Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7861/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, piazzale Ungheria 58, presso lo studio dell'Avv. CARDULLO
FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Palermo, via Catania, 15, presso lo studio dell'Avv. CARDULLO FRANCESCO
PAOLO che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all' avv.
TUMMINELLO NADIA, per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi note in sostituzione di udienza del 17/12/2024.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che in data 08/10/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2053/2024 dei 04-09/04/2024 , passata in giudicato;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo, ovvero:
“1) il SI. dichiara di rinunciare – come in effetti rinuncia – a Parte_1 proporre domanda avente ad oggetto la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte alla
SI.ra a titolo di assegno di mantenimento in esecuzione Controparte_1 dell'ordinanza presidenziale nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, dal mese di aprile 2020 al mese di aprile 2024, revocato con la sentenza n. 2053/2024 che ha dichiarato la separazione dei coniugi;
2) la SI.ra , da parte sua, dichiara di non avere null'altro a che Controparte_1 pretendere dal SI. in relazione ai rapporti di natura patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale scaturenti dal matrimonio del quale in questa sede si chiede pronuncia di cessazione degli effetti civili;
”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 28/06/2016, da Parte_1 nato a [...] in data [...] e da , nata a [...] Controparte_1 in data 15/01/1985, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 32, parte
II, serie A, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
19/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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