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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 787/2018 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice ER AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 787/2018 r.g.
promossa da
(CF ), (CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF ), anche quali eredi di (c.f. Parte_3 C.F._3 Persona_1
), elett.te dom.ti in Terni Via Roma 102 presso lo studio dell'Avv. Donatella Virili, C.F._4
che li rappresenta e difende in virtù di delega alla comparsa di costituzione del 06/12/2024;
ATTORI nei confronti di
(C.F.: e P.I. ), in persona del procuratore Avv. Massimo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Ferrari, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giannini (CF: ) del foro di Terni C.F._5
e con esso elettivamente domiciliata in Spoleto, Via del Mercato n. 17, presso lo studio dell'Avv.
ND EN come da delega in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
E nei confronti di
(codice fiscale e partita IVA n. ), rappresentata giusta procura speciale del Controparte_2 P.IVA_3
14.12.2020 autenticata per atto Notar in Milano, Rep. n. 30.310/13.001 da Persona_2 CP_3 pagina 1 di 5 s.p.a. (codice fiscale ), in persona del procuratore speciale Dott. , P.IVA_4 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giannini (CF: ) e con esso elettivamente C.F._5
domiciliata in Spoleto (PG), Via del Mercato n. 17 presso lo studio dell'Avv. ND EN come da delega in calce alla comparsa di intervento;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza del 22/09/2025 e 18/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio la società indicate in epigrafe proponendo opposizione avverso il Pt_3
decreto ingiuntivo n. 76/2018 emesso dal Tribunale di Spoleto il 29/01/2018, con il quale è stato ingiunto ai medesimi, di pagare alla parte ricorrente la somma di € 144.223,47, oltre spese e interessi. Oltre a contestare la pretesa creditoria dell'istituto di credito.
In particolare, tali somme sarebbero derivanti dal saldo debitore, alla data del 14/03/2017, del c/c n.
65011/0000/0102282, stipulato in data 16/02/1989, presso Casse di Risparmio di Spoleto s.p.a., filiale di
Spoleto, Via Marconi, oltre interessi sino al saldo, già epurato da importi illegittimi. Tale credito risultava garantito da fideiussione rilasciata in data 08/08/1989 da , Persona_1 Parte_1 Pt_2
e per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla correntista NA
[...] Parte_3
Costruzioni s.r.l..
Si è costituita in giudizio contestando l'avversa opposizione ed insistendo per la Controparte_1
conferma del decreto opposto.
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e sono stati inconcessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; la causa è stata dunque istruita mediante espletamento di c.t.u.
pagina 2 di 5 grafologica, essendo state disconosciute le sottoscrizioni apposte nelle fideiussioni. Nelle more del giudizio
è deceduto ed è intervenuta in giudizio La causa è stata trattenuta in Persona_1 Controparte_2
decisione e poi rimessa sul ruolo, non essendo stata ritualmente interrotto il giudizio a seguito del decesso di uno degli attori. Successivamente, le parti hanno chiesto rinvii per trattative sino alla formalizzazione della rinuncia agli atti da parte degli opponenti, e alla successiva udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
* * * * *
Ciò posto, si osserva che la difesa della parte attrice ha dichiarato con nota scritta depositata al p.c.t. in data
08/07/2025, di rinunciare agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., allegando atto di rinuncia sottoscritto dalle parti personalmente.
Tale rinuncia è stata accettata dalla convenuta con nota del procuratore speciale Controparte_1
depositata in data 27/08/2025, nonché dalla terza intervenuta e cessionaria, con formale Controparte_2
accettazione della rinuncia depositata in giudizio in data 03/03/2025, ritualmente sottoscritta da procuratore munito dei relativi poteri.
Pertanto, vista la regolarità sia della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dagli attori sia della successiva accettazione manifestata dalla convenuta e della terza intervenuta, in quanto tutte provenienti dalle parti, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c..
È necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” e inoltre in quanto:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della pagina 3 di 5 sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 2 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art.
306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre
2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10).
Quanto alle spese processuali, infine, le stesse devono ritenersi compensate, avendo le parti concordato sul punto.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- spese compensate.
Spoleto, 30 settembre 2025
Il giudice
ER AR
pagina 5 di 5
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice ER AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 787/2018 r.g.
promossa da
(CF ), (CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF ), anche quali eredi di (c.f. Parte_3 C.F._3 Persona_1
), elett.te dom.ti in Terni Via Roma 102 presso lo studio dell'Avv. Donatella Virili, C.F._4
che li rappresenta e difende in virtù di delega alla comparsa di costituzione del 06/12/2024;
ATTORI nei confronti di
(C.F.: e P.I. ), in persona del procuratore Avv. Massimo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Ferrari, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giannini (CF: ) del foro di Terni C.F._5
e con esso elettivamente domiciliata in Spoleto, Via del Mercato n. 17, presso lo studio dell'Avv.
ND EN come da delega in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
E nei confronti di
(codice fiscale e partita IVA n. ), rappresentata giusta procura speciale del Controparte_2 P.IVA_3
14.12.2020 autenticata per atto Notar in Milano, Rep. n. 30.310/13.001 da Persona_2 CP_3 pagina 1 di 5 s.p.a. (codice fiscale ), in persona del procuratore speciale Dott. , P.IVA_4 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giannini (CF: ) e con esso elettivamente C.F._5
domiciliata in Spoleto (PG), Via del Mercato n. 17 presso lo studio dell'Avv. ND EN come da delega in calce alla comparsa di intervento;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza del 22/09/2025 e 18/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio la società indicate in epigrafe proponendo opposizione avverso il Pt_3
decreto ingiuntivo n. 76/2018 emesso dal Tribunale di Spoleto il 29/01/2018, con il quale è stato ingiunto ai medesimi, di pagare alla parte ricorrente la somma di € 144.223,47, oltre spese e interessi. Oltre a contestare la pretesa creditoria dell'istituto di credito.
In particolare, tali somme sarebbero derivanti dal saldo debitore, alla data del 14/03/2017, del c/c n.
65011/0000/0102282, stipulato in data 16/02/1989, presso Casse di Risparmio di Spoleto s.p.a., filiale di
Spoleto, Via Marconi, oltre interessi sino al saldo, già epurato da importi illegittimi. Tale credito risultava garantito da fideiussione rilasciata in data 08/08/1989 da , Persona_1 Parte_1 Pt_2
e per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla correntista NA
[...] Parte_3
Costruzioni s.r.l..
Si è costituita in giudizio contestando l'avversa opposizione ed insistendo per la Controparte_1
conferma del decreto opposto.
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e sono stati inconcessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; la causa è stata dunque istruita mediante espletamento di c.t.u.
pagina 2 di 5 grafologica, essendo state disconosciute le sottoscrizioni apposte nelle fideiussioni. Nelle more del giudizio
è deceduto ed è intervenuta in giudizio La causa è stata trattenuta in Persona_1 Controparte_2
decisione e poi rimessa sul ruolo, non essendo stata ritualmente interrotto il giudizio a seguito del decesso di uno degli attori. Successivamente, le parti hanno chiesto rinvii per trattative sino alla formalizzazione della rinuncia agli atti da parte degli opponenti, e alla successiva udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
* * * * *
Ciò posto, si osserva che la difesa della parte attrice ha dichiarato con nota scritta depositata al p.c.t. in data
08/07/2025, di rinunciare agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., allegando atto di rinuncia sottoscritto dalle parti personalmente.
Tale rinuncia è stata accettata dalla convenuta con nota del procuratore speciale Controparte_1
depositata in data 27/08/2025, nonché dalla terza intervenuta e cessionaria, con formale Controparte_2
accettazione della rinuncia depositata in giudizio in data 03/03/2025, ritualmente sottoscritta da procuratore munito dei relativi poteri.
Pertanto, vista la regolarità sia della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dagli attori sia della successiva accettazione manifestata dalla convenuta e della terza intervenuta, in quanto tutte provenienti dalle parti, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c..
È necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” e inoltre in quanto:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della pagina 3 di 5 sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 2 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art.
306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre
2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10).
Quanto alle spese processuali, infine, le stesse devono ritenersi compensate, avendo le parti concordato sul punto.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- spese compensate.
Spoleto, 30 settembre 2025
Il giudice
ER AR
pagina 5 di 5