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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1724/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 1724 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in 20, avenue Parte_1
Ariana les Roses, Ennasr 1- 2001, SI (SIa), anche in qualità di genitore, unitamente all'altro genitore sig. nato a [...] il [...], della figlia minore Persona_1
, nata a [...] il [...], residente in 20, avenue Ariana les Persona_2
Roses, Ennasr 1-2001, SI (SIa); e nata a [...] il Controparte_1
30/05/2004, residente in 20, avenue Ariana les Roses, Ennasr 1- 2001, SI (SIa), tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesco Di Pietro, C.F. del Foro di Perugia, C.F._1
giuste procure in atti, ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Perugia, via XIV Settembre
n. 73, PEC Email_1
ricorrenti
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, e Controparte_2 [...]
, in persona del Ministro Controparte_3 pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistenti
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
1 ORDINANZA
Con ricorso ritualmente notificato, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_2
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di , cittadino italiano emigrato in SIa e quivi deceduto senza mai Persona_3
rinunciare alla cittadinanza italiana.
In virtù di quanto dichiarato dalle ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 16.10.1887, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Cagliari, Persona_3
, cittadino italiano;
[...]
- in data 06.12.1924, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_3 Persona_4
nasceva a SI (SIa), il 15.03.1928, ; Parte_2
- in data 07.08.1947, contraeva matrimonio con Parte_2 Controparte_4
La sig.ra , cittadina italiana dalla nascita (in quanto
[...] Parte_2
figlia di genitori entrambi italiani), chiese di acquisire la cittadinanza tunisina in data 28.12.1959 (All.
n. 13) ai sensi dell'art. 17 della legge tunisina sulla cittadinanza allora vigente (All. n. 14), in quanto sposata con cittadino tunisino. Acquisì la cittadinanza tunisina in data 06.01.1960 (All. n. 16). A seguito di ciò, sulla base della legge italiana allora vigente, perse la cittadinanza italiana a far data dal
06.01.1960.
Dall'unione tra e nascevano Parte_2 Controparte_4
due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] Persona_5 Parte_3
(SIa) il 19.12.1956;
- in data 03.07.1971, contraeva matrimonio con e dalla Persona_5 Persona_6
loro unione nascevano due figlie: , nata a [...] il [...], Parte_1
odierna ricorrente, e (cittadina italiana e tunisina); Parte_4 Per_7
- in data 03.08.2003, contraeva matrimonio con e dalla Parte_1 Persona_1
loro unione sono nate due figlie: , nata a [...] il [...] e Controparte_1 Per_2
nata a [...] il [...], odierne ricorrenti.
[...]
Le ricorrenti hanno dichiarato che , nato in [...] genitori italiani, come Persona_3 documentato dall'atto di nascita rilasciato dal Comune di Cagliari (All. n. 7), pur avendo vissuto ed essendo deceduto in SIa, non ha mai rinunciato alla cittadina italiana. Al riguardo, si rileva la sua cittadinanza italiana è indicata nel certificato di morte (All. n. 9), nonché nei certificati di nascita della figlia (All. n. 10, 11). Egli rimase dunque sempre cittadino italiano, Parte_2
trasmettendo la cittadinanza ai figli ed ai discendenti, come previsto dalla legge.”.
2 Le ricorrenti hanno altresì dedotto di non essere “riuscite a presentare la richiesta per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente per la zona di residenza: Ambasciata d'Italia in SI (SIa); tale Ambasciata non riceve tali istanze ed anzi avvisa che la domanda di cittadinanza jure sanguinis è possibile in via materna se l'antenata è nata dopo l'1.1.1948 (sul punto si dirà meglio infra)1. Analoghe indicazioni sono presenti nelle comunicazioni istituzionali di altri Consolati italiani.”
Ciò ha indotto le istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis le istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue.
“(…) la norma di riferimento nel caso di specie è rinvenibile nell'art. 1, legge 5.2.1992 n. 91, ai sensi del quale “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tuttavia, in considerazione della motivazione posta alla base del rifiuto da parte dell'Ambasciata
d'Italia in SI (e di cui al citato comunicato sul proprio sito internet, All. n. 27) è necessario analizzare il contesto normativo italiano in tema di cittadinanza precedente a quello attuale.
Prima della legge summenzionata, infatti, in Italia era in vigore la legge 13.6.1912 n. 555, ora abrogata, il cui art. 1 disponeva: “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino; 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”.
E ancora l'art. 10, comma 3, legge n. 555/1912 stabiliva che “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risiede nel [Regno] o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.”
Dunque, l'antenata sig.ra (cittadina italiana in quanto figlia di genitori Parte_2 italiani) avrebbe perso la cittadinanza italiana, in base all'allora vigente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino tunisino avvenuto in data 07.08.1947.
Tuttavia, nella causa in oggetto, è senza dubbio impossibile prescindere dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale verificatasi a partire dall'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana nel 1948 che ha stravolto le norme e i principi disciplinanti la materia della cittadinanza. In primo luogo, la storica sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 1975 n. 87, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge del 1912, in quanto in contrasto con i nuovi principi di uguaglianza e dignità sociale vigenti anche tra coniugi all'interno del nucleo familiare, previsti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione italiana. In particolare, la Consulta, nella sentenza citata, ha sottolineato che l'art. 10, comma 3, legge n. 555/1912, prevedendo che la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, ovvero indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa manifestasse una volontà contraria, ovvero condizionando tale privazione dello status al fatto che nell'ordinamento straniero vi fosse una norma che attribuisse alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio, “si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati
i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi.”E ancora nella sentenza si legge che“la norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica
o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.”
Una volta chiarito dunque che in conformità degli attuali principi costituzionali il matrimonio non consente il venir meno dello status di cittadinanza neppure per le donne, in secondo luogo è importante menzionare un successivo intervento della Corte Costituzionale, ovvero la pronuncia n.
30 del 1983, con la quale essa ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1, n. 1, legge
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Anche in tale occasione, la norma abrogata risultava in contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., in quanto la previsione di una disciplina differenziata in tema di acquisto della cittadinanza per nascita tra il figlio di padre cittadino e quello di madre cittadina, violava chiaramente il principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso e quello di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Sul punto, la Corte ha stabilito che “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario
4 soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
Apparendo quindi incontestabile, alla luce di una tale interpretazione giurisprudenziale in linea con il quadro normativo attuale, che anche i figli nati da madre cittadina italiana acquisiscono la cittadinanza italiana iure sanguinis, è bene specificare che a nulla rileva il fatto che il matrimonio dell'ava in oggetto sia avvenuto prima del 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della
Costituzione italiana), ovvero quando l'ava cittadina italiana sig.ra Parte_2
avrebbe dovuto perdere tale cittadinanza a causa del coniugio con uno straniero (il cittadino tunisino sig. . CP_4
Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4466/2009, ha stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, “deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero.” Dunque, per le Sezioni Unite della Cassazione, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche al figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e ciò anche a prescindere dalla dichiarazione di volontà resa ai sensi dell'art. 219 legge n. 151/1975 (dichiarazione avanti all'autorità della donna che vuole riacquisire la cittadinanza italiana persa per effetto della legge n. 555/1912), la quale ha natura meramente dichiarativa e non certo costitutiva dello status, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis. Infatti, lo status di cittadino è qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.”
Le ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 25.03.2024 si sono costituiti in giudizio il
[...]
e il , rilevando che la CP_2 Controparte_3
5 controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
In particolare, i resistenti hanno dedotto che: “La sig.ra aveva contratto Parte_2
matrimonio con il sig. in data 7/8/1947, e dunque Controparte_4
durante la vigenza della Legge 555/1912, la quale prevedeva che perdeva la cittadinanza automaticamente e involontariamente per aver contratto matrimonio con cittadino straniero il cui ordinamento prevedesse, quale effetto automatico del matrimonio, la trasmissione della cittadinanza dal marito alla moglie. Ciò posto, si osserva che le sentenze gemelle della Corte di Cassazione nn.
4466 e 4467 del 2009 hanno previsto che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta , nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Senonché, nel caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso, emerge che la ascendente sig.ra , in data 8/12/1959, abbia espresso la chiara volontà di acquisire la Parte_2
cittadinanza tunisina del marito. Tale dichiarazione di volontà è stata accettata in data 6/1/1960, come previsto dall'art. 17 della legge tunisina sulla cittadinanza allora vigente, come peraltro rappresentato da controparte nel ricorso. Pertanto, la sig.ra , ascendente Parte_2
delle odierne ricorrenti, sarebbe incorsa nella perdita dello status di cittadina italiana ex art. 8, comma 1, Legge 555/1912, applicabile ratione temporis, ai sensi della quale “Perde la cittadinanza:
1. Chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”. Di conseguenza, le figlie minori della predetta ascendente, nate peraltro dopo il
1948, non avrebbero potuto essere titolari di cittadinanza italiana, in applicazione dell'allora vigente art. 12 Legge cit., secondo cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano in comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte
6 delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 27.02.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91/1992, nella versione precedente alla riforma, nonché la L. n.
555/1912, applicabile ratione temporis al caso di specie.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo richiamare la disciplina dettata in materia di acquisto e perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Innanzitutto, ai sensi dell'art. 4 del codice civile del 1865: “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
Nella stessa direzione si pone anche l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”. Infine, il criterio della trasmissione per discendenza iure sanguinis è confermato anche dalla legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”.
Nella fattispecie rileva, inoltre, l'ipotesi di perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, comma 1,
Legge 555/1912, applicabile ratione temporis al caso in esame, ai sensi del quale “Perde la cittadinanza:
1. Chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”; nonché, l'art. 12, comma 2, della citata Legge, secondo cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano in comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
Sul tema è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con due importanti pronunce, statuendo che: 1. “In tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis
e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti (Cass. Civ., Ordinanza n. 454 del 08/01/2024); 2. “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando
7 l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”
(Cass. Civ., Ordinanza n. 17161 del 15/06/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, dalle dichiarazioni delle ricorrenti e dalla documentazione allegata è emerso che, in data 07.08.1947, ha contratto matrimonio con Parte_2 [...]
cittadino tunisino. Successivamente la sig.ra , con Controparte_4 Pt_2
dichiarazione resa in data 28.12.1959, ha chiesto espressamente e spontaneamente di acquisire la cittadinanza tunisina ai sensi dell'art. 17/1 della legge tunisina sulla cittadinanza allora vigente, in quanto sposata con cittadino tunisino (“Art. 17: Diventa SIna … 1. La donna straniera quando suo marito è tunisino, se la donna risiede in SIa da almeno due anni). Tale dichiarazione è stata accettata dalla “Repubblica SIna, Segreteria di Stato della Giustizia, Servizio della Cittadinanza”, in data 06.01.1960 (All.ti n. 13 e 14, in atti). La dichiarazione spontanea della ha determinato Pt_2
l'acquisto in capo alla medesima della cittadinanza tunisina e al contempo la perdita della cittadinanza italiana in forza di quanto previsto dal citato art. 8, comma 1, della Legge 555/1912.
Conseguentemente alla perdita della cittadinanza italiana da parte della anche sua figlia Pt_2 Per_5
(minore e non emancipata all'epoca) ha perduto la cittadinanza italiana in virtù del citato
[...]
articolo 12, comma 2, Legge cit., e a sua volta non ha quindi potuto trasmetterla alle discendenti e odierne ricorrenti , e . Parte_1 Controparte_1 Persona_2
Infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, secondo cui “salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi” (v. nota difensiva scritta del 22.10.2025). Disposizione questa non applicabile perché avendo ella Persona_5
perduto la cittadinanza italiana in quanto figlia minore di cittadina non più italiana, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella tunisina e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (così, in un caso analogo, Cass. Civ., Ord. 17161/2023, cit.).
La domanda delle ricorrenti deve pertanto essere rigettata.
Si ritiene equo, in ragione della complessità delle questioni trattate, compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
8 - rigetta il ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposto da
, e ; Parte_1 Controparte_1 Persona_2
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 3/11/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rinvia al sito web dell'Ambasciata italiana a SI alla pagina: https://ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi/it/informazioni-e-servizi/servizi_consolari/serviziconsolari- cittadinanza.html ed alla precedente comunicazione di cui all'Allegato n. 27.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 1724 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in 20, avenue Parte_1
Ariana les Roses, Ennasr 1- 2001, SI (SIa), anche in qualità di genitore, unitamente all'altro genitore sig. nato a [...] il [...], della figlia minore Persona_1
, nata a [...] il [...], residente in 20, avenue Ariana les Persona_2
Roses, Ennasr 1-2001, SI (SIa); e nata a [...] il Controparte_1
30/05/2004, residente in 20, avenue Ariana les Roses, Ennasr 1- 2001, SI (SIa), tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesco Di Pietro, C.F. del Foro di Perugia, C.F._1
giuste procure in atti, ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Perugia, via XIV Settembre
n. 73, PEC Email_1
ricorrenti
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, e Controparte_2 [...]
, in persona del Ministro Controparte_3 pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistenti
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
1 ORDINANZA
Con ricorso ritualmente notificato, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_2
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di , cittadino italiano emigrato in SIa e quivi deceduto senza mai Persona_3
rinunciare alla cittadinanza italiana.
In virtù di quanto dichiarato dalle ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 16.10.1887, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Cagliari, Persona_3
, cittadino italiano;
[...]
- in data 06.12.1924, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_3 Persona_4
nasceva a SI (SIa), il 15.03.1928, ; Parte_2
- in data 07.08.1947, contraeva matrimonio con Parte_2 Controparte_4
La sig.ra , cittadina italiana dalla nascita (in quanto
[...] Parte_2
figlia di genitori entrambi italiani), chiese di acquisire la cittadinanza tunisina in data 28.12.1959 (All.
n. 13) ai sensi dell'art. 17 della legge tunisina sulla cittadinanza allora vigente (All. n. 14), in quanto sposata con cittadino tunisino. Acquisì la cittadinanza tunisina in data 06.01.1960 (All. n. 16). A seguito di ciò, sulla base della legge italiana allora vigente, perse la cittadinanza italiana a far data dal
06.01.1960.
Dall'unione tra e nascevano Parte_2 Controparte_4
due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] Persona_5 Parte_3
(SIa) il 19.12.1956;
- in data 03.07.1971, contraeva matrimonio con e dalla Persona_5 Persona_6
loro unione nascevano due figlie: , nata a [...] il [...], Parte_1
odierna ricorrente, e (cittadina italiana e tunisina); Parte_4 Per_7
- in data 03.08.2003, contraeva matrimonio con e dalla Parte_1 Persona_1
loro unione sono nate due figlie: , nata a [...] il [...] e Controparte_1 Per_2
nata a [...] il [...], odierne ricorrenti.
[...]
Le ricorrenti hanno dichiarato che , nato in [...] genitori italiani, come Persona_3 documentato dall'atto di nascita rilasciato dal Comune di Cagliari (All. n. 7), pur avendo vissuto ed essendo deceduto in SIa, non ha mai rinunciato alla cittadina italiana. Al riguardo, si rileva la sua cittadinanza italiana è indicata nel certificato di morte (All. n. 9), nonché nei certificati di nascita della figlia (All. n. 10, 11). Egli rimase dunque sempre cittadino italiano, Parte_2
trasmettendo la cittadinanza ai figli ed ai discendenti, come previsto dalla legge.”.
2 Le ricorrenti hanno altresì dedotto di non essere “riuscite a presentare la richiesta per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente per la zona di residenza: Ambasciata d'Italia in SI (SIa); tale Ambasciata non riceve tali istanze ed anzi avvisa che la domanda di cittadinanza jure sanguinis è possibile in via materna se l'antenata è nata dopo l'1.1.1948 (sul punto si dirà meglio infra)1. Analoghe indicazioni sono presenti nelle comunicazioni istituzionali di altri Consolati italiani.”
Ciò ha indotto le istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis le istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue.
“(…) la norma di riferimento nel caso di specie è rinvenibile nell'art. 1, legge 5.2.1992 n. 91, ai sensi del quale “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tuttavia, in considerazione della motivazione posta alla base del rifiuto da parte dell'Ambasciata
d'Italia in SI (e di cui al citato comunicato sul proprio sito internet, All. n. 27) è necessario analizzare il contesto normativo italiano in tema di cittadinanza precedente a quello attuale.
Prima della legge summenzionata, infatti, in Italia era in vigore la legge 13.6.1912 n. 555, ora abrogata, il cui art. 1 disponeva: “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino; 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”.
E ancora l'art. 10, comma 3, legge n. 555/1912 stabiliva che “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risiede nel [Regno] o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.”
Dunque, l'antenata sig.ra (cittadina italiana in quanto figlia di genitori Parte_2 italiani) avrebbe perso la cittadinanza italiana, in base all'allora vigente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino tunisino avvenuto in data 07.08.1947.
Tuttavia, nella causa in oggetto, è senza dubbio impossibile prescindere dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale verificatasi a partire dall'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana nel 1948 che ha stravolto le norme e i principi disciplinanti la materia della cittadinanza. In primo luogo, la storica sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 1975 n. 87, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge del 1912, in quanto in contrasto con i nuovi principi di uguaglianza e dignità sociale vigenti anche tra coniugi all'interno del nucleo familiare, previsti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione italiana. In particolare, la Consulta, nella sentenza citata, ha sottolineato che l'art. 10, comma 3, legge n. 555/1912, prevedendo che la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, ovvero indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa manifestasse una volontà contraria, ovvero condizionando tale privazione dello status al fatto che nell'ordinamento straniero vi fosse una norma che attribuisse alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio, “si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati
i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi.”E ancora nella sentenza si legge che“la norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica
o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.”
Una volta chiarito dunque che in conformità degli attuali principi costituzionali il matrimonio non consente il venir meno dello status di cittadinanza neppure per le donne, in secondo luogo è importante menzionare un successivo intervento della Corte Costituzionale, ovvero la pronuncia n.
30 del 1983, con la quale essa ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1, n. 1, legge
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Anche in tale occasione, la norma abrogata risultava in contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., in quanto la previsione di una disciplina differenziata in tema di acquisto della cittadinanza per nascita tra il figlio di padre cittadino e quello di madre cittadina, violava chiaramente il principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso e quello di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Sul punto, la Corte ha stabilito che “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario
4 soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
Apparendo quindi incontestabile, alla luce di una tale interpretazione giurisprudenziale in linea con il quadro normativo attuale, che anche i figli nati da madre cittadina italiana acquisiscono la cittadinanza italiana iure sanguinis, è bene specificare che a nulla rileva il fatto che il matrimonio dell'ava in oggetto sia avvenuto prima del 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della
Costituzione italiana), ovvero quando l'ava cittadina italiana sig.ra Parte_2
avrebbe dovuto perdere tale cittadinanza a causa del coniugio con uno straniero (il cittadino tunisino sig. . CP_4
Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4466/2009, ha stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, “deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero.” Dunque, per le Sezioni Unite della Cassazione, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche al figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e ciò anche a prescindere dalla dichiarazione di volontà resa ai sensi dell'art. 219 legge n. 151/1975 (dichiarazione avanti all'autorità della donna che vuole riacquisire la cittadinanza italiana persa per effetto della legge n. 555/1912), la quale ha natura meramente dichiarativa e non certo costitutiva dello status, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis. Infatti, lo status di cittadino è qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.”
Le ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 25.03.2024 si sono costituiti in giudizio il
[...]
e il , rilevando che la CP_2 Controparte_3
5 controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
In particolare, i resistenti hanno dedotto che: “La sig.ra aveva contratto Parte_2
matrimonio con il sig. in data 7/8/1947, e dunque Controparte_4
durante la vigenza della Legge 555/1912, la quale prevedeva che perdeva la cittadinanza automaticamente e involontariamente per aver contratto matrimonio con cittadino straniero il cui ordinamento prevedesse, quale effetto automatico del matrimonio, la trasmissione della cittadinanza dal marito alla moglie. Ciò posto, si osserva che le sentenze gemelle della Corte di Cassazione nn.
4466 e 4467 del 2009 hanno previsto che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta , nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Senonché, nel caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso, emerge che la ascendente sig.ra , in data 8/12/1959, abbia espresso la chiara volontà di acquisire la Parte_2
cittadinanza tunisina del marito. Tale dichiarazione di volontà è stata accettata in data 6/1/1960, come previsto dall'art. 17 della legge tunisina sulla cittadinanza allora vigente, come peraltro rappresentato da controparte nel ricorso. Pertanto, la sig.ra , ascendente Parte_2
delle odierne ricorrenti, sarebbe incorsa nella perdita dello status di cittadina italiana ex art. 8, comma 1, Legge 555/1912, applicabile ratione temporis, ai sensi della quale “Perde la cittadinanza:
1. Chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”. Di conseguenza, le figlie minori della predetta ascendente, nate peraltro dopo il
1948, non avrebbero potuto essere titolari di cittadinanza italiana, in applicazione dell'allora vigente art. 12 Legge cit., secondo cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano in comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte
6 delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 27.02.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91/1992, nella versione precedente alla riforma, nonché la L. n.
555/1912, applicabile ratione temporis al caso di specie.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo richiamare la disciplina dettata in materia di acquisto e perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Innanzitutto, ai sensi dell'art. 4 del codice civile del 1865: “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
Nella stessa direzione si pone anche l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”. Infine, il criterio della trasmissione per discendenza iure sanguinis è confermato anche dalla legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”.
Nella fattispecie rileva, inoltre, l'ipotesi di perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, comma 1,
Legge 555/1912, applicabile ratione temporis al caso in esame, ai sensi del quale “Perde la cittadinanza:
1. Chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”; nonché, l'art. 12, comma 2, della citata Legge, secondo cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano in comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
Sul tema è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con due importanti pronunce, statuendo che: 1. “In tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis
e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti (Cass. Civ., Ordinanza n. 454 del 08/01/2024); 2. “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando
7 l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”
(Cass. Civ., Ordinanza n. 17161 del 15/06/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, dalle dichiarazioni delle ricorrenti e dalla documentazione allegata è emerso che, in data 07.08.1947, ha contratto matrimonio con Parte_2 [...]
cittadino tunisino. Successivamente la sig.ra , con Controparte_4 Pt_2
dichiarazione resa in data 28.12.1959, ha chiesto espressamente e spontaneamente di acquisire la cittadinanza tunisina ai sensi dell'art. 17/1 della legge tunisina sulla cittadinanza allora vigente, in quanto sposata con cittadino tunisino (“Art. 17: Diventa SIna … 1. La donna straniera quando suo marito è tunisino, se la donna risiede in SIa da almeno due anni). Tale dichiarazione è stata accettata dalla “Repubblica SIna, Segreteria di Stato della Giustizia, Servizio della Cittadinanza”, in data 06.01.1960 (All.ti n. 13 e 14, in atti). La dichiarazione spontanea della ha determinato Pt_2
l'acquisto in capo alla medesima della cittadinanza tunisina e al contempo la perdita della cittadinanza italiana in forza di quanto previsto dal citato art. 8, comma 1, della Legge 555/1912.
Conseguentemente alla perdita della cittadinanza italiana da parte della anche sua figlia Pt_2 Per_5
(minore e non emancipata all'epoca) ha perduto la cittadinanza italiana in virtù del citato
[...]
articolo 12, comma 2, Legge cit., e a sua volta non ha quindi potuto trasmetterla alle discendenti e odierne ricorrenti , e . Parte_1 Controparte_1 Persona_2
Infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, secondo cui “salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi” (v. nota difensiva scritta del 22.10.2025). Disposizione questa non applicabile perché avendo ella Persona_5
perduto la cittadinanza italiana in quanto figlia minore di cittadina non più italiana, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella tunisina e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (così, in un caso analogo, Cass. Civ., Ord. 17161/2023, cit.).
La domanda delle ricorrenti deve pertanto essere rigettata.
Si ritiene equo, in ragione della complessità delle questioni trattate, compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
8 - rigetta il ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposto da
, e ; Parte_1 Controparte_1 Persona_2
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 3/11/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rinvia al sito web dell'Ambasciata italiana a SI alla pagina: https://ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi/it/informazioni-e-servizi/servizi_consolari/serviziconsolari- cittadinanza.html ed alla precedente comunicazione di cui all'Allegato n. 27.
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