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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1083/2019 R.G., avente ad oggetto: pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di controversie promosse da una banca nei confronti di altra banca;
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Valente Parte_1 C.F._1
Arturo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Santa Maria del Cedro
(CS), alla Via Siciliani n. 1, giusto mandato a margine dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c.;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), soggetta ad attività di direzione e coordinamento da Controparte_1 P.IVA_1
parte di e per essa, quale procuratore, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, CP_2 Controparte_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Zurlo Raffaele ed Ornati Andrea, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e con domicilio eletto in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte, in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra spiegava Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 514/2018, R.G. n. 1736/2018 del 13.12.2018, notificato il 26.06.2019, emesso, su ricorso della dal Tribunale di Paola, a mezzo del quale Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di €24.076,91, oltre interessi come richiesti, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in €145,50 per spese ed €540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
L'opponente eccepiva: l'inefficacia del provvedimento di ingiunzione, con conseguente inammissibilità della intimazione di pagamento, per tardività della sua notifica ai sensi dell'art. 644
c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva della l'inidoneità della documentazione Controparte_1 prodotta al fine della concessione del decreto ingiuntivo, vista l'assenza di prova scritta e l'inutilizzabilità, per la società opposta, dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B.; l'applicazione, da parte dell'originario istituto di credito, di tassi usurari e, perciò, contra legem, ma anche l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici.
L'opponente, pertanto, domandava: in via pregiudiziale e di rito, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 514/2018 emesso da Tribunale di Paola, con conseguente inammissibilità della intimazione di pagamento, perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.; in via pregiudiziale e nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta ai fini della richiesta di emissione del predetto decreto ingiuntivo;
ancora, in via pregiudiziale e nel merito, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo de quo, poiché concesso in mancanza di idonea prova scritta;
nel merito, accogliere la formulata opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato in fatto ed in diritto;
condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l'opposta, la quale, contestando quanto sostenuto da controparte, rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per la nullità della notifica effettuata a mezzo pec;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di della somma di €24.076,91, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi maturandi sulla sola sorte capitale;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, condannare, il ogni caso, parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda attività istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e c.p.a., nonché successive occorrende. Regolarmente radicatosi il contraddittorio, su impulso di parte opponente, il Giudice rilevava l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 28/2010, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per il deposito dell'istanza di mediazione, la quale sortiva esito negativo, come da verbale versato in atti.
Con note per la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.03.2021, l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda azionata da controparte con il decreto ingiuntivo opposto, per non aver espletato correttamente il procedimento di mediazione, per le seguenti ragioni.
Il mediatore, Dott. di Torino, riferiva di essere collegato dalla sede di Testimone_1 CP_4
Torino e non da Parte opponente, pertanto, la violazione dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, che Pt_2
prevede che il procedimento di mediazione debba essere incardinato innanzi al mediatore del luogo in cui risiede il giudice competente per il giudizio.
Ancora, per parte opposta, compariva, alla procedura di mediazione, tale Avv. Costagliola Michele, senza che abbia mostrato al procuratore di parte opponente alcuna procura o delega, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
All'udienza dell'1.12.2023, il giudice, rilevava che l'eccezione di improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010 può essere decisa unitamente al merito e rigettava le richieste di prova testimoniale e di CTU formulate dall'apponente, la quale, all'udienza dell'1.02.2024 domandava la revoca della predetta ordinanza, domandando l'accoglimento della richiesta di CTU e prova orale, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2024, in relazione alle clausole vessatorie contenute nel contratto sotteso al decreto ingiuntivo.
Il giudice, preso atto, all'udienza del 19.11.24 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Riepilogata la vicenda processuale e analizzando sistematicamente le doglianze di rito sottoposte al vaglio di questo giudice, il cui esito potrebbe essere risolutivo ai fini del decidere, si precisa quanto segue.
Preliminarmente, si rileva l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato tardivamente. Tuttavia, occorre precisare che la tardività non incide sul ricorso come domanda giudiziale. Il Giudice dell'opposizione, infatti, ha il potere-dovere di pronunciarsi non solo sulla sollevata eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa del creditore istante. La Suprema Corte, con la sentenza n. 3908 del 29 febbraio 2016, ha riaffermato il principio secondo il quale, anche in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo, divenuto tale per tardività della notifica, il giudice è tenuto a trattare comunque la domanda giudiziale e non può esimersi dal decidere nel merito. Dunque il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi di contenzioso ordinario, tanto sull' eccezione di inefficacia che nel merito della pretesa creditoria (Cass. Civ. n. 14910 del 13 giugno
2013, Cass. Civ. n. 17478 del 23 agosto 2011). Quindi, il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In tal ultimo caso l'inosservanza da parte del creditore del termine di quell'articolo 644 può acquisire rilevanza solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata efficace. La Corte di Cassazione, infatti, nel febbraio 2016, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma, la quale sulla prospettata eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato tardivamente ovvero oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, aveva ritenuto di accogliere l'eccezione sollevata dal debitore sulla tardività e ritenere superate tutte le questioni di merito senza affrontarle. Secondo gli la notifica dell'ingiunzione, comunque effettuata, anche se tardivamente, è indice Parte_3
della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.. In particolare, la
Suprema Corte, richiamando i suoi precedenti, ha sostenuto che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, supera l'inefficacia dello stesso in quanto va a qualificarsi come domanda giudiziale;
su di essa si costituisce il rapporto processuale che avrà tutte le caratteristiche di un giudizio ordinario
(Cass. Civ. 13 giugno 2013, n. 14910). Il giudice investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se notificato tardivamente, è autorizzato a decidere e non può esimersi del farlo sul merito della controversia. Risulta principio pacifico quello per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo da' luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che impone al giudice dell'opposizione di decidere anche nel merito.
Quanto all'eccezione, configuratasi in corso di causa, sollevata da parte opponente, relativa all'improcedibilità della domanda azionata da controparte con il decreto ingiuntivo opposto, per non aver espletato correttamente il procedimento di mediazione ex art. 4 d.lgs. 28/2010, si rilevano le seguenti considerazioni in diritto. Conformemente all'orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi, sul punto, nella sentenza n. 8473 del 2019, si ritiene che la parte che non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta, purché munita di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Inoltre, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è nemmeno escluso dalla legge, non può conferire tale potere con procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché conferirgli con essa ampio potere processuale. In materia di mediazione obbligatoria, dunque, la procura speciale sostanziale rilasciata all'avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione. Nel caso di specie, si rileva che, all'incontro davanti al mediatore nell'interesse di era presente Controparte_1
l'avv. Costagliola Michele, su delega degli avv.ti Zurlo Raffaele e Ornati Andrea. Ebbene, questi ultimi, pacificamente muniti di procura speciale sostanziale, giusta procura per atto del Notaio
del 28 maggio 2020, Rep. n. 2496 e Racc. n. 909, conferivano altrettanto Persona_1 validamente il potere di rappresentanza nel procedimento di mediazione all'avv. Costagliola, giusta delega a sostituirli per tutta la durata della procedura di mediazione, versata in atti, del 07.01.2021, indirizzata all'Organismo di mediazione ed al mediatore designato.
Ancora, preliminarmente, sulla inammissibilità della presente opposizione per nullità della notifica a mezzo pec, parte opposta rilevava come l'atto di citazione non fosse un originale informatico
Word convertito in PDF, bensì una scansione per immagini dell'atto medesimo, in violazione, con conseguente nullità della notificazione dispiegata da controparte, dell'art. 19 bis del provvedimento del Ministero della Giustizia del 16/04/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2014), contenente le Specifiche Tecniche di cui all'art 34 del D.M. n. 44/2011, il quale disciplina i formati consentiti, ai sensi dell'art 18, comma 1, D.M. n. 44/2011, per le notificazioni previste dall'articolo
3 bis L. n. 53/1994. Ebbene, a tal proposito occorre richiamare l'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità per inosservanza delle forme degli atti deve essere espressamente prevista dalla legge e la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Nel caso per cui è causa, la normativa inerente il Processo Civile Telematico non prevede alcuna nullità nel caso mancato rispetto delle prescrizioni degli art. 11 e 34 del D.M. 44/20122 inerenti le specifiche tecniche per il deposito di documenti informatici, cosicché ove il deposito dell'atto di citazione sia avvenuto mediante la scansione di un'immagine detta evenienza costituisce una mera irregolarità. In ogni caso, l'atto di citazione notificato alla controparte ha certamente raggiunto il suo scopo di rendere l'opposto edotto delle doglianze svolte contro il decreto ingiuntivo e della data e del luogo della sua vocatio in ius, in quanto il difensore di controparte ha potuto compiutamente svolgere tutte le sue difese anche nel merito della controversia (cfr. Tribunale di Bergamo, 03.01.2018).
Ancora, sulla eccepita carenza di legittimazione attiva della giova premettere Controparte_1
innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Sulla società odierna convenuta incombeva l'onere, dunque, di provare l'esistenza del credito, e quindi di produrre, nello specifico, i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione (cfr. Cass. Civ., n. 5857/2022).
Ebbene, la prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione ad agire della cui prova è onorato il cessionario, anche nel caso di cartolarizzazioni del settore bancario, le cui dimensioni fenomeniche non consentono comunque di derogare ai principi generali prescritti per le “semplici” cessioni del credito, di cui agli artt. 1260 ss.
c.c.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista dall'art. 58 del Testo Unico in materia Bancaria, il cui avviso costituisce adempimento meramente pubblicitario, non è elemento dal quale si possa evincere con assoluta certezza la conclusione ed il contenuto della convenzione tra le parti.
Invero, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la valenza probatoria dell'avviso in Gazzetta Ufficiale dipenda dal tipo di contestazione mossa dal debitore, che potrebbe negare in radice l'esistenza del contratto di cessione ovvero limitarsi a negare che il proprio debito fosse ricompreso tra quelli ceduti (sul punto anche Corte di Cassazione, ordinanza n.13289 del 14.05.2024).
Nel caso che occupa questo giudicante, parte opponente non ha, invero, negato in radice l'esistenza del contratto di cessione, ma ha certamente evidenziato il mancato collegamento diretto tra il contratto di cessione dei crediti ed il presunto credito vantato nei suoi confronti;
collegamento che, dai dati presenti nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, non si evince in maniera chiara ed univoca.
Da ciò discende la necessità di produrre il contratto di cessione, unico elemento in grado di fornire la prova dell'avvenuto acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della sua legittimazione ad agire in giudizio come successore a titolo particolare di un credito originario.
Invero, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 – 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv.
638861 – 01). La Società ha prodotto copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CP_1 dalla quale, tuttavia, non si evince esplicitamente l'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione in blocco, né ha prodotto, sebbene ne abbia dato comunicazione alla controparte, copia del contratto di cessione sotteso a tale operazione di cartolarizzazione.
Infatti, «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019).
Dunque, la Società opposta avrebbe dovuto, a fronte della specifica contestazione formulata dalla sig.ra , produrre in giudizio il contratto di cessione dei crediti oggetto di cessione. Pt_1
Come affermato dalla Corte di Cassazione cons sent. n. 17944/2023: “La pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”.
Ebbene, nel caso che occupa questo Tribunale, dagli atti di causa, non risulta in alcun modo fornita adeguata prova della sussistenza del relativo contratto, né è stata fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel blocco dei rapporti ceduti.
In altre parole, quindi, (Cass. 22268/2018) "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione -, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass. 4116/2016).
Alla luce delle ultime considerazioni, pertanto, non potendosi, dalla disamina degli atti processuali, dichiarare con certezza che la cessione dei crediti pro soluto di cui sopra sia comprensiva del credito relativo al al finanziamento n. 4422177 stipulato dalla sig.ra con la Parte_1 CP_5 poi incorporata in trova accoglimento l'eccepita
[...] Controparte_6
carenza di legittimazione attiva della con conseguente assorbimento delle questioni Controparte_1
di merito.
La novità delle questioni esaminate e l'evoluzione giurisprudenziale in materia di avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 514/2018, proposta da nei riguardi di con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i Parte_1 Controparte_1
procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 514/2018, R.G. n. 1736/2018 del 13.12.2018, notificato il
26.06.2019, emesso, su ricorso della dal Tribunale di Paola;
Controparte_1
3) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Paola, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1083/2019 R.G., avente ad oggetto: pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di controversie promosse da una banca nei confronti di altra banca;
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Valente Parte_1 C.F._1
Arturo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Santa Maria del Cedro
(CS), alla Via Siciliani n. 1, giusto mandato a margine dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c.;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), soggetta ad attività di direzione e coordinamento da Controparte_1 P.IVA_1
parte di e per essa, quale procuratore, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, CP_2 Controparte_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Zurlo Raffaele ed Ornati Andrea, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e con domicilio eletto in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte, in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra spiegava Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 514/2018, R.G. n. 1736/2018 del 13.12.2018, notificato il 26.06.2019, emesso, su ricorso della dal Tribunale di Paola, a mezzo del quale Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di €24.076,91, oltre interessi come richiesti, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in €145,50 per spese ed €540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
L'opponente eccepiva: l'inefficacia del provvedimento di ingiunzione, con conseguente inammissibilità della intimazione di pagamento, per tardività della sua notifica ai sensi dell'art. 644
c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva della l'inidoneità della documentazione Controparte_1 prodotta al fine della concessione del decreto ingiuntivo, vista l'assenza di prova scritta e l'inutilizzabilità, per la società opposta, dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B.; l'applicazione, da parte dell'originario istituto di credito, di tassi usurari e, perciò, contra legem, ma anche l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici.
L'opponente, pertanto, domandava: in via pregiudiziale e di rito, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 514/2018 emesso da Tribunale di Paola, con conseguente inammissibilità della intimazione di pagamento, perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.; in via pregiudiziale e nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta ai fini della richiesta di emissione del predetto decreto ingiuntivo;
ancora, in via pregiudiziale e nel merito, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo de quo, poiché concesso in mancanza di idonea prova scritta;
nel merito, accogliere la formulata opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato in fatto ed in diritto;
condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l'opposta, la quale, contestando quanto sostenuto da controparte, rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per la nullità della notifica effettuata a mezzo pec;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di della somma di €24.076,91, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi maturandi sulla sola sorte capitale;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, condannare, il ogni caso, parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda attività istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e c.p.a., nonché successive occorrende. Regolarmente radicatosi il contraddittorio, su impulso di parte opponente, il Giudice rilevava l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 28/2010, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per il deposito dell'istanza di mediazione, la quale sortiva esito negativo, come da verbale versato in atti.
Con note per la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.03.2021, l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda azionata da controparte con il decreto ingiuntivo opposto, per non aver espletato correttamente il procedimento di mediazione, per le seguenti ragioni.
Il mediatore, Dott. di Torino, riferiva di essere collegato dalla sede di Testimone_1 CP_4
Torino e non da Parte opponente, pertanto, la violazione dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, che Pt_2
prevede che il procedimento di mediazione debba essere incardinato innanzi al mediatore del luogo in cui risiede il giudice competente per il giudizio.
Ancora, per parte opposta, compariva, alla procedura di mediazione, tale Avv. Costagliola Michele, senza che abbia mostrato al procuratore di parte opponente alcuna procura o delega, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
All'udienza dell'1.12.2023, il giudice, rilevava che l'eccezione di improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010 può essere decisa unitamente al merito e rigettava le richieste di prova testimoniale e di CTU formulate dall'apponente, la quale, all'udienza dell'1.02.2024 domandava la revoca della predetta ordinanza, domandando l'accoglimento della richiesta di CTU e prova orale, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2024, in relazione alle clausole vessatorie contenute nel contratto sotteso al decreto ingiuntivo.
Il giudice, preso atto, all'udienza del 19.11.24 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Riepilogata la vicenda processuale e analizzando sistematicamente le doglianze di rito sottoposte al vaglio di questo giudice, il cui esito potrebbe essere risolutivo ai fini del decidere, si precisa quanto segue.
Preliminarmente, si rileva l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato tardivamente. Tuttavia, occorre precisare che la tardività non incide sul ricorso come domanda giudiziale. Il Giudice dell'opposizione, infatti, ha il potere-dovere di pronunciarsi non solo sulla sollevata eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa del creditore istante. La Suprema Corte, con la sentenza n. 3908 del 29 febbraio 2016, ha riaffermato il principio secondo il quale, anche in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo, divenuto tale per tardività della notifica, il giudice è tenuto a trattare comunque la domanda giudiziale e non può esimersi dal decidere nel merito. Dunque il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi di contenzioso ordinario, tanto sull' eccezione di inefficacia che nel merito della pretesa creditoria (Cass. Civ. n. 14910 del 13 giugno
2013, Cass. Civ. n. 17478 del 23 agosto 2011). Quindi, il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In tal ultimo caso l'inosservanza da parte del creditore del termine di quell'articolo 644 può acquisire rilevanza solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata efficace. La Corte di Cassazione, infatti, nel febbraio 2016, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma, la quale sulla prospettata eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato tardivamente ovvero oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, aveva ritenuto di accogliere l'eccezione sollevata dal debitore sulla tardività e ritenere superate tutte le questioni di merito senza affrontarle. Secondo gli la notifica dell'ingiunzione, comunque effettuata, anche se tardivamente, è indice Parte_3
della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.. In particolare, la
Suprema Corte, richiamando i suoi precedenti, ha sostenuto che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, supera l'inefficacia dello stesso in quanto va a qualificarsi come domanda giudiziale;
su di essa si costituisce il rapporto processuale che avrà tutte le caratteristiche di un giudizio ordinario
(Cass. Civ. 13 giugno 2013, n. 14910). Il giudice investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se notificato tardivamente, è autorizzato a decidere e non può esimersi del farlo sul merito della controversia. Risulta principio pacifico quello per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo da' luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che impone al giudice dell'opposizione di decidere anche nel merito.
Quanto all'eccezione, configuratasi in corso di causa, sollevata da parte opponente, relativa all'improcedibilità della domanda azionata da controparte con il decreto ingiuntivo opposto, per non aver espletato correttamente il procedimento di mediazione ex art. 4 d.lgs. 28/2010, si rilevano le seguenti considerazioni in diritto. Conformemente all'orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi, sul punto, nella sentenza n. 8473 del 2019, si ritiene che la parte che non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta, purché munita di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Inoltre, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è nemmeno escluso dalla legge, non può conferire tale potere con procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché conferirgli con essa ampio potere processuale. In materia di mediazione obbligatoria, dunque, la procura speciale sostanziale rilasciata all'avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione. Nel caso di specie, si rileva che, all'incontro davanti al mediatore nell'interesse di era presente Controparte_1
l'avv. Costagliola Michele, su delega degli avv.ti Zurlo Raffaele e Ornati Andrea. Ebbene, questi ultimi, pacificamente muniti di procura speciale sostanziale, giusta procura per atto del Notaio
del 28 maggio 2020, Rep. n. 2496 e Racc. n. 909, conferivano altrettanto Persona_1 validamente il potere di rappresentanza nel procedimento di mediazione all'avv. Costagliola, giusta delega a sostituirli per tutta la durata della procedura di mediazione, versata in atti, del 07.01.2021, indirizzata all'Organismo di mediazione ed al mediatore designato.
Ancora, preliminarmente, sulla inammissibilità della presente opposizione per nullità della notifica a mezzo pec, parte opposta rilevava come l'atto di citazione non fosse un originale informatico
Word convertito in PDF, bensì una scansione per immagini dell'atto medesimo, in violazione, con conseguente nullità della notificazione dispiegata da controparte, dell'art. 19 bis del provvedimento del Ministero della Giustizia del 16/04/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2014), contenente le Specifiche Tecniche di cui all'art 34 del D.M. n. 44/2011, il quale disciplina i formati consentiti, ai sensi dell'art 18, comma 1, D.M. n. 44/2011, per le notificazioni previste dall'articolo
3 bis L. n. 53/1994. Ebbene, a tal proposito occorre richiamare l'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità per inosservanza delle forme degli atti deve essere espressamente prevista dalla legge e la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Nel caso per cui è causa, la normativa inerente il Processo Civile Telematico non prevede alcuna nullità nel caso mancato rispetto delle prescrizioni degli art. 11 e 34 del D.M. 44/20122 inerenti le specifiche tecniche per il deposito di documenti informatici, cosicché ove il deposito dell'atto di citazione sia avvenuto mediante la scansione di un'immagine detta evenienza costituisce una mera irregolarità. In ogni caso, l'atto di citazione notificato alla controparte ha certamente raggiunto il suo scopo di rendere l'opposto edotto delle doglianze svolte contro il decreto ingiuntivo e della data e del luogo della sua vocatio in ius, in quanto il difensore di controparte ha potuto compiutamente svolgere tutte le sue difese anche nel merito della controversia (cfr. Tribunale di Bergamo, 03.01.2018).
Ancora, sulla eccepita carenza di legittimazione attiva della giova premettere Controparte_1
innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Sulla società odierna convenuta incombeva l'onere, dunque, di provare l'esistenza del credito, e quindi di produrre, nello specifico, i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione (cfr. Cass. Civ., n. 5857/2022).
Ebbene, la prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione ad agire della cui prova è onorato il cessionario, anche nel caso di cartolarizzazioni del settore bancario, le cui dimensioni fenomeniche non consentono comunque di derogare ai principi generali prescritti per le “semplici” cessioni del credito, di cui agli artt. 1260 ss.
c.c.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista dall'art. 58 del Testo Unico in materia Bancaria, il cui avviso costituisce adempimento meramente pubblicitario, non è elemento dal quale si possa evincere con assoluta certezza la conclusione ed il contenuto della convenzione tra le parti.
Invero, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la valenza probatoria dell'avviso in Gazzetta Ufficiale dipenda dal tipo di contestazione mossa dal debitore, che potrebbe negare in radice l'esistenza del contratto di cessione ovvero limitarsi a negare che il proprio debito fosse ricompreso tra quelli ceduti (sul punto anche Corte di Cassazione, ordinanza n.13289 del 14.05.2024).
Nel caso che occupa questo giudicante, parte opponente non ha, invero, negato in radice l'esistenza del contratto di cessione, ma ha certamente evidenziato il mancato collegamento diretto tra il contratto di cessione dei crediti ed il presunto credito vantato nei suoi confronti;
collegamento che, dai dati presenti nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, non si evince in maniera chiara ed univoca.
Da ciò discende la necessità di produrre il contratto di cessione, unico elemento in grado di fornire la prova dell'avvenuto acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della sua legittimazione ad agire in giudizio come successore a titolo particolare di un credito originario.
Invero, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 – 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv.
638861 – 01). La Società ha prodotto copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CP_1 dalla quale, tuttavia, non si evince esplicitamente l'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione in blocco, né ha prodotto, sebbene ne abbia dato comunicazione alla controparte, copia del contratto di cessione sotteso a tale operazione di cartolarizzazione.
Infatti, «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019).
Dunque, la Società opposta avrebbe dovuto, a fronte della specifica contestazione formulata dalla sig.ra , produrre in giudizio il contratto di cessione dei crediti oggetto di cessione. Pt_1
Come affermato dalla Corte di Cassazione cons sent. n. 17944/2023: “La pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”.
Ebbene, nel caso che occupa questo Tribunale, dagli atti di causa, non risulta in alcun modo fornita adeguata prova della sussistenza del relativo contratto, né è stata fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel blocco dei rapporti ceduti.
In altre parole, quindi, (Cass. 22268/2018) "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione -, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass. 4116/2016).
Alla luce delle ultime considerazioni, pertanto, non potendosi, dalla disamina degli atti processuali, dichiarare con certezza che la cessione dei crediti pro soluto di cui sopra sia comprensiva del credito relativo al al finanziamento n. 4422177 stipulato dalla sig.ra con la Parte_1 CP_5 poi incorporata in trova accoglimento l'eccepita
[...] Controparte_6
carenza di legittimazione attiva della con conseguente assorbimento delle questioni Controparte_1
di merito.
La novità delle questioni esaminate e l'evoluzione giurisprudenziale in materia di avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 514/2018, proposta da nei riguardi di con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i Parte_1 Controparte_1
procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 514/2018, R.G. n. 1736/2018 del 13.12.2018, notificato il
26.06.2019, emesso, su ricorso della dal Tribunale di Paola;
Controparte_1
3) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Paola, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli