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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8230 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LEANZA ANDREA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LEANZA ANDREA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024, e - premesso di Parte_1 CP_1
aver intrattenuto una relazione dalla quale è nato a [...] il [...] riconosciuto Persona_1
dal padre - rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 28.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento. Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dai ricorrenti:
1. Il minore è affidato in modo condiviso ai genitori che potranno esercitare Persona_1 separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di maggiore importanza sarà necessario l'accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. Il figlio minore mantiene la residenza privilegiata presso l'abitazione materna sita in Napoli alla
Via degli Ortolani n. 86;
3. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio come di seguito:
- nei periodi scolastici: il mercoledì dalle ore 16:00 alle 20:00. Il padre preleverà il figlio dall'abitazione della madre e lo accompagnerà sempre a casa della stessa;
due fine settimana al mese alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernotto. Il padre preleverà il figlio dall'abitazione della madre e l'accompagnerà sempre a casa della stessa.
- nei periodi di vacanza scolastica: trascorrerà le festività natalizie e pasquali in Persona_1 attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 nonché il 31 dicembre con l'altro genitore;
ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori;
trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi durante le Persona_1 vacanze estive tra luglio ed agosto, in periodo da concordare. A questo proposito entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali entro il trenta giugno di ogni anno. Ciascuno dei genitori dovrà tenere informato l'altro della località ove il minore è condotto al di fuori delle rispettive residenze e dovrà essere assicurato il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente.
Il minore trascorrerà con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, Festa del Papà e della Mamma, mentre i compleanni del figlio, ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
4. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) somma rivalutabile ogni anno secondo l'indice
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
5. L'assegno unico per il minore dovrà essere corrisposto al 100% alla madre del minore, sig.ra
. CP_1
6. Sono suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche e odontoiatriche
e quelle relative all'istruzione del figlio;
per la disciplina delle stesse i genitori si riportano al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli ed il COA degli avvocati di Napoli del 07 marzo 2018. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, -anche tenuto conto della tenera età - non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino