sistemazione sia dei terreni, sia della strada interpoderale che attraversa la C. da Finocchiara.
ha inoltre chiesto di poter chiamare in garanzia il creditore procedente e i Controparte_1
creditori intervenuti nelle procedure esecutive iscritte ai numeri 69/82 e 17/83 R.G.E., nonché il
, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione svolta da Controparte_4
controparte.
In via riconvenzionale, il convenuto ha poi chiesto ordinarsi a controparte la cessazione delle molestie nel possesso dell'immobile, nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni lamentati a causa della sua condotta “nella misura di € 25.000,00 o in altra che accetterà o determinerà in giudizio, per risarcimento danni patiti dall'istante, in ciò ricompresi quelli ex art. 96
c.p.c.”.
Instauratosi correttamente il contradditorio, è stata dichiarata la contumacia di CP_2
e di , rispettivamente all'udienza del 21.04.2016 e a quella del
[...] Controparte_3
12.01.2017, poiché costoro, pur regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali e, assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********
Deve preliminarmente darsi atto che il convenuto costituito non ha fornito adeguata prova di aver efficacemente notificato la citazione nei confronti dei terzi e Banca Controparte_4
Intesa San Paolo, la cui chiamata in causa era stata ammessa ex art. 269 c.p.c., dal precedente istruttore con ordinanza del 3.4.2014.
Tanto precisato, rilevato che tali soggetti non si sono costituiti in giudizio e considerato altresì il contegno di parte convenuta – che non si è attenuta al disposto di cui all'art. 269 comma quarto c.p.c. e non ha svolto domanda alcuna nei confronti di Banca Intesa San Paolo – si ritiene opportuno revocare l'autorizzazione alla chiamata dei terzi e Banca Intesa San Paolo, Controparte_4
concessa con provvedimento del 3.4.2014.
Giova osservare in proposito che, secondo l'autorevole dictum della giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento che consente ad una parte di chiamare in causa un terzo ex art. 269
c.p.c non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato e, trattandosi di intervento ad istanza di parte che non attiene alla necessaria integrità del contraddittorio, la mancata concessione di un nuovo termine, nel caso di inutile decorso di quello originariamente concesso, implica la revoca, da parte del giudice, del provvedimento concessivo che, alla stessa stregua della mancata concessione del termine originario, non può essere denunciata in appello né in sede di legittimità, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado
(Cass. 7688/90; 710/95) ed atteso che la mancata partecipazione del terzo in giudizio non induce alcuna nullità degli atti né incide sulla integrità del contraddittorio” (Cass., n. 8688 del 2005; Trib.
Lecco, 24 aprile 2013).
È stato infatti specificato che la discrezionalità del Giudice in ordine alla richiesta di chiamata in causa del terzo risulta ulteriormente valorizzata alla luce delle argomentazioni sviluppate dalle
Sezioni Unite nel noto arresto del 2010, secondo cui, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione alla chiamata del terzo è un provvedimento discrezionale che deve tenere conto in modo prioritario delle ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo
(cfr. Cass., n. 4309 del 2010).
Pertanto – considerati il contegno della parte autorizzata ex art. 269 c.p.c., l'oggetto del giudizio e la data di iscrizione a ruolo del presente fascicolo, valutate dunque come preminenti le ragioni di economia processuale – deve essere revocato il provvedimento del 3.4.2014 nella parte in cui era stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi e Banca Intesa San Controparte_4
Paolo.
***********
Nel merito, la domanda di usucapione proposta dall'attore è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esplicate.
In punto di diritto, giova premettere che la norma di cui all'art. 1158 c.c. disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie acquisitiva sono, da un lato, il possesso pacifico, continuato e ultraventennale (“corpus possessionis”); e dall'altro, il cd. “animus rem sibi habendi”, ovvero l'intento, da parte del soggetto attivo, di detenere la cosa quale proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale. Affinché si abbia possesso "ad usucapionem" è dunque necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario – o del titolare di un "ius in re aliena" – e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l' "animus" che il "corpus", e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(cfr. Cass. civ., n. 4092 del 1992).
È dunque onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione, dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., n. 23849 del
2018).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, giova altresì rilevare che – come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito – l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cass.,
n. 17469 del 2023; Cass., n. 25498 del 2014).
La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (cfr., tra le tante, Cass. n. 4819 del 2024; Cass., n. 1796 del 2022; Trib., Messina, n.
2124 del 2024).
Orbene, applicando tali canoni ermeneutici al caso di specie, non risulta raggiunta la prova rigorosa del possesso uti dominus dei fondi controversi mediante un uso esclusivo e palese nei confronti dei proprietari.
Dalle deposizioni testimoniali è emerso infatti che l'attore ha utilizzato i terreni oggetto di causa soltanto per il pascolo del proprio bestiame e non è stato, per contro, confermato che lo stesso abbia provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili oggetto di giudizio, ovvero che abbia posto in essere condotte idonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento dei beni controversi.
Ed infatti il teste in occasione dell'udienza del 22.9.2022, ha riferito che “sin Testimone_1 dall'inizio ha sempre pascolato le mucche nella mia proprietà e anche in questi Parte_1 fondi indicati in domanda ed altri ancora, ho visto che il ha delimitato l'apertura del fondo Pt_1
con un filo elettrico che fa da barriera per non fare scappare le mucche, questa forma di delimitazione ho visto che l'ha utilizzata anche in altri fondi e recentemente anche nel mio, per quello che mi risulta
i fondi vengono utilizzati solo per far mangiare il bestiame” (cfr. verbale dell'udienza del 22.9.2022).
Il teste ha poi confermato il capitolo di prova volto ad accertare l'utilizzo, da parte di Pt_1
dei fondi controversi per il pascolo del proprio bestiame e ha altresì riferito che “il Sig.
[...] utilizza autonomamente il terreno, però c'è una sbarra col catenaccio che impedisce alle Pt_1
auto di entrare apposta dal proprietario che ha le chiavi e che quindi accede anche lui, però a piedi
è possibile a chiunque entrare”, specificando – su domanda a chiarimento dell'avv. Alessandro – di non aver mai visto “ accedere al fondo con un automezzo dalla parte dove c'è la Parte_1 sbarra” (cfr. verbale dell'udienza del 22.9.2022).
Il teste ha inoltre negato che l'attore abbia provveduto “e provvede tutt'oggi a proprie Tes_1
cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suindicati immobili, senza alcun intervento o collaborazione di altri”, rispondendo al relativo capitolo di prova: “No, non è vero”.
Il medesimo teste, per converso, ha confermato che, al momento dell'acquisto dei beni controversi da parte di , gli stessi versavano in stato di completo abbandono e ha Controparte_1
altresì confermato la circostanza che il convenuto ha eseguito i lavori di ripristino, sistemazione e manutenzione dei fondi, specificando che “ero presente quando sono stati eseguiti i lavori” e che
“ho visto tutto perché ho l'azienda lì vicino e conosco pure chi ha eseguito i lavori”[…] Si mi ricordo che ha fatto fare questi lavori” (cfr. verbale dell'udienza del 22.9.2022). Ebbene, come si vede, il teste ha riferito che l'attore ha utilizzato i fondi controversi soltanto per il pascolo del proprio bestiame, senza compiere alcun atto apprensivo della proprietà, non potendosi ritenere tale, la mera apposizione, all'ingresso del fondo, di un filo elettrico “che fa da barriera per non fare scappare le mucche”; tanto più che il teste ha riferito che la stessa forma di contenimento del bestiame è stata utilizzata dall'attore anche sui fondi di proprietà del teste medesimo.
Il testimone ha inoltre dichiarato che all'ingresso dei terreni è stata apposta, una sbarra col catenaccio dal proprietario ( ) che ne detiene le chiavi e che non ha mai visto Controparte_1
accedere al fondo con un automezzo dalla parte dove c'è la sbarra”. Parte_1
Le dichiarazioni rese da non sono pertanto sufficienti a fornir prova della Testimone_1 circostanza per cui l'attore avrebbe posto in essere attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, ma risultano piuttosto idonee ad escludere recisamente tale circostanza.
Anche il secondo teste escusso, ha confermato che l'odierno convenuto ha Testimone_2 provveduto al rifacimento dei tetti dell'abitazione rurale e della stalla presenti sui fondi controversi, specificando che “ricordo che ho fatto questi lavori nel terreno del dott. , il quale mi ha anche CP_1 pagato, non ricordo però esattamente il periodo perché sono passati tanti anni” (cfr. verbale dell'udienza del 22.9.2022).
In ultimo, anche le risultanze dell'interrogatorio formale reso dal convenuto Controparte_1
hanno smentito le allegazioni di parte attrice.
In considerazione del quadro probatorio descritto, assolutamente inidoneo a fornir prova delle deduzioni dell'attore, non possono dunque ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio rivolto alla convenuta , sebbene la stessa non si sia presentata all'udienza all'uopo fissata. Controparte_2
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la domanda di usucapione proposta da deve essere rigettata. Parte_1
***********
Parimenti infondate sono le domande riconvenzionali formulate dal convenuto, volte a fare cessare le molestie lamentate nel possesso del fondo e ad ottenere il risarcimento dei danni lamentati a causa della condotta di controparte.
Tali domande sono infatti svolte in termini assolutamente generici e non risultano supportate da adeguato riscontro probatorio.
Quanto alla prima, si rileva che parte convenuta–attrice in via riconvenzionale non ha dedotto né provato la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere la tutela possessoria invocata, ovvero la sussistenza di un possesso rilevante ex art. 1170 c.c., né di atti di molestia specifici e ben individuati nel tempo, posti in essere da controparte. Quanto alla domanda risarcitoria, basti rilevare che parte convenuta non ha allegato nulla in ordine ad alcuno degli elementi costitutivi integranti la domanda, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo.
Deve infine essere rigettata anche la domanda proposta da parte convenuta e diretta ad ottenere la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettando, nel caso di specie, il presupposto stesso della totale soccombenza di parte attrice.
***********
In considerazione dell'esito della lite, si ritengono sussistenti i motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare le spese del presente giudizio in ragione della metà, nei rapporti tra e Parte_1
; il primo deve dunque essere condannato al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della restante metà, che si liquida come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. CP_1
55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, considerati la natura e il valore della causa, oltre che l'attività concretamente svolta dalle parti ed in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, stante la non complessità delle questioni trattate;
e si distrae in favore dell'avv. Francesco
Altamore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_3
in ragione della contumacia degli stessi.
[...]
Le spese del giudizio cautelare indicato al n. RG. 18-1/2014 dell'intestato Tribunale devono essere integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione dell'esito della lite, che ha visto il rigetto tanto della domanda principale quanto di quella proposta in via riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, nella contumacia di e di , così dispone: Controparte_2 Controparte_3
- RIGETTA la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
- RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da;
Controparte_1
- REVOCA il provvedimento del 3.4.2014 nella parte in cui era stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi e Banca Intesa San Paolo;
Controparte_4
- COMPENSA in ragione della metà le spese del presente giudizio, tra e Parte_1
; Controparte_1
- CONDANNA, a rifondere in favore di la restante Parte_1 Controparte_1 metà, che si liquida in tale ridotta misura, in € 1.650,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e si distrae in favore dell'avv. Francesco Altamore, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.; - NULLA sulle spese nei confronti di e di , in Controparte_2 Controparte_3
ragione della contumacia degli stessi.
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del procedimento cautelare in corso di causa rubricato al n. 18-1/2014 R.G. dell'intestato Tribunale.
Caltagirone, 28.2.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Mineo (CT), Largo S. Agrippina n. 12, presso C.F._1 lo studio professionale dell'Avv. Angelino Alessandro
( , che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1
in atti;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Grammichele (CT), via Garibaldi n. 64, presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Altamore ( , che lo Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
E in persona del legale rappresentantepro tempore; Controparte_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 28.02.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.12.2013, ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, in ragione del possesso uti dominus ultraventennale, dell'appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale, sito in Agro di Mineo
(CT), c.da Finocchiaro, identificato al catasto dei terreni del predetto comune al foglio n. 109, relativamente alle particelle meglio specificate in seno all'atto introduttivo del giudizio.
A fondamento della domanda proposta, l'attore ha dedotto di aver provveduto, da oltre venti anni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti oggetto di domanda e di aver utilizzato detti fondi per il pascolo dei propri capi di bestiame.
Con comparsa con domanda riconvenzionale e chiamata in garanzia di terzi, si è costituito
, il quale ha contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto. Controparte_1
In particolare – premettendo di essersi aggiudicato i beni di cui si tratta all'esito della procedura di esecuzione immobiliare n. 69/82 + 17/83 R.G.E. del Tribunale di Caltagirone, con decreto di trasferimento del 15.11.2011 – il convenuto ha dedotto di aver effettuato svariati lavori, meglio indicati in comparsa, di manutenzione e di sistemazione sia dei terreni, sia della strada interpoderale che attraversa la C. da Finocchiara.
ha inoltre chiesto di poter chiamare in garanzia il creditore procedente e i Controparte_1
creditori intervenuti nelle procedure esecutive iscritte ai numeri 69/82 e 17/83 R.G.E., nonché il
, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione svolta da Controparte_4
controparte.
In via riconvenzionale, il convenuto ha poi chiesto ordinarsi a controparte la cessazione delle molestie nel possesso dell'immobile, nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni lamentati a causa della sua condotta “nella misura di € 25.000,00 o in altra che accetterà o determinerà in giudizio, per risarcimento danni patiti dall'istante, in ciò ricompresi quelli ex art. 96
c.p.c.”.
Instauratosi correttamente il contradditorio, è stata dichiarata la contumacia di CP_2
e di , rispettivamente all'udienza del 21.04.2016 e a quella del
[...] Controparte_3
12.01.2017, poiché costoro, pur regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali e, assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Deve preliminarmente darsi atto che il convenuto costituito non ha fornito adeguata prova di aver efficacemente notificato la citazione nei confronti dei terzi e Banca Controparte_4
Intesa San Paolo, la cui chiamata in causa era stata ammessa ex art. 269 c.p.c., dal precedente istruttore con ordinanza del 3.4.2014.
Tanto precisato, rilevato che tali soggetti non si sono costituiti in giudizio e considerato altresì il contegno di parte convenuta – che non si è attenuta al disposto di cui all'art. 269 comma quarto c.p.c. e non ha svolto domanda alcuna nei confronti di Banca Intesa San Paolo – si ritiene opportuno revocare l'autorizzazione alla chiamata dei terzi e Banca Intesa San Paolo, Controparte_4
concessa con provvedimento del 3.4.2014.
Giova osservare in proposito che, secondo l'autorevole dictum della giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento che consente ad una parte di chiamare in causa un terzo ex art. 269
c.p.c non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato e, trattandosi di intervento ad istanza di parte che non attiene alla necessaria integrità del contraddittorio, la mancata concessione di un nuovo termine, nel caso di inutile decorso di quello originariamente concesso, implica la revoca, da parte del giudice, del provvedimento concessivo che, alla stessa stregua della mancata concessione del termine originario, non può essere denunciata in appello né in sede di legittimità, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado
(Cass. 7688/90; 710/95) ed atteso che la mancata partecipazione del terzo in giudizio non induce alcuna nullità degli atti né incide sulla integrità del contraddittorio” (Cass., n. 8688 del 2005; Trib.
Lecco, 24 aprile 2013).
È stato infatti specificato che la discrezionalità del Giudice in ordine alla richiesta di chiamata in causa del terzo risulta ulteriormente valorizzata alla luce delle argomentazioni sviluppate dalle
Sezioni Unite nel noto arresto del 2010, secondo cui, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione alla chiamata del terzo è un provvedimento discrezionale che deve tenere conto in modo prioritario delle ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo
(cfr. Cass., n. 4309 del 2010).
Pertanto – considerati il contegno della parte autorizzata ex art. 269 c.p.c., l'oggetto del giudizio e la data di iscrizione a ruolo del presente fascicolo, valutate dunque come preminenti le ragioni di economia processuale – deve essere revocato il provvedimento del 3.4.2014 nella parte in cui era stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi e Banca Intesa San Controparte_4
Paolo.
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Nel merito, la domanda di usucapione proposta dall'attore è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esplicate.
In punto di diritto, giova premettere che la norma di cui all'art. 1158 c.c. disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie acquisitiva sono, da un lato, il possesso pacifico, continuato e ultraventennale (“corpus possessionis”); e dall'altro, il cd. “animus rem sibi habendi”, ovvero l'intento, da parte del soggetto attivo, di detenere la cosa quale proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale. Affinché si abbia possesso "ad usucapionem" è dunque necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario – o del titolare di un "ius in re aliena" – e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l' "animus" che il "corpus", e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(cfr. Cass. civ., n. 4092 del 1992).
È dunque onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione, dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., n. 23849 del
2018).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, giova altresì rilevare che – come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito – l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cass.,
n. 17469 del 2023; Cass., n. 25498 del 2014).
La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (cfr., tra le tante, Cass. n. 4819 del 2024; Cass., n. 1796 del 2022; Trib., Messina, n.
2124 del 2024).
Orbene, applicando tali canoni ermeneutici al caso di specie, non risulta raggiunta la prova rigorosa del possesso uti dominus dei fondi controversi mediante un uso esclusivo e palese nei confronti dei proprietari.
Dalle deposizioni testimoniali è emerso infatti che l'attore ha utilizzato i terreni oggetto di causa soltanto per il pascolo del proprio bestiame e non è stato, per contro, confermato che lo stesso abbia provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili oggetto di giudizio, ovvero che abbia posto in essere condotte idonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento dei beni controversi.
Ed infatti il teste in occasione dell'udienza del 22.9.2022, ha riferito che “sin Testimone_1 dall'inizio ha sempre pascolato le mucche nella mia proprietà e anche in questi Parte_1 fondi indicati in domanda ed altri ancora, ho visto che il ha delimitato l'apertura del fondo Pt_1
con un filo elettrico che fa da barriera per non fare scappare le mucche, questa forma di delimitazione ho visto che l'ha utilizzata anche in altri fondi e recentemente anche nel mio, per quello che mi risulta
i fondi vengono utilizzati solo per far mangiare il bestiame” (cfr. verbale dell'udienza del 22.9.2022).
Il teste ha poi confermato il capitolo di prova volto ad accertare l'utilizzo, da parte di Pt_1
dei fondi controversi per il pascolo del proprio bestiame e ha altresì riferito che “il Sig.
[...] utilizza autonomamente il terreno, però c'è una sbarra col catenaccio che impedisce alle Pt_1
auto di entrare apposta dal proprietario che ha le chiavi e che quindi accede anche lui, però a piedi
è possibile a chiunque entrare”, specificando – su domanda a chiarimento dell'avv. Alessandro – di non aver mai visto “ accedere al fondo con un automezzo dalla parte dove c'è la Parte_1 sbarra” (cfr. verbale dell'udienza del 22.9.2022).
Il teste ha inoltre negato che l'attore abbia provveduto “e provvede tutt'oggi a proprie Tes_1
cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suindicati immobili, senza alcun intervento o collaborazione di altri”, rispondendo al relativo capitolo di prova: “No, non è vero”.
Il medesimo teste, per converso, ha confermato che, al momento dell'acquisto dei beni controversi da parte di , gli stessi versavano in stato di completo abbandono e ha Controparte_1
altresì confermato la circostanza che il convenuto ha eseguito i lavori di ripristino, sistemazione e manutenzione dei fondi, specificando che “ero presente quando sono stati eseguiti i lavori” e che
“ho visto tutto perché ho l'azienda lì vicino e conosco pure chi ha eseguito i lavori”[…] Si mi ricordo che ha fatto fare questi lavori” (cfr. verbale dell'udienza del 22.9.2022). Ebbene, come si vede, il teste ha riferito che l'attore ha utilizzato i fondi controversi soltanto per il pascolo del proprio bestiame, senza compiere alcun atto apprensivo della proprietà, non potendosi ritenere tale, la mera apposizione, all'ingresso del fondo, di un filo elettrico “che fa da barriera per non fare scappare le mucche”; tanto più che il teste ha riferito che la stessa forma di contenimento del bestiame è stata utilizzata dall'attore anche sui fondi di proprietà del teste medesimo.
Il testimone ha inoltre dichiarato che all'ingresso dei terreni è stata apposta, una sbarra col catenaccio dal proprietario ( ) che ne detiene le chiavi e che non ha mai visto Controparte_1
accedere al fondo con un automezzo dalla parte dove c'è la sbarra”. Parte_1
Le dichiarazioni rese da non sono pertanto sufficienti a fornir prova della Testimone_1 circostanza per cui l'attore avrebbe posto in essere attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, ma risultano piuttosto idonee ad escludere recisamente tale circostanza.
Anche il secondo teste escusso, ha confermato che l'odierno convenuto ha Testimone_2 provveduto al rifacimento dei tetti dell'abitazione rurale e della stalla presenti sui fondi controversi, specificando che “ricordo che ho fatto questi lavori nel terreno del dott. , il quale mi ha anche CP_1 pagato, non ricordo però esattamente il periodo perché sono passati tanti anni” (cfr. verbale dell'udienza del 22.9.2022).
In ultimo, anche le risultanze dell'interrogatorio formale reso dal convenuto Controparte_1
hanno smentito le allegazioni di parte attrice.
In considerazione del quadro probatorio descritto, assolutamente inidoneo a fornir prova delle deduzioni dell'attore, non possono dunque ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio rivolto alla convenuta , sebbene la stessa non si sia presentata all'udienza all'uopo fissata. Controparte_2
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la domanda di usucapione proposta da deve essere rigettata. Parte_1
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Parimenti infondate sono le domande riconvenzionali formulate dal convenuto, volte a fare cessare le molestie lamentate nel possesso del fondo e ad ottenere il risarcimento dei danni lamentati a causa della condotta di controparte.
Tali domande sono infatti svolte in termini assolutamente generici e non risultano supportate da adeguato riscontro probatorio.
Quanto alla prima, si rileva che parte convenuta–attrice in via riconvenzionale non ha dedotto né provato la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere la tutela possessoria invocata, ovvero la sussistenza di un possesso rilevante ex art. 1170 c.c., né di atti di molestia specifici e ben individuati nel tempo, posti in essere da controparte. Quanto alla domanda risarcitoria, basti rilevare che parte convenuta non ha allegato nulla in ordine ad alcuno degli elementi costitutivi integranti la domanda, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo.
Deve infine essere rigettata anche la domanda proposta da parte convenuta e diretta ad ottenere la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettando, nel caso di specie, il presupposto stesso della totale soccombenza di parte attrice.
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In considerazione dell'esito della lite, si ritengono sussistenti i motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare le spese del presente giudizio in ragione della metà, nei rapporti tra e Parte_1
; il primo deve dunque essere condannato al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della restante metà, che si liquida come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. CP_1
55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, considerati la natura e il valore della causa, oltre che l'attività concretamente svolta dalle parti ed in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, stante la non complessità delle questioni trattate;
e si distrae in favore dell'avv. Francesco
Altamore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_3
in ragione della contumacia degli stessi.
[...]
Le spese del giudizio cautelare indicato al n. RG. 18-1/2014 dell'intestato Tribunale devono essere integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione dell'esito della lite, che ha visto il rigetto tanto della domanda principale quanto di quella proposta in via riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, nella contumacia di e di , così dispone: Controparte_2 Controparte_3
- RIGETTA la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
- RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da;
Controparte_1
- REVOCA il provvedimento del 3.4.2014 nella parte in cui era stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi e Banca Intesa San Paolo;
Controparte_4
- COMPENSA in ragione della metà le spese del presente giudizio, tra e Parte_1
; Controparte_1
- CONDANNA, a rifondere in favore di la restante Parte_1 Controparte_1 metà, che si liquida in tale ridotta misura, in € 1.650,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e si distrae in favore dell'avv. Francesco Altamore, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.; - NULLA sulle spese nei confronti di e di , in Controparte_2 Controparte_3
ragione della contumacia degli stessi.
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del procedimento cautelare in corso di causa rubricato al n. 18-1/2014 R.G. dell'intestato Tribunale.
Caltagirone, 28.2.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Valeria Peritore