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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/11/2024, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3437/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 3437 ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Del Parte_1 CodiceFiscale_1
Pizzo come da procura in atti
APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE - APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rapposelli come da procura in atti
APPELLATO IN VIA PRINCIPALE - APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1038/2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti al Controparte_1
Giudice di Pace di Pescara, e proponeva opposizione avverso il decreto con cui gli Parte_1
era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.006,07, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla medesima per la figlia minore Fran- Pt_1
cesca.
1 A sostegno, il deduceva il difetto del preventivo accordo circa l'opportunità di sostenere tali CP_1
spese nonché, per alcune di esse, la mancanza di prova;
rappresentava, comunque, di avere a sua volta sostenuto ulteriori esborsi nell'interesse della minore, pari ad euro 4.721,25, e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza del credito azionato, ovvero, in via subordinata, per la compensazione delle rispettive pretese.
Il LO dispiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della Pt_1
al rimborso della somma di euro 2.360,62, pari al 50% delle spese mediche e scolastiche da egli sostenute.
Con sentenza n. 1038/22 il Giudice di Pace di Pescara, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la al pagamento, in favore della controparte, Pt_1
della somma di euro 1.354,58, oltre interessi e spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la lamentando la erronea interpretazione, da Pt_1
parte del primo giudice, dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento relativo all'affidamento e mantenimento della minore, avendo le parti concordato che per il periodo 2017-2019 la medesima avrebbe provveduto a tutte le spese straordinarie a Pt_1 fronte dell'impegno del di non richiedere il rimborso di quelle dentistiche anticipate per CP_1
Per_1
L'appellante deduceva, altresì, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non contestata, da parte sua, l'entità della pretesa creditoria avanzata dal CP_1
Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione, la censurava la pronuncia gravata in punto Pt_1
di spese, che erano state poste a suo carico, laddove il Giudice di Pace avrebbe dovuto compensarle, attesa la soccombenza, almeno parziale, del CP_1
Costituitosi in fase d'appello, il contestava l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto, e CP_1
dispiegava appello incidentale per essere la sentenza viziata nella parte in cui aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa monitoria della e chiedeva accertarsi l'inesistenza del credito Pt_1
dalla stessa vantato.
Così compendiati i fatti di causa, giova premettere che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 2 febbraio 2021 emesso nell'ambito del procedimento per l'affidamento ed il mantenimento della minore ha affidato la figlia in via esclusiva alla madre e (per quello Per_1
che qui maggiormente interessa) posto a carico del padre l'obbligo di versare la metà delle spese straordinarie riguardanti la figlia, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore ha previsto il rimborso per la metà da parte dell'altro, indipendentemente dal preventivo accordo.
2 Ciò posto, si ritiene opportuno dapprima procedere all'esame dell'appello incidentale promosso dal volto ad accertare, come già evidenziato, l'inesistenza del credito vantato dalla CP_1 Pt_1
Ebbene, si osserva, preliminarmente, che il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che riconosce il diritto di chiedere il rimborso delle spese straordinarie anche se non condivise laddove queste rispondano all'interesse del minore.
Infatti, secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.19607/2011; Cass. n.16175/2015; Cass. n.2127/2016; Cass. n.5059/2021), anche in ipotesi di affidamento condiviso, ciò che rileva ai fini del rimborso delle spese straordinarie non è la condivisione preventiva della spesa, ma la valutazione dell'interesse della prole minorenne: alla stregua di tale diverso approccio ermeneutico, la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante valutazione della commisurazione del-
l'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Detti principi sono stati ribaditi, da ultimo, dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 6799/22, secondo cui "non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".
Orbene, le spese documentate nel giudizio monitorio e contestate in sede di opposizione per difetto di preventiva concertazione e/o per difetto di prova del relativo esborso sono quantificate come segue:
1) euro 100,00 per lezioni di teatro (docc.ti 2 e 3 fasc. monitorio);
2) euro 800,00 per portfolio fotografico (docc.ti 4,5 e 6 fasc. monitorio);
3) euro 1.100,00 per iscrizione alla scuola di cinema e relative rate (docc.ti 8-14 fasc. monitorio);
4) euro 360,00 per festa di compleanno della minore presso il ristorante “L'Oasi” (doc. 16 fasc. monitorio);
5) euro 36,00 per abbonamento wi-fi (doc. 15 fasc. monitorio).
3 Ed allora, per quanto riguarda le spese relative alle lezioni di teatro, nonché di quelle per la scuola di cinema, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dal sul punto, risulta dagli CP_1
atti la prova del preventivo consenso del medesimo, il quale, per ciò solo, è tenuto al CP_1
rimborso della propria quota, nella misura del 50% così come statuito dal Tribunale di Torre
Annunziata. Trattasi, infatti, di spese straordinarie delle quali il è stato debitamente CP_1
informato e per le quali ha espresso parere favorevole.
Tanto risulta, in particolare, dalla e-mail del 30 gennaio 2020 della ove si legge: Pt_1
“Approfitto per dirti che vuole fare ripetizioni di inglese ed italiano nonché iniziare lezioni di Pt_2
Teatro. Se sei d'accordo anche per le relative spese, inizierebbe settimana prossima.” In riscontro alla predetta comunicazione, con e-mail del 31 gennaio 2020, il precisava “…vanto ancora CP_1 un credito di euro 2047,19 a cui potrai attingere per far fronte alle spese di cui mi hai fatto cenno”
(docc.ti allegati a fasc. primo grado).
Lo stesso vale per le spese relative alla scuola di cinema (si veda la pec del in data CP_1
11.8.2020, ove si legge, tra l'altro “Anche per quanto riguarda l'iscrizione alla scuola cinema, ti dissi che potevi iscrivere a condizione poi che compensassi con le spese straordinarie da me sostenute in questi anni, per cui, vada per l'iscrizione…”, nonché la e-mail del 30 maggio 2020, nel- la quale il LO scrive “…per quanto mi riguarda, puoi iscriverla, visto che sono ancora a credito per le spese extra…”).
Tanto basta per ritenere sussistente l'assenso - per quanto condizionato alla compensazione - alle predette spese (teatro e cinema), debitamente documentate, con la conseguenza che il genitore è tenuto al rimborso della relativa quota.
Per quanto attiene alle ulteriori spese (portfolio, wi-fi e festa di compleanno), non vi è prova della preventiva concertazione tra le parti.
Cionondimeno, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, occorre valutare se si tratti di spese sostenute nell'interesse della minore, a prescindere dall'assenso dell'altro genitore.
Ebbene, non vi è dubbio che la spesa del wi-fi di 36,00 euro (relativo a tre mensilità) che il genitore affidatario deduce essere stata sostenuta per lo svolgimento della didattica a distanza (circostanza non contestata), così come il costo del ristorante per la festa di compleanno della figlia, siano da considerare corrispondenti all'interesse della minore, né il ha mai contestato o messo in CP_1
dubbio che le spese in parola fossero opportune per soddisfare i bisogni di studio o ludici della figlia, così come non ha mai eccepito di non essere in grado di sostenerle economicamente;
né, ancora, risultano validi motivi di dissenso.
4 Non è, dunque, censurabile la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace ha recepito i suddetti, consolidati principi, a fronte dei quali non assume alcun rilievo l'eventuale mancata con- certazione di tali esborsi.
Diversamente, con riguardo alla spesa per il portfolio fotografico, ritiene il giudicante che la stessa non possa ritenersi rispondente all'interesse della minore, che, come dedotto dal padre, all'epoca dei fatti era solo quattordicenne (v p. 3 atto di citazione in opposizione a d.i.); ciò anche tenuto conto del suo ammontare (800,00 euro), evidentemente non commisurato alla sua utilità, soprattutto in relazione all'età di Per_1
Di conseguenza, il non è tenuto al rimborso della quota di euro 400,00. CP_1
Deve, invece, escludersi dal novero delle spese specificamente contestate, quelle relative al contributo scolastico per polizza assicurativa obbligatoria, quelle per il materiale scolastico - comprensivo di due libri - e quelle per l'acquisto di prodotti dermatologici per la somma totale di euro 246,15 (spese pure debitamente documentate nel monitorio).
In definitiva, l'appello incidentale è parzialmente fondato, in quanto dall'ammontare richiesto al in sede monitoria va sottratta la quota di euro 400,00 relativa alle spese per lo shooting CP_1
fotografico, erroneamente riconosciuta come dovuta dal giudice di primo grado, per i motivi sopra esposti, vantando la un diritto di credito di euro 606,07 (e non di euro 1.006,07). Pt_1
Passando all'esame dei motivi di appello principale, parimenti il Tribunale ne ritiene la parziale fondatezza.
Ed invero, a proposito del credito del occorre preliminarmente precisare che trattasi di CP_1 esborsi certamente ripetibili, in quanto evidentemente effettuati nell'interesse della minore, e che a nulla rileva l'eventuale contestazione sull'errata quantificazione della somma richiesta nella copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, soccorrendo sul punto i giustificativi prodotti in giudizio.
La ritiene non dovuto il rimborso di tali somme in quanto tra le parti sarebbe intervenuto Pt_1
un accordo in forza del quale il avrebbe rinunciato al proprio credito maturato nel periodo CP_1
2017-2019.
Tuttavia, di tale circostanza non è stato fornito adeguato riscontro probatorio.
In particolare, dall'allegato stralcio della ctu espletata nel corso del procedimento svoltosi davanti al
Tribunale di Torre Annunziata non è emersa alcuna volontà abdicativa del come CP_1
correttamente ritenuto dal Giudice di Pace.
Inoltre, la tesi della per cui l'esistenza dell'accordo (e dunque, della rinuncia al credito) si Pt_1
evincerebbe dal fatto che nessuna richiesta è stata avanzata prima della notifica del decreto ingiuntivo del 2021, ed in ogni caso prima del 2020, è smentita dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, avendo il LO più volte opposto in compensazione il controcredito, come risulta dalle e-
5 mail sopra richiamate, ed avendo espressamente dichiarato sin dal 2019 la volontà di recuperare quanto dovuto (cfr. e-mail del 11.10.2019. p. 20 III parte fasc. di parte primo grado, ove si legge:
“...relativamente alla tua affermazione che c'era un accordo relativo al mantenimento e alle spese straordinarie degli anni 2017-2018-2019 ti rappresento che non c'è mai stato nessun accordo nè verbale, visto che non mi parli da anni, né tantomeno scritto, infatti, dopo il wa del 30.9.2027 in cui ti indicavo le spese ed il mio IBAN non c'è stato mai nessun riscontro da parte tua (bonifico o altro) ed io, sicuramente “sbagliando” per evitare inutili polemiche, ho anticipato tutte le spese straordinarie di questi anni riservandomi di chiederti poi il rimborso per la quota del 50% a tuo carico esclusivo. Di conseguenza, posto che negli anni in cui ha vissuto con me ho an- Per_1
ticipato per le spese extra – nell'interesse di nostra figlia – l'importo complessivo di euro
4446,73[…], te ne chiedo formalmente con la presente il rimborso per la quota (50%) a tuo carico esclusivo…”).
Quanto all'istanza della di acquisire la pennetta usb contente file audio della telefonata Pt_1 intercorsa tra le parti, da cui emergerebbe la prova dell'esistenza dell'accordo, ritiene il Tribunale che correttamente il Giudice di Pace abbia rigettato la richiesta medesima, essendo la parte incorsa in decadenze processuali, per averla avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni (cfr.
Cass. n. 19186/03).
In definitiva, la non ha fornito alcuna prova della rinuncia al credito del né di Pt_1 CP_1
aver già provveduto al rimborso della propria quota;
pertanto, il medesimo ha diritto al CP_1
rimborso delle spese anticipate e ripetibili, così come provato in prime cure, per complessivi euro
2.360,62, pari alla metà della somma di euro 4.721,25.
In definitiva, attese tali risultanze, ne consegue che, effettuate le dovute compensazioni, il credito residuo in favore del è pari ad euro 1.754,55 (2.360,62 - 606,07 = 1.754,55). CP_1
Di qui la condanna della al relativo pagamento, oltre interessi dalla domanda al saldo. Pt_1
Da ultimo, in relazione alla parziale, reciproca soccombenza, deve ritenersi fondato l'ultimo motivo dell'appello principale, con cui è stata censurata la sentenza nella parte in cui ha condannato la al pagamento delle spese di lite, che, al contrario, andavano integralmente compensate. Pt_1
E per le medesime ragioni (parziale, reciproca soccombenza) vengono integralmente compensate anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale, da nei confronti di nonché, in via Parte_1 Controparte_1
6 incidentale, dal secondo nei confronti della prima, avverso la sentenza del giudice di Pace di
Pescara n. 1038/22, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento sia dell'appello principale che di quello incidentale, accerta il credito della nella misura di euro 606,07 e il controcredito del LO nella misura di euro Pt_1
2.360,62 e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la al pagamento, in Pt_1
favore della controparte, della somma di euro 1.754,55, oltre interessi dalla domanda al saldo;
b) compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Pescara, il 6 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 3437 ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Del Parte_1 CodiceFiscale_1
Pizzo come da procura in atti
APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE - APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rapposelli come da procura in atti
APPELLATO IN VIA PRINCIPALE - APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1038/2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti al Controparte_1
Giudice di Pace di Pescara, e proponeva opposizione avverso il decreto con cui gli Parte_1
era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.006,07, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla medesima per la figlia minore Fran- Pt_1
cesca.
1 A sostegno, il deduceva il difetto del preventivo accordo circa l'opportunità di sostenere tali CP_1
spese nonché, per alcune di esse, la mancanza di prova;
rappresentava, comunque, di avere a sua volta sostenuto ulteriori esborsi nell'interesse della minore, pari ad euro 4.721,25, e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza del credito azionato, ovvero, in via subordinata, per la compensazione delle rispettive pretese.
Il LO dispiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della Pt_1
al rimborso della somma di euro 2.360,62, pari al 50% delle spese mediche e scolastiche da egli sostenute.
Con sentenza n. 1038/22 il Giudice di Pace di Pescara, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la al pagamento, in favore della controparte, Pt_1
della somma di euro 1.354,58, oltre interessi e spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la lamentando la erronea interpretazione, da Pt_1
parte del primo giudice, dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento relativo all'affidamento e mantenimento della minore, avendo le parti concordato che per il periodo 2017-2019 la medesima avrebbe provveduto a tutte le spese straordinarie a Pt_1 fronte dell'impegno del di non richiedere il rimborso di quelle dentistiche anticipate per CP_1
Per_1
L'appellante deduceva, altresì, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non contestata, da parte sua, l'entità della pretesa creditoria avanzata dal CP_1
Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione, la censurava la pronuncia gravata in punto Pt_1
di spese, che erano state poste a suo carico, laddove il Giudice di Pace avrebbe dovuto compensarle, attesa la soccombenza, almeno parziale, del CP_1
Costituitosi in fase d'appello, il contestava l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto, e CP_1
dispiegava appello incidentale per essere la sentenza viziata nella parte in cui aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa monitoria della e chiedeva accertarsi l'inesistenza del credito Pt_1
dalla stessa vantato.
Così compendiati i fatti di causa, giova premettere che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 2 febbraio 2021 emesso nell'ambito del procedimento per l'affidamento ed il mantenimento della minore ha affidato la figlia in via esclusiva alla madre e (per quello Per_1
che qui maggiormente interessa) posto a carico del padre l'obbligo di versare la metà delle spese straordinarie riguardanti la figlia, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore ha previsto il rimborso per la metà da parte dell'altro, indipendentemente dal preventivo accordo.
2 Ciò posto, si ritiene opportuno dapprima procedere all'esame dell'appello incidentale promosso dal volto ad accertare, come già evidenziato, l'inesistenza del credito vantato dalla CP_1 Pt_1
Ebbene, si osserva, preliminarmente, che il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che riconosce il diritto di chiedere il rimborso delle spese straordinarie anche se non condivise laddove queste rispondano all'interesse del minore.
Infatti, secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.19607/2011; Cass. n.16175/2015; Cass. n.2127/2016; Cass. n.5059/2021), anche in ipotesi di affidamento condiviso, ciò che rileva ai fini del rimborso delle spese straordinarie non è la condivisione preventiva della spesa, ma la valutazione dell'interesse della prole minorenne: alla stregua di tale diverso approccio ermeneutico, la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante valutazione della commisurazione del-
l'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Detti principi sono stati ribaditi, da ultimo, dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 6799/22, secondo cui "non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".
Orbene, le spese documentate nel giudizio monitorio e contestate in sede di opposizione per difetto di preventiva concertazione e/o per difetto di prova del relativo esborso sono quantificate come segue:
1) euro 100,00 per lezioni di teatro (docc.ti 2 e 3 fasc. monitorio);
2) euro 800,00 per portfolio fotografico (docc.ti 4,5 e 6 fasc. monitorio);
3) euro 1.100,00 per iscrizione alla scuola di cinema e relative rate (docc.ti 8-14 fasc. monitorio);
4) euro 360,00 per festa di compleanno della minore presso il ristorante “L'Oasi” (doc. 16 fasc. monitorio);
5) euro 36,00 per abbonamento wi-fi (doc. 15 fasc. monitorio).
3 Ed allora, per quanto riguarda le spese relative alle lezioni di teatro, nonché di quelle per la scuola di cinema, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dal sul punto, risulta dagli CP_1
atti la prova del preventivo consenso del medesimo, il quale, per ciò solo, è tenuto al CP_1
rimborso della propria quota, nella misura del 50% così come statuito dal Tribunale di Torre
Annunziata. Trattasi, infatti, di spese straordinarie delle quali il è stato debitamente CP_1
informato e per le quali ha espresso parere favorevole.
Tanto risulta, in particolare, dalla e-mail del 30 gennaio 2020 della ove si legge: Pt_1
“Approfitto per dirti che vuole fare ripetizioni di inglese ed italiano nonché iniziare lezioni di Pt_2
Teatro. Se sei d'accordo anche per le relative spese, inizierebbe settimana prossima.” In riscontro alla predetta comunicazione, con e-mail del 31 gennaio 2020, il precisava “…vanto ancora CP_1 un credito di euro 2047,19 a cui potrai attingere per far fronte alle spese di cui mi hai fatto cenno”
(docc.ti allegati a fasc. primo grado).
Lo stesso vale per le spese relative alla scuola di cinema (si veda la pec del in data CP_1
11.8.2020, ove si legge, tra l'altro “Anche per quanto riguarda l'iscrizione alla scuola cinema, ti dissi che potevi iscrivere a condizione poi che compensassi con le spese straordinarie da me sostenute in questi anni, per cui, vada per l'iscrizione…”, nonché la e-mail del 30 maggio 2020, nel- la quale il LO scrive “…per quanto mi riguarda, puoi iscriverla, visto che sono ancora a credito per le spese extra…”).
Tanto basta per ritenere sussistente l'assenso - per quanto condizionato alla compensazione - alle predette spese (teatro e cinema), debitamente documentate, con la conseguenza che il genitore è tenuto al rimborso della relativa quota.
Per quanto attiene alle ulteriori spese (portfolio, wi-fi e festa di compleanno), non vi è prova della preventiva concertazione tra le parti.
Cionondimeno, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, occorre valutare se si tratti di spese sostenute nell'interesse della minore, a prescindere dall'assenso dell'altro genitore.
Ebbene, non vi è dubbio che la spesa del wi-fi di 36,00 euro (relativo a tre mensilità) che il genitore affidatario deduce essere stata sostenuta per lo svolgimento della didattica a distanza (circostanza non contestata), così come il costo del ristorante per la festa di compleanno della figlia, siano da considerare corrispondenti all'interesse della minore, né il ha mai contestato o messo in CP_1
dubbio che le spese in parola fossero opportune per soddisfare i bisogni di studio o ludici della figlia, così come non ha mai eccepito di non essere in grado di sostenerle economicamente;
né, ancora, risultano validi motivi di dissenso.
4 Non è, dunque, censurabile la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace ha recepito i suddetti, consolidati principi, a fronte dei quali non assume alcun rilievo l'eventuale mancata con- certazione di tali esborsi.
Diversamente, con riguardo alla spesa per il portfolio fotografico, ritiene il giudicante che la stessa non possa ritenersi rispondente all'interesse della minore, che, come dedotto dal padre, all'epoca dei fatti era solo quattordicenne (v p. 3 atto di citazione in opposizione a d.i.); ciò anche tenuto conto del suo ammontare (800,00 euro), evidentemente non commisurato alla sua utilità, soprattutto in relazione all'età di Per_1
Di conseguenza, il non è tenuto al rimborso della quota di euro 400,00. CP_1
Deve, invece, escludersi dal novero delle spese specificamente contestate, quelle relative al contributo scolastico per polizza assicurativa obbligatoria, quelle per il materiale scolastico - comprensivo di due libri - e quelle per l'acquisto di prodotti dermatologici per la somma totale di euro 246,15 (spese pure debitamente documentate nel monitorio).
In definitiva, l'appello incidentale è parzialmente fondato, in quanto dall'ammontare richiesto al in sede monitoria va sottratta la quota di euro 400,00 relativa alle spese per lo shooting CP_1
fotografico, erroneamente riconosciuta come dovuta dal giudice di primo grado, per i motivi sopra esposti, vantando la un diritto di credito di euro 606,07 (e non di euro 1.006,07). Pt_1
Passando all'esame dei motivi di appello principale, parimenti il Tribunale ne ritiene la parziale fondatezza.
Ed invero, a proposito del credito del occorre preliminarmente precisare che trattasi di CP_1 esborsi certamente ripetibili, in quanto evidentemente effettuati nell'interesse della minore, e che a nulla rileva l'eventuale contestazione sull'errata quantificazione della somma richiesta nella copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, soccorrendo sul punto i giustificativi prodotti in giudizio.
La ritiene non dovuto il rimborso di tali somme in quanto tra le parti sarebbe intervenuto Pt_1
un accordo in forza del quale il avrebbe rinunciato al proprio credito maturato nel periodo CP_1
2017-2019.
Tuttavia, di tale circostanza non è stato fornito adeguato riscontro probatorio.
In particolare, dall'allegato stralcio della ctu espletata nel corso del procedimento svoltosi davanti al
Tribunale di Torre Annunziata non è emersa alcuna volontà abdicativa del come CP_1
correttamente ritenuto dal Giudice di Pace.
Inoltre, la tesi della per cui l'esistenza dell'accordo (e dunque, della rinuncia al credito) si Pt_1
evincerebbe dal fatto che nessuna richiesta è stata avanzata prima della notifica del decreto ingiuntivo del 2021, ed in ogni caso prima del 2020, è smentita dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, avendo il LO più volte opposto in compensazione il controcredito, come risulta dalle e-
5 mail sopra richiamate, ed avendo espressamente dichiarato sin dal 2019 la volontà di recuperare quanto dovuto (cfr. e-mail del 11.10.2019. p. 20 III parte fasc. di parte primo grado, ove si legge:
“...relativamente alla tua affermazione che c'era un accordo relativo al mantenimento e alle spese straordinarie degli anni 2017-2018-2019 ti rappresento che non c'è mai stato nessun accordo nè verbale, visto che non mi parli da anni, né tantomeno scritto, infatti, dopo il wa del 30.9.2027 in cui ti indicavo le spese ed il mio IBAN non c'è stato mai nessun riscontro da parte tua (bonifico o altro) ed io, sicuramente “sbagliando” per evitare inutili polemiche, ho anticipato tutte le spese straordinarie di questi anni riservandomi di chiederti poi il rimborso per la quota del 50% a tuo carico esclusivo. Di conseguenza, posto che negli anni in cui ha vissuto con me ho an- Per_1
ticipato per le spese extra – nell'interesse di nostra figlia – l'importo complessivo di euro
4446,73[…], te ne chiedo formalmente con la presente il rimborso per la quota (50%) a tuo carico esclusivo…”).
Quanto all'istanza della di acquisire la pennetta usb contente file audio della telefonata Pt_1 intercorsa tra le parti, da cui emergerebbe la prova dell'esistenza dell'accordo, ritiene il Tribunale che correttamente il Giudice di Pace abbia rigettato la richiesta medesima, essendo la parte incorsa in decadenze processuali, per averla avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni (cfr.
Cass. n. 19186/03).
In definitiva, la non ha fornito alcuna prova della rinuncia al credito del né di Pt_1 CP_1
aver già provveduto al rimborso della propria quota;
pertanto, il medesimo ha diritto al CP_1
rimborso delle spese anticipate e ripetibili, così come provato in prime cure, per complessivi euro
2.360,62, pari alla metà della somma di euro 4.721,25.
In definitiva, attese tali risultanze, ne consegue che, effettuate le dovute compensazioni, il credito residuo in favore del è pari ad euro 1.754,55 (2.360,62 - 606,07 = 1.754,55). CP_1
Di qui la condanna della al relativo pagamento, oltre interessi dalla domanda al saldo. Pt_1
Da ultimo, in relazione alla parziale, reciproca soccombenza, deve ritenersi fondato l'ultimo motivo dell'appello principale, con cui è stata censurata la sentenza nella parte in cui ha condannato la al pagamento delle spese di lite, che, al contrario, andavano integralmente compensate. Pt_1
E per le medesime ragioni (parziale, reciproca soccombenza) vengono integralmente compensate anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale, da nei confronti di nonché, in via Parte_1 Controparte_1
6 incidentale, dal secondo nei confronti della prima, avverso la sentenza del giudice di Pace di
Pescara n. 1038/22, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento sia dell'appello principale che di quello incidentale, accerta il credito della nella misura di euro 606,07 e il controcredito del LO nella misura di euro Pt_1
2.360,62 e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la al pagamento, in Pt_1
favore della controparte, della somma di euro 1.754,55, oltre interessi dalla domanda al saldo;
b) compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Pescara, il 6 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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