Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 04/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G. 37879
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. PA Daddabbo Presidente dott.ssa Rossana De Corato Consigliere dott. Giovanni TA Primo Referendario, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37879 del registro di Segreteria, a istanza della Procura regionale, nei confronti di:
SA RE, nato a [...] il [...] ([...])
di Reclusione Milano Bollate in via Cristina Belgioioso n.120, non costituito;
giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;
data per letta, nella pubblica udienza del 10.12.2025 svolta del segretario dott. Francesco Gisotti la relazione del giudice dott. Giovanni TA e udito il P.M. nella persona del S.P.G. dott. Fernando GALLONE.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 9.4.2025, ritualmente notificato a mani proprie il 10.4.2025 unitamente al decreto presidenziale di fissazione G. 37879 di discussione, la Procura regionale ha chiesto la condanna del sig. TO al pagamento, in favore del MEF Agenzia delle entrate, della somma complessiva di 763.868,40, oltre accessori e spese di giustizia.
2. segnalazione di danno erariale del 3.4.2024, con cui la Guardia di Finanza Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria (PEF) di Bari ha comunicato compiute delle Repubblica relative alla creazione, circolazione, commercializzazione patrimonio edilizio, nel quadro della normativa disciplinante le agevolazioni fiscali (c.d. bonus facciate) introdotte dalla legge di bilancio 2020.
Le indagini eseguite dagli organi di p.g. hanno fatto emergere la condotta illecita tenuta dal sig. TO e dalla CA RL (entità dallo stesso amministrata) finalizzata al riciclaggio e impiego dei citati crediti inesistenti, parte dei quali, unitamente a denaro e altri beni, sono della Repubblica di Bari e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.
In particolare, il sistema fraudolento congegnato dal sig. TO è consistito nella creazione e nella successiva circolazione di fittizi crediti di imposta del valore nominale di 49.955.883,00, da cui il convenuto ha ricavato proventi illeciti, in parte riciclati e reimpiegati in attività economiche dell ex moglie.
penale, celebrato con rito abbreviato e definito dal Tribunale di Bari con sentenza n. 656 del 5.4.2023, il sig. TO è stato condannato alla pena della reclusione di anni 4 e al pagamento della multa di al
G. 37879 648-bis c.p.
(riciclaggio), 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), artt. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 10-quater (indebita compensazione) del d.lgs 10.3.2000, n. 74 e artt. 1, 5, e 25-quinquiesdecies (reati tributari) del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.
3. La l. 27.12.2019, n. 160 (art. 1, comma 219 ss.) ha introdotto il bonus facciate, prevedendo una detrazione dall imposta lorda pari al 90 per cento per le spese documentate, sostenute nell anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2.4.1968.
La detrazione fiscale spettava ai soggetti che, al momento o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio, avessero
base a un titolo idoneo.
Nel quadro delle misure finalizzate a contrastare le conseguenze , del d.l. 19.5.2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77), come modificato .1.2022, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.3.2022, n. 25), ha poi previsto la possibilità per i soggetti che avessero sostenuto (inizialmente negli anni 2020 e 2021, poi fino al 2024)
spese per interventi oggetto del bonus facciate di optare, in luogo della detrazione diretta, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno G. 37879 effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari ex art. 106 del Testo unico bancario (d.lgs. 1.9.1993, n. 385), di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;
- la di pari ammontare ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, anche in tal caso senza facoltà di successiva cessione e fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari ex art. 106 del Testo unico bancario (d.lgs. 1.9.1993, n. 385), di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
4. Quanto alla vicenda in esame, la Procura ha rappresentato quanto segue.
4.1 Nel 2021 il sig. TO ha acquistato crediti per bonus facciate per complessivi , di cui da soggetti primi cedenti (dal 22.6.2021 al 29.10.2021) ed da società non prime cedenti (dal 21.9.2021 al 10.11.2021).
4.2 Gli acquisti da soggetti primi cedenti sono intervenuti con: sig. PA AS ( ); sig. IX LA ( ); sig.ra ES OS ( ); sig. TO IO ( ); sig.
LI SA ( ); sig. ON LA ( );
sig.ra NZ LM ( ).
G. 37879 Come evidenziato nella comunicazione di notizia di reato prot. 140697/22 del 23.3.2022 del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari, tutti i suddetti primi cedenti erano incapienti e, quindi, impossibilitati ad affrontare il con
vano aver fruito del bonus facciate.
Per ciascuno dei presunti primi cedenti sono inoltre emerse: i)
contratti di mutuo per finanziare gli ingenti interventi di ristrutturazione o di altri mezzi economici atti a giustificarne il sostenimento; ii)
sig. TO rispetto stesso di acquisire il bonus sopra indicati asseriti beneficiari sotto forma di sconto in fattura; iii) la
; iv)
di bonifici collegati con le opere di ristrutturazioni nonché di «Dichiarazioni Inizio Attività» alle autorità competenti.
Le attività di sopralluogo effettuate dalla polizia giudiziaria hanno altresì relativi al bonus facciate per tutti gli immobili per i quali sono state presentate le comunicazioni di cessione dei crediti.
Infine, i proprietari degli immobili su cui sarebbero stati effettuati i lavori di risanamento hanno dichiarato alla p.g. di non aver effettuato lavori, di non aver mai emesso bonifici in favore della CA RL e, in alcuni casi, di non aver mai conosciuto il sig. TO.
4.3 Anche per soggetti non primi cedenti
(Opera Omnia RL: ; CA RL: 2.383.765,00; ITS RL:
G. 37879 1.500.000,00), la polizia giudiziaria ha rilevato (sulla base dei volumi dei soggetti cedenti)
economico- stesso meccanismo fraudolento operato nei confronti delle persone fisiche prime cedenti.
4.4 Dal 28.7.2021 al 2.10.2021 il sig. TO ha inoltre effettuato cessioni per , a favore di persone fisiche (sig.
sig.
giuridiche (PF Consulting RL: ).
A seguito delle operazioni di acquisto e cessioni di crediti effettuate residuavano quindi nel cassetto fiscale del convenuto.
4.5 Dagli accertamenti condotti dalla GdF è emerso che:
- i soggetti primi cedenti erano titolari di redditi modesti, incompatibili con terventi fittiziamente posti in essere;
- alcuni soggetti cessionari del sig. TO risultavano aver ceduto e monetizzato presso Poste Italiane PA della stessa giornata o addirittura pochi minuti prima;
- i soggetti cessionari che risultavano aver acquistato gli ingenti crediti sig. TO presentavano una consistenza economicofinanziaria in
;
- il sig. TO è stato oggetto di plurime segnalazioni per operazioni finanziarie sospette sia quale persona fisica sia nella qualità di legale rappresentante e amministratore della CA RL.
G. 37879 4.6 Un meccanismo fraudolento analogo a quello posto in essere dal sig.
TO è stato perfezionato dalla CA RL di Bari, società legalmente rappresentata e amministrata dallo stesso sig. TO pur: i)
non avendo presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2016 al 2019, ii) non disponendo di dipendenti (solo nel 2020 registrava n. 7 certificazioni afferenti lavoratori dipendenti) e iii) avendo dichiarato per il 2020 un volume risultava aver per 32.691.189,00, 28.475.634,00 da n. 116 soggetti «primi cedenti» ed da un soggetto «non primo cedente».
Inoltre, nel periodo 1.1.2020 - 26.1.2022 la CA RL dei citati cessioni di crediti per bonus facciate per
; sicché ridette operazioni di acquisto e cessione, nel suo 7.039.134,00.
4.7 contabile al Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari finalizzata a effettuare nel cassetto fiscale del sig.
( 7.039.134,00), sia di quelli ceduti a soggetti terzi (rispettivamente, è emerso che, quanto:
- al sig. TO:
nel cassetto fiscale non risultano , atteso che gli st sono stati oggetto del citato sequestro preventivo e che la parte residua ( ) è stata utilizzata a compensazione di debiti tributari;
G. 37879 i ai sig.ri Giordano Di Bari 500.000,00),
EA DA 160.000,00) e alla PF , di seguito ulteriormente ceduti, sono stati rinvenuti nel cassetto fiscale di Poste Italiane e sottoposti a sequestro;
i al sig. EA MA ( 3.602.370,00) non sono , atteso che: i) una parte
( 501.521,00) è stata sequestrata; ii) altra parte è stata oggetto di cessione alla EL Hairdressing RL che, per 49.356,00, li ha utilizzati a compensazione di debiti tributari; iii) la restante parte, dopo ulteriori cessioni, è stata rinvenuta nel cassetto fiscale di Poste Italiane e sottoposta a sequestro;
- alla CA RL:
nel cassetto fiscale non risultano ,
sono stati sottoposti a sequestro e che la parte residua ( ) è stata ceduta alla società sportiva Reggina 1914 RL e
;
i alla IL RA S e a Poste , rinvenuti nei rispettivi cassetti fiscali delle due società, sono stati sottoposti a sequestro;
i al amministratore sig. TO 2.383.765,00), unitamente agli acquisti di altri crediti della medesima natura, hanno avuta la destinazione sopra evidenziata;
i alla Reb RLs cessioni, sono stati rinvenuti nel cassetto fiscale di Poste Italiane e sottoposti a sequestro;
i al sig. Francesco EA Scaramuzzino G. 37879
( 8.372.500,00), di seguito ulteriormente ceduti, sono stati rinvenuti nel cassetto fiscale di Poste Italiane e sottoposti a sequestro;
i alla ditta individuale PE RI 4.943.003,00) sono stati: per , rinvenuti successive cessioni nel cassetto fiscale di Poste Italiane e sottoposti a sequestro; per la restante parte ( ), oggetto di cessione inversa da Immobiliare Vigna RL a PE RI, da considerare neutra;
i alla PF Consulting RL ( ) sono stati: i) per un parte ( 809.793,00), rinvenuti nel cassetto fiscale di Iron Cars e sottoposti a sequestro; ii) altra parte ( ), rinvenuti nel cassetto fiscale di Poste Italiane e sottoposti a sequestro; iii) per la restante parte ( 1.116.535,00), rinvenuti nel cassetto fiscale di PR IC PA e sottoposti a sequestro.
5. Con invito a dedurre ex art. 67 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174, notificato a mani proprie in data 10.4.2025 presso la casa di reclusione di Bollate (MI), la Procura regionale ha contestato al sig. TO un danno a carico del Ministero delle Finanze Agenzia delle entrate per complessivi ,
ritenendo detto danno a lui imputabile rappresentante legale della CA RL (per 703.913,40), società medio tempore cancellata dal Registro delle imprese
(24.7.2023).
6. to (45 giorni) il sig. TO non ha presentato deduzioni scritte né formulato istanza di audizione personale.
7. 7.2025 il PM si è riportato concludendo
G. 37879 8. Con ordinanza n. 73 del 30.7.2025, adotta ,
questo giudice i) rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto e ii) ritenuto necessario sollecitare il contraddittorio sulla questione, rilevata presente controversia, i.e. alla possibilità di configurare in capo a un soggetto estraneo alla P.A.
diversi meccanismi disegnati dal legislatore a titolo di sostegno finanziario degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 121, comma 1, del d.l.
n. 34/2020) e, segnatamente, strumento della detrazione fiscale dei contributi pubblici in menzione sia alla con le medesime contribuzioni ha:
- dichiarato la contumacia del sig. TO;
- assegnato alla Procura regionale il termine di 40 giorni per presentare osservazioni scritte in merito alla citata questione di rito, rinviando per il prosieguo 10.12.2025.
9. Con nota depositata il 6.10.2025 la Procura ha fornito le osservazioni richieste.
10. udienza del 10.12.2025, nessuno comparso per il convenuto, il La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio, preso atto della mancata costituzione del convenuto
G. 37879 pedissequo decreto di fissazione di udienza ritualmente notificati al sig.
TO a mezzo dell in data 10.4.2025, come risulta dalla relazione di notifica depositata in giudizio.
2. La citazione merita di essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate.
2.1 Risultano in primo luogo convincenti le argomentazioni offerte dal attore pubblico in ordine alla sussistenza di un rapporto di servizio in capo al sig. TO e alla giurisdizione di questo giudice.
Indubbia la natura di contributo pubblico per cui è causa
(strumenti attraverso i quali lo Stato ha messo a disposizione risorse del bilancio pubblico in termini non di maggiore spesa ma di minori entrate differite), deve ritenersi che il programma di finanziamenti pubblici in esame nel perseguire obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale, ,
nonché di non esibisce alcuna finalità solidaristica;
esso, infatti, non mira a sostenere e/o risarcire categorie di cittadini o imprese, atteso che prescinde da aspetti soggettivi legati ai beneficiari (non rilevano i redditi dei richiedenti, il luogo di residenza dei medesimi e il tipo di immobili ammessi al contributo). In altri termini, i finanziamenti de quibus sono stati concessi esclusivamente in base a requisiti oggettivi (tipologia di interventi, conformità a specifici prezziari e obbligo di rendicontazione dei costi sostenuti).
Proprio l he che connota il bonus facciate consente di ritenere, in linea con e del giudice contabile, che in capo al beneficiario di tali risorse pubbliche venga a configurarsi un rapporto di servizio con la PA sul quale si fonda la G. 37879 giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa inteso come ricevendo un contributo per finalità pubblicistiche, sia chiamato a porre in essere determinate attività previste dal programma di intervento pubblico, convenzione, contratto) né quella del soggetto che la riceve.
In particolare, «la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo il quale la sussistenza del rapporto di servizio può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme ricevute, in quanto soggetto privato pubblico sotteso al finanziamento (ex plurimis, Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022, n. 5228) e il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo scopo perseguito conseguite dalle finalità cui erano preordinate (ex plurimis, Cass. SS.UU., 11 aprile 2023, n. 9659)» (Corte dei conti, Sez. , con riferimento alla percezione del reddito di cittadinanza in violazione delle prescrizioni del d.l. 28.1.2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28.3.2019, n. 26;
misura in cui peraltro la finalità di strumento di politica attiva del lavoro concorre con una finalità solidaristica).
L -MAgna di questa Corte (sent.
G. 37879 n. 4/2025/R del 3.2.2025) ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile con riferimento a una fattispecie analoga a quella per cui è causa (artificiosa creazione di crediti di imposta per il bonus locazioni ex art. 28 del d.l. n.
34/2020, successiva cessione di tali crediti e contestuale loro immissione delle entrate, denominato Piattaforma Cessione Crediti).
Più nel dettaglio, la Sezione conti, ha condivisibilmente affermato che:
«la giurisdizione deriva dalla natura di provvidenza economica per 19 , e dalla cedibilità del credito, sicché il beneficiario del contributo si atteggia a pubblica amministrazione.
interessi esclusivamente privatistici per incidere direttamente (e negativamente) sulla sfera delle politiche economiche perseguite dallo Stato.
Come noto, le pubbliche amministrazioni assai frequentemente perseguono i propri obiettivi e realizzano i propri programmi riconoscendo o attribuendo a soggetti privati agevolazioni o ausili finanziari di vario tipo, accomunati onseguimento di specifiche finalità pubbliche. In questo frastagliato quadro ordinamentale lo Stato di frequente impiega lo strumento del credito di imposta, riconoscendo agli interessati che si trovino in determinate situazioni soggettive, o che realizzino determinate condizioni, una situazione soggettiva attiva, di natura creditoria, nei confronti di sé medesimo.
In altri termini, quando il soggetto destinatario di risorse pubbliche concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione tra questa e G. 37879 il primo si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione.
Ad ulteriore conferma della giurisdizione milita la struttura del credito di imposta.
Si tratta di una delle forme di agevolazioni fiscali per le imprese che consente confronti dello Stato a seguito di uno o più investimenti in attività specifiche, come ad esempio la ricerca e lo sviluppo, la formazione del personale, le attività di internazionalizzazione o altre attività specifiche.
compensazione con altre imposte dovute da versare allo Stato (come, ad per il pagamento dei tributi e, quando ammesso, se ne può chiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi; pertanto una volta concesso il credito si ammette il debitore di imposta a non pagare somme dovute, compensandole itore che non versa impossessa di pubblica pecunia.
Nel caso di specie, pertanto, la giurisdizione di questa Corte è confermata oltre che da quanto evidenziato in precedenza, dalla finalità pubblicistica del credito, ontologicamente diverso dal contributo a fondo perduto di cui al precedente art. 24 del d.l. nr. 34 del 2020. Questa è una liberalità concessa G. 37879 consentendo ad un imprenditore di non pagare alcune imposte che sarebbero dovute e compensarle con altre future, inserendosi, quindi questi, nel meccanismo pubblicistico di finanziamento della collettività tramite
.
compensazione con quanto sarà dovuto in seguito. La attestazione falsa di un credito inesistente si concretizza, quindi, nella artata creazione di un credito fiscale per sottrarsi al pagamento di future tasse o per scontare il credito fittizio.
contribuzione.
Infine ad ulteriore conferma della natura pubblica del credito milita il successivo art . 122 del dl 34 del 2020 che consente la possibilità di cessione.
Siffatta possibilità rafforza la natura di credito pubblico della somma fittiziamente creata e fittiziamente commercializzata».
2.2 Ciò posto, reputa il Collegio che la condotta antigiuridica serbata dal sig.
TO, in proprio e quale amministratore della CA RL, sia idonea a configurare in capo al convenuto un rapporto di servizio in grado di radicare la giurisdizione di questa Corte.
È indubbio, infatti, che la (mediante la simulazione di iniziative di recupero edilizio, posta in essere utilizzando le generalità di ignari titolari di diritti su immobili giammai interessati dal citato recupero) in vista della loro successiva commercializzazione (attraverso la cessione a soggetti in buona fede) ha permesso al convenuto di appropriarsi G. 37879 indebitamente di ingenti somme di denaro pubblico per scopi lucrativi del tutto estranei alle finalità pubblicistiche perseguite dal legislatore e risultate in tal modo frustrate.
2.3 Le citate modalità realizzatrici delle condotte poste in essere dal convenuto e, suo tramite, dalla società dal medesimo amministrata, in uno alle molteplici anomalie e incongruenze emerse nel corso delle indagini penali
(essenzialmente connesse con disponibilità finanziarie e capacità reddituali incompatibili con per svariati milioni),
restituiscono con palmare evidenza la connotazione dolosa di quelle condotte.
2.4 Deve altresì convenirsi con la prospettazione del requirente sul punto alla concretezza del danno erariale.
In proposito, giova ricordare che, in forza del citato art. 121, comma 1, del d.l.
n. 34/2020, il soggetto che realizza interventi finanziati dal bonus facciate può optare per: i) ii) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
iii) la cessione di un credito d imposta ad altri soggetti.
A loro volta, i primi cessionari del credito d imposta come pure i fornitori che effettuano uno sconto sul corrispettivo dovuto hanno una duplice opzione: i) utilizzare in compensazione i crediti di imposta, ex art. 17 del d.lgs.
9.7.1997, n. 241; ii) cedere ulteriormente a terzi il credito di imposta.
A mente dei successivi commi 5 e 6 del d.l. n. 34/2020:
- «Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei G. 37879 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471» (comma 5);
- «
soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei interessi» (comma 6).
dunque essere emesso soltanto nei confronti dei primi beneficiari, mentre nei confronti dei fornitori e cessionari è possibile procedere nei soli casi di dolo o colpa grave.
Ciò posto, preliminare sulla spettanza del credito o di controlli interdittivi a monte la concretezza del danno debbano individuarsi nel momento in cui la condotta ha raggiunto il proprio scopo principale, i.e. il conseguimento di un ingiusto profitto in danno del rario.
Più in dettaglio, tale momento si identifica con quello in cui i crediti d imposta fittizi creati artatamente sono stati oggetto di alienazione, atteso che in quel frangente, se da un lato il convenuto (in proprio e quale amministratore della CA RL) ha immesso detti crediti nel relativo circuito di circolazione
(ricavandone un corrispettivo i terzi cessionari di buona G. 37879 fede hanno acquisito una posizione di diritto qualificata, idonea a legittimarli quali creditori nei confronti dello Stato e a sottrarli in ragione della connotazione soggettiva del loro acquisto alle pretese di recupero fiscale ai sensi del menzionato art. 121, comma 6, del d.l. n. 34/2020.
Il danno erariale per cui è causa corrisponde, pertanto, al valore nominale dei crediti fatti oggetto di compensazione da parte dei cessionari finali in buona fede, atteso che quelli non compensati sono stati sottoposti a sequestro.
Segnatamente, si tratta di:
- i crediti ( ) utilizzati dal sig. TO a compensazione di debiti tributari tra il 18.3.2022 e il 28.3.2022;
- una parte dei crediti ndrea EL Hairdressing RL che, per 49.356,00 29.738,00 nel 2023);
- i crediti ( ) ceduti dalla CA RL alla società sportiva Reggina 1914 RL parimenti utilizzati a compensazione di debiti tributari tra il 14.4.2022 e il 29.4.2022;
per complessivi 762.868,40 (importo in cui deve essere rideterminato quello indicato dalla Procura in citazione per un evidente refuso).
3. In conclusione, odierno convenuto deve essere: i) dichiarato contumace;
ii) condannato al risarcimento del danno di , in favore del MEF Agenzia delle entrate, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data lesivo fino alla data di pubblicazione della presente decisione e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della decisione fino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
G. 37879
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37879 del registro di Segreteria, così provvede:
- dichiara la contumacia, ex art. 93 c.g.c., del sig. SA RE;
- accoglie la domanda il sig.
RE, in proprio e quale legale rappresentante e amministratore unico della UNICA RL, al pagamento di in favore del MEF Agenzia delle entrate, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data fino alla data di pubblicazione della presente decisione e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna il sig. RE al pagamento delle spese di giudizio, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota a margine.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
e Il Presidente
(Giovanni TA) (PA Daddabbo)
Depositata in Segreteria