Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 giugno 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 maggio 2001 |
Giurisprudenza • 394
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 16/02/2026, n. 35Provvedimento: SENT. 35/2026 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO compdsta dai seguenti magistrati: Daniela Acanfora Presidente Ida Contino Consigliere Lucia d'Ambrosio Consigliere Maria CR AN Consigliere-relatrice Ilaria Annamaria Chesta Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio d'appello iscritto al n. 60518 del Registro di Segreteria promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli avvocati Lidia Carcavallo …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonche' dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.
A decorrere dalla stessa data l'indennita' mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni. - Art. 2.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennita' mensile per servizio di istituto e della indennita' mensile di servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000. - Art. 3.
A decorrere dal 1 marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un'importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.
Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all' articolo 93, sesto comma, del decreto, del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.
Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.
Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' computato con l'aumento di un quinto. ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs., gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 5 del presente articolo, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.