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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/11/2024, n. 6030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6030 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19869/2023 promossa da:
, nata in [...], provincia di Santa Fe (Argentina), in data Parte_1
26.5.1974, cittadina argentina, residente in [...] (Argentina), codice fiscale argentino . ; C.F._1 C.F._2
, nato in [...], provincia di Santa Fe (Argentina), in data Parte_2
2.10.2004, cittadino argentino, residente in [...] (Argentina) codice fiscale argentino CUIL/T. ; C.F._3
, nata in [...], provincia di Santa Fe (Argentina), in data 11.7.2006, Parte_3
cittadino argentino, residente in [...], codice fiscale argentino 20- C.F._1
; C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra Ramaja Navarro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. alias Persona_1 Per_2
nato a [...], il [...] (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in
[...]
Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 4);
- dall'unione tra il sig. e la sig.ra (cfr. doc. 5) è nato il sig. Persona_1 Parte_4 nato il [...] (cfr. doc. 5); Persona_3
- il sig. in data 4.10.1951, ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3
cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_5 Persona_4
nato il [...] (cfr. doc. 7);
[...]
- il sig. , in data 12.11.1976, ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_4 [...]
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione è nata la sig.ra , nata Parte_6 Parte_1
il 26.5.1974 (cfr. doc. 9), odierna ricorrente;
- dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_7
sono nati il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 10) e il sig. Parte_2
, nato l'[...] (cfr. doc. 11), entrambi odierni ricorrenti; Parte_3
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6.11.2024 la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Cercenasco (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_8
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_9
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr. doc 16), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
Nel merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. alias Persona_1 Per_2
non essendo mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza
[...]
italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 4, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione – Camera
Nazionale Elettorale, in Argentina).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile fra alias Persona_1
e Persona_2 Persona_3 ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, al figlio Persona_3 [...]
. ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, alla Per_4 Persona_4
figlia , odierna ricorrente. Parte_1
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, ai figli Parte_1
e , entrambi odierni ricorrenti. Parte_2 Parte_3 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali
(purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno
d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis ad , nata Parte_1
in Rafaela, provincia di Santa Fe (Argentina), in data 26.5.1974, cittadina argentina, residente in [...], (Argentina), codice fiscale argentino CUIL/T. ; C.F._2 , nato in [...], provincia di Santa Fe (Argentina), in data Parte_2
2.10.2004, cittadino argentino, residente in [...], (Argentina), codice fiscale argentino CUIL/T. 20-45621023-7; , nato in [...], provincia di Santa Parte_3
Fe (Argentina), in data 11.7.2006, cittadino argentino, residente in [...],
(Argentina), codice fiscale argentino CUIL/T. 20-47328251-9.
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 6.11.2024 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19869/2023 promossa da:
, nata in [...], provincia di Santa Fe (Argentina), in data Parte_1
26.5.1974, cittadina argentina, residente in [...] (Argentina), codice fiscale argentino . ; C.F._1 C.F._2
, nato in [...], provincia di Santa Fe (Argentina), in data Parte_2
2.10.2004, cittadino argentino, residente in [...] (Argentina) codice fiscale argentino CUIL/T. ; C.F._3
, nata in [...], provincia di Santa Fe (Argentina), in data 11.7.2006, Parte_3
cittadino argentino, residente in [...], codice fiscale argentino 20- C.F._1
; C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra Ramaja Navarro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. alias Persona_1 Per_2
nato a [...], il [...] (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in
[...]
Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 4);
- dall'unione tra il sig. e la sig.ra (cfr. doc. 5) è nato il sig. Persona_1 Parte_4 nato il [...] (cfr. doc. 5); Persona_3
- il sig. in data 4.10.1951, ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3
cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_5 Persona_4
nato il [...] (cfr. doc. 7);
[...]
- il sig. , in data 12.11.1976, ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_4 [...]
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione è nata la sig.ra , nata Parte_6 Parte_1
il 26.5.1974 (cfr. doc. 9), odierna ricorrente;
- dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_7
sono nati il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 10) e il sig. Parte_2
, nato l'[...] (cfr. doc. 11), entrambi odierni ricorrenti; Parte_3
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6.11.2024 la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Cercenasco (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_8
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_9
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr. doc 16), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
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Nel merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. alias Persona_1 Per_2
non essendo mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza
[...]
italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 4, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione – Camera
Nazionale Elettorale, in Argentina).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile fra alias Persona_1
e Persona_2 Persona_3 ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, al figlio Persona_3 [...]
. ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, alla Per_4 Persona_4
figlia , odierna ricorrente. Parte_1
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, ai figli Parte_1
e , entrambi odierni ricorrenti. Parte_2 Parte_3 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali
(purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno
d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis ad , nata Parte_1
in Rafaela, provincia di Santa Fe (Argentina), in data 26.5.1974, cittadina argentina, residente in [...], (Argentina), codice fiscale argentino CUIL/T. ; C.F._2 , nato in [...], provincia di Santa Fe (Argentina), in data Parte_2
2.10.2004, cittadino argentino, residente in [...], (Argentina), codice fiscale argentino CUIL/T. 20-45621023-7; , nato in [...], provincia di Santa Parte_3
Fe (Argentina), in data 11.7.2006, cittadino argentino, residente in [...],
(Argentina), codice fiscale argentino CUIL/T. 20-47328251-9.
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 6.11.2024 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo