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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
, e con il proc. dom. avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ugo Carassale e l'avv. Romano Raimondo
- attori -
e
e , in proprio e quali rappresentanti Controparte_1 Controparte_2
legali di AL OM, con il proc. dom. avv. Davide Garaventa
- convenuti -
e
, con il proc. dom. avv. Controparte_3 Controparte_4
- chiamata in causa dai convenuti -
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Il Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza e domanda, previe le pronunce meglio viste, dichiari la responsabilità civile di ed Controparte_1
in proprio e quali legali rappresentanti del loro figlio minore, Controparte_2
OM AL, e, per l'effetto, li condanni al risarcimento di tutti i danni
1 cagionati a , e nella misura Parte_1 Parte_2 Parte_3
dimostrata in causa, con interessi di legge sulle somme già congruamente rivalutate.
Dedotta la somma già ricevuta di € 1.158,26.
Vinte le spese di giudizio”.
Per i convenuti
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel merito, in via principale:
rigettare ogni domanda attorea in quanto inammissibile e, comunque, poiché
infondata in fatto ed in diritto, oltreché carente di prova, per tutti i motivi dedotti,
con ogni consequenziale pronuncia;
nel merito, in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dai Signori e in proprio e Parte_1 Parte_2
quali esercenti la potestà parentale sul di loro figlio minore nato il Parte_3
26/11/2005, accertare e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad Controparte_3
interamente garantire, manlevare e tenere indenne, in forza della polizza RC n.
594.58.900897, i convenuti Signori e sia in Controparte_1 Controparte_2
proprio sia quali coniugi esercenti la potestà parentale sul di loro figlio minore
OM AL, nato a [...], il [...], da ogni domanda attorea e da qualsivoglia conseguenza economica passiva e/o pregiudizievole comunque derivante dal presente giudizio, ivi compreso il pagamento delle spese di lite che venissero liquidate a favore degli attori, nonché a tenere indenne i Signori
[...]
e dal pagamento delle somme che questi ultimi CP_1 Controparte_2
2 sono tenuti a corrispondere, a titolo di spese di assistenza legale, allo scrivente professionista dai medesimi incaricato per resistere all'azione intentata nei loro confronti dai Signori e da distrarsi, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore Avv. Davide Garaventa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto anche incidenter tantum:
In via principale:
Senza che debba essere ritenuto sussistente alcun rapporto né contraddittorio tra e soggetti diversi dagli odierni convenuti, rigettarsi la Controparte_3
domanda principale formulata dagli attori nei confronti di e Controparte_1
sia in proprio che quali esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_2
sul minore AL OM, in quanto inammissibile e/o improcedibile e,
comunque, perchè infondata in fatto ed in diritto, non provata ed eccessiva e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva e/o garanzia da questi ultimi avanzata nei confronti di discendente dalla polizza Controparte_3
n.594.058.0000900897 denominata Multirischi casa e famiglia” in riferimento ai fatti di causa.
In ogni caso rigettarsi la domanda di pagamento delle spese legali e tecniche sostenute dai sigg.ri e sia in proprio che Controparte_1 Controparte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore AL OM, per la propria difesa nell'odierno giudizio per violazione del patto di gestione della lite
3 come previsto dalla polizza attivata di cui in premessa per tutte le ragioni ivi esposte e/o come meglio. Con vittoria di spese di lite tutte.
Sempre nel merito:
- In ogni caso e/o come meglio, Respingersi la domanda di manleva e/o garanzia avanzata da e sia in proprio che quali Controparte_1 Controparte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore AL OM avanzata in forza della polizza di cui in premessa in riferimento ai fatti di causa, nonché
rigettarsi la domanda di pagamento delle spese legali e tecniche sostenute dai sigg.ri e sia in proprio che quali esercenti la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità genitoriale sul minore AL OM, per la propria difesa nell'odierno giudizio per violazione del patto di gestione della lite come previsto dalla polizza attivata di cui in premessa, in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, non provata ed eccessiva ed anche ove dovesse essere accertato il fatto doloso del minore AL
OM. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
In via di subordine nel merito:
- Nel denegato caso in cui venisse ritenuta operativa la polizza n.594.058.0000900897 denominata Multirischi casa e famiglia” e,
contestualmente, ravvisata una qualche responsabilità in capo ai convenuti e sia in proprio che quali esercenti la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità genitoriale sul minore AL OM, liquidarsi a parte Attrice
quanto strettamente di giustizia nei limiti di quanto accertato in punto an et quantum debeatur - opportunamente decurtato dell'ammontare riferito all'eventuale concorso del minore (ex art. 1227 Codice Civile), Parte_3
nella causazione del danno e delle somme eventualmente già percepite anche a titolo di indennizzo in forza d altre polizze o da altri soggetti / enti terzi e,
4 comunque, in relazione alla domanda di manleva e/o garanzia avanzata da e sia in proprio che quali esercenti la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità genitoriale sul minore AL OM nei confronti di
[...]
ove la stessa fosse ritenuta legittima e/o accertata, limitare Controparte_3
quanto quest'ultima dovrebbe versare agli aventi diritto nei limiti dell'esposto massimale, tenuto conto degli scoperti, delle franchigie e dei limiti tutti di cui alla polizza sopra indicata e di cui alle condizioni generali di contratto e nei limiti dell'obbligo contrattuale inerente alla polizza succitata, ponendo l'eventuale somma debitoria eccedente i succitati massimali, limiti, scoperti e franchigie a carico esclusivo di e . Controparte_1 Controparte_2
Vinte le spese di lite tutte, anche di CTU o, quanto meno integralmente compensate.
In ogni caso con reiezione del richiesto cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque eccessiva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e agendo in proprio e quali legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti del figlio minorenne (che in corso di causa Parte_3
raggiungeva la maggiore età e come tale si costituiva in giudizio) convenivano in giudizio e in proprio e quali legali Controparte_1 Controparte_2
rappresentanti del figlio minorenne OM AL, esponendo
- che nel corso di una partita di calcio di categoria giovanile, svoltosi il
15.2.2020, il proprio figlio era stato colpito dal convenuto OM T_
AL che, disinteressandosi del pallone e compiendo una “entrata” fallosa con piede a martello, gli aveva procurato la frattura della tibia e del perone della gamba destra;
5 - che quanto accaduto, non scriminato dallo svolgimento dell'attività sportiva attesa la violazione delle regole di gioco, aveva cagionato danno non patrimoniale a e patrimoniale ai di lui genitori, che avevano Parte_3
sostenuto le correlate spese mediche;
inoltre, la madre di l'attrice T_
, si era dovuta assentare dal lavoro per dare assistenza al Parte_1
figlio, patendo danno da mancato guadagno il relazione alla propria attività di lavoro ambulante;
- che dei danni in questione erano responsabili, oltre al minore OM
AL, anche i di lui genitori ex art.2048c.c. .
Su detti presupposti, pertanto, gli attori domandavano la condanna dei convenuti al risarcimento di ogni danno.
e si costituivano in giudizio (in proprio e Controparte_1 Controparte_2
quali legali rappresentanti di OM AL) contestando in fatto e in diritto la domanda attrice;
in particolare esponevano
- che l'infortunio dell'attore si era determinato nel corso di una normale azione di gioco, condotta dal senza animosità, ed era la verosimile CP_2
conseguenza della differenza di corporatura dei giocatori coinvolti e della scivolosità del terreno di gioco a causa della pioggia;
- che quanto accaduto, pertanto, era rimasto confinato nel c.d. rischio consentito e, così, scriminato con esonero dal risarcimento di eventuali danni;
- che, comunque, non vi era prova idonea dei danni pretesi dagli attori.
I convenuti concludevano pertanto domandando il rigetto della domanda attrice;
per il denegato caso di accoglimento della stessa, chiamavano in causa con le modalità di rito la propria compagnia assicurativa, . Controparte_3
si costituiva in giudizio esponendo Controparte_3
6 - che effettivamente i convenuto avevano stipulato polizza assicurativa anche per danni arrecati a terzi da figli minori;
- che, tuttavia, a termini di polizza la compagnia non rispondeva per spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici da essa non designati;
nel caso in esame i chiamanti si erano costituiti in giudizio senza alcuna comunicazione alla compagnia, così violando il patto relativo alla gestione della lite da parte dell'assicuratore;
- che, nel merito, non vi era prova del ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto per affermare la responsabilità dei convenuti per i danni occorsi agli attori, associandosi al riguardo alle difese e alle argomentazioni giuridiche dei convenuti.
* * * * *
Considerato che
- proprio in applicazione dei principi di diritto richiamati dai convenuti e dalla terza chiamata nei propri atti difensivi - in relazione al concetto di c.d. rischio consentito in ambito sportivo come elaborato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte - e dichiaratamente omettendo lo scrivente, per superfluità,
particolari approfondimenti in ordine alla, a dire il vero, “scivolosa” tematica giuridica dei rapporti tra accettazione del rischio sportivo e violazione della regola di gioco (rapporto che impone una modulazione che consideri anche la natura e le particolari regole dei vari sport esistenti), va senza dubbio
affermata la responsabilità risarcitoria di OM AL (e dei di lui genitori) per le ferite cagionate a e per i danni conseguenti;
Parte_3
- pur ammettendosi, infatti, che la violazione delle regole di gioco possa escludere conseguenze risarcitorie ove si rimanga nella sfera di un comunemente accettato rischio consentito (da individuarsi quale rischio
7 connesso alla “fisiologica” violazione delle regole di gioco, apprezzata come
“normale” dai giocatori, che in tal modo accettano - e quindi rendono scriminate anche sotto il profilo civile - le conseguenze di detta violazione),
nel caso in esame, viste le risultanze dell'istruttoria condotta, deve affermarsi che l'azione di gioco realizzata dal - pacificamente violativa delle CP_2
regole di gioco - è stata priva di apprezzabile collegamento funzionale alla competizione sportiva, e comunque di violenza e pericolosità sproporzionata rispetto alla concreta situazione di gioco, al livello della gara sportiva e alla qualità dei soggetti coinvolti, tale da manifestare colpevole indifferenza al rischio di ledere l'avversario; così esorbitando senz'altro, e con colpa grave,
dall'area di ogni concepibile rischio consentito (cfr. in tal senso, tra le molte,
Cass.n.11270/181);
- si consideri, in particolare, quanto dichiarato dai testimoni oculari dell'evento:
, arbitro della partita (e dunque in posizione, anche Testimone_1
“morale” di certa equidistanza e indifferenza tra le parti), confermando quanto indicato nell'immediatezza dei fatti nel referto arbitrale (acquisito agli atti in corso di giudizio) ha dichiarato di essersi trovato a una decina di metri dai giocatori con lo sguardo diretto proprio verso di loro, e ha specificato che “a
partita quasi conclusa con punteggio di 3 a 0 a favore del , il Parte_4
8 giocatore OM BA a pallone lontano è entrato con vigore
spropositato sul giocatore ... il pallone era stato già toccato e respinto T_
− se non erro – proprio da quando OM BA l'ha Parte_3
colpito ad altezza caviglia/tibia con piede a martello”; dichiarazioni del tutto conformi a quella che precede sono state rese dai testi Testimone_2
(allenatore della squadra ove giocava l'attore) che, nel ricordare che si trattava di una partita del campionato regionale under 15 (dunque tra ragazzini davvero giovani), ha affermato che “ aveva ricevuto palla, che aveva T_
controllato e passato in avanti e dopo ciò aveva ricevuto un intervento in
scivolata da parte di quando la palla si era già allontanata e in CP_2
conseguenza era caduto in quanto colpito da “secco” sulla T_ CP_2
gamba … ha colpito quando la palla era stata già CP_2 T_
allontanata, saranno passati un paio di secondi … ci siamo subito accorti
della gravità della situazione e allora non abbiamo neppure aspettato che
l'arbitro ci autorizzasse ad entrare in campo per soccorrere il giocatore
infortunato”; (compagno di squadra di ha Testimone_3 T_
parimenti confermato che “ … aveva già passato la palla, quando T_
qualche secondo dopo ciò OM gli è “entrato” sulla gamba ... in quel
momento era fermo, da dove mi trovavo ho visto perfettamente che T_
OM ha iniziato la scivolata dopo che aveva già passato la T_
palla”, avendo cura inoltre di specificare che l'azione è intervenuta in un momento di gioco assolutamente non concitato “l'atmosfera in campo durante
il secondo tempo e poco prima dell'incidente era rilassata in quanto stavamo
aspettando il fischio finale”, e in situazione di campo ottimale “il campo era
asciutto, non aveva piovuto e, inoltre, il manto in erba sintetica era stato
rifatto da poco ed era in perfette condizioni”, e sottolineando infine che “tra
9 e prima della scivolata, ci saranno stati 4/5 metri di distanza, T_ CP_2
se anche avesse iniziato la sua azione, ossia la corsa verso CP_2 T_
prima che questi passasse la palla, avrebbe avuto la possibilità di deviare la
scivolata e, dunque, l'entrata, cosa nel caso di specie ho visto chiaramente
che non ha fatto”; anche altro compagno di squadra di il CP_2 T_
teste , ha confermato la netta scorrettezza dell'azione, Testimone_4
evidenziando che “il giocatore del è entrato a gamba alta nel Parte_4
senso che non ha strisciato sul terreno di gioco ma aveva la gamba all'altezza
della tibia”;
- la ricostruzione storica dell'azione di gioco, che risulta dalla predette dichiarazioni, non trova adeguata smentita in quanto affermato dai testi di parte convenuta, certamente tutti meno attendibili rispetto all'arbitro della partita, e comunque latori di dichiarazioni “deboli” sotto il profilo della forza probatoria, della coerenza rispetto alle ulteriori risultanze istruttorie (prima tra tutte la oggettiva gravità delle lesioni patite dal e della intrinseca T_
plausibilità; va in particolare evidenziato il fatto che quanto affermato da chi ha riferito di un'azione condotta mentre il aveva il pallone tra i piedi2 T_
risulta in sostanza sconfessato dalle dichiarazioni del teste Testimone_5
dirigente della squadra in cui giocava il e nell'occasione guardalinee, CP_2
che ha dichiarato di non ricordare “se il giocatore del [il CP_5 T_
avesse ancora tra i piedi il pallone o lo avesse appena calciato”, in tal modo di fatto non confermando le dichiarazioni dei testi di parte convenuta sopra ricordati - pur avendo rivestito il ruolo “privilegiato” di guardalinee e, dunque,
assistente dell'arbitro - e, così, sostanzialmente rafforzando sotto il profilo probatorio la cristallina dichiarazione dell'arbitro circa il verificarsi del colpo in un momento in cui la palla era lontana, e comunque in condizioni che rendevano non opportuna una entrata di tale vigore e, per altro verso, nella possibilità - sottolineata da altro teste - di deviare la traiettoria dovendosi rendere conto della inutilità del gesto rispetto al gioco;
- va poi rimarcato - in relazione al canone della proporzione tra l'azione di gioco certamente fallosa e il complessivo contesto in cui si è verificata - il fatto che si è trattato di azione che ha causato un serio infortunio (dunque attuata con forza, velocità e direzione decisamente improprie), posta in essere da un difensore (il non mentre tentava di fermare un'azione di attacco CP_2
avversaria nella propria metà campo, bensì nella parte di campo avversaria,
addirittura in prossimità della linea di fondo, a contrasto di azione posta in essere dal (parimenti difensore, ma nella propria parte di campo), in T_
assenza di qualsiasi apprezzabile pericolosità sotto il profilo sportivo e attuata da giocatore di una squadra che a pochi minuti dalla fine della partita stava perdendo 3 a 0; dunque un'azione, oltre che fallosa, del tutto inutile sotto il piano sportivo e certamente fuori contesto, come ben riferito dai testi che hanno ricordato l'atmosfera tranquilla e il fare rilassato di due squadre che, a risultato acquisito, aspettavano solo che la partita finisse;
- risulta pertanto ampiamente provato il ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto per ascrivere ai convenuti (ai genitori ex art.2048c.c.) la responsabilità
per i danni occorsi agli attori;
- quanto alla concreta individuazione dei danni in questione si osserva quanto segue;
11 - la ctu medico-legale svolta in corso di causa a ministero del dr. Persona_3
permette di affermare che
[...]
▪ (che al momento del sinistro aveva 14 anni) in conseguenza Parte_3
dello scontro di gioco per cui è giudizio riportava “violento trauma contusivo
all'arto inferiore dx, con frattura della diafisi distale di tibia e perone” (ctu pag. 17);
▪ l'infortunio in esame ha determinato “un periodo di inabilità temporanea
assoluta di gg. 4 (quattro), da riferirsi a ricovero ospedaliero, periodo nel
quale il pz rimase a completo riposo. Per quanto riguarda il periodo di
inabilità temporanea parziale al 75%, esso ebbe durata di gg.40 (quaranta),
cui seguirono un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% della
durata di gg. 30 (trenta) ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea
parziale al 25% della durata di gg. 30 (trenta), periodi nei quali il pz non era
in grado di riprendere del tutto la propria attività”, inoltre “si può affermare
che le alterazioni descritte, determinino un'invalidità permanente globale,
valutabile nella misura del 7% (sette per cento) della totale” (pag.18);
▪ risultano documentate spese mediche, ivi comprese quelle per assistenza medico-legale, per complessivi (418,57 + 915,00) euro 1.333,57 “importo
congruo e pertinente al caso in esame” (pag.19);
- sulla base delle considerazioni che precedono, e in applicazione dei criteri di liquidazione individuati dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano - che prevedono per ciascun giorno di invalidità temporanea la possibilità di riconoscere un risarcimento individuato nella “forbice” tra € 115,00 ed €
173,00 - nel caso in esame lo scrivente ritiene che il danno patito dall'attore debba liquidarsi nella misura minima, di euro 115,00 die, che consente
12 adeguata personalizzazione del danno in questione in considerazione della natura delle lesioni e della personale condizione dell'attore;
- il danno patito dall'attore va pertanto determinato come segue:
▪ per danno da invalidità temporanea, complessivi (€ 115,00 x 4gg + € 86,25 x
40gg + € 57,50 x 30gg + € 28,75 x 30gg =) euro 6.497,50;
▪ per invalidità permanente al 7%, euro 13.679,00 per danno biologico, oltre a euro 3.419,00 di incremento per sofferenza/danno morale, e così complessivi euro 17.098,00, nulla riconoscendosi a titolo di personalizzazione del danno in difetto di allegazione e prova di elementi indicativi di una incidenza lesiva dei fatti maggiore della media rispetto alla peculiare situazione del soggetto leso;
- dunque, complessivi euro 23.595,50, somma che individua il danno non patrimoniale patito da liquidato all'attualità; dal predetto Parte_3
importo va detratto quello di euro 1.158,24 che gli attori hanno dichiarato di aver percepito in forza del contratto di assicurazione stipulato dalla F.I.G.C. in relazione agli infortuni dei propri tesserati, così giungendosi all'importo di
euro 22.437,26; a detto importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- le spese mediche sostenute (provate sulla scorta di quanto in precedenza indicato) ammontano a complessivi euro 1.333,57, e costituiscono danno patrimoniale patito dai genitori di che in tale qualità hanno sostenuto T_
il relativo esborso;
detto importo spetta ai predetti, maggiorato degli interessi legali dalla data degli esborsi a quella del saldo;
- non possono riconoscersi altre somme a titolo di risarcimento in favore dei genitori di per un verso va certamente esclusa la configurabilità, nel T_
caso concreto, di un danno non patrimoniale “da rimbalzo”, attesa la limitata gravità delle lesioni patite dal congiunto, e comunque in difetto di alcuna
13 allegazione e prova al riguardo;
per altro verso risulta carente di prova idonea
(essendo del tutto inadeguato a tal fine il doc.6 di parte attrice) l'allegazione attorea di un danno patrimoniale da mancato guadagno correlato alle necessità,
per la madre, di assistere il figlio convalescente;
- risulta fondata a termini di polizza la domanda di manleva svolta dai convenuti in relazione a quanto oggetto di condanna a titolo di risarcimento danni;
- è parimenti fondata la domanda di manleva anche in relazione alle spese di difesa sostenute nel presente giudizio (ai sensi dell'art.1917co.3c.c.), avendo i convenuti documentato (cfr. doc.8) la tempestiva comunicazione alla compagnia circa l'instaurazione del presente giudizio da parte degli attori, e la inerzia della società, che ometteva alcun riscontro al riguardo;
in tal modo dovendosi escludere il ricorrere di alcuna violazione delle pattuizioni in ordine alla gestione della lite, da parte dei convenuti assicurati;
- l'esito processuale induce a porre definitivamente a carico di parte convenuta e di parte terza chiamata (che si è associata alle difese di merito svolte dai propri assicurati) le spese di ctu, come liquidate in corso di giudizio;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna in solido e OM AL Controparte_1 Controparte_2
a pagare a l'importo di euro 22.437,26, oltre interessi legali Parte_3
dalla presente decisione al saldo;
14 - condanna in solido e OM AL Controparte_1 Controparte_2
a pagare a e l'importo di euro 1.333,57, Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali dalla data degli esborsi a quella del saldo;
- pone definitivamente a carico di Controparte_1 Controparte_2
OM AL e le spese di ctu, come liquidate Controparte_3
in corso di causa;
- condanna in solido OM AL e Controparte_1 Controparte_2
a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_3 Parte_1
e spese che - in applicazione
[...] Parte_2 Parte_3
dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati valori prossimi ai massimi in considerazione del concreto valore di causa - si liquidano in €
7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa
nella misura e con le modalità di legge;
- condanna a tenere indenni e manlevare i convenuti Controparte_3
dai sopra indicati esborsi, anche a titolo di spese di ctu e di spese di lite;
- condanna altresì a tenere indenni, e dunque a Controparte_3
rifondere, e OM AL dalle Controparte_1 Controparte_2
proprie spese di lite;
spese che, con distrazione in favore del difensore avv.
Davide Garaventa, dichiaratosi antistatario, si liquidano - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - in € 7.000,00 per compensi,
oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
15 Genova, 3.1.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, la condotta dell'agente è scriminata soltanto laddove sussista uno stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Non sussiste tale nesso funzionale se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere l'avversario, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano”, Si veda pure, da ultimo, Cass. ord.n.4707/23, ove si evidenzia che “nello sport caratterizzato dal contatto fisico e dall'uso di una quota di violenza la violazione … di una regola del regolamento sportivo non costituisce di per sé illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell'azione dell'atleta”. 2 e , che guardavano la partita dagli spalti, hanno affermato che il colpo sarebbe stato Tes_6 Testimone_7 sferrato dal nel corso di una scivolata che gli aveva consentito di prendere anche il pallone;
altra CP_2 Tes_8 spettatrice, ha reso analoga dichiarazione, peraltro così riduttiva da risultare in sé poco attendibile (“entrambi stavano arrivando di corsa … aveva il pallone e lo ha urtato direi al piede … è finito a terra e la palla è T_ CP_2 T_ rimasta lì vicino”). , compagno di squadra del ha affermato che il colpo è stato sferrato nel Persona_1 CP_2 cercare di prendere la palla ancora tra i piedi del colpendo sia la palla che la gamba;
altro T_ Persona_2 compagno di squadra, ha affermato che “il pallone si trovava tra i piedi di che lo ha allungato”. T_
10