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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 686/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1135/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2012
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2013
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2014
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2015
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2016
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2017
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2018
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2019 - PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2020
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2021
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2022
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da un ricorso presentato dal Signor Ricorrente_1, il quale adiva questa Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria numero
55122400000106.
L'atto impugnato, notificato dalla società a responsabilità limitata Publiservizi, quale Concessionaria per la riscossione del Comune di Caserta, riguarda l'omesso pagamento della TARI per le annualità d'imposta dal
2012 al 2023.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa tributaria azionata.
Si costituisce in giudizio l'indicato Concessionario della riscossione, il quale resiste al ricorso sollevando eccezioni pregiudiziali di rito e chiedendo comunque, nel merito, il rigetto dello stesso.
In corso di causa, con ordinanza numero 688/2025, il Collegio ha ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Caserta, ente impositore e titolare del credito tributario, giudicando la sua presenza in giudizio indispensabile per una compiuta valutazione del merito della lite ai sensi dell'articolo 14, comma 6 bis, del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Veniva, pertanto, ordinata alla parte ricorrente la chiamata in causa dell'Ente entro il termine perentorio di trenta giorni.
Con successiva ordinanza numero 1577/2025 il Collegio onerava il difensore costituito di parte ricorrente di produrre, nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, la procura alle liti ritualmente conferita.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, esaminati gli atti e valutata l'evoluzione processuale della controversia, ritiene che il ricorso sia meritevole di una pronuncia di rito di carattere ostativo.
In primo luogo, rileva la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto con la indicata ordinanza numero 688/2025.
La chiamata in causa del Comune di Caserta non risulta essere stata regolarmente perfezionata nei termini assegnati.
Tale omissione integra la violazione di un ordine del giudice inerente la regolare costituzione del rapporto processuale in una fattispecie di liticonsorzio necessario ex lege, determinando l'impossibilità per questa Corte di addivenire ad una decisione di merito.
A tale profilo di inammissibilità si aggiunge un ulteriore ed autonomo profilo circa la rappresentanza tecnica della parte ricorrente.
Infatti, agli atti di causa risulta:
1. irritualmente prodotta;
2. carente della prescritta attestazione di conformità;
la procura alle liti conferita al difensore costituito.
Nonostante il Collegio abbia concesso un termine per sanare ogni irregolarità, la mancata produzione del mandato ad litem, ritualmente versato in atti e redatto secondo legge, impedisce di ritenere correttamente instaurato il giudizio, non potendosi considerare validi gli atti compiuti da un difensore privo di poteri rappresentativi certificati.
Pertanto, la concorrente sussistenza della mancata integrazione del contraddittorio e del difetto di procura impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di diritto e di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio e per difetto della procura alle liti. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società a responsabilità limitata Publiservizi che si liquidano in complessivi euro
2.672,60, di cui euro 2.324,00 per compenso tabellare ed euro 348,60 per spese generali, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1135/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2012
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2013
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2014
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2015
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2016
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2017
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2018
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2019 - PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2020
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2021
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2022
- PREAVV ISCR IPO n. 55122400000106 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da un ricorso presentato dal Signor Ricorrente_1, il quale adiva questa Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria numero
55122400000106.
L'atto impugnato, notificato dalla società a responsabilità limitata Publiservizi, quale Concessionaria per la riscossione del Comune di Caserta, riguarda l'omesso pagamento della TARI per le annualità d'imposta dal
2012 al 2023.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa tributaria azionata.
Si costituisce in giudizio l'indicato Concessionario della riscossione, il quale resiste al ricorso sollevando eccezioni pregiudiziali di rito e chiedendo comunque, nel merito, il rigetto dello stesso.
In corso di causa, con ordinanza numero 688/2025, il Collegio ha ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Caserta, ente impositore e titolare del credito tributario, giudicando la sua presenza in giudizio indispensabile per una compiuta valutazione del merito della lite ai sensi dell'articolo 14, comma 6 bis, del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Veniva, pertanto, ordinata alla parte ricorrente la chiamata in causa dell'Ente entro il termine perentorio di trenta giorni.
Con successiva ordinanza numero 1577/2025 il Collegio onerava il difensore costituito di parte ricorrente di produrre, nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, la procura alle liti ritualmente conferita.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, esaminati gli atti e valutata l'evoluzione processuale della controversia, ritiene che il ricorso sia meritevole di una pronuncia di rito di carattere ostativo.
In primo luogo, rileva la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto con la indicata ordinanza numero 688/2025.
La chiamata in causa del Comune di Caserta non risulta essere stata regolarmente perfezionata nei termini assegnati.
Tale omissione integra la violazione di un ordine del giudice inerente la regolare costituzione del rapporto processuale in una fattispecie di liticonsorzio necessario ex lege, determinando l'impossibilità per questa Corte di addivenire ad una decisione di merito.
A tale profilo di inammissibilità si aggiunge un ulteriore ed autonomo profilo circa la rappresentanza tecnica della parte ricorrente.
Infatti, agli atti di causa risulta:
1. irritualmente prodotta;
2. carente della prescritta attestazione di conformità;
la procura alle liti conferita al difensore costituito.
Nonostante il Collegio abbia concesso un termine per sanare ogni irregolarità, la mancata produzione del mandato ad litem, ritualmente versato in atti e redatto secondo legge, impedisce di ritenere correttamente instaurato il giudizio, non potendosi considerare validi gli atti compiuti da un difensore privo di poteri rappresentativi certificati.
Pertanto, la concorrente sussistenza della mancata integrazione del contraddittorio e del difetto di procura impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di diritto e di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio e per difetto della procura alle liti. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società a responsabilità limitata Publiservizi che si liquidano in complessivi euro
2.672,60, di cui euro 2.324,00 per compenso tabellare ed euro 348,60 per spese generali, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.