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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/09/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 84/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PERCARIO JACOPO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. BO lì 25/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 84 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
P.I./C.F. = ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Angelo Brofferio, 3, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Percario, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in BO, via Vincenzo Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Daniela Locci, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in Persona_1 repertorio al n 37590/7131 del 23/01/2023. RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.1.2023 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, in accoglimento del presente ricorso -In via pregiudiziale nel rito dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Penale di Civitavecchia PM 2018/006541 GIP 2019/002510 DIB 1722/2021 Ex Art. 24 Legge n. 689/1981-In via principale dichiarare nullo, illegittimo o comunque infondato l'avviso di addebito n. 425 2022 000 13642 33 000 e del verbale di accertamento e notificazione n. VT0000/2022-061-01 ivi contenuto -Sempre in via principale accertare e dichiarare, l'inesistenza, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa vantata dall' a titolo di presunti CP_1 contributi e somme accessorie in relazione al contratto di appalto servizi ed ai fatti dedotti all'interno verbale di accertamento e notificazione n. VT0000/2022-061-01 -in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 3, comma 9 sub b) l. n. 335/1995, dei contributi relativi alle annualità 2016 e 2017 relativamente ai lavoratori citati nel verbale di accertamento e notificazione n. VT0000/2022-061-01 -In preliminare sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'avviso di addebito n. 425 2022 000 13642 33 000 per le ragioni di cui in narrativa”. Esponeva l'opponente di aver ricevuto in data 5.12.2022 la notifica dell'avviso di addebito n. 425 2022 000 13642 33 0000, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva € 71.842,48, relativa a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, comprensivo dei contributi, interessi, sanzioni amministrative e spese di notifica. A fondamento dell'opposizione deduceva:
1) il difetto di competenza dell'Autorità amministrativa all'emanazione del provvedimento di ingiunzione in favore del Tribunale penale di Civitavecchia, in applicazione dell'art. 24 della legge 689 del 1981;
2) la nullità dell'avviso di addebito per assenza di autorizzazione della autorità giudiziaria penale ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981;
3) la nullità dell'avviso di addebito per violazione del termine di cui all'art. 14, comma
3, L. 689/1981;
4) la nullità dell'avviso di addebito per violazione del principio di ragionevolezza dei tempi dell'ispezione ex art. 14 L. n. 689/81;
5) la prescrizione dei crediti ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. b), L. 335/1995;
- l'invalidità dell'avviso di addebito e parimenti dell'avviso di accertamento ivi contenuto perché redatto in violazione anche del comma 1 dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente;
- la nullità delle sanzioni n. 1, 2, 3 indicate nel verbale di accertamento e notificazione in quanto errate. L' si costitutiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo CP_1
Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza - respingere la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto, non ricorrendo, e comunque non essendo stata dimostrata la sussistenza dei “gravi motivi”, di cui all'art. 24, comma 6, D.Lvo n. 46/99 nel merito - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' CP_1 con conferma dell'AVA opposto in via subordinata condannare la parte opponente al pagamento delle eventuali diverse somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta. La società opponente impugna l'avviso di addebito n. 425 2022 000 13642 33 000, formato dall' il 24.11.2022 e notificato via PEC il 5.12.2022, avente ad oggetto CP_1 contributi, sanzioni ed interessi per un importo complessivo pari ad € 71.842,48. L'avviso di addebito trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. VT00000/2022-061-01 del 29.3.2022, emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di BO (di seguito anche solo ITL) e dall' a seguito di accertamento ispettivo CP_1 condotto congiuntamente da funzionari di entrambi gli enti in relazione al periodo 1.6.2016/30.3.2019, a conclusione del quale sono stati ritenuti integrati la fattispecie di interposizione illecita di manodopera ed ulteriori illeciti amministrativi, con conseguente quantificazione delle relative sanzioni amministrative e, in merito alla parte previdenziale, dell'importo dovuto a titolo di contributi omessi, sanzioni per evasione contributiva ed interessi. Quanto alle contestazioni formulate dalla parte opponente, giova preliminarmente chiarire quanto segue. Come evidenziato, l'avviso di addebito opposto rinviene il proprio fondamento in un verbale unico di accertamento e notificazione nel quale, da un lato, sono stati contestati illeciti amministrativi derivanti dalla violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell'Ispettorato del Lavoro e, dall'altro, sono state accertate evasioni contributive di competenza dell'Ente previdenziale. A tal riguardo giova richiamare il principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione della distinzione ed autonomia tra la pretesa contributiva dell' e quella CP_1 facente capo all'Ispettorato del Lavoro riguardante l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione di norme sui rapporti di lavoro (cfr. Cass. n. 23045/2018; richiamata da Cass. n. 11369/2020, secondo la quale “Pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, tra le cause inerenti il rapporto contributivo dell' da un lato, e le CP_1 sanzioni amministrative, dall'altro, vi è un rapporto di autonomia. Le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni”). Alla luce di quanto esposto, risultano inammissibili per carenza di legittimazione passiva dell' e per inidoneità dello strumento prescelto (opposizione ad avviso di addebito CP_1 ex L. n. 46/1999) a muovere le relative contestazioni, i motivi di opposizione di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del ricorso. Va peraltro aggiunto che il verbale di accertamento ispettivo, nella parte relativa ad illeciti amministrativi, non è suscettibile di autonoma impugnabilità (cfr., Cass. n. 32886/2018; Cass. n. 16319/2010; Cass. n. 18320/2007). In merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007) (…)” (così, Cass. 11369/2020). Nella specie non è dato sapere, in assenza di chiarimenti sul punto dell'opponente, se il procedimento amministrativo in questione sia sfociato nell'adozione da parte dell'Ispettorato di una ordinanza-ingiunzione. In ogni caso si rammenta che, in relazione agli illeciti amministrativi ed alle relative sanzioni, unico atto lesivo della situazione soggettiva del datore di lavoro e pertanto autonomamente impugnabile ex art. 22 L. n. 689/1981, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, è l'ordinanza- ingiunzione. Le censure di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 8, pertanto, potrebbero astrattamente farsi valere solo mediante opposizione ad ordinanza-ingiunzione da proporsi nei confronti dell'ITL, unico soggetto legittimato a contraddire rispetto alle contestazioni relative ad illeciti amministrativi per violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Quanto al motivo n. 5 (prescrizione del credito ex art. 3, comma 9, n. 335/1995), il medesimo è infondato. Il credito contributivo fatto valere dall' attiene al periodo 1.6.2016/30.3.2019. Il CP_1 termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 è stato interrotto dal verbale di primo accesso ispettivo dell' e dell'ITL del 19.12.2019, CP_1 notificato all'opponente il 28.1.2020 (doc. 3 memoria). Ne deriva che alla data di notifica dell'avviso di addebito (5.12.2022) la prescrizione non era ancora maturata. Quanto infine al motivo n. 6 (nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione – assenza prova del credito contributivo), giova rilevare quanto segue. Con il medesimo motivo la parte fa valere sia un vizio di forma dell'avviso di addebito (carenza di motivazione), sia una contestazione relativa al merito della pretesa, limitandosi tuttavia ad eccepire l'omessa prova da parte dell' degli elementi integranti CP_1
l'interposizione illecita di manodopera. In tema giova preliminarmente richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte circa gli strumenti processuali di tutela avverso le pretese contributive degli enti pubblici previdenziali. La Corte di Cassazione in particolare ha affermato che: “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, con-sente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).” (per tutte Cass. n. 16425/2019). Va altresì precisato che nell'ipotesi in cui con unico atto venga proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio (art. 29, comma 2 per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 5), non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. Infine, va rappresentato che per giurisprudenza costante la contestazione circa l'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) ed, in generale, il vizio di carenza di motivazione, non attenendo alla pretesa creditoria in sé, costituisce un vizio formale, da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella (così, ex multis, Cass. n. 25208/2009). Nella specie il ricorso è stato depositato il 13.1.2023, entro il termine di 40 giorni per l'opposizione di merito ex art. 24 L. n. 46/1999, ma oltre il termine di 20 giorni previsti per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c.. La contestazione relativa al vizio di motivazione risulta pertanto inammissibile. Con riferimento al merito, si rileva che i tratti distintivi del contratto di appalto, che valgono a differenziarlo dalla somministrazione di personale, consistono, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, nell'assunzione da parte dell'appaltatore del potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività richiesta, del potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa e del rischio di impresa. Attraverso il contratto di appalto, in particolare, una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro - secondo lo schema dell'obbligazione di risultato. Appare inoltre utile evidenziare che costituisce ancora principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo cui, nonostante l'introduzione di alcune tipologie contrattuali che consentono una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, siffatta dissociazione si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro (così, Cass., Sez. Un., n. 22910/2006), come la somministrazione irregolare di manodopera e l'appalto illecito. Per giurisprudenza costante “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (..)” (così, ex multis, Cass. n. 12551/2020; Cass. n. 15557/2019). Nel caso di specie l' e l'ITL hanno ravvisato l'esistenza un'interposizione illecita di CP_1 manodopera da appalto fittizio tra la società opponente (committente) e
[...]
(appaltatrice), accertando come i lavoratori indicati Parte_2 nel verbale unico di accertamento e notificazione, pur formalmente dipendenti dalla Cooperativa, fossero in realtà assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo di , responsabile aziendale della e limitandosi la Persona_2 Parte_1 società appaltatrice alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro, senza assunzione di alcun rischio di impresa. Ebbene, in merito la società si è limitata ad eccepire la mancata prova da parte dell' CP_1 degli elementi integranti l'interposizione illecita e ad asserire genericamente la legittimità dell'esecuzione del contratto di appalto, senza tuttavia: a) produrre il contratto di appalto;
b) spiegare le ragioni per le quali una Cooperativa che - come espressamente affermato dall'opponente (pagg. 1 e 2 ricorso) e risultante dallo stesso sito web dell'appaltatrice (doc. 4 ricorso) - si occupa delle pratiche relative alla gestione amministrativa del personale, possa aver svolto attività di direzione, organizzazione e controllo sui lavoratori presenti nello stabilimento balneare ed addetti alle mansioni di bagnino, cameriere, aiuto cuoco, addetto alle pulizie, ovvero attività necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale dell'opponente; c) dedurre la sussistenza del potere direttivo ed organizzativo in capo all'appaltatrice. Sul punto appare utile sottolineare che, se è vero che per giurisprudenza costante nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva sui quali CP_1
l' fonda il rapporto ispettivo, è altrettanto vero che nella specie difetta, in concreto, CP_1 la stessa contestazione del merito dell'accertamento ispettivo. È poi solo il caso di precisare che ai fini degli obblighi contributivi nei confronti dell' CP_1 non assume rilevanza la circostanza, sottolineata dalla società, che nessuno dei lavoratori considerati abbia agito nei confronti dell'opponente per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato. Invero art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015 disciplina solo i rapporti tra lavoratore ed effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, prevedendo la mera facoltà di ciascun lavoratore di agire autonomamente e direttamente verso l'utilizzatore per l'accertamento della subordinazione. La mancata proposizione di una domanda giudiziaria da parte del lavoratore, tuttavia, non impedisce di certo all'Ente previdenziale di far valere le pretese contributive nei confronti dell'utilizzatore, venendo in rilievo in tale ambito diritti indisponibili ex lege. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va respinta. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di in Parte_1 CP_1 opposizione all'avviso di addebito n. 425 2022 000 13642 33 000, formato il 24.11.2022 e notificato via PEC il 5.12.2022;
- condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimb. CP_1 forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. BO lì, 25 settembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 84/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PERCARIO JACOPO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. BO lì 25/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 84 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
P.I./C.F. = ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Angelo Brofferio, 3, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Percario, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in BO, via Vincenzo Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Daniela Locci, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in Persona_1 repertorio al n 37590/7131 del 23/01/2023. RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.1.2023 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, in accoglimento del presente ricorso -In via pregiudiziale nel rito dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Penale di Civitavecchia PM 2018/006541 GIP 2019/002510 DIB 1722/2021 Ex Art. 24 Legge n. 689/1981-In via principale dichiarare nullo, illegittimo o comunque infondato l'avviso di addebito n. 425 2022 000 13642 33 000 e del verbale di accertamento e notificazione n. VT0000/2022-061-01 ivi contenuto -Sempre in via principale accertare e dichiarare, l'inesistenza, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa vantata dall' a titolo di presunti CP_1 contributi e somme accessorie in relazione al contratto di appalto servizi ed ai fatti dedotti all'interno verbale di accertamento e notificazione n. VT0000/2022-061-01 -in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 3, comma 9 sub b) l. n. 335/1995, dei contributi relativi alle annualità 2016 e 2017 relativamente ai lavoratori citati nel verbale di accertamento e notificazione n. VT0000/2022-061-01 -In preliminare sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'avviso di addebito n. 425 2022 000 13642 33 000 per le ragioni di cui in narrativa”. Esponeva l'opponente di aver ricevuto in data 5.12.2022 la notifica dell'avviso di addebito n. 425 2022 000 13642 33 0000, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva € 71.842,48, relativa a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, comprensivo dei contributi, interessi, sanzioni amministrative e spese di notifica. A fondamento dell'opposizione deduceva:
1) il difetto di competenza dell'Autorità amministrativa all'emanazione del provvedimento di ingiunzione in favore del Tribunale penale di Civitavecchia, in applicazione dell'art. 24 della legge 689 del 1981;
2) la nullità dell'avviso di addebito per assenza di autorizzazione della autorità giudiziaria penale ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981;
3) la nullità dell'avviso di addebito per violazione del termine di cui all'art. 14, comma
3, L. 689/1981;
4) la nullità dell'avviso di addebito per violazione del principio di ragionevolezza dei tempi dell'ispezione ex art. 14 L. n. 689/81;
5) la prescrizione dei crediti ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. b), L. 335/1995;
- l'invalidità dell'avviso di addebito e parimenti dell'avviso di accertamento ivi contenuto perché redatto in violazione anche del comma 1 dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente;
- la nullità delle sanzioni n. 1, 2, 3 indicate nel verbale di accertamento e notificazione in quanto errate. L' si costitutiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo CP_1
Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza - respingere la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto, non ricorrendo, e comunque non essendo stata dimostrata la sussistenza dei “gravi motivi”, di cui all'art. 24, comma 6, D.Lvo n. 46/99 nel merito - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' CP_1 con conferma dell'AVA opposto in via subordinata condannare la parte opponente al pagamento delle eventuali diverse somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta. La società opponente impugna l'avviso di addebito n. 425 2022 000 13642 33 000, formato dall' il 24.11.2022 e notificato via PEC il 5.12.2022, avente ad oggetto CP_1 contributi, sanzioni ed interessi per un importo complessivo pari ad € 71.842,48. L'avviso di addebito trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. VT00000/2022-061-01 del 29.3.2022, emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di BO (di seguito anche solo ITL) e dall' a seguito di accertamento ispettivo CP_1 condotto congiuntamente da funzionari di entrambi gli enti in relazione al periodo 1.6.2016/30.3.2019, a conclusione del quale sono stati ritenuti integrati la fattispecie di interposizione illecita di manodopera ed ulteriori illeciti amministrativi, con conseguente quantificazione delle relative sanzioni amministrative e, in merito alla parte previdenziale, dell'importo dovuto a titolo di contributi omessi, sanzioni per evasione contributiva ed interessi. Quanto alle contestazioni formulate dalla parte opponente, giova preliminarmente chiarire quanto segue. Come evidenziato, l'avviso di addebito opposto rinviene il proprio fondamento in un verbale unico di accertamento e notificazione nel quale, da un lato, sono stati contestati illeciti amministrativi derivanti dalla violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell'Ispettorato del Lavoro e, dall'altro, sono state accertate evasioni contributive di competenza dell'Ente previdenziale. A tal riguardo giova richiamare il principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione della distinzione ed autonomia tra la pretesa contributiva dell' e quella CP_1 facente capo all'Ispettorato del Lavoro riguardante l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione di norme sui rapporti di lavoro (cfr. Cass. n. 23045/2018; richiamata da Cass. n. 11369/2020, secondo la quale “Pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, tra le cause inerenti il rapporto contributivo dell' da un lato, e le CP_1 sanzioni amministrative, dall'altro, vi è un rapporto di autonomia. Le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni”). Alla luce di quanto esposto, risultano inammissibili per carenza di legittimazione passiva dell' e per inidoneità dello strumento prescelto (opposizione ad avviso di addebito CP_1 ex L. n. 46/1999) a muovere le relative contestazioni, i motivi di opposizione di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del ricorso. Va peraltro aggiunto che il verbale di accertamento ispettivo, nella parte relativa ad illeciti amministrativi, non è suscettibile di autonoma impugnabilità (cfr., Cass. n. 32886/2018; Cass. n. 16319/2010; Cass. n. 18320/2007). In merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007) (…)” (così, Cass. 11369/2020). Nella specie non è dato sapere, in assenza di chiarimenti sul punto dell'opponente, se il procedimento amministrativo in questione sia sfociato nell'adozione da parte dell'Ispettorato di una ordinanza-ingiunzione. In ogni caso si rammenta che, in relazione agli illeciti amministrativi ed alle relative sanzioni, unico atto lesivo della situazione soggettiva del datore di lavoro e pertanto autonomamente impugnabile ex art. 22 L. n. 689/1981, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, è l'ordinanza- ingiunzione. Le censure di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 8, pertanto, potrebbero astrattamente farsi valere solo mediante opposizione ad ordinanza-ingiunzione da proporsi nei confronti dell'ITL, unico soggetto legittimato a contraddire rispetto alle contestazioni relative ad illeciti amministrativi per violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Quanto al motivo n. 5 (prescrizione del credito ex art. 3, comma 9, n. 335/1995), il medesimo è infondato. Il credito contributivo fatto valere dall' attiene al periodo 1.6.2016/30.3.2019. Il CP_1 termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 è stato interrotto dal verbale di primo accesso ispettivo dell' e dell'ITL del 19.12.2019, CP_1 notificato all'opponente il 28.1.2020 (doc. 3 memoria). Ne deriva che alla data di notifica dell'avviso di addebito (5.12.2022) la prescrizione non era ancora maturata. Quanto infine al motivo n. 6 (nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione – assenza prova del credito contributivo), giova rilevare quanto segue. Con il medesimo motivo la parte fa valere sia un vizio di forma dell'avviso di addebito (carenza di motivazione), sia una contestazione relativa al merito della pretesa, limitandosi tuttavia ad eccepire l'omessa prova da parte dell' degli elementi integranti CP_1
l'interposizione illecita di manodopera. In tema giova preliminarmente richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte circa gli strumenti processuali di tutela avverso le pretese contributive degli enti pubblici previdenziali. La Corte di Cassazione in particolare ha affermato che: “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, con-sente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).” (per tutte Cass. n. 16425/2019). Va altresì precisato che nell'ipotesi in cui con unico atto venga proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio (art. 29, comma 2 per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 5), non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. Infine, va rappresentato che per giurisprudenza costante la contestazione circa l'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) ed, in generale, il vizio di carenza di motivazione, non attenendo alla pretesa creditoria in sé, costituisce un vizio formale, da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella (così, ex multis, Cass. n. 25208/2009). Nella specie il ricorso è stato depositato il 13.1.2023, entro il termine di 40 giorni per l'opposizione di merito ex art. 24 L. n. 46/1999, ma oltre il termine di 20 giorni previsti per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c.. La contestazione relativa al vizio di motivazione risulta pertanto inammissibile. Con riferimento al merito, si rileva che i tratti distintivi del contratto di appalto, che valgono a differenziarlo dalla somministrazione di personale, consistono, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, nell'assunzione da parte dell'appaltatore del potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività richiesta, del potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa e del rischio di impresa. Attraverso il contratto di appalto, in particolare, una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro - secondo lo schema dell'obbligazione di risultato. Appare inoltre utile evidenziare che costituisce ancora principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo cui, nonostante l'introduzione di alcune tipologie contrattuali che consentono una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, siffatta dissociazione si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro (così, Cass., Sez. Un., n. 22910/2006), come la somministrazione irregolare di manodopera e l'appalto illecito. Per giurisprudenza costante “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (..)” (così, ex multis, Cass. n. 12551/2020; Cass. n. 15557/2019). Nel caso di specie l' e l'ITL hanno ravvisato l'esistenza un'interposizione illecita di CP_1 manodopera da appalto fittizio tra la società opponente (committente) e
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(appaltatrice), accertando come i lavoratori indicati Parte_2 nel verbale unico di accertamento e notificazione, pur formalmente dipendenti dalla Cooperativa, fossero in realtà assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo di , responsabile aziendale della e limitandosi la Persona_2 Parte_1 società appaltatrice alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro, senza assunzione di alcun rischio di impresa. Ebbene, in merito la società si è limitata ad eccepire la mancata prova da parte dell' CP_1 degli elementi integranti l'interposizione illecita e ad asserire genericamente la legittimità dell'esecuzione del contratto di appalto, senza tuttavia: a) produrre il contratto di appalto;
b) spiegare le ragioni per le quali una Cooperativa che - come espressamente affermato dall'opponente (pagg. 1 e 2 ricorso) e risultante dallo stesso sito web dell'appaltatrice (doc. 4 ricorso) - si occupa delle pratiche relative alla gestione amministrativa del personale, possa aver svolto attività di direzione, organizzazione e controllo sui lavoratori presenti nello stabilimento balneare ed addetti alle mansioni di bagnino, cameriere, aiuto cuoco, addetto alle pulizie, ovvero attività necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale dell'opponente; c) dedurre la sussistenza del potere direttivo ed organizzativo in capo all'appaltatrice. Sul punto appare utile sottolineare che, se è vero che per giurisprudenza costante nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva sui quali CP_1
l' fonda il rapporto ispettivo, è altrettanto vero che nella specie difetta, in concreto, CP_1 la stessa contestazione del merito dell'accertamento ispettivo. È poi solo il caso di precisare che ai fini degli obblighi contributivi nei confronti dell' CP_1 non assume rilevanza la circostanza, sottolineata dalla società, che nessuno dei lavoratori considerati abbia agito nei confronti dell'opponente per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato. Invero art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015 disciplina solo i rapporti tra lavoratore ed effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, prevedendo la mera facoltà di ciascun lavoratore di agire autonomamente e direttamente verso l'utilizzatore per l'accertamento della subordinazione. La mancata proposizione di una domanda giudiziaria da parte del lavoratore, tuttavia, non impedisce di certo all'Ente previdenziale di far valere le pretese contributive nei confronti dell'utilizzatore, venendo in rilievo in tale ambito diritti indisponibili ex lege. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va respinta. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di in Parte_1 CP_1 opposizione all'avviso di addebito n. 425 2022 000 13642 33 000, formato il 24.11.2022 e notificato via PEC il 5.12.2022;
- condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimb. CP_1 forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. BO lì, 25 settembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci