Articolo 2 della Legge 21 giugno 1942, n. 900
Articolo 1
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8 settembre 1942
Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui alle Convenzioni anzidette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI


Entrata in vigore il 8 settembre 1942