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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 609/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ANGONESE FILIPPO e CAVINATO CARLO MARIA,
RICORRENTE
contro
:
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. LUZI MARCO,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il sig. ha chiesto un nuovo congedo straordinario retribuito ex art. 42, Parte_1
comma 5, D.Lgs. 151/2001 per assistere la madre disabile, dopo aver già usufruito di un congedo biennale per assistere il padre.
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riferito all'intera vita lavorativa del richiedente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti.
Il ricorrente contesta l'interpretazione dell' sostenendo che il limite biennale si riferisce CP_2
a ciascuna persona disabile, non al lavoratore. Richiama giurisprudenza favorevole (Cass.
26605/2020, Trib. Palermo 213/2022, Trib. Treviso Ord. 69/2024) che ammette il cumulo del congedo per più familiari disabili. CP_ L' chiede il rigetto del ricorso poiché il sig. ha già usufruito del congedo Parte_1
straordinario per due anni. Richiama l'art. 42, comma 5-bis, D.Lgs. 151/2001 e la Circolare
n. 32/2012, che stabiliscono il limite massimo di due anni per ciascun lavoratore CP_2
nell'arco della vita lavorativa. Il limite va riferito al lavoratore e non al familiare assistito.
***
Vanno integralmente ribadite le ragioni che hanno motivato l'accoglimento del ricorso cautelare.
La norma applicabile (art. 42, comma 5-bis, D.Lgs. 151/2001) è stata più volte e anche di recente scrutinata dalla Corte di Cassazione, che ne ha affermato un'interpretazione costituzionalmente orientata, tale da assicurare l'assistenza continuativa di durata biennale a ciascuna delle persone disabili considerate. In tal senso va ricordata in primo luogo Cass.
11031/2017, secondo cui già nel vigore dell'art. 42 comma 5, nella formulazione anteriore a quella vigente, e dell'art. 4, comma 2, della legge 53/2000, i riferimenti alla durata biennale del congedo non autorizzavano l'interprete ad affermare che “sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno;
talchè esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave.
4. Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il
pagina 2 di 4 limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.”.
La stessa Corte trovava di ciò conferma nell'art. 4 del decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 che, introducendo l comma 5-bis ("Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa....") deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente.
Aderisce a tale impostazione anche la più recente Cass. 26605/2020, secondo cui tali norme,
“secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost., possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.”.
Ciò in quanto “L'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non è il nucleo familiare in sè, ovvero il lavoratore onerato dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap (cfr. Corte cost. n. 19 del 2009).”.
Non essendo stati prospettati validi motivi per disattendere questi condivisibili pronunciamenti, il ricorso va accolto, con quanto consegue per le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara che il Sig. ha diritto al congedo straordinario Parte_1
previsto dall'art. 42, comma 5 ter, D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 per l'assistenza della madre, a far data dal 05.03.2024. Per l'effetto ordina all'istituto resistente di attivare in favore del ricorrente le provvidenze di cui al comma 5ter della medesima disposizione.
pagina 3 di 4 CP_ Pone a carico dell' le spese di lite dell'intero giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 10.06.2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
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