Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 giugno 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 maggio 2001 |
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Giurisprudenza • 389
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 20/11/2024, n. 214Provvedimento: Sentenza n. 214/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza in data 18 novembre 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 32041 del registro di Segreteria promosso G. F. (CF: OMISSIS), nato ad [...], residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Zaccariello (C.F.: [...]) del foro di Lucca, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viareggio (LU), …Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 16/02/2026, n. 35Provvedimento: SENT. 35/2026 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO compdsta dai seguenti magistrati: Daniela Acanfora Presidente Ida Contino Consigliere Lucia d'Ambrosio Consigliere Maria CR AN Consigliere-relatrice Ilaria Annamaria Chesta Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio d'appello iscritto al n. 60518 del Registro di Segreteria promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli avvocati Lidia Carcavallo …Leggi di più...
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- 3. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/03/2026, n. 118Provvedimento: 118/2026 Sent. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa SS NI ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80757 del registro di segreteria, da XX (CF: omissis), nato a omissis in [...] omissis, residente in omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis no. omissis - CAP omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Zaccariello del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viareggio (LU), via L. Repaci n. 16; CONTRO -Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del …Leggi di più...
- art. 5 d.lgs. 165/1997·
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- art. 1849 d.lgs. 66/2010·
- art. 2 d.lgs. 184/1997·
- art. 13 legge 1338/1962·
- art. 3 legge 284/1977·
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- 4. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/03/2026, n. 70Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Il Giudice Unico delle pensioni Cons. IU di RO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 70/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69855 del registro di segreteria, proposto da: N. R., nato a [...] e residente a [...], codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura dall'avv. ES Mazzeo, presso il cui studio, sito a Barcellona Pozzo di Gotto in via Umberto I n. 214, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: …Leggi di più...
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- art. 6 D.L. 201/2011·
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- 5. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 03/02/2026, n. 21Provvedimento: 21/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati: NR TO Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Natale Longo Consigliere TE TR Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 61300 del registro di segreteria, proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden (c.f. [...], pec: …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonche' dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.
A decorrere dalla stessa data l'indennita' mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni. - Art. 2.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennita' mensile per servizio di istituto e della indennita' mensile di servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000. - Art. 3.
A decorrere dal 1 marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un'importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.
Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all' articolo 93, sesto comma, del decreto, del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.
Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.
Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' computato con l'aumento di un quinto. ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs., gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 5 del presente articolo, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.