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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2295/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
Dott. Michele GI Coffano Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il 18.07.2024
DA
(C.F. e P. I.V.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 P.IV_1
Russo (C.F. - indirizzo P.E.C. –) e C.F._1 Email_1 domiciliata presso lo studio ELlo stesso a Desenzano EL DA (BS), via Santa Maria 3, giusta ELega allegata al ricorso per riassunzione,
- ricorrente-
CONTRO
(P. I.V.A. – C.F. ) Controparte_1 P.IV_2 P.IV_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Giuseppe Lo Prejato (C.F. ) EL CodiceFiscale_2
Foro di Milano (PEC: ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2 di quest'ultimo in Bergamo, via Matris Domini n. 21, giusta ELega allegata alla comparsa di costituzione
− convenuto -
NONCHÉ CONTRO
P. IV , rappresentata e Controparte_2 P.IV_4 difesa, in forza ELla procura redatta in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Italo Ferrari
(C.F. e Francesco Fontana (C.F. CodiceFiscale_3 Email_3
EL foro di Brescia, presso il cui CodiceFiscale_4 Email_4 studio sito in Brescia via A. Diaz 28 ha eletto domicilio
- Convenuto-
1 OGGETTO: Controversie di competenza EL Tribunale Regionale ELle Acque Pubbliche, causa assunta in decisione all'udienza collegiale EL 26.3.2025, sulle seguenti conclusioni: per giusta nota EL 30.1.2025): Parte_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale Regionale ELle Acque Pubbliche adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - previ gli accertamenti e le declaratorie tutti EL caso:
• ordinare a di verificare e assicurare a l Controparte_1 Parte_1 corretto convogliamento e/o deflusso ELle acque attraverso il Collettore A - C (come definito in narrativa ELle presenti note), tramite le pratiche e le opere ritenute più idonee di giustizia -
• ordinare a di eseguire le corrette pratiche di manutenzione Controparte_1 EL Collettore A - C -
• ordinare a di astenersi dall'ulteriormente Controparte_2 manovrare la paratia o paratoia metallica mobile presente all'imbocco EL tratto C EL Collettore
A - C e/o dall'ulteriormente disporne in alcun modo -
• ordinare a di eseguire le procedure di regolazione, Controparte_1 controllo e manutenzione ritenute più idonee di giustizia ELla paratia o paratoia metallica mobile presente all'imbocco EL tratto C EL Collettore A - C nonché di eseguire gli interventi strutturali ritenuti più idonei di giustizia onde impedire a terzi non autorizzati di manovrare e/o disporre e/o manomettere la paratia o paratoia metallica mobile presente all'imbocco EL tratto C EL Collettore A - C -
• condannare e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere a :L. le spese da essa sostenute nell'ambito
[...] CP_3 EL procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 3316/2021 R.G., quantificate nella misura di € 4.744,80 -
• rigettare le domande tutte formulate da e Controparte_1 [...]
in via riconvenzionale, nei confronti di Controparte_2 Parte_1
[...]
Con vittoria di spese, competenze e onorari EL presente giudizio.
Per il : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
NEL MERITO
- respingere le domande di parte ricorrente e di parte convenuta Controparte_2
siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa.
[...]
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertata e dichiarata la demanialità EL collettore A-C individuato dal CTU e l'estensione EL suo limiti e confine, condannare alla restituzione a favore EL EL collettore e dei CP_2 CP_1 manufatti che sui medesimi insistono e a garantirne al l'accesso; CP_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze e onorari EL presente giudizio.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
2 In via preliminare: con riferimento alle domande di parte ricorrente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a e per l'effetto estrometterla dal presente Controparte_2 giudizio.
Nel merito: previe le necessarie declaratorie EL caso, respingere comunque le domande di parte attrice e EL nei confronti di siccome infondate in fatto ed in CP_1 Controparte_2 diritto.
Quindi, anche alla luce ELla Consulenza Tecnica di ufficio, si rinuncia alle domande svolte nei confronti ELla P.A. convenuta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) con ricorso in riassunzione, a seguito ELla pronuncia di Parte_1 Pt_1 incompetenza per materia emessa dal Tribunale di Brescia originariamente adito a favore EL
Tribunale Regionale ELle Acque Pubbliche di Milano, ha convenuto in giudizio il
[...]
e il chiedendo di: Controparte_1 Controparte_2
• accertare e dichiarare che non ha alcun obbligo, nei confronti EL Parte_1
BA EL DA (BS) e di di CP_1 Controparte_2 smaltire e/o scaricare, attraverso la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di la «Tubazione LU», come definita nella narrativa EL ricorso), le acque Parte_1 provenienti dalla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di
[...]
(la «Tubazione Romantica», come definita nel ricorso) - Controparte_2
• condannare il di BA EL DA (BS) a separare e/o dividere in via definitiva, CP_1
a proprie cura e spese, la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di Parte_1 dalla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di
[...] [...]
attraverso ogni strumento fisso, non removibile, più idoneo allo scopo Controparte_2 di cui sopra e/o, in ogni caso, ad interdire qualsivoglia ulteriore convogliamento di acque dalla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di Controparte_2 nella tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di
[...] Parte_1
–
[...]
• ordinare a di mantenere chiusa la paratia removibile che divide, laddove CP_2 chiusa, la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di alla Parte_1 tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di Controparte_2
e/o di non favorire, in alcun modo, qualsivoglia ulteriore convogliamento di
[...] acque dall'una all'altra tubazione di cui sopra, nelle more ELla divisione, in via definitiva, ELla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di alla tubazione Parte_1 presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di Controparte_2 da parte EL –
[...] Controparte_1
• condannare il e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, alla rifusione integrale ELle spese sostenute da
[...] Parte_2
[...
[...] nell'ambito EL procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 3316/2021 R.G. (o
[...]
«ATP», come definito in narrativa EL presente ricorso), quest'ultime quantificate nella misura complessiva di € 4.744,80;
in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui sarà accertato e dichiarato che ha Parte_1
l'obbligo, nei confronti EL Comune di BA EL DA (BS) e/o di
[...]
di smaltire e/o scaricare, attraverso la tubazione presente nel sottosuolo Controparte_2 EL terreno di le acque provenienti dalla tubazione presente nel sottosuolo EL Parte_1 terreno di accertare e dichiarare che le acque Controparte_2 di cui sopra non includono quelle EL Reticolo Idrico Minore EL fiume denominato VAS e, per
l'effetto, condannare il Comune di BA EL DA (BS) a precludere, in ogni caso, il convogliamento di tali acque dalla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di nella tubazione presente nel sottosuolo EL Controparte_2 terreno di proprietà di Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Comune di BA EL DA (BS) non sarà condannato a dividere definitivamente, a proprie cura e spese, la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di alla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di Parte_1
e/o ad interdire il convogliamento di acque Controparte_2 dall'una all'altra tubazione di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto di in Parte_1 ogni caso, di provvedere, a proprie cura e spese, alla divisione, in via definitiva, ELla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di dalla tubazione presente nel Parte_1 sottosuolo EL terreno di proprietà di – Controparte_2
o nella denegata e non creduta ipotesi in cui Controparte_2 non sarà condannata alla refusione ELle spese di € 4.744,80 sostenute da Parte_1 nell'ambito EL procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 3316/2021 R.G., in ogni caso, condannare il alla rifusione integrale di tali spese a Controparte_1 Parte_1
Si è costituita la società (di seguito Controparte_2 Controparte_2
o solo ) ed ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2 merito alle richieste inerenti la modifica ELle condutture in cui confluiscono le acque EL torrente
VAS in quanto condutture di proprietà esclusiva EL Comune;
nel merito, ha chiesto il rigetto ELle domande, in quanto infondate in fatto e diritto, ed ha chiesto in via riconvenzionale, di:
- “Accertare e dichiarare la natura pubblica ELl'opera idraulica oggetto EL contenzioso, condannando il di all'esecuzione ELle opere descritte nella relazione CP_1 Controparte_1 peritale redatta in sede di ATP per risolvere i disagi recati ai privati dal non corretto deflusso ELle acque.
- Accertare e dichiara la costituzione di servitù di scarico a carico dei fondi e a favore Pt_1 dei fondi per lo smaltimento ELle acque in esame, costituita per destinazione EL padre CP_2 di famiglia a norma ELl'art. 1062 c.c. o comunque ai sensi ELl'art. 1158 c.c.;
4 - Accertare e dichiara la servitù pubblica di scarico in favore EL ed a carico dei fondi di CP_1
ai sensi ELl'art. 1158 c.c”. Controparte_2
Si è costituito in giudizio anche il opponendosi alle richieste ELla Controparte_1 ricorrente e EL convenuto di cui ha chiesto il rigetto, chiedendo – in via Controparte_2 riconvenzionale-
“- accertata e dichiarata la demanialità di tutti i corsi d'acqua descritti nel presente ricorso (e individuati con le lettere “A”, “B” e “C”) e l'estensione dei loro limiti e confini, condannare
alla restituzione a favore EL di tali corsi d'acqua e dei manufatti che sui CP_2 CP_1 medesimi insistono e a garantirne al l'accesso; CP_1
- accertare il rispetto ELle distanze dei manufatti e degli edifici di e di dai corsi CP_2 Pt_1
d'acqua oggetto EL presente contenzioso;
- condannare al ripristino EL canale identificato in narrativa con la lettera “B” ovvero, CP_2 in via subordinata, condannare al risarcimento EL danno a favore EL Comune per un CP_2 importo pari al costo per il ripristino EL suddetto canale;
- condannare alla riapertura EL canale identificato in narrativa con la lettera “A”, nella CP_2 parte che è stata tombinata da ovvero, in via subordinata, condannare al CP_2 CP_2 risarcimento EL danno a favore EL per un importo pari al costo per la riapertura EL CP_1 suddetto canale.”
2. Così instaurato il contraddittorio, previa assegnazione alle parti di termini per la precisazione ELle domande e la formulazione ELle istanze istruttorie, preso atto che non era in contestazione tra le parti la destinazione pubblica ELla tubazione presente nel sottosuolo dei terreni di proprietà di Pt_1
e EL con ordinanza EL 13.3.2024 è stata disposta una CTU volta ad accertare Controparte_2 quale fosse la funzione originaria ELla tubazione di smaltimento ELle acque esistente nel sottosuolo EL terreno di quale l'utilizzo e destinazione nel tempo avuta, in particolare con Parte_1 riferimento alle tipologie di acque che vi convogliano in relazione ai due canali di scolo esistenti nel terreno di proprietà nonché verificare se vi siano stati degli interventi che Controparte_2 abbiano modificato lo stato dei luoghi influendo sullo scorrimento ELle acque e il loro deflusso verso il fiume e possano aver causato o contribuito a causare le problematiche denunciate da con Pt_1 riferimento al terreno di sua proprietà; accertare e indicare gli interventi necessari per il corretto convogliamento e/o deflusso ELle acque attraverso la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di . Pt_1
All'esito ELla disposta CTU ed in considerazione ELle risultanze raggiunte dal perito EL giudice, i procuratori ELle parti hanno precisato le conclusioni nei termini riportati in epigrafe, con le quali, sostanzialmente, la parte ricorrente ha rinunciato ad alcune domande inizialmente proposte – quale quella volta ad inibire il deflusso nella tubazione presente nel sottosuolo di ELle acque Pt_1 provenienti dalla tubazione presente nel sottosuolo EL nonché quella Controparte_2 subordinata volta ad ottenere l'ordine nei confronti di di astenersi dal manovrare la paratia CP_2
5 o paratoia metallica mobile- e, dal canto suo, non ha riproposto le domande Controparte_2 riconvenzionali originariamente proposte.
Infine, anche il ha concluso precisando solo la prima ELle domande Controparte_1 riconvenzionali, ovvero quella volta a fare accertare la demanialità di tutti i corsi d'acqua e l'estensione dei loro limiti e confini con condanna di alla restituzione a favore EL CP_2 CP_1 di tali corsi d'acqua e dei manufatti che sui medesimi insistono, ovvero a garantirne l'accesso al
CP_1
3. Per meglio comprendere l'oggetto EL giudizio occorre effettuare una premessa storico fattuale ELla vicenda.
Le società e la convenuta sono proprietarie nel Comune di Pt_1 Controparte_2 [...]
di due fondi confinanti, sui quali ciascuno gestisce una propria attività di campeggio. CP_1
La proprietà dei fondi era originariamente in capo ai fratelli GI e che nell'anno Persona_1
1984 hanno proceduto alla divisione. A seguito di ulteriori atti, i terreni assegnati a Persona_1 sono stati trasferiti ad e quelli assegnati a sono divenuti di proprietà di Pt_1 Parte_3
CP_2
Ebbene, risulta documentalmente che i fratelli in data 12.5.1978, ebbero a stipulare col CP_2 di nella persona EL Segretario Comunale p.t., un “contratto di CP_1 Controparte_1 costituzione di servitù di posa dei tubi per lo smaltimento ELl'acqua meteorica a favore EL Comune Co
” (doc. 3 fasc. e doc. 2 fasc. , dando facoltà all'Ente di Controparte_1 Pt_1 CP_2 eseguire sui predetti mappali gli scavi e le costruzioni come da progetto approvato con ELibera consigliare n. 19/77, precisando altresì che: “i manufatti e la tubazione che saranno eseguiti rimangono di piena proprietà EL Comune, il quale resta facoltato di eseguire in seguito, se ed in quanto ve ne sarà bisogno, tutte le riparazioni necessarie per assicurare la conservazione e la piena efficienza, senza obbligo di corrispondere alcun compenso al proprietario per eventuali danni che questo potesse accampare, salvo il ripristino a perfetta regola d'arte. Si conviene inoltre che, a richiesta dei proprietari EL fondo nel quale sono installate, le tubazioni di cui sopra potranno essere spostate secondo le indicazioni degli stessi proprietari, senza che il Comune abbia nulla da obbiettare, si precisa che tale eventuale spostamento sarà eseguito a cura e spese EL Comune, con esclusione di qualsiasi onere o spesa a carico dei proprietari”.
Sulla scorta ed in forza di tale contratto il realizzava alla fine degli anni '70 le tubazioni CP_1 oggetto EL presente gravame e descritte anche in sede di ATP (doc. 3) che ha affermato la presenza di una tubazione di proprietà comunale nel sottosuolo EL terreno di proprietà Controparte_2 destinata allo smaltimento ELle acque sia piovane sia EL fiume VAS, facente parte EL reticolo idrico minore;
tale tubazione si innesta poi con quella presente nel sottosuolo di proprietà di , Pt_1 mediante una paratia semi-mobile situata su aree di proprietà esclusiva EL CP_2
4. Ebbene, oggetto EL contendere è proprio la gestione, manutenzione ed in genere l'utilizzo ELle tubazioni di proprietà EL Comune di che attraversano i terreni di e di Controparte_1 CP_2
, atteso che la ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto di accertare e dichiarare che Pt_1
6 non ha alcun obbligo contrattuale né di legge, né nei confronti EL Comune di Pt_1 CP_1 né nei confronti di di consentire il convogliamento e/o lo scarico nel lago di acque
[...] CP_2 piovane e di acque EL fiume VAS provenienti dalla tubazione Romantica, con conseguente condanna EL a separare e dividere in via definitiva la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di CP_1 proprietà di da quella insistente nel sottosuolo ELla confinante Pt_1 CP_2
Lamenta la ricorrente che a “partire dal mese di agosto ELl'anno 2015 fino all'attualità, specialmente in concomitanza con eventi piovosi significativi, si verificano fuoriuscite di acqua dalla
Tubazione LU, che hanno comportato una serie di danni alle proprietà di AB”.
Interpellato sin dai primi episodi il affinchè verificasse che le acque EL reticolo Controparte_1 idrico minore non confluissero nella tubazioni destinate alle sole acque meteoriche nonché di
«individuare una diversa soluzione che non dovesse interessare le aree di AB, emergeva un quadro incerto e contraddittorio, atteso che da un lato il preannunciava l'intenzione di CP_1 procedere alla «revisione EL progetto idraulico e un più corretto adeguamento ELla previsione alle problematiche EL comparto idraulico ELl'intero bacino imbrifero» (doc. 8 EL 15.2.2016), ma contemporaneamente comunicava che non risultava la presenza di una tubazione di pubblica utilità nei terreni di proprietà di AB (doc. 8 bis, raccomandata EL 15.2.2016).
A seguito EL protrarsi dei disagi di e ELle ripetute richieste di intervento il Pt_1 CP_1 effettuava un sopralluogo nel settembre 2017 presso i terreni di e di AB, CP_2 durante il quale constatava, tra l'altro, che «[e]ntrambi» i «canali [i.e.: le tubazioni di AB e
» «[sono regolati da paratia mobile gestita dal sig. Baz[z]oli non accessibile al CP_2 pubblico» e che «[è] evidente che il canale C [i.e.: la tubazione di AB], per pendenza e portata non è in grado di assorbire lo scarico EL canale A [i.e.: la tubazione di […]» CP_2
(cfr. comunicazione inviata a AB, in data 15 settembre 2017 sub doc. 11).
Ad ulteriore riprova ELla incertezza esistente, la parte ricorrente evidenziava che le carte EL RIM degli anni 2003 e 2007 erano totalmente difformi rispetto allo stato dei luoghi, tanto che non figurava la tubazione o canale “C” (secondo la mappatura utilizzata dalle parti), ma soltanto i due Pt_1 canali (A e B) insistenti sulla proprietà situazione che induceva il a comunicare CP_2 CP_1 con la raccomandata EL 2.3.2021 di ritenere opportuno rilevare lo stato di fatto reale cercando di capire se la difformità in essere tra la realtà dei luoghi e le tavole Rim (fosse) legata ad errori di rilievo EL RIM stesso o a modifiche artificiose dei privati (doc. 20 all. fasc. ). Pt_1
5. Proprio al fine di fare chiarezza e trovare una soluzione bonaria ELla vicenda, procedeva Pt_1 con un accertamento tecnico preventivo volto ad accertare lo stato dei luoghi e, in particolare, ELla tubazione esistente nel sottosuolo di onde verificare se la stessa fosse interessata Parte_1 dallo scorrimento di acque (meteoriche e/o EL reticolo idrico minore) provenienti da tubazioni di proprietà di terzi e, segnatamente, dalla tubazione di Controparte_2 ed individuare le misure da adottare per impedire l'afflusso e scorrimento di acque provenienti
[...] da tubazioni di proprietà di terzi. A tale ATP non partecipava il che infatti ha eccepito la CP_1 nullità ed inutilizzabilità ELla consulenza svolta in sede di ATP in questo giudizio.
7 La relazione redatta in sede di ATP confermava il convogliamento di acque piovane e EL fiume VAS dalla tubazione esistente nel sottosuolo di alla tubazione nel sottosuolo LU, la CP_2 inadeguatezza, rispetto al carico di tali acque, ELle opere idrauliche esistenti (pur sul diverso presupposto ELlo scarico «ELle acque meteoriche […] ad una quota di innesto troppo bassa») nonché la mancata manutenzione ELle predette opere. Indicava, quindi, le «opere necessarie per eliminare le immissioni ed il loro costo.
6. , alla luce degli accertamenti svolti, ritenendo che la tubazione esistente nel proprio Pt_1 terreno fosse destinata allo smaltimento e/o scarico nel lago ELle sole acque piovane confluite nella stessa dall'esterno e di non essere tenuta a farsi carico con la Tubazione LU di acque EL Reticolo
Idrico Minore come quelle EL fiume VAS, anche in considerazione ELla comunicazione EL CP_1 che attestava che nei terreni di non risultavano tubazioni di pubblica utilità, ha introdotto il Pt_1 presente giudizio al fine di accertare l'inesistenza di alcun obbligo a suo carico di ricevere le acque provenienti dalla proprietà con ordine a quest'ultima di tenere chiusa la paratia removibile CP_2 posta a monte e che, se chiusa, divide la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno da Pt_1 quella insistente nel terreno di CP_2
Tali domande sono state contrastate da che ha rilevato, da un lato, che le tubazioni sono CP_2 di proprietà EL Comune di alla luce EL contratto di servitù redatto dagli originari Controparte_1 proprietari dei fondi con il Comune stesso e che dagli accertamenti svolti in sede di ATP è emerso che le tubazioni in esame sono da oltre 40 anni direttamente funzionali alla gestione EL torrente Vas.
Ciò, secondo qualificherebbe a pieno titolo tali condutture -in cui convogliano le acque CP_2 EL torrente Vas inscindibilmente dalle acque bianche- come un'unica opera idraulica pubblica, la cui gestione, manutenzione e funzionamento compete esclusivamente al Pertanto, secondo la CP_1 difesa ELla resistente l'obbligo ELla società di smaltire le acque provenienti CP_2 Pt_1 dalla tubazione presente nel sottosuolo di proprietà di , deriverebbe Controparte_2 inequivocabilmente dalla servitù di scarico costituita dai dante causa ELla stessa in Pt_1 favore EL Comune di nel 1978. Controparte_1
Sulla scorta di tali argomentazioni, ha allegato l'esistenza ELla servitù di scarico a carico CP_2 dei fondi di e a favore di quelli di per lo smaltimento ELle acque in esame Pt_1 CP_2 costituita per contratto ovvero per destinazione EL padre di famiglia ex art. 1062 c.c..
Dal canto suo, la difesa EL si è limitata ad affermare che i corsi Controparte_1
d'acqua attraversanti le proprietà ELle due società LU e devono essere trattati CP_2 unitariamente, atteso che sono stati realizzati dal alla fine degli anni '70, in virtù ELl'atto di CP_1 servitù stipulato con gli allora proprietari EL terreno, con lo scopo di convogliare nel Lago di DA le acque meteoriche ed una parte di corsi d'acqua già esistenti a monte, tra cui le acque EL torrente
VAS. Pertanto, la difesa EL ha chiesto voler accertare la demanialità di tutti i corsi d'acqua CP_1 oggetto di causa, con tutte le conseguenze quanto alla verifica ELl'esistenza ELla fascia di rispetto indicata nel RIM e condanna di chi li detiene alla restituzione al e al ripristino ELlo stato dei CP_1 luoghi, qualora modificato.
8 7. In corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, che -sulla base EL meticoloso esame ELla documentazione presente in atti e presso gli Enti pubblici e dei sopralluoghi effettuati in contradditorio con i CTP nominati, ha consentito di fare chiarezza ed accertare l'attuale stato dei luoghi oggetto di causa, la natura e la funzione ELle tubazioni insistenti sulle proprietà ELle due società rassegnando le seguenti conclusioni non contestate dalle parti EL Parte_4 giudizio.
Quanto alla destinazione dei canali oggetto di causa, il CTU nominato, ing. , ha Persona_2 chiarito che sebbene nel Reticolo Idrografico Minore (RIM) EL Comune di siano Controparte_1 riportati tre canali, indicati negli atti di causa con le lettere “A”, “B” e “C”, i sopralluoghi hanno consentito di verificare l'esistenza di un unico canale che è “il collettore interrato che partendo dalla seconda derivazione EL canale aperto a pelo libero EL torrente Vas a monte, attraversa prima i terreni di proprietà di , poi quelli di ed infine scarica a lago in fondo Controparte_2 Pt_1 alla strada interna a nord EL . Questo collettore segue un tracciato che coincide Parte_5 con il primo tratto EL canale “A” e poi con il tratto intermedio e terminale EL canale “C” (Figura
12)”.
Il CTU ha poi sottolineato che “Negli atti di causa risulta un documento EL 12 maggio 1978, che dovrebbe essere un “Contratto di costituzione di servitù di posa dei tubi per lo smaltimento ELl'acqua meteorica a favore EL Comune di ”. Secondo questo documento, la Controparte_1 tubazione da posare è in cemento, di diametro 100 cm, profondità minima di posa “fondo tubo” di
1,50 cm e dotata di pozzetti di ispezione. I terreni di posa, oggetto quindi di servitù, sono quelli corrispondenti ai mappali 3865/b, 2519/b, 2519/a, 6039.
E' bene osservare che tale “Contratto di costituzione di servitù” risulta essere controverso. Sebbene firmato sia dal Segretario Comunale e dal Sindaco di allora e nonostante si faccia riferimento all'approvazione EL progetto con ELiberazione consiliare n. 19/77, esso non risulta che sia stato mai ufficialmente approvato e protocollato. Inoltre, non è stato possibile rintracciare negli uffici comunali né la planimetria, citata nel documento, né un progetto ELl'opera.
Tuttavia, appare evidente la rispondenza tra i dati catastali (a parte l'errata indicazione EL mappale
3865/b, che in realtà è il 3895/a) e tecnici e le caratteristiche EL collettore esistente riscontrate durante i sopralluoghi. Si può quindi affermare che questo collettore sia stato effettivamente costruito dal , presumibilmente alla fine degli anni 70 EL secolo scorso. Controparte_1
Le caratteristiche tecniche e il tracciato EL collettore ne rendono evidente lo scopo, che è quello di convogliare una parte ELle acque raccolte dal torrente Vas e convogliate dal canale a monte. Si tratta, come già ricordato nel paragrafo 1, di acque di origine meteorica e quindi pubbliche e di pubblica utilità. Questo scopo è quello originario, che ne ha giustificato la realizzazione.
Nella sostanza, il collettore è stato realizzato come un canale scolmatore ELle acque raccolte dal torrente Vas, con lo scopo di evitare l'allagamento dei terreni a valle ELla SP 39 in caso di deflussi particolarmente abbondanti derivanti da precipitazioni intense”. (cfr. relazione pag. 17-18).
9 Pertanto, in sintesi, sulla base ELle complete ed esaustive verifiche effettuate dal CTU, non confutate dalle parti, esiste oggi un solo collettore che coincide in parte con il tracciato dei canali “A” e “C” risultanti dal RIM, destinato a convogliare acque pubbliche o di pubblica utilità; non esiste invece il canale “B”, né il tratto di scarico EL canale “A”.
In merito al canale definito come “B” il CTU ha evidenziato che, “probabilmente, almeno per una parte EL tracciato riportato nella cartografia EL RIM, doveva essere un piccolo canale a cielo aperto, con funzione di scolo di acque di deflusso superficiale di origine meteorica o di canale irriguo, appartenente ad una rete di canali riportata nella cartografia IGM EL 1950. […]
Nella ortofoto EL 1975 (Figura 14 ELla rel.), tuttavia, non si rinviene più traccia di tale canale irriguo, per cui il CTU ha desunto che il canale sia stato interrato in un momento imprecisato tra il
1950 e il 1975, presumibilmente perché era venuta meno la sua funzione irrigua”.(v. pag. 19 rel.
CTU)
Il perito ha ulteriormente verificato, effettuando degli appositi scavi, che l'originario canale irriguo,
a cielo aperto, non era stato successivamente sostituito da un collettore interrato, come erroneamente la cartografia EL RIM poteva far pensare.
In merito al canale presente nel sottosuolo di (canale “C”) e alla sua funzione, il perito Pt_1 ha potuto verificare che “Il tratto di collettore che passa nei terreni di proprietà di coincide Pt_1 con il tratto intermedio e terminale EL canale “C” presente nel Reticolo Idrico Minore EL Comune di . Controparte_1
Questo tratto è parte EL collettore che parte dalla seconda derivazione EL canale a monte, che scorre a monte lungo la Strada Provinciale 39. Le acque derivate dal collettore sono di origine meteorica, raccolte da un'area urbana a ovest ELla SP 39 e convogliate dal torrente Vas, che poi prosegue a valle, dopo l'attraversamento di tale strada, sotto forma di canale artificiale. Il tratto iniziale EL collettore coincide, fino al quarto pozzetto, con il tratto iniziale EL percorso EL canale
“A” come riportato nella cartografia EL RIM (vedi Figura 12).
A valle EL quinto pozzetto, il collettore convoglia anche altre acque, sempre di origine meteorica, provenienti dalla copertura EL Centro Servizi EL e da un terreno e un capanno Parte_5 vicini. La confluenza di queste ultime acque avviene mediante due tubazioni di scarico in corrispondenza EL pozzetto stesso” (v. relaz. CTU pag. 18). Di conseguenza, secondo il CTU, la tubazione presente nel sottosuolo di deve farsi carico ELle acque di origine meteorica che Pt_1 provengono dal tratto di collettore presente nel sottosuolo dei terreni di proprietà EL camping
Romantica a monte, che coincide con la parte iniziale EL cosiddetto canale “A” presente nel Reticolo
Idrico Minore EL Comune di Controparte_1
Quanto infine al canale definito “A”, coincidente parzialmente con il tratto iniziale EL collettore che origina dalla seconda derivazione EL canale artificiale di drenaggio a valle EL torrente Vas, il perito ha affermato trattarsi di collettore, realizzato alla fine degli anni 70 EL secolo scorso, costituito da una tubazione interrata in CLS, escludendo che lungo il medesimo tracciato esistesse un precedente canale superficiale aperto e ciò in considerazione ELl'assenza di tracce nelle già citate carta IGM EL
1950 e ortofoto EL 1975. “Per le stesse ragioni si esclude che anche i prolungamenti a lago dei
10 canali “A” e “B”, riportati nella cartografia EL RIM, siano effettivamente esistiti. Tale affermazione
è confermata sia dalla mancanza di scarichi al lago nei punti indicati da tale cartografia, come accertato in sede di sopralluogo, sia dagli esiti degli scavi effettuati durante il secondo sopralluogo, dai quali non emerge la presenza di alcun tipo di tubazione interrata, né indizi di un pre-esistente canale aperto lungo tali prolungamenti (vedi fotografie da A.1 ad A.4 in Allegato A)”. (v. pag. 20 rel
CTU).
Alla luce di tali considerazioni, l'ing. ha concluso col ritenere che “il canale “A” non è stato Per_2 chiuso, né tombinato, neanche parzialmente” (attestando così l'infondatezza ELla domanda svolta dal volta ad ottenere la condanna di alla riapertura EL canale identificato nella CP_1 CP_2 lettera “A” fondata sul presupposto che fosse stato illegittimamente chiuso da . CP_2
8. L'esaustiva relazione EL CTU redatta sulla scorta ELle approfondite indagini e verifiche svolte, per chiarezza e completezza viene fatta propria dal Collegio. Le conclusioni rassegnate dal CTU sono state recepite ed accettate da LU e da che, alla luce degli esiti ELla consulenza CP_2
d'ufficio, hanno modificato le rispettive conclusioni, rinunciando ad alcune ELle domande inizialmente proposte e riformulando le altre.
Nelle note di precisazione ELle domande di AB, la difesa ha infatti ammesso di aver agito in giudizio sul presupposto che esistessero due tubazioni in uso: una nel sottosuolo EL terreno di sua proprietà e l'altra nel sottosuolo EL terreno di proprietà di All'esito ELla consulenza CP_2 tecnica d'ufficio è invece risultato che i terreni di proprietà LU e sono attraversati da CP_2 un unico “canale”, definito anche collettore A-C, in cui confluiscono e defluiscono insieme acque meteoriche e acque (di pubblica utilità) provenienti dal torrente Vas. Sicchè, ha sottolineato la ricorrente, a prescindere dal fatto che detto collettore sia stato realizzato in forza di contratto di servitù
o meno, rimane che esso è privo di alcuna disciplina inter partes e, soprattutto, non risulta essere mai stato oggetto di alcuna manutenzione da parte EL che, pur Controparte_1 reclamandone la demanialità, prima ELla CTU svolta, non aveva neppure contezza di quali tubazioni fossero presenti nel sottosuolo dei terreni di proprietà di LU e di (pensando vi fossero CP_2 addirittura tre canali come dimostrano le risposte a suo tempo fornite con le mail già richiamate).
A fronte ELle emergenze processuali, quindi, la difesa di LU ha precisato le domande, ribadendo
-nel merito- la richiesta di condannare il ad eseguire la manutenzione Controparte_1 ELla tubazione presente nel sottosuolo di proprietà di LU, ovvero EL collettore A-C, precisando altresì (quanto all'originaria richiesta di condanna ad eseguire le opere idrauliche più opportune) di ordinare allo stesso di “verificare e assicurare (a LU), tramite le eventuali opere CP_1 ritenute più idonee di giustizia, il corretto convogliamento e/o deflusso ELle acque attraverso il
Collettore A-C”, atteso che il collettore in oggetto non risulta essere stato mai oggetto di disciplina e/o di progettazione alcuna.
La difesa ELla ricorrente ha poi espressamente riconosciuto che, attesi gli esiti peritali, devono considerarsi superate le altre domande inizialmente svolte in via principale – nello specifico, quella di accertare e dichiarare che nella tubazione presente nel sottosuolo di LU non devono confluire
11 e/o defluire acque provenienti dalla tubazione presente nel sottosuolo di proprietà e/o CP_2 acque diverse da quelle meteoriche, nonché la conseguente richiesta di condanna EL CP_1 ad interdire il convogliamento e/o deflusso di cui sopra – e la domanda
[...] CP_1 subordinata nel merito di accertare e dichiarare che la tubazione di LU non ha la capacità di farsi carico di acque provenienti dal sottosuolo di (v. pag. 15 e 16 note conclusive EL CP_2
30.1.2025).
LU ha ribadito, invece, la domanda concernente la gestione e manovrabilità ELla paratia metallica mobile, insistendo non solo sull'ordinare a di astenersi dal manovrarla, ma CP_2 chiedendo di ordinare al di provvedere alle procedure di regolazione, controllo e CP_1 manutenzione di essa, oltre che agli interventi strutturali che ne impediscano la manomissione da parte di terzi.
8.1. La prima domanda svolta da LU, nei termini sopra precisati di “ordinare al Comune di
di verificare e assicurare tramite le eventuali opere ritenute più idonee di Controparte_1 giustizia, il corretto convogliamento e/o deflusso ELle acque attraverso il Collettore A-C, è inammissibile per la genericità ELla sua formulazione oltre che per la sua novità e tardività, atteso che nelle note EL dicembre 2023 LU aveva richiesto l'esecuzione ELle opere indicate dal CTU nell'ambito EL procedimento di accertamento tecnico preventivo;
tali opere non sono più richieste atteso che le conclusioni contenute nell'ATP sono superate dalle diverse valutazioni rese dal CTU nel presente giudizio, accettate e condivise dalle parti;
non può essere emesso un ordine di eseguire
“eventuali opere”, non meglio specificate ed individuate, tra l'altro rimettendo al destinatario ELl'ordine stesso la valutazione ELla loro idoneità a garantire il corretto deflusso ELle acque. Allo stesso modo, il Tribunale ritiene non sia accoglibile la seconda domanda rassegnata da LU, contenente un generico ordine al Comune di “eseguire e corrette pratiche di manutenzione EL
Collettore A-C”, per essere un dispositivo non eseguibile, per genericità ed indeterminatezza.
8.2. Di contro si ritiene di dover disporre comunque l'ordine in capo al di Controparte_1 provvedere alla gestione e manutenzione EL canale oggetto di causa e di occuparsi EL corretto deflusso ELle acque in esso confluenti. Infatti, le parti sono tutte concordi nel ritenere che la tubazione che attraversa il sottosuolo di proprietà di e di LU sia di proprietà comunale e che vi CP_2 confluiscano pacificamente acque meteoriche e acque provenienti dal torrente Vas e, quindi, di pubblica utilità.
La circostanza è stata altresì accertata dal CTU ing. che, pur sottolineando l'assenza di un Per_2 progetto ufficialmente approvato e protocollato agli atti EL per la costruzione EL collettore CP_1 in esame da parte ELl' ha ritenuto che “le caratteristiche tecniche ed il tracciato EL collettore Pt_6 ne rendono evidente lo scopo, che è quello di convogliare una parte ELle acque raccolte dal torrente
Vas e convogliante dal canale a monte”, concludendo con l'affermare che, sin dall'origine, il canale era destinato a convogliare acque pubbliche o comunque di pubblica utilità.
Da tale conclusione non può derivare, però, la dichiarazione di demanialità EL “corso d'acqua” e
“l'estensione dei loro limiti e confini” come richiesto dal atteso che se può ritenersi CP_1 acclarato che il collettore sia stato effettivamente costruito dal è altrettanto Controparte_1
12 pacifico che la tubazione sia stata posta nel sottosuolo dei terreni di proprietà privata di LU e per cui, il fatto che sia intervenuto tra i privati e l'Ente pubblico “un contratto di CP_2 costituzione di servitù di posa dei tubi per lo smaltimento ELl'acqua meteorica a favore EL Comune di ”, non è, di per sé, elemento sufficiente a conferire natura pubblica alla Controparte_1 costruzione realizzata ove all'accordo non abbia fatto seguito l'acquisizione EL bene al demanio occorrendo, al fine indicato, l'adozione di strumenti autoritativi o privatistici idonei a determinare detto trasferimento (cfr. Cass. Sent. n. 2386 EL 14/04/1980 e Sent. n. 5258 EL 04/03/2011).
8.3. Alla destinazione a raccogliere e far confluire acque pubbliche o di pubblica utilità consegue l'obbligo per il quale titolare ELle funzioni in tema di polizia ELle acque, il Controparte_1 compito di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ELle opere idrauliche oltre che agli interventi di pulitura di canali e rimozione dei materiali di risulta, ovvero di eseguire tutte le opere necessaria alla gestione e manutenzione EL collettore, comprese le paratie presenti.
Tale conclusione trova conforto nelle conclusioni rassegnate dal CTU che ha ravvisato in capo al l'obbligo di provvedere alla manutenzione EL collettore “A-C”, in quanto canale CP_1 appartenente al RIM e realizzato per un'utilità pubblica. La funzione di polizia ELle acque EL imporrà a quest'ultimo di prendere provvedimenti anche in merito alle paratoie, atteso che CP_1 il CTU ha sottolineato, con argomentazione condivisa dal Collegio e che si fa propria, che “per un controllo efficace EL rischio idraulico dei luoghi è comunque necessario che la paratoia mobile sul canale a valle ELla seconda derivazione sul canale EL Torrente Vas sia soggetta a codificate procedure di regolazione, controllo e manutenzione da parte EL , Controparte_1 provvedendo anche ad interventi strutturali che ne impediscano l'eventuale manomissione da parte di persone non autorizzate”.
8.4. Va, inoltre, osservato che contrariamente a quanto asserito da LU con la doglianza secondo cui il CTU non avrebbe verificato in concreto il corretto convogliamento e/o deflusso ELle acque attraverso il collettore in oggetto (v. pag. 7 note EL 30.1.2025), l'ing. ha puntualmente Per_2 esaminato la capacità idraulica EL canale “C” e dopo aver fornito la descrizione strutturale EL collettore, calcolando la portata ELle acque – di cui ha riportato tutti i calcoli con indicazione dei criteri utilizzati per eseguirli- ha concluso col ritenere che “la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di ha la capacità e le caratteristiche necessarie per farsi carico ELle Pt_1 acque meteoriche e/o di acque provenienti dal reticolo idrico minore e/o di acque provenienti dalle tubazioni presenti nei terreni di proprietà di . Tra l'altro, il CTU ha Controparte_2 ulteriormente precisato che una adeguata manutenzione EL collettore, volta ad eliminare o almeno ridurre i depositi e le concrezioni calcaree sul fondo potrebbe aumentare la sua capacità di convogliamento di circa il 10%.
Pertanto, facendo proprie le considerazioni EL consulente d'ufficio, in mancanza di alcuna critica dei criteri tecnici e dei calcoli effettuati, non può che concludersi in conformità, ritenendo che la capacità di convogliamento EL collettore “A-C” sia attualmente adeguata allo scopo per il quale è stato
13 realizzato, capacità che potrebbe ulteriormente aumentare se– come sottolineato dal CTU- sarà oggetto di opere di manutenzione ordinaria.
8.5. Alla luce ELle verifiche effettuate il CTU ha, infine, ritenuto che i problemi di allagamento lamentati da siano da ricondurre esclusivamente al non corretto allaccio sul fondo EL Pt_1 collettore, in corrispondenza EL quinto pozzetto, ELlo scarico ELle acque meteoriche provenienti dalla copertura EL Centro Servizi. Il CTU nel descrivere lo stato dei luoghi ha rappresentato che “A valle EL quinto pozzetto, il collettore convoglia anche altre acque, sempre di origine meteorica, provenienti dalla copertura EL Centro Servizi EL e da un terreno e un capanno Parte_5 vicini. La confluenza di queste ultime acque avviene mediante due tubazioni di scarico in corrispondenza EL pozzetto stesso” (v. relaz. CTU pag. 18). Ebbene, la posizione di questo scarico,
a soli 15 cm dal fondo, secondo il perito, ne causano il rigurgito anche per piccole portate convogliate.
Ad spetta quindi il distoglimento o la modifica degli scarichi nel collettore ELle acque Pt_1 meteoriche dal Centro Servizi e dai terreni circostanti, in modo da evitare i rigurgiti e gli allagamenti conseguenti.
8.6 In conclusione, quanto alle domande svolte da alla luce di tutte le suesposte Pt_1 osservazioni e considerazioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere nei seguenti limitati termini: all'accertata l'esistenza di un unico canale collettore in cui confluiscono acque meteoriche e provenienti dal torrente Vas e, quindi, di pubblica utilità, consegue l'individuazione in capo al ELl'obbligo di eseguire tutte le opere necessarie alla gestione, Controparte_1 manutenzione e controllo EL suddetto collettore, comprensivo ELle paratoie mobili, con la precisazione che il dovrà provvedere altresì ad effettuare interventi strutturali che CP_1 impediscano l'eventuale manomissione ELla paratorie da terzi, come suggerito dal CTU.
9. Passando all'esame ELle difese svolte da va preliminarmente disattesa Controparte_2
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Appare evidente che, a fronte ELle circostanze fattuali allegate da e ELle domande Pt_1 formulate nell'atto introduttivo, volte ad accertare l'insussistenza di alcun obbligo in capo a Pt_1
di far confluire nella tubazione passante nel suo sottosuolo le acque provenienti dal collettore che
[...] attraversa la proprietà con ordine a quest'ultima di mantenere chiusa la paratia mobile CP_2 esistente tra le due tubazioni, sussistesse la piena legittimazione processuale di a CP_2 partecipare al giudizio.
Il controllo EL giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione EL rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale, mentre attiene al merito ELla causa l'eventuale accertamento ELl'estraneità EL convenuto al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
9.1 Nel merito, la difesa di non ha ribadito nelle note di precisazione ELle conclusioni e CP_2 nelle memorie conclusive depositate le domande riconvenzionali inizialmente proposte volte, da un lato, ad accertare la natura pubblica ELl'opera idraulica oggetto EL giudizio (con condanna EL ad eseguire le opere descritte nella relazione peritale redatta in sede di ATP) e, dall'altro, ad CP_1
14 accertare la costituzione di una servitù di scarico a carico dei fondi di e a favore dei fondi Pt_1
oltre che la servitù pubblica di scarico in favore EL ed a carico EL fondi di CP_2 CP_1
Verosimilmente, alla luce ELle risultanze ELla disposta CTU e dalla Controparte_2 valutazione complessiva ELla condotta processuale ELla parte può desumersi, logicamente, il venire meno ELl'interesse di a coltivare le domande riconvenzionali che devono ritenersi CP_2 abbandonate.
10. Passando infine alle spese processuali, considerata la necessità ed utilità ELle consulenze tecniche disposte sia in sede di ATP che nel corso EL presente giudizio per ricostruire lo stato dei luoghi, individuare il canale esistente nei terreni di proprietà ELle due società, la sua costituzione e funzione, attesa la totale incongruenza tra quanto emergeva dagli atti pubblici e la situazione reale e la difficoltà ad ottenere dal risposte chiare o i dovuti accertamenti;
considerato, inoltre, che Controparte_1 le perizie si sono rivelate necessarie per individuare e definire gli obblighi gravanti su ciascuna ELle parti in relazione al collettore “A-C”, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi e di ragioni di equità per porre le spese di ATP (sostenute per l'opera ELl'arch. e di CTU (per l'attività ELl'ing. Per_3
) solidalmente a carico di tutte le parti e nei rapporti interni per quote paritarie. Di conseguenza Per_2 condanna le parti resistenti e a rifondere, ognuno per la CP_2 Controparte_1 rispettiva quota, la spesa di € 3.729,44, corrisposto da AB al consulente tecnico di ufficio, arch. Persona_4
Non si ritiene invece di poter accogliere la domanda di rifusione ELle spese sostenute per l'assistenza legale e il CTP formulata da . Pt_1
Le spese ELl'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione ELla procedura, a carico ELla parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico EL soccombente e da liquidare in un unico contesto (cfr. Sentenza n. 14268 EL 08/06/2017).
Nel caso di specie ritiene la Corte che la decisione assunta sulla base degli accertamenti effettuati dal
CTU e ELle conclusioni da questi rassegnate che hanno messo in luce la situazione di assoluta inconsapevolezza ELle parti quanto all'effettivo stato dei luoghi ed ai rapporti nascenti dal collettore che attraversa il sottosuolo di proprietà di e di la mancanza di atti ufficiali che Pt_1 CP_2 regolassero la struttura esistente e in cui pure convogliavano acque pubbliche, con il comportamento attendista ed inerte tenuto dal che pure ne assumeva la demanialità, sono tutti elementi che, CP_1 uniti alla sostanziale reciproca parziale soccombenza ELle parti, portano a dover compensare integralmente tra tutte le parti le spese EL presente giudizio e di quelle sostenute per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale ELle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso introdotto da nei confronti EL Parte_1 Controparte_1
e di disattesa ogni altra istanza,
[...] Controparte_2 eccezione e deduzione, così dispone:
15 a) accerta e dichiara l'esistenza di un unico canale collettore interrato che attraversa prima i terreni di proprietà i e poi quelli di coincidente con Controparte_2 Parte_1
i canali indicati in atto come “A” e “C”, secondo il tracciato riportato nella relazione peritale ELl'ing. EL 30.11.2024 e sub. figura 12; Per_2
b) dichiara la pubblica utilità di detto canale collettore (nominato in atti “A-C”) con conseguente obbligo EL Comune di di eseguire tutte le opere necessarie alla sua Controparte_1 gestione, manutenzione, regolazione ed al controllo EL rischio idraulico, ivi compresi gli interventi strutturali sulla paratoia mobile, come indicati dal CTU a pag. 23;
c) rigetta tutte le ulteriori domande ELle parti;
d) pone definitivamente a carico solidale ELle parti le spese di ATP e di CTU e, nei rapporti interni per quote paritarie, condannando le resistenti a restituire ad quanto da Parte_1 questa versato in eccesso sulla propria quota per il pagamento EL compenso EL perito nominato nell'ATP;
e) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese EL presente giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio EL 26 marzo 2025
Il Giudice Del.
Dott.ssa I. Ciriaco Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
Dott. Michele GI Coffano Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il 18.07.2024
DA
(C.F. e P. I.V.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 P.IV_1
Russo (C.F. - indirizzo P.E.C. –) e C.F._1 Email_1 domiciliata presso lo studio ELlo stesso a Desenzano EL DA (BS), via Santa Maria 3, giusta ELega allegata al ricorso per riassunzione,
- ricorrente-
CONTRO
(P. I.V.A. – C.F. ) Controparte_1 P.IV_2 P.IV_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Giuseppe Lo Prejato (C.F. ) EL CodiceFiscale_2
Foro di Milano (PEC: ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2 di quest'ultimo in Bergamo, via Matris Domini n. 21, giusta ELega allegata alla comparsa di costituzione
− convenuto -
NONCHÉ CONTRO
P. IV , rappresentata e Controparte_2 P.IV_4 difesa, in forza ELla procura redatta in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Italo Ferrari
(C.F. e Francesco Fontana (C.F. CodiceFiscale_3 Email_3
EL foro di Brescia, presso il cui CodiceFiscale_4 Email_4 studio sito in Brescia via A. Diaz 28 ha eletto domicilio
- Convenuto-
1 OGGETTO: Controversie di competenza EL Tribunale Regionale ELle Acque Pubbliche, causa assunta in decisione all'udienza collegiale EL 26.3.2025, sulle seguenti conclusioni: per giusta nota EL 30.1.2025): Parte_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale Regionale ELle Acque Pubbliche adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - previ gli accertamenti e le declaratorie tutti EL caso:
• ordinare a di verificare e assicurare a l Controparte_1 Parte_1 corretto convogliamento e/o deflusso ELle acque attraverso il Collettore A - C (come definito in narrativa ELle presenti note), tramite le pratiche e le opere ritenute più idonee di giustizia -
• ordinare a di eseguire le corrette pratiche di manutenzione Controparte_1 EL Collettore A - C -
• ordinare a di astenersi dall'ulteriormente Controparte_2 manovrare la paratia o paratoia metallica mobile presente all'imbocco EL tratto C EL Collettore
A - C e/o dall'ulteriormente disporne in alcun modo -
• ordinare a di eseguire le procedure di regolazione, Controparte_1 controllo e manutenzione ritenute più idonee di giustizia ELla paratia o paratoia metallica mobile presente all'imbocco EL tratto C EL Collettore A - C nonché di eseguire gli interventi strutturali ritenuti più idonei di giustizia onde impedire a terzi non autorizzati di manovrare e/o disporre e/o manomettere la paratia o paratoia metallica mobile presente all'imbocco EL tratto C EL Collettore A - C -
• condannare e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere a :L. le spese da essa sostenute nell'ambito
[...] CP_3 EL procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 3316/2021 R.G., quantificate nella misura di € 4.744,80 -
• rigettare le domande tutte formulate da e Controparte_1 [...]
in via riconvenzionale, nei confronti di Controparte_2 Parte_1
[...]
Con vittoria di spese, competenze e onorari EL presente giudizio.
Per il : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
NEL MERITO
- respingere le domande di parte ricorrente e di parte convenuta Controparte_2
siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa.
[...]
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertata e dichiarata la demanialità EL collettore A-C individuato dal CTU e l'estensione EL suo limiti e confine, condannare alla restituzione a favore EL EL collettore e dei CP_2 CP_1 manufatti che sui medesimi insistono e a garantirne al l'accesso; CP_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze e onorari EL presente giudizio.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
2 In via preliminare: con riferimento alle domande di parte ricorrente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a e per l'effetto estrometterla dal presente Controparte_2 giudizio.
Nel merito: previe le necessarie declaratorie EL caso, respingere comunque le domande di parte attrice e EL nei confronti di siccome infondate in fatto ed in CP_1 Controparte_2 diritto.
Quindi, anche alla luce ELla Consulenza Tecnica di ufficio, si rinuncia alle domande svolte nei confronti ELla P.A. convenuta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) con ricorso in riassunzione, a seguito ELla pronuncia di Parte_1 Pt_1 incompetenza per materia emessa dal Tribunale di Brescia originariamente adito a favore EL
Tribunale Regionale ELle Acque Pubbliche di Milano, ha convenuto in giudizio il
[...]
e il chiedendo di: Controparte_1 Controparte_2
• accertare e dichiarare che non ha alcun obbligo, nei confronti EL Parte_1
BA EL DA (BS) e di di CP_1 Controparte_2 smaltire e/o scaricare, attraverso la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di la «Tubazione LU», come definita nella narrativa EL ricorso), le acque Parte_1 provenienti dalla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di
[...]
(la «Tubazione Romantica», come definita nel ricorso) - Controparte_2
• condannare il di BA EL DA (BS) a separare e/o dividere in via definitiva, CP_1
a proprie cura e spese, la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di Parte_1 dalla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di
[...] [...]
attraverso ogni strumento fisso, non removibile, più idoneo allo scopo Controparte_2 di cui sopra e/o, in ogni caso, ad interdire qualsivoglia ulteriore convogliamento di acque dalla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di Controparte_2 nella tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di
[...] Parte_1
–
[...]
• ordinare a di mantenere chiusa la paratia removibile che divide, laddove CP_2 chiusa, la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di alla Parte_1 tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di Controparte_2
e/o di non favorire, in alcun modo, qualsivoglia ulteriore convogliamento di
[...] acque dall'una all'altra tubazione di cui sopra, nelle more ELla divisione, in via definitiva, ELla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di alla tubazione Parte_1 presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di Controparte_2 da parte EL –
[...] Controparte_1
• condannare il e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, alla rifusione integrale ELle spese sostenute da
[...] Parte_2
[...
[...] nell'ambito EL procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 3316/2021 R.G. (o
[...]
«ATP», come definito in narrativa EL presente ricorso), quest'ultime quantificate nella misura complessiva di € 4.744,80;
in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui sarà accertato e dichiarato che ha Parte_1
l'obbligo, nei confronti EL Comune di BA EL DA (BS) e/o di
[...]
di smaltire e/o scaricare, attraverso la tubazione presente nel sottosuolo Controparte_2 EL terreno di le acque provenienti dalla tubazione presente nel sottosuolo EL Parte_1 terreno di accertare e dichiarare che le acque Controparte_2 di cui sopra non includono quelle EL Reticolo Idrico Minore EL fiume denominato VAS e, per
l'effetto, condannare il Comune di BA EL DA (BS) a precludere, in ogni caso, il convogliamento di tali acque dalla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di nella tubazione presente nel sottosuolo EL Controparte_2 terreno di proprietà di Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Comune di BA EL DA (BS) non sarà condannato a dividere definitivamente, a proprie cura e spese, la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di alla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di Parte_1
e/o ad interdire il convogliamento di acque Controparte_2 dall'una all'altra tubazione di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto di in Parte_1 ogni caso, di provvedere, a proprie cura e spese, alla divisione, in via definitiva, ELla tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di dalla tubazione presente nel Parte_1 sottosuolo EL terreno di proprietà di – Controparte_2
o nella denegata e non creduta ipotesi in cui Controparte_2 non sarà condannata alla refusione ELle spese di € 4.744,80 sostenute da Parte_1 nell'ambito EL procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 3316/2021 R.G., in ogni caso, condannare il alla rifusione integrale di tali spese a Controparte_1 Parte_1
Si è costituita la società (di seguito Controparte_2 Controparte_2
o solo ) ed ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2 merito alle richieste inerenti la modifica ELle condutture in cui confluiscono le acque EL torrente
VAS in quanto condutture di proprietà esclusiva EL Comune;
nel merito, ha chiesto il rigetto ELle domande, in quanto infondate in fatto e diritto, ed ha chiesto in via riconvenzionale, di:
- “Accertare e dichiarare la natura pubblica ELl'opera idraulica oggetto EL contenzioso, condannando il di all'esecuzione ELle opere descritte nella relazione CP_1 Controparte_1 peritale redatta in sede di ATP per risolvere i disagi recati ai privati dal non corretto deflusso ELle acque.
- Accertare e dichiara la costituzione di servitù di scarico a carico dei fondi e a favore Pt_1 dei fondi per lo smaltimento ELle acque in esame, costituita per destinazione EL padre CP_2 di famiglia a norma ELl'art. 1062 c.c. o comunque ai sensi ELl'art. 1158 c.c.;
4 - Accertare e dichiara la servitù pubblica di scarico in favore EL ed a carico dei fondi di CP_1
ai sensi ELl'art. 1158 c.c”. Controparte_2
Si è costituito in giudizio anche il opponendosi alle richieste ELla Controparte_1 ricorrente e EL convenuto di cui ha chiesto il rigetto, chiedendo – in via Controparte_2 riconvenzionale-
“- accertata e dichiarata la demanialità di tutti i corsi d'acqua descritti nel presente ricorso (e individuati con le lettere “A”, “B” e “C”) e l'estensione dei loro limiti e confini, condannare
alla restituzione a favore EL di tali corsi d'acqua e dei manufatti che sui CP_2 CP_1 medesimi insistono e a garantirne al l'accesso; CP_1
- accertare il rispetto ELle distanze dei manufatti e degli edifici di e di dai corsi CP_2 Pt_1
d'acqua oggetto EL presente contenzioso;
- condannare al ripristino EL canale identificato in narrativa con la lettera “B” ovvero, CP_2 in via subordinata, condannare al risarcimento EL danno a favore EL Comune per un CP_2 importo pari al costo per il ripristino EL suddetto canale;
- condannare alla riapertura EL canale identificato in narrativa con la lettera “A”, nella CP_2 parte che è stata tombinata da ovvero, in via subordinata, condannare al CP_2 CP_2 risarcimento EL danno a favore EL per un importo pari al costo per la riapertura EL CP_1 suddetto canale.”
2. Così instaurato il contraddittorio, previa assegnazione alle parti di termini per la precisazione ELle domande e la formulazione ELle istanze istruttorie, preso atto che non era in contestazione tra le parti la destinazione pubblica ELla tubazione presente nel sottosuolo dei terreni di proprietà di Pt_1
e EL con ordinanza EL 13.3.2024 è stata disposta una CTU volta ad accertare Controparte_2 quale fosse la funzione originaria ELla tubazione di smaltimento ELle acque esistente nel sottosuolo EL terreno di quale l'utilizzo e destinazione nel tempo avuta, in particolare con Parte_1 riferimento alle tipologie di acque che vi convogliano in relazione ai due canali di scolo esistenti nel terreno di proprietà nonché verificare se vi siano stati degli interventi che Controparte_2 abbiano modificato lo stato dei luoghi influendo sullo scorrimento ELle acque e il loro deflusso verso il fiume e possano aver causato o contribuito a causare le problematiche denunciate da con Pt_1 riferimento al terreno di sua proprietà; accertare e indicare gli interventi necessari per il corretto convogliamento e/o deflusso ELle acque attraverso la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di . Pt_1
All'esito ELla disposta CTU ed in considerazione ELle risultanze raggiunte dal perito EL giudice, i procuratori ELle parti hanno precisato le conclusioni nei termini riportati in epigrafe, con le quali, sostanzialmente, la parte ricorrente ha rinunciato ad alcune domande inizialmente proposte – quale quella volta ad inibire il deflusso nella tubazione presente nel sottosuolo di ELle acque Pt_1 provenienti dalla tubazione presente nel sottosuolo EL nonché quella Controparte_2 subordinata volta ad ottenere l'ordine nei confronti di di astenersi dal manovrare la paratia CP_2
5 o paratoia metallica mobile- e, dal canto suo, non ha riproposto le domande Controparte_2 riconvenzionali originariamente proposte.
Infine, anche il ha concluso precisando solo la prima ELle domande Controparte_1 riconvenzionali, ovvero quella volta a fare accertare la demanialità di tutti i corsi d'acqua e l'estensione dei loro limiti e confini con condanna di alla restituzione a favore EL CP_2 CP_1 di tali corsi d'acqua e dei manufatti che sui medesimi insistono, ovvero a garantirne l'accesso al
CP_1
3. Per meglio comprendere l'oggetto EL giudizio occorre effettuare una premessa storico fattuale ELla vicenda.
Le società e la convenuta sono proprietarie nel Comune di Pt_1 Controparte_2 [...]
di due fondi confinanti, sui quali ciascuno gestisce una propria attività di campeggio. CP_1
La proprietà dei fondi era originariamente in capo ai fratelli GI e che nell'anno Persona_1
1984 hanno proceduto alla divisione. A seguito di ulteriori atti, i terreni assegnati a Persona_1 sono stati trasferiti ad e quelli assegnati a sono divenuti di proprietà di Pt_1 Parte_3
CP_2
Ebbene, risulta documentalmente che i fratelli in data 12.5.1978, ebbero a stipulare col CP_2 di nella persona EL Segretario Comunale p.t., un “contratto di CP_1 Controparte_1 costituzione di servitù di posa dei tubi per lo smaltimento ELl'acqua meteorica a favore EL Comune Co
” (doc. 3 fasc. e doc. 2 fasc. , dando facoltà all'Ente di Controparte_1 Pt_1 CP_2 eseguire sui predetti mappali gli scavi e le costruzioni come da progetto approvato con ELibera consigliare n. 19/77, precisando altresì che: “i manufatti e la tubazione che saranno eseguiti rimangono di piena proprietà EL Comune, il quale resta facoltato di eseguire in seguito, se ed in quanto ve ne sarà bisogno, tutte le riparazioni necessarie per assicurare la conservazione e la piena efficienza, senza obbligo di corrispondere alcun compenso al proprietario per eventuali danni che questo potesse accampare, salvo il ripristino a perfetta regola d'arte. Si conviene inoltre che, a richiesta dei proprietari EL fondo nel quale sono installate, le tubazioni di cui sopra potranno essere spostate secondo le indicazioni degli stessi proprietari, senza che il Comune abbia nulla da obbiettare, si precisa che tale eventuale spostamento sarà eseguito a cura e spese EL Comune, con esclusione di qualsiasi onere o spesa a carico dei proprietari”.
Sulla scorta ed in forza di tale contratto il realizzava alla fine degli anni '70 le tubazioni CP_1 oggetto EL presente gravame e descritte anche in sede di ATP (doc. 3) che ha affermato la presenza di una tubazione di proprietà comunale nel sottosuolo EL terreno di proprietà Controparte_2 destinata allo smaltimento ELle acque sia piovane sia EL fiume VAS, facente parte EL reticolo idrico minore;
tale tubazione si innesta poi con quella presente nel sottosuolo di proprietà di , Pt_1 mediante una paratia semi-mobile situata su aree di proprietà esclusiva EL CP_2
4. Ebbene, oggetto EL contendere è proprio la gestione, manutenzione ed in genere l'utilizzo ELle tubazioni di proprietà EL Comune di che attraversano i terreni di e di Controparte_1 CP_2
, atteso che la ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto di accertare e dichiarare che Pt_1
6 non ha alcun obbligo contrattuale né di legge, né nei confronti EL Comune di Pt_1 CP_1 né nei confronti di di consentire il convogliamento e/o lo scarico nel lago di acque
[...] CP_2 piovane e di acque EL fiume VAS provenienti dalla tubazione Romantica, con conseguente condanna EL a separare e dividere in via definitiva la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di CP_1 proprietà di da quella insistente nel sottosuolo ELla confinante Pt_1 CP_2
Lamenta la ricorrente che a “partire dal mese di agosto ELl'anno 2015 fino all'attualità, specialmente in concomitanza con eventi piovosi significativi, si verificano fuoriuscite di acqua dalla
Tubazione LU, che hanno comportato una serie di danni alle proprietà di AB”.
Interpellato sin dai primi episodi il affinchè verificasse che le acque EL reticolo Controparte_1 idrico minore non confluissero nella tubazioni destinate alle sole acque meteoriche nonché di
«individuare una diversa soluzione che non dovesse interessare le aree di AB, emergeva un quadro incerto e contraddittorio, atteso che da un lato il preannunciava l'intenzione di CP_1 procedere alla «revisione EL progetto idraulico e un più corretto adeguamento ELla previsione alle problematiche EL comparto idraulico ELl'intero bacino imbrifero» (doc. 8 EL 15.2.2016), ma contemporaneamente comunicava che non risultava la presenza di una tubazione di pubblica utilità nei terreni di proprietà di AB (doc. 8 bis, raccomandata EL 15.2.2016).
A seguito EL protrarsi dei disagi di e ELle ripetute richieste di intervento il Pt_1 CP_1 effettuava un sopralluogo nel settembre 2017 presso i terreni di e di AB, CP_2 durante il quale constatava, tra l'altro, che «[e]ntrambi» i «canali [i.e.: le tubazioni di AB e
» «[sono regolati da paratia mobile gestita dal sig. Baz[z]oli non accessibile al CP_2 pubblico» e che «[è] evidente che il canale C [i.e.: la tubazione di AB], per pendenza e portata non è in grado di assorbire lo scarico EL canale A [i.e.: la tubazione di […]» CP_2
(cfr. comunicazione inviata a AB, in data 15 settembre 2017 sub doc. 11).
Ad ulteriore riprova ELla incertezza esistente, la parte ricorrente evidenziava che le carte EL RIM degli anni 2003 e 2007 erano totalmente difformi rispetto allo stato dei luoghi, tanto che non figurava la tubazione o canale “C” (secondo la mappatura utilizzata dalle parti), ma soltanto i due Pt_1 canali (A e B) insistenti sulla proprietà situazione che induceva il a comunicare CP_2 CP_1 con la raccomandata EL 2.3.2021 di ritenere opportuno rilevare lo stato di fatto reale cercando di capire se la difformità in essere tra la realtà dei luoghi e le tavole Rim (fosse) legata ad errori di rilievo EL RIM stesso o a modifiche artificiose dei privati (doc. 20 all. fasc. ). Pt_1
5. Proprio al fine di fare chiarezza e trovare una soluzione bonaria ELla vicenda, procedeva Pt_1 con un accertamento tecnico preventivo volto ad accertare lo stato dei luoghi e, in particolare, ELla tubazione esistente nel sottosuolo di onde verificare se la stessa fosse interessata Parte_1 dallo scorrimento di acque (meteoriche e/o EL reticolo idrico minore) provenienti da tubazioni di proprietà di terzi e, segnatamente, dalla tubazione di Controparte_2 ed individuare le misure da adottare per impedire l'afflusso e scorrimento di acque provenienti
[...] da tubazioni di proprietà di terzi. A tale ATP non partecipava il che infatti ha eccepito la CP_1 nullità ed inutilizzabilità ELla consulenza svolta in sede di ATP in questo giudizio.
7 La relazione redatta in sede di ATP confermava il convogliamento di acque piovane e EL fiume VAS dalla tubazione esistente nel sottosuolo di alla tubazione nel sottosuolo LU, la CP_2 inadeguatezza, rispetto al carico di tali acque, ELle opere idrauliche esistenti (pur sul diverso presupposto ELlo scarico «ELle acque meteoriche […] ad una quota di innesto troppo bassa») nonché la mancata manutenzione ELle predette opere. Indicava, quindi, le «opere necessarie per eliminare le immissioni ed il loro costo.
6. , alla luce degli accertamenti svolti, ritenendo che la tubazione esistente nel proprio Pt_1 terreno fosse destinata allo smaltimento e/o scarico nel lago ELle sole acque piovane confluite nella stessa dall'esterno e di non essere tenuta a farsi carico con la Tubazione LU di acque EL Reticolo
Idrico Minore come quelle EL fiume VAS, anche in considerazione ELla comunicazione EL CP_1 che attestava che nei terreni di non risultavano tubazioni di pubblica utilità, ha introdotto il Pt_1 presente giudizio al fine di accertare l'inesistenza di alcun obbligo a suo carico di ricevere le acque provenienti dalla proprietà con ordine a quest'ultima di tenere chiusa la paratia removibile CP_2 posta a monte e che, se chiusa, divide la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno da Pt_1 quella insistente nel terreno di CP_2
Tali domande sono state contrastate da che ha rilevato, da un lato, che le tubazioni sono CP_2 di proprietà EL Comune di alla luce EL contratto di servitù redatto dagli originari Controparte_1 proprietari dei fondi con il Comune stesso e che dagli accertamenti svolti in sede di ATP è emerso che le tubazioni in esame sono da oltre 40 anni direttamente funzionali alla gestione EL torrente Vas.
Ciò, secondo qualificherebbe a pieno titolo tali condutture -in cui convogliano le acque CP_2 EL torrente Vas inscindibilmente dalle acque bianche- come un'unica opera idraulica pubblica, la cui gestione, manutenzione e funzionamento compete esclusivamente al Pertanto, secondo la CP_1 difesa ELla resistente l'obbligo ELla società di smaltire le acque provenienti CP_2 Pt_1 dalla tubazione presente nel sottosuolo di proprietà di , deriverebbe Controparte_2 inequivocabilmente dalla servitù di scarico costituita dai dante causa ELla stessa in Pt_1 favore EL Comune di nel 1978. Controparte_1
Sulla scorta di tali argomentazioni, ha allegato l'esistenza ELla servitù di scarico a carico CP_2 dei fondi di e a favore di quelli di per lo smaltimento ELle acque in esame Pt_1 CP_2 costituita per contratto ovvero per destinazione EL padre di famiglia ex art. 1062 c.c..
Dal canto suo, la difesa EL si è limitata ad affermare che i corsi Controparte_1
d'acqua attraversanti le proprietà ELle due società LU e devono essere trattati CP_2 unitariamente, atteso che sono stati realizzati dal alla fine degli anni '70, in virtù ELl'atto di CP_1 servitù stipulato con gli allora proprietari EL terreno, con lo scopo di convogliare nel Lago di DA le acque meteoriche ed una parte di corsi d'acqua già esistenti a monte, tra cui le acque EL torrente
VAS. Pertanto, la difesa EL ha chiesto voler accertare la demanialità di tutti i corsi d'acqua CP_1 oggetto di causa, con tutte le conseguenze quanto alla verifica ELl'esistenza ELla fascia di rispetto indicata nel RIM e condanna di chi li detiene alla restituzione al e al ripristino ELlo stato dei CP_1 luoghi, qualora modificato.
8 7. In corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, che -sulla base EL meticoloso esame ELla documentazione presente in atti e presso gli Enti pubblici e dei sopralluoghi effettuati in contradditorio con i CTP nominati, ha consentito di fare chiarezza ed accertare l'attuale stato dei luoghi oggetto di causa, la natura e la funzione ELle tubazioni insistenti sulle proprietà ELle due società rassegnando le seguenti conclusioni non contestate dalle parti EL Parte_4 giudizio.
Quanto alla destinazione dei canali oggetto di causa, il CTU nominato, ing. , ha Persona_2 chiarito che sebbene nel Reticolo Idrografico Minore (RIM) EL Comune di siano Controparte_1 riportati tre canali, indicati negli atti di causa con le lettere “A”, “B” e “C”, i sopralluoghi hanno consentito di verificare l'esistenza di un unico canale che è “il collettore interrato che partendo dalla seconda derivazione EL canale aperto a pelo libero EL torrente Vas a monte, attraversa prima i terreni di proprietà di , poi quelli di ed infine scarica a lago in fondo Controparte_2 Pt_1 alla strada interna a nord EL . Questo collettore segue un tracciato che coincide Parte_5 con il primo tratto EL canale “A” e poi con il tratto intermedio e terminale EL canale “C” (Figura
12)”.
Il CTU ha poi sottolineato che “Negli atti di causa risulta un documento EL 12 maggio 1978, che dovrebbe essere un “Contratto di costituzione di servitù di posa dei tubi per lo smaltimento ELl'acqua meteorica a favore EL Comune di ”. Secondo questo documento, la Controparte_1 tubazione da posare è in cemento, di diametro 100 cm, profondità minima di posa “fondo tubo” di
1,50 cm e dotata di pozzetti di ispezione. I terreni di posa, oggetto quindi di servitù, sono quelli corrispondenti ai mappali 3865/b, 2519/b, 2519/a, 6039.
E' bene osservare che tale “Contratto di costituzione di servitù” risulta essere controverso. Sebbene firmato sia dal Segretario Comunale e dal Sindaco di allora e nonostante si faccia riferimento all'approvazione EL progetto con ELiberazione consiliare n. 19/77, esso non risulta che sia stato mai ufficialmente approvato e protocollato. Inoltre, non è stato possibile rintracciare negli uffici comunali né la planimetria, citata nel documento, né un progetto ELl'opera.
Tuttavia, appare evidente la rispondenza tra i dati catastali (a parte l'errata indicazione EL mappale
3865/b, che in realtà è il 3895/a) e tecnici e le caratteristiche EL collettore esistente riscontrate durante i sopralluoghi. Si può quindi affermare che questo collettore sia stato effettivamente costruito dal , presumibilmente alla fine degli anni 70 EL secolo scorso. Controparte_1
Le caratteristiche tecniche e il tracciato EL collettore ne rendono evidente lo scopo, che è quello di convogliare una parte ELle acque raccolte dal torrente Vas e convogliate dal canale a monte. Si tratta, come già ricordato nel paragrafo 1, di acque di origine meteorica e quindi pubbliche e di pubblica utilità. Questo scopo è quello originario, che ne ha giustificato la realizzazione.
Nella sostanza, il collettore è stato realizzato come un canale scolmatore ELle acque raccolte dal torrente Vas, con lo scopo di evitare l'allagamento dei terreni a valle ELla SP 39 in caso di deflussi particolarmente abbondanti derivanti da precipitazioni intense”. (cfr. relazione pag. 17-18).
9 Pertanto, in sintesi, sulla base ELle complete ed esaustive verifiche effettuate dal CTU, non confutate dalle parti, esiste oggi un solo collettore che coincide in parte con il tracciato dei canali “A” e “C” risultanti dal RIM, destinato a convogliare acque pubbliche o di pubblica utilità; non esiste invece il canale “B”, né il tratto di scarico EL canale “A”.
In merito al canale definito come “B” il CTU ha evidenziato che, “probabilmente, almeno per una parte EL tracciato riportato nella cartografia EL RIM, doveva essere un piccolo canale a cielo aperto, con funzione di scolo di acque di deflusso superficiale di origine meteorica o di canale irriguo, appartenente ad una rete di canali riportata nella cartografia IGM EL 1950. […]
Nella ortofoto EL 1975 (Figura 14 ELla rel.), tuttavia, non si rinviene più traccia di tale canale irriguo, per cui il CTU ha desunto che il canale sia stato interrato in un momento imprecisato tra il
1950 e il 1975, presumibilmente perché era venuta meno la sua funzione irrigua”.(v. pag. 19 rel.
CTU)
Il perito ha ulteriormente verificato, effettuando degli appositi scavi, che l'originario canale irriguo,
a cielo aperto, non era stato successivamente sostituito da un collettore interrato, come erroneamente la cartografia EL RIM poteva far pensare.
In merito al canale presente nel sottosuolo di (canale “C”) e alla sua funzione, il perito Pt_1 ha potuto verificare che “Il tratto di collettore che passa nei terreni di proprietà di coincide Pt_1 con il tratto intermedio e terminale EL canale “C” presente nel Reticolo Idrico Minore EL Comune di . Controparte_1
Questo tratto è parte EL collettore che parte dalla seconda derivazione EL canale a monte, che scorre a monte lungo la Strada Provinciale 39. Le acque derivate dal collettore sono di origine meteorica, raccolte da un'area urbana a ovest ELla SP 39 e convogliate dal torrente Vas, che poi prosegue a valle, dopo l'attraversamento di tale strada, sotto forma di canale artificiale. Il tratto iniziale EL collettore coincide, fino al quarto pozzetto, con il tratto iniziale EL percorso EL canale
“A” come riportato nella cartografia EL RIM (vedi Figura 12).
A valle EL quinto pozzetto, il collettore convoglia anche altre acque, sempre di origine meteorica, provenienti dalla copertura EL Centro Servizi EL e da un terreno e un capanno Parte_5 vicini. La confluenza di queste ultime acque avviene mediante due tubazioni di scarico in corrispondenza EL pozzetto stesso” (v. relaz. CTU pag. 18). Di conseguenza, secondo il CTU, la tubazione presente nel sottosuolo di deve farsi carico ELle acque di origine meteorica che Pt_1 provengono dal tratto di collettore presente nel sottosuolo dei terreni di proprietà EL camping
Romantica a monte, che coincide con la parte iniziale EL cosiddetto canale “A” presente nel Reticolo
Idrico Minore EL Comune di Controparte_1
Quanto infine al canale definito “A”, coincidente parzialmente con il tratto iniziale EL collettore che origina dalla seconda derivazione EL canale artificiale di drenaggio a valle EL torrente Vas, il perito ha affermato trattarsi di collettore, realizzato alla fine degli anni 70 EL secolo scorso, costituito da una tubazione interrata in CLS, escludendo che lungo il medesimo tracciato esistesse un precedente canale superficiale aperto e ciò in considerazione ELl'assenza di tracce nelle già citate carta IGM EL
1950 e ortofoto EL 1975. “Per le stesse ragioni si esclude che anche i prolungamenti a lago dei
10 canali “A” e “B”, riportati nella cartografia EL RIM, siano effettivamente esistiti. Tale affermazione
è confermata sia dalla mancanza di scarichi al lago nei punti indicati da tale cartografia, come accertato in sede di sopralluogo, sia dagli esiti degli scavi effettuati durante il secondo sopralluogo, dai quali non emerge la presenza di alcun tipo di tubazione interrata, né indizi di un pre-esistente canale aperto lungo tali prolungamenti (vedi fotografie da A.1 ad A.4 in Allegato A)”. (v. pag. 20 rel
CTU).
Alla luce di tali considerazioni, l'ing. ha concluso col ritenere che “il canale “A” non è stato Per_2 chiuso, né tombinato, neanche parzialmente” (attestando così l'infondatezza ELla domanda svolta dal volta ad ottenere la condanna di alla riapertura EL canale identificato nella CP_1 CP_2 lettera “A” fondata sul presupposto che fosse stato illegittimamente chiuso da . CP_2
8. L'esaustiva relazione EL CTU redatta sulla scorta ELle approfondite indagini e verifiche svolte, per chiarezza e completezza viene fatta propria dal Collegio. Le conclusioni rassegnate dal CTU sono state recepite ed accettate da LU e da che, alla luce degli esiti ELla consulenza CP_2
d'ufficio, hanno modificato le rispettive conclusioni, rinunciando ad alcune ELle domande inizialmente proposte e riformulando le altre.
Nelle note di precisazione ELle domande di AB, la difesa ha infatti ammesso di aver agito in giudizio sul presupposto che esistessero due tubazioni in uso: una nel sottosuolo EL terreno di sua proprietà e l'altra nel sottosuolo EL terreno di proprietà di All'esito ELla consulenza CP_2 tecnica d'ufficio è invece risultato che i terreni di proprietà LU e sono attraversati da CP_2 un unico “canale”, definito anche collettore A-C, in cui confluiscono e defluiscono insieme acque meteoriche e acque (di pubblica utilità) provenienti dal torrente Vas. Sicchè, ha sottolineato la ricorrente, a prescindere dal fatto che detto collettore sia stato realizzato in forza di contratto di servitù
o meno, rimane che esso è privo di alcuna disciplina inter partes e, soprattutto, non risulta essere mai stato oggetto di alcuna manutenzione da parte EL che, pur Controparte_1 reclamandone la demanialità, prima ELla CTU svolta, non aveva neppure contezza di quali tubazioni fossero presenti nel sottosuolo dei terreni di proprietà di LU e di (pensando vi fossero CP_2 addirittura tre canali come dimostrano le risposte a suo tempo fornite con le mail già richiamate).
A fronte ELle emergenze processuali, quindi, la difesa di LU ha precisato le domande, ribadendo
-nel merito- la richiesta di condannare il ad eseguire la manutenzione Controparte_1 ELla tubazione presente nel sottosuolo di proprietà di LU, ovvero EL collettore A-C, precisando altresì (quanto all'originaria richiesta di condanna ad eseguire le opere idrauliche più opportune) di ordinare allo stesso di “verificare e assicurare (a LU), tramite le eventuali opere CP_1 ritenute più idonee di giustizia, il corretto convogliamento e/o deflusso ELle acque attraverso il
Collettore A-C”, atteso che il collettore in oggetto non risulta essere stato mai oggetto di disciplina e/o di progettazione alcuna.
La difesa ELla ricorrente ha poi espressamente riconosciuto che, attesi gli esiti peritali, devono considerarsi superate le altre domande inizialmente svolte in via principale – nello specifico, quella di accertare e dichiarare che nella tubazione presente nel sottosuolo di LU non devono confluire
11 e/o defluire acque provenienti dalla tubazione presente nel sottosuolo di proprietà e/o CP_2 acque diverse da quelle meteoriche, nonché la conseguente richiesta di condanna EL CP_1 ad interdire il convogliamento e/o deflusso di cui sopra – e la domanda
[...] CP_1 subordinata nel merito di accertare e dichiarare che la tubazione di LU non ha la capacità di farsi carico di acque provenienti dal sottosuolo di (v. pag. 15 e 16 note conclusive EL CP_2
30.1.2025).
LU ha ribadito, invece, la domanda concernente la gestione e manovrabilità ELla paratia metallica mobile, insistendo non solo sull'ordinare a di astenersi dal manovrarla, ma CP_2 chiedendo di ordinare al di provvedere alle procedure di regolazione, controllo e CP_1 manutenzione di essa, oltre che agli interventi strutturali che ne impediscano la manomissione da parte di terzi.
8.1. La prima domanda svolta da LU, nei termini sopra precisati di “ordinare al Comune di
di verificare e assicurare tramite le eventuali opere ritenute più idonee di Controparte_1 giustizia, il corretto convogliamento e/o deflusso ELle acque attraverso il Collettore A-C, è inammissibile per la genericità ELla sua formulazione oltre che per la sua novità e tardività, atteso che nelle note EL dicembre 2023 LU aveva richiesto l'esecuzione ELle opere indicate dal CTU nell'ambito EL procedimento di accertamento tecnico preventivo;
tali opere non sono più richieste atteso che le conclusioni contenute nell'ATP sono superate dalle diverse valutazioni rese dal CTU nel presente giudizio, accettate e condivise dalle parti;
non può essere emesso un ordine di eseguire
“eventuali opere”, non meglio specificate ed individuate, tra l'altro rimettendo al destinatario ELl'ordine stesso la valutazione ELla loro idoneità a garantire il corretto deflusso ELle acque. Allo stesso modo, il Tribunale ritiene non sia accoglibile la seconda domanda rassegnata da LU, contenente un generico ordine al Comune di “eseguire e corrette pratiche di manutenzione EL
Collettore A-C”, per essere un dispositivo non eseguibile, per genericità ed indeterminatezza.
8.2. Di contro si ritiene di dover disporre comunque l'ordine in capo al di Controparte_1 provvedere alla gestione e manutenzione EL canale oggetto di causa e di occuparsi EL corretto deflusso ELle acque in esso confluenti. Infatti, le parti sono tutte concordi nel ritenere che la tubazione che attraversa il sottosuolo di proprietà di e di LU sia di proprietà comunale e che vi CP_2 confluiscano pacificamente acque meteoriche e acque provenienti dal torrente Vas e, quindi, di pubblica utilità.
La circostanza è stata altresì accertata dal CTU ing. che, pur sottolineando l'assenza di un Per_2 progetto ufficialmente approvato e protocollato agli atti EL per la costruzione EL collettore CP_1 in esame da parte ELl' ha ritenuto che “le caratteristiche tecniche ed il tracciato EL collettore Pt_6 ne rendono evidente lo scopo, che è quello di convogliare una parte ELle acque raccolte dal torrente
Vas e convogliante dal canale a monte”, concludendo con l'affermare che, sin dall'origine, il canale era destinato a convogliare acque pubbliche o comunque di pubblica utilità.
Da tale conclusione non può derivare, però, la dichiarazione di demanialità EL “corso d'acqua” e
“l'estensione dei loro limiti e confini” come richiesto dal atteso che se può ritenersi CP_1 acclarato che il collettore sia stato effettivamente costruito dal è altrettanto Controparte_1
12 pacifico che la tubazione sia stata posta nel sottosuolo dei terreni di proprietà privata di LU e per cui, il fatto che sia intervenuto tra i privati e l'Ente pubblico “un contratto di CP_2 costituzione di servitù di posa dei tubi per lo smaltimento ELl'acqua meteorica a favore EL Comune di ”, non è, di per sé, elemento sufficiente a conferire natura pubblica alla Controparte_1 costruzione realizzata ove all'accordo non abbia fatto seguito l'acquisizione EL bene al demanio occorrendo, al fine indicato, l'adozione di strumenti autoritativi o privatistici idonei a determinare detto trasferimento (cfr. Cass. Sent. n. 2386 EL 14/04/1980 e Sent. n. 5258 EL 04/03/2011).
8.3. Alla destinazione a raccogliere e far confluire acque pubbliche o di pubblica utilità consegue l'obbligo per il quale titolare ELle funzioni in tema di polizia ELle acque, il Controparte_1 compito di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ELle opere idrauliche oltre che agli interventi di pulitura di canali e rimozione dei materiali di risulta, ovvero di eseguire tutte le opere necessaria alla gestione e manutenzione EL collettore, comprese le paratie presenti.
Tale conclusione trova conforto nelle conclusioni rassegnate dal CTU che ha ravvisato in capo al l'obbligo di provvedere alla manutenzione EL collettore “A-C”, in quanto canale CP_1 appartenente al RIM e realizzato per un'utilità pubblica. La funzione di polizia ELle acque EL imporrà a quest'ultimo di prendere provvedimenti anche in merito alle paratoie, atteso che CP_1 il CTU ha sottolineato, con argomentazione condivisa dal Collegio e che si fa propria, che “per un controllo efficace EL rischio idraulico dei luoghi è comunque necessario che la paratoia mobile sul canale a valle ELla seconda derivazione sul canale EL Torrente Vas sia soggetta a codificate procedure di regolazione, controllo e manutenzione da parte EL , Controparte_1 provvedendo anche ad interventi strutturali che ne impediscano l'eventuale manomissione da parte di persone non autorizzate”.
8.4. Va, inoltre, osservato che contrariamente a quanto asserito da LU con la doglianza secondo cui il CTU non avrebbe verificato in concreto il corretto convogliamento e/o deflusso ELle acque attraverso il collettore in oggetto (v. pag. 7 note EL 30.1.2025), l'ing. ha puntualmente Per_2 esaminato la capacità idraulica EL canale “C” e dopo aver fornito la descrizione strutturale EL collettore, calcolando la portata ELle acque – di cui ha riportato tutti i calcoli con indicazione dei criteri utilizzati per eseguirli- ha concluso col ritenere che “la tubazione presente nel sottosuolo EL terreno di proprietà di ha la capacità e le caratteristiche necessarie per farsi carico ELle Pt_1 acque meteoriche e/o di acque provenienti dal reticolo idrico minore e/o di acque provenienti dalle tubazioni presenti nei terreni di proprietà di . Tra l'altro, il CTU ha Controparte_2 ulteriormente precisato che una adeguata manutenzione EL collettore, volta ad eliminare o almeno ridurre i depositi e le concrezioni calcaree sul fondo potrebbe aumentare la sua capacità di convogliamento di circa il 10%.
Pertanto, facendo proprie le considerazioni EL consulente d'ufficio, in mancanza di alcuna critica dei criteri tecnici e dei calcoli effettuati, non può che concludersi in conformità, ritenendo che la capacità di convogliamento EL collettore “A-C” sia attualmente adeguata allo scopo per il quale è stato
13 realizzato, capacità che potrebbe ulteriormente aumentare se– come sottolineato dal CTU- sarà oggetto di opere di manutenzione ordinaria.
8.5. Alla luce ELle verifiche effettuate il CTU ha, infine, ritenuto che i problemi di allagamento lamentati da siano da ricondurre esclusivamente al non corretto allaccio sul fondo EL Pt_1 collettore, in corrispondenza EL quinto pozzetto, ELlo scarico ELle acque meteoriche provenienti dalla copertura EL Centro Servizi. Il CTU nel descrivere lo stato dei luoghi ha rappresentato che “A valle EL quinto pozzetto, il collettore convoglia anche altre acque, sempre di origine meteorica, provenienti dalla copertura EL Centro Servizi EL e da un terreno e un capanno Parte_5 vicini. La confluenza di queste ultime acque avviene mediante due tubazioni di scarico in corrispondenza EL pozzetto stesso” (v. relaz. CTU pag. 18). Ebbene, la posizione di questo scarico,
a soli 15 cm dal fondo, secondo il perito, ne causano il rigurgito anche per piccole portate convogliate.
Ad spetta quindi il distoglimento o la modifica degli scarichi nel collettore ELle acque Pt_1 meteoriche dal Centro Servizi e dai terreni circostanti, in modo da evitare i rigurgiti e gli allagamenti conseguenti.
8.6 In conclusione, quanto alle domande svolte da alla luce di tutte le suesposte Pt_1 osservazioni e considerazioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere nei seguenti limitati termini: all'accertata l'esistenza di un unico canale collettore in cui confluiscono acque meteoriche e provenienti dal torrente Vas e, quindi, di pubblica utilità, consegue l'individuazione in capo al ELl'obbligo di eseguire tutte le opere necessarie alla gestione, Controparte_1 manutenzione e controllo EL suddetto collettore, comprensivo ELle paratoie mobili, con la precisazione che il dovrà provvedere altresì ad effettuare interventi strutturali che CP_1 impediscano l'eventuale manomissione ELla paratorie da terzi, come suggerito dal CTU.
9. Passando all'esame ELle difese svolte da va preliminarmente disattesa Controparte_2
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Appare evidente che, a fronte ELle circostanze fattuali allegate da e ELle domande Pt_1 formulate nell'atto introduttivo, volte ad accertare l'insussistenza di alcun obbligo in capo a Pt_1
di far confluire nella tubazione passante nel suo sottosuolo le acque provenienti dal collettore che
[...] attraversa la proprietà con ordine a quest'ultima di mantenere chiusa la paratia mobile CP_2 esistente tra le due tubazioni, sussistesse la piena legittimazione processuale di a CP_2 partecipare al giudizio.
Il controllo EL giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione EL rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale, mentre attiene al merito ELla causa l'eventuale accertamento ELl'estraneità EL convenuto al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
9.1 Nel merito, la difesa di non ha ribadito nelle note di precisazione ELle conclusioni e CP_2 nelle memorie conclusive depositate le domande riconvenzionali inizialmente proposte volte, da un lato, ad accertare la natura pubblica ELl'opera idraulica oggetto EL giudizio (con condanna EL ad eseguire le opere descritte nella relazione peritale redatta in sede di ATP) e, dall'altro, ad CP_1
14 accertare la costituzione di una servitù di scarico a carico dei fondi di e a favore dei fondi Pt_1
oltre che la servitù pubblica di scarico in favore EL ed a carico EL fondi di CP_2 CP_1
Verosimilmente, alla luce ELle risultanze ELla disposta CTU e dalla Controparte_2 valutazione complessiva ELla condotta processuale ELla parte può desumersi, logicamente, il venire meno ELl'interesse di a coltivare le domande riconvenzionali che devono ritenersi CP_2 abbandonate.
10. Passando infine alle spese processuali, considerata la necessità ed utilità ELle consulenze tecniche disposte sia in sede di ATP che nel corso EL presente giudizio per ricostruire lo stato dei luoghi, individuare il canale esistente nei terreni di proprietà ELle due società, la sua costituzione e funzione, attesa la totale incongruenza tra quanto emergeva dagli atti pubblici e la situazione reale e la difficoltà ad ottenere dal risposte chiare o i dovuti accertamenti;
considerato, inoltre, che Controparte_1 le perizie si sono rivelate necessarie per individuare e definire gli obblighi gravanti su ciascuna ELle parti in relazione al collettore “A-C”, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi e di ragioni di equità per porre le spese di ATP (sostenute per l'opera ELl'arch. e di CTU (per l'attività ELl'ing. Per_3
) solidalmente a carico di tutte le parti e nei rapporti interni per quote paritarie. Di conseguenza Per_2 condanna le parti resistenti e a rifondere, ognuno per la CP_2 Controparte_1 rispettiva quota, la spesa di € 3.729,44, corrisposto da AB al consulente tecnico di ufficio, arch. Persona_4
Non si ritiene invece di poter accogliere la domanda di rifusione ELle spese sostenute per l'assistenza legale e il CTP formulata da . Pt_1
Le spese ELl'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione ELla procedura, a carico ELla parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico EL soccombente e da liquidare in un unico contesto (cfr. Sentenza n. 14268 EL 08/06/2017).
Nel caso di specie ritiene la Corte che la decisione assunta sulla base degli accertamenti effettuati dal
CTU e ELle conclusioni da questi rassegnate che hanno messo in luce la situazione di assoluta inconsapevolezza ELle parti quanto all'effettivo stato dei luoghi ed ai rapporti nascenti dal collettore che attraversa il sottosuolo di proprietà di e di la mancanza di atti ufficiali che Pt_1 CP_2 regolassero la struttura esistente e in cui pure convogliavano acque pubbliche, con il comportamento attendista ed inerte tenuto dal che pure ne assumeva la demanialità, sono tutti elementi che, CP_1 uniti alla sostanziale reciproca parziale soccombenza ELle parti, portano a dover compensare integralmente tra tutte le parti le spese EL presente giudizio e di quelle sostenute per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale ELle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso introdotto da nei confronti EL Parte_1 Controparte_1
e di disattesa ogni altra istanza,
[...] Controparte_2 eccezione e deduzione, così dispone:
15 a) accerta e dichiara l'esistenza di un unico canale collettore interrato che attraversa prima i terreni di proprietà i e poi quelli di coincidente con Controparte_2 Parte_1
i canali indicati in atto come “A” e “C”, secondo il tracciato riportato nella relazione peritale ELl'ing. EL 30.11.2024 e sub. figura 12; Per_2
b) dichiara la pubblica utilità di detto canale collettore (nominato in atti “A-C”) con conseguente obbligo EL Comune di di eseguire tutte le opere necessarie alla sua Controparte_1 gestione, manutenzione, regolazione ed al controllo EL rischio idraulico, ivi compresi gli interventi strutturali sulla paratoia mobile, come indicati dal CTU a pag. 23;
c) rigetta tutte le ulteriori domande ELle parti;
d) pone definitivamente a carico solidale ELle parti le spese di ATP e di CTU e, nei rapporti interni per quote paritarie, condannando le resistenti a restituire ad quanto da Parte_1 questa versato in eccesso sulla propria quota per il pagamento EL compenso EL perito nominato nell'ATP;
e) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese EL presente giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio EL 26 marzo 2025
Il Giudice Del.
Dott.ssa I. Ciriaco Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
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