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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/09/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6419/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6419/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERUGINI Parte_1 C.F._1
LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINARI GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
EMILIO
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Atto di Citazione notificato in data 28.5.2021, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la Controparte_2 condanna al pagamento in favore del sig. a titolo di indennizzo dovuto in forza della Pt_1 polizza indicata in narrativa, della somma di € 500.000,00 o in subordine della somma di €
175.000,00.
La Soc. di Ass.ni ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la pretesa CP_1 avversaria e chiedeva la reiezione delle domande attoree.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e con CTU medico legale atta ad accertare la malattia dell'attore e la valutazione della conseguente invalidità permanente secondo i criteri e termini di liquidazione previsti nella polizza.
1 All'esito dell'istruttoria la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
In data 4.4.2013 l'attore ha stipulato con la convenuta presso l'Agenzia di Controparte_1
Salò, la polizza di assicurazione infortuni n. 6218567 (doc. 19), decorrente dal 30.3.2013 e scadente il 30.3.2014. In precedenza, l'attore aveva in corso la polizza n. 7225686 (doc. 44).
In data 18.3.2014 l'attore, a seguito della comparsa da circa tre giorni di disturbi visivi all'occhio sinistro, si recava a visita oculistica dal dott. presso la Casa di Cura Villa Barbarano, Per_1 dove gli veniva riscontrata una trombosi della vena centrale retinica in OS, con edema retinico ed emorragia al polo posteriore con VOS 2-3/10 (confuso) e con VOD 9-10/10, e con prescrizione di consulenza retinologica urgente e fluorangiografia/OCT (doc. 1).
Recatosi all'Ospedale di Desenzano del Garda, l'attore veniva sottoposto a visita oculistica e ad angiografia con fluoresceina, con gli esiti riportati nel relativo referto (doc. 2). Seguiva il percorso diagnostico e terapeutico descritto nella documentazione medica (docc. da 3 a 17). In data 26.4.2016 l'attore è stato valutato dal medico legale dott. il quale ha Persona_2 concluso che l'attore presentava esiti di trombosi parcellare di Vena Centrale Retinica in OS già pluritrattata con deficit visivo VOS = 1/20 non migliorabile con lenti (doc. 18). Il dott. Per_2 altresì, visto il tipo di lesione in OS e il conseguente grave deficit visivo riscontrato (VOD 1/20 non migliorabile), considerate le tabelle medico legali INAIL (d.P.R. 1124/65) richiamate in polizza, valutava che l'invalidità permanente dell'attore era pari al 35%. Infine, attestava che, in conseguenza del grave deficit visivo in OS, l'attore non aveva più i requisiti minimi prescritti per il rinnovo della patente KB (che sono equiparati ai requisiti per il rinnovo della patente C-D-E).
L'attore non poteva più svolgere l'attività di autista NCC (noleggio con conducente) tramite la società Limtours snc. (doc. 21), di cui era socio e amministratore, ed in cui aveva conferito la relativa licenza ed il relativo ruolo (doc. 25).
A seguito della malattia, l'attore ha perso i requisiti necessari per possedere la patente KB (docc.
17 e 26), talché ha dovuto cessare la propria attività lavorativa ed in data 10.2.2017 cedeva a terzi il ramo d'azienda (doc. 27).
A seguito dell'insorgenza della malattia, l'attore (18.3.2014) denunciava l'evento alla convenuta, la quale lo sottoponeva a visita tramite proprio fiduciario (docc. 22-23). All'esito di tali accertamenti, la convenuta respingeva la richiesta di pagamento dell'indennizzo in quanto, secondo le proprie valutazioni, la lesione risultava inferiore alla franchigia per l'invalidità da malattia di cui all'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione (doc. 24).
Tale comunicazione veniva contestata dal legale dell'attore (doc. 28), il quale successivamente trasmetteva alla convenuta la citata relazione del dott. formulando rituale richiesta di Per_2
2 pagamento dell'indennizzo assicurativo (doc. 29). Anche i successivi solleciti (docc. 37 e 42) sono stati respinti dalla convenuta (docc. 39 e 43).
La situazione clinica e medico-legale descritta nella relazione del dott. (doc. 18) è risultata Per_2 confermata anche dai successivi accertamenti (docc. 38 e 41) e dalla successiva valutazione medico legale in data 17/10/2019 del dott. supportata dal parere oftalmologico in Persona_3 data 9/5/2019 del dott. (doc. 40). Persona_4
Il rifiuto della Compagnia di indennizzare l'assicurato attore per la malattia all'occhio sinistro non risulta giustificato alla luce delle risultanze dell'istruttoria di causa.
In primo luogo, i testimoni e hanno confermato la circostanza di Testimone_1 Testimone_2 cui al cap. 9 della memoria istruttoria attorea, secondo cui l'attore, prima della malattia per cui è causa, svolgeva l'attività di autista NCC tramite la società Limtours snc. (doc. 21), di cui era socio e amministratore, ed in cui aveva conferito la relativa licenza ed il relativo ruolo (doc. 25).
Anche dalla visura camerale della società si evince che l'impresa aveva un unico addetto, pertanto la possibilità supposta dalla convenuta che dopo l'insorgere della malattia l'assicurato avrebbe potuto occuparsi e svolgere solo mansioni amministrative non appare nemmeno ipotizzabile posto che l'attività della società era gestita e svolta dallo stesso che Parte_1 personalmente organizzava e conduceva i veicoli noleggiati. A nulla rileva l'assunto secondo cui l'attore sarebbe poi andato in pensione posto che tale circostanza non è nemmeno stata precisata sotto il profilo temporale ed è comunque fatto indipendente ed estraneo alla malattia che ha causato la cessazione dell'attività lavorativa. In atti è documentato (e i citati testimoni lo hanno confermato) che l'attore era titolare di licenza e ruolo di autista NCC, che aveva conferito nella
Società Limtours snc di cui era proprietario ed amministratore, e all'interno di tale società l'attore era l'unico soggetto che potesse guidare autovetture. Ed infatti, in fondo alla pag. 5 della visura prodotta (ns. doc. 21) è espressamente documentato il conferimento in detta azienda della licenza n. 4 del 19/4/2013, che corrisponde al nostro doc. 25 (vedasi pag. 1 in alto), ossia la suddetta licenza di autista NCC. Risulta, dunque, che l'attore esercitava personalmente la propria azienda,
e i documenti citati comprovano che l'azienda operava solo tramite la licenza dell'attore e che solo questi poteva guidare le vetture, avendone solo lui gli specifici requisiti.
Per quanto riguarda l'accertamento medico, la CTU ha concluso che la malattia diagnosticata in data 18.3.2014 ha cagionato una trombosi venosa retinica in occhio sinistro che ha comportato una compromissione dell'acuità visiva pari a 1/20 (p. 13). La CTU ha concluso che è «indubbio che la menomazione visiva riportata dall'attore comporti la perdita dei requisiti per ottenere il relativo Certificato di Abilitazione Professionale. In questo scenario, l'invalidità permanente da malattia è da quantificarsi in misura del 100%» (p. 16). La CTU ha anche osservato che:
“l'evento patologico occorso in data 18.03.2014 è inquadrabile come malattia secondo le comuni definizioni contrattuali. L'epoca di insorgenza dell'evento patologico è tale da farlo ricadere in garanzia. Non vi è ricorrenza di alcuna delle esclusioni di cui alle condizioni
3 particolari di polizza. Per quanto riguarda la quantificazione dell'invalidità permanente occorre riferirsi all'art 15 delle condizioni particolari di polizza sopra riportato. L'articolo precisa che la valutazione dell'invalidità sia da effettuare “non prima che sia decorso un anno dalla data della denuncia di malattia”. Sul punto si osserva che dalla comunicazione del 10.2.2015
l'assicurato è stato sottoposto a visita dal medico incaricato dalla Compagnia in data 10.2.2015
(doc. 23). A tale data era certificata la perdita di visus occhio sinistro di 6/10 che implicava il venir meno di un requisito necessario per mantenere la patente di guida per proseguire l'attività di conducente con noleggio. La circostanza è del resto confermata dalla stessa convenuta laddove scrive: “Vista l'insorgenza della patologia il 18 Marzo 2014 l'Invalidità Permanente andrebbe conteggiata nel 2015 con visus Os tra i 4/10 E 1,25/10. Visus os 2-3/10 invalidità inferiore al
24% ma con perdita comunque della patente K” (cfr. punto C comparsa di costituzione e risposta).
È, quindi, documentato e confermato dalle risultanze della CTU che la malattia insorta ha comportato la perdita della patente necessaria all'assicurato per svolgere il lavoro per cui era assicurato. La polizza per cui è causa (doc. 19) si compone di una scheda (primi due fogli del doc. 19), un ALLEGATO 1 di una pagina (terzo foglio), e un Allegato 2 di quattro pagine
(CONDIZIONI PARTICOLARI). Tali allegati sono espressamente richiamati nella prima pagina della cd. Scheda di polizza, dove è inoltre esplicitato il rinvio alle condizioni generali del cd.
Fascicolo denominato INF. 10 (doc. 20). Nella polizza nell'allegato 1 l'attività lavorativa del soggetto assicurato è indicata con il codice 1. Secondo quanto previsto nelle condizioni particolari (p. 1 di 4, art. 4), tale codice corrisponde alla attività lavorativa di «Proprietario o comproprietario di azienda che svolga, per la stessa, attività lavorativa». Ed infatti il era Pt_1
l'unico addetto della società di noleggio di cui era titolare, quindi, venuta meno la possibilità per lo stesso di condurre i mezzi a noleggio della propria società ha perso la capacità all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.
Al caso in esame, trattandosi di malattia permanente, si applica l'art. 15 delle condizioni particolari (p. 4 di 4) ove la garanzia Invalidità Permanente da Malattia è regolamentata dalla
“Forma T” delle Condizioni Generali di Assicurazione (doc. 20, pag. 19 di 23) e precisa che, per il resto, detta disposizione generale s'intende derogata dai criteri e termini di liquidazione previsti dallo stesso art. 15 delle condizioni particolari. Dalla combinazione delle due disposizioni (punto
T condizioni generali e art. 15 condizioni particolari), il rapporto contrattuale risulta disciplinato come segue. Si intende per “invalidità permanente” da malattia la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all'esercizio della propria attività professionale dichiarata in polizza (punto T condizioni generali). Quanto ai criteri e termini di liquidazione, il punto T delle condizioni generali è derogato dall'art. 15 delle condizioni particolari, che prevede una franchigia del 24% (anziché del 33% come previsto nelle condizioni generali). Segue la tabella del rapporto fra grado di invalidità permanente (da calcolare secondo il d.P.R. 1124/65) e
4 percentuale di liquidazione della somma assicurata. Infine, è previsto che, nei casi di invalidità permanente non previsti dal d.P.R. 1124/65, la valutazione deve tener conto «della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità dell'Assicurato a svolgere la propria professione dichiarata in polizza».
Alla luce delle richiamate previsioni contrattuali, all'attore spetta il pagamento dell'indennizzo liquidato in euro 175.000,00, pari alla percentuale di liquidazione prevista dall'art. 15 delle condizioni particolari in rapporto al grado di invalidità permanente stimato ex d.P.R. 1124/65, rapporto che, per una invalidità del 35% (quale quella stimata dal Dott. e dal Dott. , Per_2 Per_3 corrisponde alla suddetta percentuale di liquidazione (il punto T delle condizioni generali è derogato dall'art. 15 delle condizioni particolari, che riduce la franchigia al 24%).
Sul punto si precisa che la convenuta non ha contestato la percentuale valutata dai dottori Per_2 in data 26.4.2016 e in data 9.5.2019, le cui risultanze sono state poi accertare anche dal Per_3
CTU. Inoltre, la compagnia non ha dedotto, né documentato la data di denuncia della malattia e, comunque, l'eccezione genericamente dedotta circa il fatto che non sia stata fatta valutazione dell'invalidai permanente entro i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia, da un lato non appare verificabile posto che non è stato dedotto quando è stata denunciata la malattia e dall'altro nemmeno applicabile in quanto riferita alle sole condizioni generali ma non riportata nelle condizioni particolari di polizza (art. 15) che si limita a prescrivere che la valutazione dell'invalidità permanente deve essere effettuata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia (come di fatto avvenuto e non contestato).
In tema di assicurazioni il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, ed a essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova - possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta (Cass. ord. 7216 del 18.3.2025). Nel caso di specie, la somma indennizzabile è dunque soggetta a rivalutazione, mente gli interessi dal fatto alla liquidazione non possono essere riconosciuti perché non è stata fornita dall'attore alcuna prova
(né allegazione con riferimento a concreti elementi di fatto) del danno causato dal ritardato pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 16.218,45 di cui euro 14.103,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e
5 decisionale) ed euro 3.225,45 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta ad indennizzare parte attrice dell'importo di euro 175.000 oltre rivalutazione dalla data dell'insorgenza della malattia (18.3.2014) ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Condanna parte a rifondere le spese di lite, liquidate come in parte motiva e con distrazione delle spese in favore dell'avvocato Perugini dichiaratosi antistatario.
Condanna parte convenuta alle spese di CTU, già liquidate in separato decreto.
Brescia, 24 settembre 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6419/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERUGINI Parte_1 C.F._1
LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINARI GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
EMILIO
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Atto di Citazione notificato in data 28.5.2021, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la Controparte_2 condanna al pagamento in favore del sig. a titolo di indennizzo dovuto in forza della Pt_1 polizza indicata in narrativa, della somma di € 500.000,00 o in subordine della somma di €
175.000,00.
La Soc. di Ass.ni ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la pretesa CP_1 avversaria e chiedeva la reiezione delle domande attoree.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e con CTU medico legale atta ad accertare la malattia dell'attore e la valutazione della conseguente invalidità permanente secondo i criteri e termini di liquidazione previsti nella polizza.
1 All'esito dell'istruttoria la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
In data 4.4.2013 l'attore ha stipulato con la convenuta presso l'Agenzia di Controparte_1
Salò, la polizza di assicurazione infortuni n. 6218567 (doc. 19), decorrente dal 30.3.2013 e scadente il 30.3.2014. In precedenza, l'attore aveva in corso la polizza n. 7225686 (doc. 44).
In data 18.3.2014 l'attore, a seguito della comparsa da circa tre giorni di disturbi visivi all'occhio sinistro, si recava a visita oculistica dal dott. presso la Casa di Cura Villa Barbarano, Per_1 dove gli veniva riscontrata una trombosi della vena centrale retinica in OS, con edema retinico ed emorragia al polo posteriore con VOS 2-3/10 (confuso) e con VOD 9-10/10, e con prescrizione di consulenza retinologica urgente e fluorangiografia/OCT (doc. 1).
Recatosi all'Ospedale di Desenzano del Garda, l'attore veniva sottoposto a visita oculistica e ad angiografia con fluoresceina, con gli esiti riportati nel relativo referto (doc. 2). Seguiva il percorso diagnostico e terapeutico descritto nella documentazione medica (docc. da 3 a 17). In data 26.4.2016 l'attore è stato valutato dal medico legale dott. il quale ha Persona_2 concluso che l'attore presentava esiti di trombosi parcellare di Vena Centrale Retinica in OS già pluritrattata con deficit visivo VOS = 1/20 non migliorabile con lenti (doc. 18). Il dott. Per_2 altresì, visto il tipo di lesione in OS e il conseguente grave deficit visivo riscontrato (VOD 1/20 non migliorabile), considerate le tabelle medico legali INAIL (d.P.R. 1124/65) richiamate in polizza, valutava che l'invalidità permanente dell'attore era pari al 35%. Infine, attestava che, in conseguenza del grave deficit visivo in OS, l'attore non aveva più i requisiti minimi prescritti per il rinnovo della patente KB (che sono equiparati ai requisiti per il rinnovo della patente C-D-E).
L'attore non poteva più svolgere l'attività di autista NCC (noleggio con conducente) tramite la società Limtours snc. (doc. 21), di cui era socio e amministratore, ed in cui aveva conferito la relativa licenza ed il relativo ruolo (doc. 25).
A seguito della malattia, l'attore ha perso i requisiti necessari per possedere la patente KB (docc.
17 e 26), talché ha dovuto cessare la propria attività lavorativa ed in data 10.2.2017 cedeva a terzi il ramo d'azienda (doc. 27).
A seguito dell'insorgenza della malattia, l'attore (18.3.2014) denunciava l'evento alla convenuta, la quale lo sottoponeva a visita tramite proprio fiduciario (docc. 22-23). All'esito di tali accertamenti, la convenuta respingeva la richiesta di pagamento dell'indennizzo in quanto, secondo le proprie valutazioni, la lesione risultava inferiore alla franchigia per l'invalidità da malattia di cui all'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione (doc. 24).
Tale comunicazione veniva contestata dal legale dell'attore (doc. 28), il quale successivamente trasmetteva alla convenuta la citata relazione del dott. formulando rituale richiesta di Per_2
2 pagamento dell'indennizzo assicurativo (doc. 29). Anche i successivi solleciti (docc. 37 e 42) sono stati respinti dalla convenuta (docc. 39 e 43).
La situazione clinica e medico-legale descritta nella relazione del dott. (doc. 18) è risultata Per_2 confermata anche dai successivi accertamenti (docc. 38 e 41) e dalla successiva valutazione medico legale in data 17/10/2019 del dott. supportata dal parere oftalmologico in Persona_3 data 9/5/2019 del dott. (doc. 40). Persona_4
Il rifiuto della Compagnia di indennizzare l'assicurato attore per la malattia all'occhio sinistro non risulta giustificato alla luce delle risultanze dell'istruttoria di causa.
In primo luogo, i testimoni e hanno confermato la circostanza di Testimone_1 Testimone_2 cui al cap. 9 della memoria istruttoria attorea, secondo cui l'attore, prima della malattia per cui è causa, svolgeva l'attività di autista NCC tramite la società Limtours snc. (doc. 21), di cui era socio e amministratore, ed in cui aveva conferito la relativa licenza ed il relativo ruolo (doc. 25).
Anche dalla visura camerale della società si evince che l'impresa aveva un unico addetto, pertanto la possibilità supposta dalla convenuta che dopo l'insorgere della malattia l'assicurato avrebbe potuto occuparsi e svolgere solo mansioni amministrative non appare nemmeno ipotizzabile posto che l'attività della società era gestita e svolta dallo stesso che Parte_1 personalmente organizzava e conduceva i veicoli noleggiati. A nulla rileva l'assunto secondo cui l'attore sarebbe poi andato in pensione posto che tale circostanza non è nemmeno stata precisata sotto il profilo temporale ed è comunque fatto indipendente ed estraneo alla malattia che ha causato la cessazione dell'attività lavorativa. In atti è documentato (e i citati testimoni lo hanno confermato) che l'attore era titolare di licenza e ruolo di autista NCC, che aveva conferito nella
Società Limtours snc di cui era proprietario ed amministratore, e all'interno di tale società l'attore era l'unico soggetto che potesse guidare autovetture. Ed infatti, in fondo alla pag. 5 della visura prodotta (ns. doc. 21) è espressamente documentato il conferimento in detta azienda della licenza n. 4 del 19/4/2013, che corrisponde al nostro doc. 25 (vedasi pag. 1 in alto), ossia la suddetta licenza di autista NCC. Risulta, dunque, che l'attore esercitava personalmente la propria azienda,
e i documenti citati comprovano che l'azienda operava solo tramite la licenza dell'attore e che solo questi poteva guidare le vetture, avendone solo lui gli specifici requisiti.
Per quanto riguarda l'accertamento medico, la CTU ha concluso che la malattia diagnosticata in data 18.3.2014 ha cagionato una trombosi venosa retinica in occhio sinistro che ha comportato una compromissione dell'acuità visiva pari a 1/20 (p. 13). La CTU ha concluso che è «indubbio che la menomazione visiva riportata dall'attore comporti la perdita dei requisiti per ottenere il relativo Certificato di Abilitazione Professionale. In questo scenario, l'invalidità permanente da malattia è da quantificarsi in misura del 100%» (p. 16). La CTU ha anche osservato che:
“l'evento patologico occorso in data 18.03.2014 è inquadrabile come malattia secondo le comuni definizioni contrattuali. L'epoca di insorgenza dell'evento patologico è tale da farlo ricadere in garanzia. Non vi è ricorrenza di alcuna delle esclusioni di cui alle condizioni
3 particolari di polizza. Per quanto riguarda la quantificazione dell'invalidità permanente occorre riferirsi all'art 15 delle condizioni particolari di polizza sopra riportato. L'articolo precisa che la valutazione dell'invalidità sia da effettuare “non prima che sia decorso un anno dalla data della denuncia di malattia”. Sul punto si osserva che dalla comunicazione del 10.2.2015
l'assicurato è stato sottoposto a visita dal medico incaricato dalla Compagnia in data 10.2.2015
(doc. 23). A tale data era certificata la perdita di visus occhio sinistro di 6/10 che implicava il venir meno di un requisito necessario per mantenere la patente di guida per proseguire l'attività di conducente con noleggio. La circostanza è del resto confermata dalla stessa convenuta laddove scrive: “Vista l'insorgenza della patologia il 18 Marzo 2014 l'Invalidità Permanente andrebbe conteggiata nel 2015 con visus Os tra i 4/10 E 1,25/10. Visus os 2-3/10 invalidità inferiore al
24% ma con perdita comunque della patente K” (cfr. punto C comparsa di costituzione e risposta).
È, quindi, documentato e confermato dalle risultanze della CTU che la malattia insorta ha comportato la perdita della patente necessaria all'assicurato per svolgere il lavoro per cui era assicurato. La polizza per cui è causa (doc. 19) si compone di una scheda (primi due fogli del doc. 19), un ALLEGATO 1 di una pagina (terzo foglio), e un Allegato 2 di quattro pagine
(CONDIZIONI PARTICOLARI). Tali allegati sono espressamente richiamati nella prima pagina della cd. Scheda di polizza, dove è inoltre esplicitato il rinvio alle condizioni generali del cd.
Fascicolo denominato INF. 10 (doc. 20). Nella polizza nell'allegato 1 l'attività lavorativa del soggetto assicurato è indicata con il codice 1. Secondo quanto previsto nelle condizioni particolari (p. 1 di 4, art. 4), tale codice corrisponde alla attività lavorativa di «Proprietario o comproprietario di azienda che svolga, per la stessa, attività lavorativa». Ed infatti il era Pt_1
l'unico addetto della società di noleggio di cui era titolare, quindi, venuta meno la possibilità per lo stesso di condurre i mezzi a noleggio della propria società ha perso la capacità all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.
Al caso in esame, trattandosi di malattia permanente, si applica l'art. 15 delle condizioni particolari (p. 4 di 4) ove la garanzia Invalidità Permanente da Malattia è regolamentata dalla
“Forma T” delle Condizioni Generali di Assicurazione (doc. 20, pag. 19 di 23) e precisa che, per il resto, detta disposizione generale s'intende derogata dai criteri e termini di liquidazione previsti dallo stesso art. 15 delle condizioni particolari. Dalla combinazione delle due disposizioni (punto
T condizioni generali e art. 15 condizioni particolari), il rapporto contrattuale risulta disciplinato come segue. Si intende per “invalidità permanente” da malattia la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all'esercizio della propria attività professionale dichiarata in polizza (punto T condizioni generali). Quanto ai criteri e termini di liquidazione, il punto T delle condizioni generali è derogato dall'art. 15 delle condizioni particolari, che prevede una franchigia del 24% (anziché del 33% come previsto nelle condizioni generali). Segue la tabella del rapporto fra grado di invalidità permanente (da calcolare secondo il d.P.R. 1124/65) e
4 percentuale di liquidazione della somma assicurata. Infine, è previsto che, nei casi di invalidità permanente non previsti dal d.P.R. 1124/65, la valutazione deve tener conto «della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità dell'Assicurato a svolgere la propria professione dichiarata in polizza».
Alla luce delle richiamate previsioni contrattuali, all'attore spetta il pagamento dell'indennizzo liquidato in euro 175.000,00, pari alla percentuale di liquidazione prevista dall'art. 15 delle condizioni particolari in rapporto al grado di invalidità permanente stimato ex d.P.R. 1124/65, rapporto che, per una invalidità del 35% (quale quella stimata dal Dott. e dal Dott. , Per_2 Per_3 corrisponde alla suddetta percentuale di liquidazione (il punto T delle condizioni generali è derogato dall'art. 15 delle condizioni particolari, che riduce la franchigia al 24%).
Sul punto si precisa che la convenuta non ha contestato la percentuale valutata dai dottori Per_2 in data 26.4.2016 e in data 9.5.2019, le cui risultanze sono state poi accertare anche dal Per_3
CTU. Inoltre, la compagnia non ha dedotto, né documentato la data di denuncia della malattia e, comunque, l'eccezione genericamente dedotta circa il fatto che non sia stata fatta valutazione dell'invalidai permanente entro i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia, da un lato non appare verificabile posto che non è stato dedotto quando è stata denunciata la malattia e dall'altro nemmeno applicabile in quanto riferita alle sole condizioni generali ma non riportata nelle condizioni particolari di polizza (art. 15) che si limita a prescrivere che la valutazione dell'invalidità permanente deve essere effettuata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia (come di fatto avvenuto e non contestato).
In tema di assicurazioni il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, ed a essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova - possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta (Cass. ord. 7216 del 18.3.2025). Nel caso di specie, la somma indennizzabile è dunque soggetta a rivalutazione, mente gli interessi dal fatto alla liquidazione non possono essere riconosciuti perché non è stata fornita dall'attore alcuna prova
(né allegazione con riferimento a concreti elementi di fatto) del danno causato dal ritardato pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 16.218,45 di cui euro 14.103,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e
5 decisionale) ed euro 3.225,45 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta ad indennizzare parte attrice dell'importo di euro 175.000 oltre rivalutazione dalla data dell'insorgenza della malattia (18.3.2014) ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Condanna parte a rifondere le spese di lite, liquidate come in parte motiva e con distrazione delle spese in favore dell'avvocato Perugini dichiaratosi antistatario.
Condanna parte convenuta alle spese di CTU, già liquidate in separato decreto.
Brescia, 24 settembre 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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