Sentenza breve 17 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 2 febbraio 2024
Inammissibile
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 17/10/2023, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 00802/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2023, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Spantaconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Novara, Ufficio Territoriale del Governo di Novara, Questura di Roma, rispettivamente nelle persone dei legali rappresentanti pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del Decreto Cat.A12/Imm. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Novara in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE, nonché di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, tra i quali il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della Forza Pubblica, avente Cat.-OMISSIS-, emesso dal Prefetto della Provincia di Novara in data -OMISSIS- e notificato in pari data, il decreto del Questore della Provincia di Novara di trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per Rimpatri di Roma, avente Cat.-OMISSIS-, emesso e notificato in data -OMISSIS-, nonché l’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore della Provincia di Roma in data -OMISSIS- (notificato in pari data);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Questure di Novara e di Roma e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorrente è entrato clandestinamente in Italia nel 2003 ottenendo poi un permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Ritenuto che il ricorrente è gravato di decreto di espulsione per il quale non è stato dato conto di alcuna impugnazione proposta all’autorità giudiziaria;
Visto che il ricorrente ha subito le seguenti condanne: a) decreto penale di condanna del -OMISSIS- ad € 2.540,00 di ammenda per porto d’armi commesso in data -OMISSIS-; b) condanna del tribunale di Novara del -OMISSIS- per lesioni personali e minaccia commesse in data -OMISSIS- (pena inflitta € 1.000,00 di multa); c) condanna del tribunale di Novara del -OMISSIS- per furto di energia elettrica alla pena mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa d) condanna del tribunale di Novara del -OMISSIS- per tentata rapina aggravata commessa in data -OMISSIS-, alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed € 1.100,00 di multa, in concreto una tentata rapina commessa di notte in concorso e nei confronti di una donna isolata;
Visto che l’interessato non ha dedotto alcuna attività lavorativa, ma ha esibito solamente un contratto di locazione commerciale che non risulta registrato, con cedolare secca, tipologia contrattuale non prevista dalle norme tributarie;
Ritenuto perciò che i proventi necessari per la sua presenza in Italia derivino per lo più da attività illecite;
Visto che non sussistono particolari motivi familiari per cui possa vantare un trattenimento sul territorio nazionale, essendovi già presenti per sua dichiarazione fratelli, i quali ben possono accudire altro fratello invalido al 67%;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile per quanto concerne l’impugnazione del decreto di espulsione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in complessivi €. 1500,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.