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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 16324 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato AT NU unitamente e disgiuntamente all'Avv. Manfredi
Carriglio, con domicili eletto nello studio del primo, in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio
NU n. 381/A, ha eletto domicilio, come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Vitrano Dario, presso il C.F._3
cui studio in Palermo, Via Principe di Paternò n. 18, hanno eletto domicilio, come da separate procure allegate telematicamente,
OPPOSTI
Oggetto: opposizione a precetto.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31/12/2024, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatole, in qualità di erede di , da e Persona_1 Controparte_1 CP_2
il 17/12/2024 per il pagamento della somma di euro 3.848,28 dovuta dal de cuius in forza ed esecuzione della sentenza n. 1430/2021 resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 23/07/2021 nel procedimento iscritto al R.G. N. 474/2018.
1 A fondamento dell'opposizione ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto Parte_1
di precetto in quanto notificatole, in qualità di erede legittima di , senza previa Persona_1
autonoma notificazione del titolo esecutivo nel termine di dieci giorni prima stabilito dall'art. 477
c.p.c.
In via subordinata, ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 754 c.c., in quanto contenente l'intimazione di pagamento in solido con AT NU,
[...]
e tutti nella qualità di figli ed eredi di . CP_3 Controparte_4 Persona_1
Ha, inoltre, rilevato l'erroneità delle somme richieste con l'atto di precetto, specificando che:
“a) i compensi (lordi) liquidati per il giudizio di primo grado ammontano ad Euro 4.704,20, e non ad Euro 4.904,20, come erroneamente indicato in precetto, secondo la seguente specifica: Euro
3.224,00 per compensi (netti) liquidati;
Euro 483,60 per rimborso spese generali al 15%; Euro
148,30 per CPA al 4%; Euro 848,30 per IVA al 22%;
b) i compensi (lordi) complessivamente liquidati per il primo ed il secondo grado di giudizio ammontano ad Euro 10.584,45 (Euro 4.704,20 + 5.880,25), cui va decurtato l'importo di Euro
7.354,84 già versato dalla de cuius, per un conteggio residuo pari ad Euro 3.229,61, e non ad
Euro 3.429,61, come erroneamente indicato in precetto;
c) la sentenza n. 1430/2021 della Corte di Appello di Palermo ha disposto la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado nella misura di un terzo, condannando l'appellante a rimborsare la restante parte, liquidata in Euro 3.224,00 per il primo grado ed Euro 4.030,00 per il secondo grado, oltre le spese di c.t.u. nella misura dei 2/3, come liquidati con separato decreto nel giudizio di primo grado;
d) in applicazione della disposta compensazione parziale, gli intimanti avrebbero dovuto decurtare dal credito complessivamente precettato, (erroneamente richiesto in via solidale):
➢ 1/3 delle spese di c.t.u. pari, per l'intero, ad Euro 384,30; ➢ 1/3 dell'imposta di registro della sentenza di primo grado pari, per l'intero, ad Euro 209,00;
➢ 1/3 dell'imposta di registro della sentenza di secondo grado pari, per l'intero, ad Euro 209,00;
➢ 1/3 del contributo unificato e dei diritti di cancelleria corrisposti per il giudizio di primo grado pari, per l'intero, ad Euro 352,06 (Euro 206,00 + 146,06);
➢ 1/3 del contributo unificato e dei diritti di cancelleria corrisposti per il giudizio di secondo grado pari, per l'intero, ad Euro 382,50 (Euro 355,50 + 27,00);
2 e) erroneamente ed illegittimamente viene richiesto dagli intimanti, a titolo di compensi per il precetto, un aumento del 90% del valore medio “per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale”, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, considerato che – come sopra ampiamente argomentato - in ordine al pagamento dei debiti ereditari non sussiste alcuna relazione di solidarietà fra i coeredi.”
In data 06/05/2025 si sono costituiti in giudizio e rilevando Controparte_1 CP_2 che “per un mero errore si è ritenuto che il titolo esecutivo a supporto dell'atto di precetto fosse stato già notificato dal precedente procuratore degli odierni opposti alla sig.ra ” e sulla Per_1
base di ciò hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'atto di precetto, specificando di averla manifestata già con nota pec del 31/12/2024
(cfr. all.n.2 della comparsa di costituzione). A margine di ciò hanno osservato che l'opponente conosceva già il contenuto del titolo esecutivo, in quanto con nota pec del 15.11.2024 inviata all'Avv. NU AT, era stata formalizzata messa in mora per il pagamento della somma corrispondente alla condanna pronunciata con la sentenza sottesa dal precetto.
Hanno chiesto, dunque, di disporre la compensazione delle spese di lite, sia in base alla natura meramente formale della violazione, sia in base alla manifestata volontà di rinunciare al precetto subito dopo la notifica della citazione e prima dell'udienza di comparizione.
Con la seconda memoria istruttoria l'attrice ha preso atto della domanda di cessazione della materia del contendere formulata dai convenuti per intervenuta rinuncia all'atto di precetto, e ha contestato la richiesta di compensazione delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale. Sul primo punto ha specificato che con la pec del 31/12/2024, richiamata dai convenuti, l'Avv. Vitrano comunicava “la volontà del mio assistito di rinunciare all'atto di precetto” con invito a non iscrivere la causa a ruolo al fine di evitare l'aggravio di spese processuali. A tale pec l'attrice rispondeva, per il tramite del proprio avvocato, con nota a mezzo PEC del 02/01/2025, con la quale si richiedeva al difensore dei convenuti di chiarire: a) se entrambi i suoi assistiti intendessero rinunciare al precetto, visto il tenore letterale della dichiarazione inviata;
b) quale fosse l'effettiva portata della rinuncia, vertendo l'opposizione non solo sulla regolarità degli atti esecutivi ma anche sul merito e sulla fondatezza dell'esecuzione, così come prospettata in atto di precetto. Ma entrambe le richieste rimanevano prive di riscontro.
All'udienza dell'11/06/2025 l'attrice ha ribadito il proprio interesse all'opposizione, osservato che la rinuncia al precetto è successiva alla notifica della citazione in opposizione e non è stata accompagnata dalla proposta di pagamento delle spese processuali già affrontate dall'opponente.
3 Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha riservato la decisione ex art.281 sexies c.p.c.
***
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come sia noto, innanzitutto, che la materia del contendere possa ritenersi cessata allorchè sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta
(cfr. da ultimo Cass. n. 13217/2013).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 2567/2007 e n. 6909/2009).
Ciò considerato, nel caso di specie, le parti opposte – a fronte della eccezione di nullità del precetto per violazione dell'art.477 c.p.c., sulla quale hanno ammesso che per mero errore avevano ritenuto che il titolo esecutivo a supporto dell'atto di precetto fosse stato già notificato – hanno espressamente manifestato la volontà di rinunciare all'atto di precetto e pertanto hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La rinuncia al precetto subito dopo la notifica della citazione in opposizione determina sicuramente la cessazione della materia del contendere (in tal senso, cfr. Cass. n. 5207/1998, n.11407/1992), non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio il venir meno dell'interesse sostanziale alla declaratoria di invalidità o di inefficacia di un precetto che non può più essere azionato per volontà della stessa parte creditrice. Essendo il precetto un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio, il che non elide, tuttavia, vista la volontà dell'attrice opponente di ottenere il regolamento delle spese di lite, il compito di provvedere al governo di tali spese, da comporre secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass.
n.27538/2013, ma v. anche Cass. n. 5207/1998).
Detta soccombenza va individuata, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine,
l'intera vicenda processuale, in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
4 Nella vicenda in esame, è pacifica la violazione dell'art. 477 c.p.c. e deve escludersi che lo scopo della norma , consistente nell'assegnare agli eredi del debitore un termine per poter valutare il contenuto del titolo esecutivo in un intervallo di tempo che preceda l'intimazione pre-esecutiva, sia stato raggiunto dalla Pec inviata all'Avv. AT il 15 novembre 2024 che, infatti, non solo non è diretta ai debitori ma non offre alcuna evidenza della trasmissione anche del titolo esecutivo.
Peraltro, anche l'opposizione ex art. 615 primo comma c.c. è virtualmente fondata, dal momento che, in base a quanto dispongono gli art. 752 e 754 c.c., i debiti del de cuius gravano sugli eredi soltanto pro quota e non per l'intero il cui pagamento non può essere fondatamente preteso.
Pertanto, vi sono i presupposti per valutare la soccombenza virtuale dell'opposta, che va condannata al pagamento delle spese di lite, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, respinta ogni diversa eccezione:
Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta rinuncia agli effetti del precetto opposto.
Condanna, in base al criterio della soccombenza virtuale, e Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e
[...]
rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo il 24/06/2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
5
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 16324 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato AT NU unitamente e disgiuntamente all'Avv. Manfredi
Carriglio, con domicili eletto nello studio del primo, in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio
NU n. 381/A, ha eletto domicilio, come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Vitrano Dario, presso il C.F._3
cui studio in Palermo, Via Principe di Paternò n. 18, hanno eletto domicilio, come da separate procure allegate telematicamente,
OPPOSTI
Oggetto: opposizione a precetto.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31/12/2024, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatole, in qualità di erede di , da e Persona_1 Controparte_1 CP_2
il 17/12/2024 per il pagamento della somma di euro 3.848,28 dovuta dal de cuius in forza ed esecuzione della sentenza n. 1430/2021 resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 23/07/2021 nel procedimento iscritto al R.G. N. 474/2018.
1 A fondamento dell'opposizione ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto Parte_1
di precetto in quanto notificatole, in qualità di erede legittima di , senza previa Persona_1
autonoma notificazione del titolo esecutivo nel termine di dieci giorni prima stabilito dall'art. 477
c.p.c.
In via subordinata, ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 754 c.c., in quanto contenente l'intimazione di pagamento in solido con AT NU,
[...]
e tutti nella qualità di figli ed eredi di . CP_3 Controparte_4 Persona_1
Ha, inoltre, rilevato l'erroneità delle somme richieste con l'atto di precetto, specificando che:
“a) i compensi (lordi) liquidati per il giudizio di primo grado ammontano ad Euro 4.704,20, e non ad Euro 4.904,20, come erroneamente indicato in precetto, secondo la seguente specifica: Euro
3.224,00 per compensi (netti) liquidati;
Euro 483,60 per rimborso spese generali al 15%; Euro
148,30 per CPA al 4%; Euro 848,30 per IVA al 22%;
b) i compensi (lordi) complessivamente liquidati per il primo ed il secondo grado di giudizio ammontano ad Euro 10.584,45 (Euro 4.704,20 + 5.880,25), cui va decurtato l'importo di Euro
7.354,84 già versato dalla de cuius, per un conteggio residuo pari ad Euro 3.229,61, e non ad
Euro 3.429,61, come erroneamente indicato in precetto;
c) la sentenza n. 1430/2021 della Corte di Appello di Palermo ha disposto la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado nella misura di un terzo, condannando l'appellante a rimborsare la restante parte, liquidata in Euro 3.224,00 per il primo grado ed Euro 4.030,00 per il secondo grado, oltre le spese di c.t.u. nella misura dei 2/3, come liquidati con separato decreto nel giudizio di primo grado;
d) in applicazione della disposta compensazione parziale, gli intimanti avrebbero dovuto decurtare dal credito complessivamente precettato, (erroneamente richiesto in via solidale):
➢ 1/3 delle spese di c.t.u. pari, per l'intero, ad Euro 384,30; ➢ 1/3 dell'imposta di registro della sentenza di primo grado pari, per l'intero, ad Euro 209,00;
➢ 1/3 dell'imposta di registro della sentenza di secondo grado pari, per l'intero, ad Euro 209,00;
➢ 1/3 del contributo unificato e dei diritti di cancelleria corrisposti per il giudizio di primo grado pari, per l'intero, ad Euro 352,06 (Euro 206,00 + 146,06);
➢ 1/3 del contributo unificato e dei diritti di cancelleria corrisposti per il giudizio di secondo grado pari, per l'intero, ad Euro 382,50 (Euro 355,50 + 27,00);
2 e) erroneamente ed illegittimamente viene richiesto dagli intimanti, a titolo di compensi per il precetto, un aumento del 90% del valore medio “per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale”, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, considerato che – come sopra ampiamente argomentato - in ordine al pagamento dei debiti ereditari non sussiste alcuna relazione di solidarietà fra i coeredi.”
In data 06/05/2025 si sono costituiti in giudizio e rilevando Controparte_1 CP_2 che “per un mero errore si è ritenuto che il titolo esecutivo a supporto dell'atto di precetto fosse stato già notificato dal precedente procuratore degli odierni opposti alla sig.ra ” e sulla Per_1
base di ciò hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'atto di precetto, specificando di averla manifestata già con nota pec del 31/12/2024
(cfr. all.n.2 della comparsa di costituzione). A margine di ciò hanno osservato che l'opponente conosceva già il contenuto del titolo esecutivo, in quanto con nota pec del 15.11.2024 inviata all'Avv. NU AT, era stata formalizzata messa in mora per il pagamento della somma corrispondente alla condanna pronunciata con la sentenza sottesa dal precetto.
Hanno chiesto, dunque, di disporre la compensazione delle spese di lite, sia in base alla natura meramente formale della violazione, sia in base alla manifestata volontà di rinunciare al precetto subito dopo la notifica della citazione e prima dell'udienza di comparizione.
Con la seconda memoria istruttoria l'attrice ha preso atto della domanda di cessazione della materia del contendere formulata dai convenuti per intervenuta rinuncia all'atto di precetto, e ha contestato la richiesta di compensazione delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale. Sul primo punto ha specificato che con la pec del 31/12/2024, richiamata dai convenuti, l'Avv. Vitrano comunicava “la volontà del mio assistito di rinunciare all'atto di precetto” con invito a non iscrivere la causa a ruolo al fine di evitare l'aggravio di spese processuali. A tale pec l'attrice rispondeva, per il tramite del proprio avvocato, con nota a mezzo PEC del 02/01/2025, con la quale si richiedeva al difensore dei convenuti di chiarire: a) se entrambi i suoi assistiti intendessero rinunciare al precetto, visto il tenore letterale della dichiarazione inviata;
b) quale fosse l'effettiva portata della rinuncia, vertendo l'opposizione non solo sulla regolarità degli atti esecutivi ma anche sul merito e sulla fondatezza dell'esecuzione, così come prospettata in atto di precetto. Ma entrambe le richieste rimanevano prive di riscontro.
All'udienza dell'11/06/2025 l'attrice ha ribadito il proprio interesse all'opposizione, osservato che la rinuncia al precetto è successiva alla notifica della citazione in opposizione e non è stata accompagnata dalla proposta di pagamento delle spese processuali già affrontate dall'opponente.
3 Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha riservato la decisione ex art.281 sexies c.p.c.
***
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come sia noto, innanzitutto, che la materia del contendere possa ritenersi cessata allorchè sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta
(cfr. da ultimo Cass. n. 13217/2013).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 2567/2007 e n. 6909/2009).
Ciò considerato, nel caso di specie, le parti opposte – a fronte della eccezione di nullità del precetto per violazione dell'art.477 c.p.c., sulla quale hanno ammesso che per mero errore avevano ritenuto che il titolo esecutivo a supporto dell'atto di precetto fosse stato già notificato – hanno espressamente manifestato la volontà di rinunciare all'atto di precetto e pertanto hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La rinuncia al precetto subito dopo la notifica della citazione in opposizione determina sicuramente la cessazione della materia del contendere (in tal senso, cfr. Cass. n. 5207/1998, n.11407/1992), non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio il venir meno dell'interesse sostanziale alla declaratoria di invalidità o di inefficacia di un precetto che non può più essere azionato per volontà della stessa parte creditrice. Essendo il precetto un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio, il che non elide, tuttavia, vista la volontà dell'attrice opponente di ottenere il regolamento delle spese di lite, il compito di provvedere al governo di tali spese, da comporre secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass.
n.27538/2013, ma v. anche Cass. n. 5207/1998).
Detta soccombenza va individuata, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine,
l'intera vicenda processuale, in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
4 Nella vicenda in esame, è pacifica la violazione dell'art. 477 c.p.c. e deve escludersi che lo scopo della norma , consistente nell'assegnare agli eredi del debitore un termine per poter valutare il contenuto del titolo esecutivo in un intervallo di tempo che preceda l'intimazione pre-esecutiva, sia stato raggiunto dalla Pec inviata all'Avv. AT il 15 novembre 2024 che, infatti, non solo non è diretta ai debitori ma non offre alcuna evidenza della trasmissione anche del titolo esecutivo.
Peraltro, anche l'opposizione ex art. 615 primo comma c.c. è virtualmente fondata, dal momento che, in base a quanto dispongono gli art. 752 e 754 c.c., i debiti del de cuius gravano sugli eredi soltanto pro quota e non per l'intero il cui pagamento non può essere fondatamente preteso.
Pertanto, vi sono i presupposti per valutare la soccombenza virtuale dell'opposta, che va condannata al pagamento delle spese di lite, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, respinta ogni diversa eccezione:
Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta rinuncia agli effetti del precetto opposto.
Condanna, in base al criterio della soccombenza virtuale, e Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e
[...]
rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo il 24/06/2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
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