Ordinanza collegiale 9 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 21/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2024, proposto da
IA OL, rappresentata e difesa dall'avvocato PE Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica Gesualdo Da Venosa Potenza, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
UG CA, ER NE, NO TA, LE BR, AR TA, IO ME, LO IA, NN AS, FF D'LO, NZ PE, LB RO, IO SM, ON De IN, UR AR MO, CR AV, IG OC, AZ ET ZE, RC RÀ UL, AT ZO, RC EC, AL AR, FR RR, AN NI EA, FR CI CA, LU IO, IN PE, IA DO, RA MA CO, PE VA, DA IA De CC, IZ MB, EN ZZ, ER NÒ, RG ET, AN RA, DA TI, PE RI, IE MI LL, AN De LU, NE IO, EF RD MO, LB DÀ, PI TT, RN MI, WI CO, NN IA TT, AN MA, EL ES, NN ON, VI GO, UR NO, RI LI, IEpaola QU, KL TO, AR EG, AN IN, RA IC, AN GR, LU De RD, IAcristina UO, IO De NC, IN AR, UM PO RE, PA RA, NI ER, TR MA, RD DI, AN IG, EN EJ, OL LL, EN EV, AR EZ, VA AS HE, RC IN, LU EL DO, BI VA, ID RR, CE IA MO, UT TE, AR CH, RA CC, IN UR CE CI, RO CC, RT ON, LB GO, AN EN, BR EN, UC AR, RC IN, EN IC, LE AL SA, UC ID, ON D’IO, UD LI, IG ZI, IL D’EL, IS De AP, LA SO, AT TT, AL NC, CA SE, UC ON, AN DE OB, NN BE, IA IC, ON DU, MO DI, CR TI, IO IT, RO NO, PE RL, DO SA, RA D’CO, FF NO, IO ZO, RA CO, EN NH NG Ba, OR LV, OM CO, OR SA, LA CH GH, RT IO, RE DE, SE SA, PA DI, EN GN, PE D’LI, AR RU, ND Di EN, IA ER, AB MO, ST TA, EL AN, LI SO, IA AF, FF AG, IC NE, AL TI, TT SAlamazza, MO RU, PA IA, OL SI, LE NI, TR SO, VA OL, AR AL, IL LL, ID MB, CE VO, RC OP, RA TT, SA DO, GO OC, AB ON, OL DR, FR RI, PO UL, AL SA, AN AR, CI CC, RA RO, LO SU, RE GA, RO PE AN, MO AL, FE MO, PE Di CI, UN CE EO, AN NI, ER LI, ND BU, IA ET Lo AN, NO RC GO, WA OR, BE RI, GI ES LO, BE Di AP, AB SE, OR HE, IL CA, RA UL, IL Di BA, IC D’NZ, TE ZI, RG ME EN, CE De RT, AN RI, PA GL, IA FE IC, GR ER, CE NT, UC ON, EN CI, EL PP, ND EO, LE CO, PI BE, BA PA, LB IN, CE ON, IC FA, IO NE, IN LI HO, QU LA, NO OT, NN SA BE, AB AN, TT IL, AV AL PA, UA ST, ET UZ, CE OI, IO IT, EN RE, OR DI, DI De NO, MI GA, GI MI, BE DI, LI FO, CL AR, NNlisa RL, OL TO, ER HE, IO SO, LA MA, UN COntini, NO EL, LA DA, AL GR, LO FF GG, LI AH, NA IC, LE OR, PA IN, ET CO, LO VI, IA RT, IA RS, VI SE, IL MA, RI IC, CE PR, IA CA, UC LA, NN IA VA, NI CA, NN UC LI, FR ST, OB AN, NA VA, IC NA, IO RI OC, NI AM, LU OD, ND UL, AT IR, UD SA, MU D’AN, NT De UA, RA RE, IA D’NO, AB FR, CI SI, AU CE OV, RC CE SC, IS UM, CH AV, GR IA OB, ND IN, PA VAa EA IC, RC CA, MA TIi, RE AK, ND UT, ET SE, AL BE NO, CE ZZ, RE NI, IA PE, RA AT, AN BO, IO ZA, EN EL, LO TS AL, INN PU, SA IA AN, SO AN, PI ZA, IAna OS, UM SC, IA IO, UC UOcore, EZ LA, RT CH, AN RE, LI IE, MI IA, CE NI, ER AN, EN SS, IC FO, RC AR LI, AG TI, ND ON, IA TE, PE RE, IC RI, IV AN, UM CC, AT NI, IA AR ZU, LU GI, CH MB, LA RE, CE SS, CH CO, IA ME, CE TI, SO IN, UG ALnov, IE PA NZ, MO MA, NI RI, AN COntino NC, TE KO, AN NI, BE AN, OL NT, WA SI, NA IA NZ, RE IA TA, GE JU VA, FR OT, AN US, CI AM RD, RD TO, IL RA, BE ER, IA LZ, AT SE, AO RI, IA NO, LU IEuccioni, ES HI, ND UR, AR SI, RD UT, RI SA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 3448 del 06/06/2024 a. 2024, del Direttore p.t. del Conservatorio di Musica “AR Gesualdo da Venosa” di Potenza, con il quale veniva approvata la predetta “graduatoria definitiva di istituto di Pianoforte/CODI-21 per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato e di collaborazione per il personale docente”;
- della “graduatoria definitiva di istituto di Pianoforte/CODI-21 per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato e di collaborazione per il personale docente” del Conservatorio di Musica “AR 3 Gesualdo da Venosa” di Potenza approvata con provvedimento prot. n. 3448 del 06/06/2024 a. 2024, del Direttore p.t., pubblicata in data 06.06.2024 e valida per un triennio dalla data di pubblicazione;
- del decreto del Direttore p.t. del Conservatorio di Musica “AR Gesualdo da Venosa” di Potenza, prot. n. 3593 del 11/06/2024 a. 2024, con il quale veniva rettificata in autotutela la graduatoria definitiva di istituto di Pianoforte CODI/21, approvata con provvedimento prot. n. 3448 del 06/06/2024 a. 2024;
- della “graduatoria definitiva di istituto di Pianoforte/CODI-21 per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato e di collaborazione per il personale docente” valida per un triennio dalla data di pubblicazione del 11.06.2024, per come rettificata con decreto direttoriale prot. n. 3593 del 11/06/2024 a. 2024;
- del provvedimento prot. n. 3003 del 22/05/2024 a. 2024, con cui il Direttore p.t. del Conservatorio di Musica “AR Gesualdo da Venosa” di Potenza disponeva l’approvazione della “graduatoria provvisoria di istituto di Pianoforte/CODI-21 per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato e di collaborazione per il personale docente”;
- della “graduatoria provvisoria di istituto di Pianoforte/CODI-21 per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato e di collaborazione per il personale docente”;
- dell’Avviso pubblico “Costituzione graduatoria d’istituto per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato e di collaborazione per il personale docente”, prot. n. 5189 del 04/08/2022, in ogni parte ove possa essere eventualmente interpretato in senso lesivo per il ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso;
- del provvedimento del Direttore del Conservatorio intimato avente ad oggetto “nomina commissione esaminatrice per valutazione dei titoli graduatoria di istituto di CODI/21 pianoforte”, di prot. n. 2139 del 04/04/2023 relativo alla costituzione della commissione per la valutazione dei titoli per la formulazione della graduatoria d’istituto per il settore disciplinare di Pianoforte CODI/21;
Nonché ove necessario e per quanto di interesse:
- di tutti i verbali della commissione esaminatrice, ancorché sconosciuti alla ricorrente, e, in particolare, del “verbale insediamento della commissione - definizione criteri di valutazione” del giorno 05/04/2023, acclarato al prot. n. 2169 del 05/04/2023, con il quale sono stati stabiliti i criteri di valutazione dei titoli per la formulazione della graduatoria d’istituto per il settore disciplinare di Pianoforte CODI/21;
- del verbale prot. n. 3314 del 03/06/2024, per il tramite del quale la commissione, riunitasi per la disamina dei reclami pervenuti avverso la graduatoria provvisoria, provvedeva a correggere gli errori materiali e/o le omissioni;
- della nota prot. 3388 del 04/06/2024 a firma del Direttore p.t., per il tramite della quale non veniva accolto il reclamo proposto dall’odierna ricorrente ed acclarato al prot. n. 3151 del 27/05/2024;
- della nota prot. n. 3350 del 04/06/2024 a firma del Direttore p.t. per il tramite della quale veniva accolto il reclamo proposto dalla candidata TA AR;
- della nota prot. n. 3355 del 04/06/2024 a firma del Direttore p.t. per il tramite della quale veniva accolto il reclamo proposto dalla candidata BR LE;
- di tutte le schede di valutazione dei partecipanti alla procedura selettiva per cui è causa, redatte dalla Commissione giudicatrice sulla scorta di criteri illegittimi;
- qualora esistente, di qualsivoglia atto e/o provvedimento comunque denominato, ancorché sconosciuto alla ricorrente, per il tramite del quale la Commissione ha espresso parere negativo alla richiesta di riesame dalla stessa (ricorrente) avanzata;
- del verbale del Consiglio accademico del 21.05.2024 (nota prot. n. 2997 del 22.05.2024), con il quale veniva deliberato di riservare tre Cattedre di Pianoforte agli aventi diritto individuati per il tramite della graduatoria d’Istituto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 5189 del 04/08/2022, cui destinare le proposte di contratto individuale per l’attribuzione di supplenze annuali o di incarichi a tempo determinato;
- della nota prot. n. 4060 del 28/06/2024 a. 2024, con la quale veniva revocato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Conservatorio di Musica “AR Gesualdo da Venosa” e la ricorrente “fino all’individuazione dell’avente diritto, prot. 6451 del 26/10/2023, a decorrere dal 29/06/2024”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Conservatorio di Musica Gesualdo Da Venosa Potenza e di Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. PA IAno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 17/9/2024, la deducente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ed in particolare la graduatoria definitiva dell’Istituto del Conservatorio di Musica “AR Gesualdo da Venosa” di Potenza, per la disciplina “CODI/21 – Pianoforte”, finalizzata all’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente il triennio successivo alla pubblicazione della stessa, approvata con nota n. 3448 del 6/6/2024, lamentando – sotto più profili – l’illegittimità della sua graduazione (al 137° posto, con un punteggio complessivo di 46,60).
1.1. Risulta in fatto quanto segue.
Con l’Ordinanza n. 3154 del 9/6/2011, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha definito la Tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti a supplenza nei Conservatori di musica e nella Accademia, prevedendo, relativamente ai “Titoli artistico-culturali e professionali” (con punteggio massimo di 85), per quanto d’interesse ai fini di causa, i seguenti criteri:
“ 1. (…)
3) Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale (fino ad un massimo di p. 72);
4) Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici concerti per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d’arte (fino ad un massimo di p. 72);
5) Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali-fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RAI (fino ad un massimo di p. 72);
(…)
9. (…) ”.
La Commissione di concorso nominata in seno al Conservatorio di Musica “AR Gesualdo da Venosa” di Potenza, nell’ambito della procedura de qua , ha determinato, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico della procedura (secondo cui “ Le Commissioni esaminatrici, al momento dell’insediamento prima dell’inizio dei lavori, predeterminano i criteri e le procedure di valutazione dei titoli prodotti dai candidati ”), i seguenti criteri per la valutazione dei ridetti “Titoli artistico-culturali e professionali”, tenuto conto di quanto disposto dalla richiamata Ordinanza Ministeriale (sempre ai sensi dell’art. 6 della lex specialis è previsto che “ La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella di valutazione allegata alla nota MIUR AFAM Direzione Generale n. 3154 del 9 giugno 2011 ”):
“ (…)
Concorsi pianistici internazionali (Federazione internazionale di Ginevra o altri Enti di rinomato prestigio): I Premio p. 5; II Premio p. 4; III Premio p. 3 – fino a max 15 punti;
Concorsi pianistici nazionali: I Premio p.3; II Premio p. 2; III Premio p. 1 – fino a max punti 15;
Concorsi musica da camera: I Premio p. 2; II Premio p. 1; III Premio p. 0,5 – fino a max punti 15;
Concerti solistici per orchestra: punti da 1 a 4;
Recital solistici: punti da 0,5 a 4;
Concerti cameristici: punti da 0,5 a 3;
Pubblicazioni – CD: punti da 0,3 a 2 cadauno – fino a max p. 15;
Masterclass in qualità di docente: da punti 0,2 a 2 fino max p. 5;
Altre attività attinenti: max 10 punti;
(…) ”.
1.2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi.
Con un primo (articolato) motivo, è contestato che la Commissione di concorso, nella determinazione dei richiamati sotto-criteri per la valutazione dei ridetti “Titoli artistici-culturali e professionali”, si sarebbe inopinatamente discostata dai criteri di massima all’uopo impartiti con la citata Ordinanza ministeriale, alla cui osservanza era peraltro espressamente vincolata ai sensi dell’Avviso pubblico regolante la procedura, in punto di:
- enucleazione di sotto-criteri, quali “ master class in qualità di docente ”, “ altre attività attinenti ”, “ concorsi pianistici internazionali ”, “ concorsi pianistici nazionali ”, “ concorsi musica da camera ”, non contemplati dall’Ordinanza Ministeriale;
- simmetricamente, omessa specificazione di alcuni criteri generali contenuti nella medesima Ordinanza (difettando qualsivoglia elemento in grado di dettagliare il criterio della “idoneità” in concorsi nazionali e nelle Orchestre della RAI, richiamato al punto 5) dell’Ordinanza ministeriale), accorpamento nel sotto-criterio “Pubblicazioni – CD” degli elementi di valutazione di cui ai punti 3) e 4) dell’Ordinanza ministeriale ovvero completa pretermissione degli elementi di valutazione di cui al citato punto 4), stante l’insufficienza della nozione di “CD” a dettagliare la più vasta nozione di “ produzione musicale ”;
- individuazione di un punteggio massimo attribuibile di 85 relativamente ai titoli riconducibili ai punti 3), 4) e 5) della predetta Ordinanza ministeriale, laddove il corrispondente punteggio massimo attribuibile ai sensi di quest’ultima sarebbe di 216 (segnatamente di 72 per ciascuno dei richiamati punti); sotto altro profilo, tale opzione (quella di riconoscere un punteggio massimo di 85 relativamente ai titoli riconducibili ai punti 3), 4) e 5) sarebbe in ulteriore contrasto con la medesima Ordinanza (che, invece, prevede tale punteggio massimo in riferimento ai titoli riconducibili a tutti i 9 punti in essa articolati).
Inoltre, è censurato che la Commissione avrebbe determinato i sotto-criteri dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati e che le istanze di riesame (reclami), presentate dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, sarebbero state esaminate solo dal Diretto del Conservatorio (Presidente della Commissione).
Con un secondo motivo, è contestata l’illegittimità della valutazione di alcuni dei “Titoli artistico-culturali e professionali” prodotti dalla deducente.
Con un terzo motivo, è dedotta la carenza, in capo ai membri della Commissione di concorso, dei requisiti di capacità, terzietà, imparzialità ed indipendenza.
Con un quarto motivo, è censurata l’illegittimità dell’inserimento in graduatoria di due candidati, a seguito dell’accoglimento dei rispettivi reclami.
2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accoglimento dell’impugnazione, l’intimato Conservatorio, nonché, per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, il Ministero dell’Università e della Ricerca.
3. Con ordinanza dell’8/1/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nell’impugnata graduatoria concorsuale, eventualmente mediante la notificazione per pubblici proclami; adempimento ritualmente avvenuto.
4. All’udienza pubblica del 9/7/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, considerato che non risulta specificamente gravato alcun atto ad esso imputabile.
6. Il ricorso è fondato nei sensi esposti.
Colgono nel segno alcune delle censure enucleate nel primo motivo.
Ed invero, fermo restando il potere-dovere per la Commissione di concorso di dettare i criteri di valutazione dei “Titoli artistico-culturali e professionali” dei candidati, in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico della procedura de qua (“ Le Commissioni esaminatrici, al momento dell’insediamento prima dell’inizio dei lavori, predeterminano i criteri e le procedure di valutazione dei titoli prodotti dai candidati ”), è indubbio che detto sviluppo procedurale dovesse necessariamente avvenire nel rispetto della disciplina quadro vigente in subiecta materia , come riveniente dalla “ Tabella valutazione dei titoli degli aspiranti a supplenza nei Conservatori di musica e nella Accademia ”, di cui all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 3154 del 9/6/2011, secondo quanto disposto dalla medesima (vincolante) lex specialis (“ La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella di valutazione allegata alla nota MIUR AFAM Direzione Generale n. 3154 del 9 giugno 2011 ”).
Il coordinamento tra le due previsioni va coerentemente inteso nel senso che l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, al fine di orientare il proprio discrezionale apprezzamento, debba risolversi nella puntuale ed analitica specificazione dei criteri generali di cui alla richiamata Ordinanza, in assenza di particolari margini di autonomia rispetto alle categorie di titoli enucleate dalla disciplina quadro; ciò al fine di preservare l’intima coerenza tra quest’ultima e i parametri di dettaglio rimessi all’autonoma della Commissione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il modus agendi concretamente osservato dal resistente Conservatorio si sia, invece, parzialmente discostato da tale essenziale direttrice, emergendo taluni oggettivi ed insanabili profili di contrasto tra i criteri enucleati nel verbale di insediamento della Commissione di concorso e quelli generali di cui ai punti 3), 4) e 5) della Tabella ministeriale.
Segnatamente:
- mentre, con riferimento ad alcuni criteri (“ master class in qualità di docente ”, “ concorsi pianistici internazionali ”, “ concorsi pianistici nazionali ”, “ concorsi musica da camera ”), può convenirsi sul fatto che essi siano ragionevolmente esplicativi, in dettaglio, di iniziative riconducibili nel genus della “ attività concertistica e professionale ” di cui al punto 5) della Tabella, lo stesso non può dirsi relativamente al parametro “ altre attività attinenti ”, in quanto viziato da assoluta genericità; esso, infatti, pur assimilabile ad una sorta di valido criterio di “chiusura”, è formulato in modo del tutto anodino rispetto ai tre punti di cui vorrebbe essere specificazione, non chiarendo a quale di essi (o a tutti) si riferisca la nozione di “attinenza” (alle pubblicazioni, alla produzione musicale, all’attività concertistica e professionale) e non consentendo, dunque, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale, la verifica della logicità e della congruità delle valutazioni ad esso afferenti;
- parimenti censurabile è la scelta di individuare un unico criterio (“Pubblicazioni – CD”) che, seppur non esplicitamente, è deduttivamente riferibile, in modo unitario, ai punti 3) e 4) della Tabella, i quali, invece, valorizzano partitamente i distinti criteri delle pubblicazioni e della produzione musicale; tale accorpamento, oltreché illogico alla luce dell’oggettiva eterogeneità dei generali parametri che vengono in rilievo, comporta altresì un’arbitraria, immotivata ed eccessiva compressione del punteggio conseguibile in riferimento a tali criteri (un massimo di 15 punti, a fronte di un massimo di 72 punti con cui ciascuno di essi è misurato nella Tabella), a tutto vantaggio del criterio (invece equiordinato nella logica della Tabella) di cui al punto 5). Va, inoltre, evidenziato che qualora, come sembra, la nozione di “CD” debba essere riferita al criterio generale sub 4) (“ Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici concerti per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d’arte ”), il che non può non essere, pena l’assoluta pretermissione, in sede di specificazione, del ridetto criterio, la stessa si rivela del tutto insufficiente a ricomprendere l’ampiezza definitoria del parametro generale (come testualmente riportato);
- un ultimo, rimproverabile, vulnus alla Tabella ministeriale (per essa, alla lex specialis ) è ravvisabile nell’individuazione di un punteggio massimo relativo ai “Titoli artistico-culturali e professionali” che, a dispetto di quanto affermato nel verbale di determinazione dei criteri da parte della Commissione (punteggio massimo di 85, conformemente a quanto previsto in Tabella), ammonta, concretamente, ad 86 (sommando i punteggi relativi ai singoli sotto-criteri); il che determina una sostanziale alterazione della cornice entro cui si sono formate le valutazioni compiute dal seggio.
Merita, inoltre, di essere stigmatizzata – con valore autonomamente assorbente - la scelta della Commissione di concorso di predeterminare i criteri valutativi dopo che i commissari designati hanno preso visione degli elenchi dei candidati, atteso che “ una regola fondamentale delle procedure concorsuali impone di definire i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire prima della visione da parte della Commissione dell'elenco dei candidati, per evitare qualsivoglia indebita influenza sull'attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro successive decisioni. Invero, il principio della preventiva fissazione sia dei criteri, che delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 20/9/2024, n. 7701).
Né si può escludere in assoluto che, nel caso in esame, la previa conoscenza dei nominativi dei candidati non avesse (anche solo astrattamente) alcuna attitudine ad interferire sul corso dell’attività determinativa dei criteri valutativi, se si considera l’alto tasso di innovatività (stigmatizzabile nei sensi sopra indicati) con cui essa si è estrinsecata.
7. Da quanto sopra, discende, in accoglimento del ricorso e con assorbimento di ogni altra censura (stante la radicalità dei vizi acclarati), l’annullamento degli impugnati atti, nei limiti dell’interesse fatto valere dalla parte ricorrente (tenuto conto che la graduatoria di concorso ha natura di atto plurimo a contenuto scindibile).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, previa estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Condanna il Conservatorio resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura onnicomprensiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, oltreché delle spese sostenute per l’integrazione del contraddittorio, previa documentale dimostrazione delle stesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
UA Mastrantuono, Presidente FF
ET Nappi, Consigliere
PA IAno, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA IAno | UA Mastrantuono |
IL SEGRETARIO