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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/08/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 856/2023 e promossa da
, (C. F. rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Parte_1 C.F._1
Raguzzino (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, C.F._2 alla Via Salvator Rosa 70 (con i seguenti recapiti di fax: 08119571564 e PEC:
. Email_1
Appellante
contro pagina 1 di 5 (C.F. ), in persona del Presidente protempore della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Provinciale Sig. (CF , rappresentata e difesa in giudizio, con Controparte_2 C.F._3 mandato congiunto e disgiunto, dall'avv. Franco Gentili (C.F.: ) e dall'avv. C.F._4
Silvia Sopranzi (C.F.: ) dell'Ufficio Legale e Contenzioso dell'ente e con C.F._5 domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Indirizzi di posta certificata per notificazioni e comunicazioni: Email_3
Fax: 0733235867 Email_2
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Mc in materia di compenso professionale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – l'Architetto conveniva in giudizio la , esponendo che Parte_1 Controparte_1 questa, con apposita convenzione, aveva affidato all'Associazione con Parte_2 capogruppo PCA int S.r.l. e costituita dall'Arch. con altri professionisti, l'incarico Parte_1
«di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori di costruzione del nuovo complesso di edifici da destinare a sede dell'Istituto Tecnico per geometri e dell'Istituto Magistrale di
Camerino»; che, in base all'art. 3 di detta convenzione, gli incarichi di “direzione dei lavori” e
“coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” erano stati espletati, sotto la sua personale responsabilità, dall'Arch. , il quale aveva emesso 8 fatture relative al proprio compenso, Parte_1
fatture tutte approvate e regolarmente pagate dalla per un complessivo importo Controparte_1 di € 422.655,92, oltre accessori;
che, ai sensi del cit. art. 10, le trattenute avrebbero dovuto essere erogate entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione del collaudo finale delle opere;
che, pagina 2 di 5 nonostante i lavori si fossero conclusi da diversi anni essendo intervenuto il collaudo ed essendo le opere utilizzate dal committente, le trattenute operate sui compensi non erano state erogate;
di essere pertanto creditore della somma di € 46.961,78 oltre interessi ed accessori, somma della quale chiedeva la condanna.
Si costituiva nel primo grado la provincia di la quale contestava la domanda attorea CP_1 chiedendone il rigetto.
§ 2 – Il primo giudice decideva la causa sulla base dei seguenti snodi in fatto e diritto :
1) L'art. 55, comma 5, legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), prevedeva che «gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto». La predetta disposizione è stata ripresa nell'art. 191 del d.lgs. n.
267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2) Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di c.d. copertura finanziaria – in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento – non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo
1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n.
144 (oggi sostituito dall'art. 191 d.lgs. n. 267/2000), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (invocandosi in tal senso Cass. S.U. n. 26657/2014;
Cass. n. 21763/2016; Cass. n. 6970/2018; Cass. n. 21010/2018).
3) La delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria.
L'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando pagina 3 di 5 l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento (citandosi Cass. S.U. n. 13831/2005).
4) La convenzione in questione non conteneva alcun riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa per il compenso del professionista incaricato, con la conseguenza di rendere il contratto privo di effetti nei confronti dell'ente locale ai sensi dell'art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, né tale riferimento era stato altrimenti rinvenibile.
§ 3 – Il ha interposto appello coi seguenti motivi Parte_1
1) Violazione o falsa applicazione dell'articolo 101 comma 2 cpc
2) Non rilevabilità d'ufficio della pretesa inefficacia della convenzione nei confronti della pubblica amministrazione convenuta
3) Inapplicabilità al caso concreto della norma di cui all'articolo 284 r. d. 383/34.
4) Violazione o falsa applicazione dell'art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. Validità della convenzione numero 19861 del 18 dicembre 2002
Si costituiva la provincia di analiticamente contestando le argomentazioni dell'appellante e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
§ 4 – I motivi d'appello sono strettamente congiunti, ovvero vengono assorbiti dalle considerazioni che seguono.
Innanzitutto, la statuizione del primo giudice trae fondamento esplicito al richiamo all'art. 191 d.lgs. n.
267/2000, come applicabile ratione temporis.
È irrilevante che vi sia stata interlocuzione ex art. 101 cpc sulla stessa o altra questione, per il semplice motivo che il giudice, a differenza di quanto affermato nell'appello, può rilevare d'ufficio proprio le irregolarità di cui all'art. 191 cpc (Cass. Sez. 2 - , Ord. n. 29828 del 27/10/2023) .
Irrilevante che, impropriamente, il primo giudice abbia ritenuto “privo di effetti”, piuttosto che nullo, il contratto non contenente alcun riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa per il compenso del professionista, in quanto il richiamo alla specifica norma è
pagina 4 di 5 sufficiente a dare conto che quella – appunto il predetto art. 191 – sia stata applicata. L'effetto, per quel che qui interesso, è peraltro il medesimo.
La giurisprudenza si è, comunque, consolidata nel senso di nullità rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di Cassazione: v. da ultimo Sez. 3, Ord. n. 13159 del 14/05/2024.
L'appello va rigettato mentre, come anticipato, le residue questioni vengono assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei valori medi. Sussistono i presupposti per la declaratoria della condanna al doppio del CU.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando così statuisce
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna alle spese processuali del grado in favore di che Controparte_3 Pt_3 liquida, per la Fase di studio della controversia, € 2.058,00; per la Fase introduttiva del giudizio,€ 1.418,00; per la Fase di trattazione,€ 3.045,00, per la Fase decisionale, € 3.470,00 Il tutto oltre rimborso forf. 15 %,iva e cpa.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 856/2023 e promossa da
, (C. F. rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Parte_1 C.F._1
Raguzzino (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, C.F._2 alla Via Salvator Rosa 70 (con i seguenti recapiti di fax: 08119571564 e PEC:
. Email_1
Appellante
contro pagina 1 di 5 (C.F. ), in persona del Presidente protempore della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Provinciale Sig. (CF , rappresentata e difesa in giudizio, con Controparte_2 C.F._3 mandato congiunto e disgiunto, dall'avv. Franco Gentili (C.F.: ) e dall'avv. C.F._4
Silvia Sopranzi (C.F.: ) dell'Ufficio Legale e Contenzioso dell'ente e con C.F._5 domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Indirizzi di posta certificata per notificazioni e comunicazioni: Email_3
Fax: 0733235867 Email_2
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Mc in materia di compenso professionale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – l'Architetto conveniva in giudizio la , esponendo che Parte_1 Controparte_1 questa, con apposita convenzione, aveva affidato all'Associazione con Parte_2 capogruppo PCA int S.r.l. e costituita dall'Arch. con altri professionisti, l'incarico Parte_1
«di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori di costruzione del nuovo complesso di edifici da destinare a sede dell'Istituto Tecnico per geometri e dell'Istituto Magistrale di
Camerino»; che, in base all'art. 3 di detta convenzione, gli incarichi di “direzione dei lavori” e
“coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” erano stati espletati, sotto la sua personale responsabilità, dall'Arch. , il quale aveva emesso 8 fatture relative al proprio compenso, Parte_1
fatture tutte approvate e regolarmente pagate dalla per un complessivo importo Controparte_1 di € 422.655,92, oltre accessori;
che, ai sensi del cit. art. 10, le trattenute avrebbero dovuto essere erogate entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione del collaudo finale delle opere;
che, pagina 2 di 5 nonostante i lavori si fossero conclusi da diversi anni essendo intervenuto il collaudo ed essendo le opere utilizzate dal committente, le trattenute operate sui compensi non erano state erogate;
di essere pertanto creditore della somma di € 46.961,78 oltre interessi ed accessori, somma della quale chiedeva la condanna.
Si costituiva nel primo grado la provincia di la quale contestava la domanda attorea CP_1 chiedendone il rigetto.
§ 2 – Il primo giudice decideva la causa sulla base dei seguenti snodi in fatto e diritto :
1) L'art. 55, comma 5, legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), prevedeva che «gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto». La predetta disposizione è stata ripresa nell'art. 191 del d.lgs. n.
267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2) Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di c.d. copertura finanziaria – in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento – non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo
1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n.
144 (oggi sostituito dall'art. 191 d.lgs. n. 267/2000), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (invocandosi in tal senso Cass. S.U. n. 26657/2014;
Cass. n. 21763/2016; Cass. n. 6970/2018; Cass. n. 21010/2018).
3) La delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria.
L'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando pagina 3 di 5 l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento (citandosi Cass. S.U. n. 13831/2005).
4) La convenzione in questione non conteneva alcun riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa per il compenso del professionista incaricato, con la conseguenza di rendere il contratto privo di effetti nei confronti dell'ente locale ai sensi dell'art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, né tale riferimento era stato altrimenti rinvenibile.
§ 3 – Il ha interposto appello coi seguenti motivi Parte_1
1) Violazione o falsa applicazione dell'articolo 101 comma 2 cpc
2) Non rilevabilità d'ufficio della pretesa inefficacia della convenzione nei confronti della pubblica amministrazione convenuta
3) Inapplicabilità al caso concreto della norma di cui all'articolo 284 r. d. 383/34.
4) Violazione o falsa applicazione dell'art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. Validità della convenzione numero 19861 del 18 dicembre 2002
Si costituiva la provincia di analiticamente contestando le argomentazioni dell'appellante e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
§ 4 – I motivi d'appello sono strettamente congiunti, ovvero vengono assorbiti dalle considerazioni che seguono.
Innanzitutto, la statuizione del primo giudice trae fondamento esplicito al richiamo all'art. 191 d.lgs. n.
267/2000, come applicabile ratione temporis.
È irrilevante che vi sia stata interlocuzione ex art. 101 cpc sulla stessa o altra questione, per il semplice motivo che il giudice, a differenza di quanto affermato nell'appello, può rilevare d'ufficio proprio le irregolarità di cui all'art. 191 cpc (Cass. Sez. 2 - , Ord. n. 29828 del 27/10/2023) .
Irrilevante che, impropriamente, il primo giudice abbia ritenuto “privo di effetti”, piuttosto che nullo, il contratto non contenente alcun riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa per il compenso del professionista, in quanto il richiamo alla specifica norma è
pagina 4 di 5 sufficiente a dare conto che quella – appunto il predetto art. 191 – sia stata applicata. L'effetto, per quel che qui interesso, è peraltro il medesimo.
La giurisprudenza si è, comunque, consolidata nel senso di nullità rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di Cassazione: v. da ultimo Sez. 3, Ord. n. 13159 del 14/05/2024.
L'appello va rigettato mentre, come anticipato, le residue questioni vengono assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei valori medi. Sussistono i presupposti per la declaratoria della condanna al doppio del CU.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando così statuisce
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna alle spese processuali del grado in favore di che Controparte_3 Pt_3 liquida, per la Fase di studio della controversia, € 2.058,00; per la Fase introduttiva del giudizio,€ 1.418,00; per la Fase di trattazione,€ 3.045,00, per la Fase decisionale, € 3.470,00 Il tutto oltre rimborso forf. 15 %,iva e cpa.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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