Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 275/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI SS
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Prima Sezione Civile, così composta:
dr. Massimo GULLINO Presidente rel.
dr. Augusto SABATINI Consigliere
dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 275/2022 R. G., vertente tra
, (C.F. / Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
NA ), in persona del suo liquidatore Sig. , elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliata in NA, Via Cesare Battisti n. 140 (studio Avv. R. M. Pellizzeri) recapito professionale dell'Avv. Francesco Puliafito (C.F. ), dal quale è rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa giusta Procura Speciale alle Liti del 04/04/2022 a rogito del Notaio in Prato, Persona_1 rep. n. 39459, allegata e da considerare in calce al presente atto ex art. 83 cpc, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi: Fax 090/9781336 –
PEC
[...]
Email_1
[..
[...]
società con unico socio), (P. I.V.A. ), con sede legale in Arcugnano
[...] P.IVA_2
(VI), Viale dell'Industria n. 2, in persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato ing.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Fabris (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
e Vanessa Perazzolo (C.F. del Foro di DO (i quali dichiarano di voler C.F._3 ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero fax 049 8775838 e agli indirizzi pec
, elettivamente Email_2 Email_3 domiciliata presso il loro Studio in DO, Galleria dei Borromeo n. 3, giusta procura su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto
******************
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 88/2022 del 28.01.22, pubblicata in data 31/01/2022, emessa dal Tribunale Civile di Barcellona P.G., nell'ambito del procedimento iscritto al n. 398/2007 R.G., notificata via PEC in data 16/03/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: 1) Preliminarmente dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado per la mancata interruzione del giudizio a seguito della morte dell'unico procuratore. 2) Dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica della Sentenza impugnata, effettuata ad un indirizzo PEC non più attivo, con ogni conseguenza che Codesta On.Le Corte adita riterrà più opportuna anche in ordine alla definitività del D.I. n. 14/2007. 3) Accogliere, comunque, il presente atto di appello sia in rito che nel merito. 4) Riformare la sentenza impugnata in ragione delle censure esposte nel corpo del presente atto, annullando e privando di ogni effetto di legge la sentenza n. 88/2022 emessa dal
Tribunale Civile di Barcellona P.G. 5) Per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado siccome totalmente Parte_3 infondate sia in fatto che in diritto e conseguentemente confermare e dichiarare definitivo il D.I. n.
14/2007, emesso in data 24.01.2007 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. 6) In ogni caso, Part accertare e dichiarare che la società è tenuta a corrispondere alla le somme di cui Parte_3 al d.i. n. 14/2007 giusto contratti di mandato con rappresentanza sottoscritti tra la stessa e le società Part debitrici. 7) Accertare e dichiarare l'obbligo della a corrispondere alla le somme Parte_3 come sopra determinate per l'inosservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dei mandati con rappresentanza, per la violazione dei criteri di ripartizione in essi pattuiti e per aver abusato dei relativi poteri. 8) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che la concludente ha diritto al pagamento delle somme portate dal D.I. opposto decurtati gli importi nel frattempo percepiti oltre interessi per le causali di cui in ricorso, nonché al rimborso delle spese della procedura monitoria o di quell'altra somma maggiore o minore che l'On.le Corte Vorrà liquidare, ponendo a carico della Parte_3 le relative condanne. 9) In via istruttoria e fermo restando che, sul punto, l'onere probatorio incombeva ex art. 2697 c.c. sulla mandataria qualora Codesta On.le Corte lo dovesse Pt_3 ritenere opportuno, nonché indispensabile in adempimento ai dettami del codice di rito, si reitera la richiesta già effettuata in primo grado con la memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma e più volte ribadita in corso di causa, affinché venga ordinato a controparte di depositare dettagliata documentazione attestante gli importi incassati dalla stessa in nome e per conto dell'IRA, della e della FeIra in riferimento ai SAL 28-30-31-32 e 33, della documentazione attestante i criteri CP_2 di ripartizione delle superiori somme tra i fornitori creditori dei mandanti, aventi diritto in esecuzione del contratto di mandato con rappresentanza ed infine delle fatture emesse a carico dei mandanti dai propri fornitori relativamente alle lavorazioni che risultano comprese nei SAL 28-30-31-32-33. 10)
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e 15% forfetario come da tariffe forensi.
Per l'appellata: IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'appello avversario, fatto salvo il punto in cui viene chiesta la nullità della sentenza di primo grado, perché infondato per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO: annullare, revocare o comunque integralmente riformare il Decreto
Ingiuntivo emesso in data 24 gennaio 2007 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed avente n. 70/07 RG, n. 14/07 D.I., notificato in data 2 febbraio 2007, in ogni caso assolvendo Parte_3 da ogni avversa domanda;
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone all'istanza di esibizione avversaria per le ragioni qui esposte, nonché già illustrate nella memoria x art. 183, 6° comma, Parte_3
n. 3 cpc e nell'ordinanza del 7.12.2009 del Tribunale di Barcellona P.G. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo n. 14/2007, emesso in data 24.01.2007 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale le era stato intimato, quale mandataria della Ing. Controparte_3
e della il pagamento della somma di € 136.113,88, oltre spese, in
[...] Controparte_4 favore della in forza delle fatture indicate nel ricorso monitorio ed emesse Parte_1 nei confronti delle società mandanti.
L'opponente rappresentava preliminarmente di essere mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita con la Ing. e affidataria Controparte_3 Controparte_5 Parte_4 dell'appalto di lavori n. 115/2002, precisando che con contratti del 16.09.2005 e 14.10.2005, alcune Parte società della in specie la Ing. e la – le avevano conferito Controparte_3 Controparte_5 mandato con rappresentanza per la riscossione delle somme e il pagamento di maestranze e fornitori, limitatamente ad alcuni dei SAL relativi al summenzionato appalto.
Ciò premesso, la società opponente deduceva: 1) l'insussistenza della pretesa creditoria del ricorrente nei propri confronti, non avendo la assunto alcun onere nei confronti della Parte_3 [...]
i cui crediti derivanti da contratti di somministrazione erano riferibili Parte_6 esclusivamente a Fe.Ira Scarl”; 2) l'inconferenza dei crediti vantati nei confronti della Controparte_6
non risultando detta società né mandante della ATI aggiudicataria né parte di alcun CP_7 contratto di mandato conferito alla 3) l'omessa imputazione dell'acconto di € Parte_3
25.000,00 già corrisposto dalla per conto della Ing. 4) la carenza di Parte_3 Controparte_3 prova in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nelle fatture sottese al decreto ingiuntivo.
Chiedeva, quindi, l'annullamento ovvero la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente il contenuto dell'atto di Parte_1 opposizione al D.I. e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nello specifico, la società opposta deduceva di essere creditrice della proprio in conseguenza Pt_3 Co del mandato con rappresentanza che quest'ultima aveva sottoscritto con la e la , sia pure CP_2 nei limiti delle somme dalla mandataria incassate a seguito della contabilizzazione dei SAL 28- 30-
31- 32 e 33, somme che la mandataria avrebbe dovuto ripartire ai legittimi aventi diritto secondo i criteri fissati nei contratti di mandato e non sulla base di indebite indicazioni date dai mandanti, sicché essa aveva responsabilità in proprio nei confronti dei terzi creditori. L'opposta evidenziava che la stessa opponente aveva ammesso di aver pagato anche dipendenti della risultando così Controparte_4 provata la sussistenza di rapporti obbligatori tra quest'ultima società e la e che le Parte_3 fatture emesse non erano state contestate da parte delle società debitrici e della mandataria;
precisava, inoltre, che vi era stato un mero errore nell'omessa contabilizzazione dell'acconto versato dall'opponente,
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 20.03.2008 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano altresì ammesse ed assunte le prove testimoniali.
Con la sentenza impugnata, il Giudice, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 14/2007 e condannava la alla refusione, in favore di Parte_1 controparte, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 8.258,00, di cui € 8.000,00 per compensi, € 258,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Preliminarmente, il Giudice rilevava che la domanda monitoria spiegata dalla Parte_1 era deficitaria in punto di allegazione e prova del preteso credito, essendosi limitata parte opposta ad allegare al ricorso per ingiunzione solamente le fatture di pagamento, senza produrre – nemmeno in fase di opposizione - il contratto di fornitura, fonte del rapporto obbligatorio, ovvero i contratti di mandato dai quali discenderebbe il preteso diritto di credito nei confronti della Parte_3
Riteneva, inoltre, che in relazione al credito fondato sulle fatture emesse dalla Parte_1 per i servizi resi nei confronti della nessuna pretesa potesse essere avanzata nei Controparte_4 confronti della posto che i contratti di mandato con rappresentanza erano stati stipulati Parte_3 dalla società opponente con la e con la Ing. non con la Controparte_5 Controparte_3 CP_8
estranea a detti rapporti contrattuali, e conseguentemente anche nei confronti dell'opposta. Gli
[...] asseriti pagamenti effettuati dalla per le prestazioni di lavoro rese da dipendenti della Parte_3 in favore della Ing. sono stati considerati irrilevanti al fine di Controparte_4 Controparte_3 dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria nei confronti della società opponente.
Quanto al credito residuo ingiunto per prestazioni rese nei confronti della Ing. il Controparte_3 giudice ha rilevato che dalla stipula del contratto di mandato con rappresentanza tra quest'ultima società e la non discendeva alcuna obbligazione della mandataria nei confronti della Parte_3
e ciò anche in forza delle stesse previsioni contrattuali, in particolare dall'art. Parte_1
6.3) dei contratti di mandato in cui si dice che “in nessun modo può intendersi obbligata Parte_3 in via diretta o personale, o anche solidale, nei confronti dei fornitori e subappaltatori” delle società mandanti. Infine, sono state ritenute inconducenti le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
14.08.2008.
In definitiva, il giudice ha ritenuto l'insussistenza della pretesa creditoria nei confronti della Pt_3
in difetto di alcun rapporto obbligatorio tra le parti dell'odierno giudizio nonché, seppure in
[...] via subordinata, per difetto di prova in ordine all'avvenuta esecuzione delle prestazioni dedotte nelle fatture commerciali, e conseguentemente ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 13/04/2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, per i motivi che saranno illustrati nel prosieguo.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costitutiva in giudizio la la quale Parte_3 chiedeva il rigetto dell'appello (fatto salvo il punto in cui veniva richiesta la nullità della sentenza di primo grado), perché ritenuto infondato e nel merito chiedeva di annullare, revocare o comunque integralmente riformare il Decreto Ingiuntivo emesso in data 24 gennaio 2007 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto ed avente n. 70/07 RG, n. 14/07 D.I., notificato in data 2 febbraio 2007, con condanna alle spese dell'appellante. La causa veniva rinviata per la discussione alla data del 13 gennaio 2025, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione all'ordinaria forma "in presenza" di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alla stessa data.
Con ordinanza del 15 gennaio 2025, la Corte di Appello, preso atto delle note scritte di trattazione delle parti, disponeva l'assunzione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c. p. c., decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento ai rispettivi Procuratori.
Preso atto delle memorie conclusive depositate dalle parti, la Corte di Appello decideva la causa nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento, nei limiti appresso specificati.
§ 1. Con il primo, articolato motivo, l'appellante deduce:
che, malgrado in data 22.08.2021 fosse deceduto l'unico procuratore costituito della
[...]
il giudizio non è stato formalmente interrotto e sono proseguite tutte le attività Parte_1 processuali, sino all'emissione della sentenza oggetto di primo grado, risalente al 28.1.2022; che la stessa notifica della sentenza sarebbe nulla, perché effettuata alla PEC del procuratore deceduto che risultava “cancellato”;
che dalla nullità della sentenza e della notifica della stessa deriverebbe la definitività del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione di primo grado.
L'appellata concorda sulla necessità di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, ma si oppone alla dichiarazione di definitività del decreto ingiuntivo, rilevando che dalla nullità della sentenza discende solo la necessità che il giudice di appello decida la causa nel merito e precisando che la notifica della sentenza presso la PEC del procuratore che in quel momento risultava costituito,
e non “cancellato”, si era perfezionata ritualmente.
Ciò posto, il motivo di appello è fondato quanto alla nullità della sentenza di primo grado, su cui conviene anche l'appellata.
Secondo il consolidato principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, “…la morte dell'unico Procuratore costituito produce ipso iure l'interruzione automatica del processo, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto le parti e il Giudice stesso, senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento (Cass. n. 23486/2021).
La sentenza emessa nonostante l'interruzione del processo, al pari di ogni altro atto processuale compiuto dopo tale evento, è affetta da nullità insanabile. Tuttavia, tale nullità, in applicazione dell'art. 161 c.p.c. si converte in motivo di gravame e deve essere fatta valere attraverso l'impugnazione prevista contro la sentenza emessa (Cass. civ. n. 28846/2018).
Fondata appare dunque, la richiesta formulata da entrambe le parti di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per la mancata interruzione del giudizio a seguito della morte dell'unico procuratore costituito della Parte_1 Infondata, però, è la richiesta dell'appellante di dichiarazione di definitività del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo piuttosto un onere in capo a questa Corte d'Appello - previa dichiarazione di nullità della sentenza - di trattenere la causa e procedere ad effettuare una analisi nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame e non rientrando l'ipotesi della nullità per morte del procuratore fra i casi nei quali il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c.
La giurisprudenza, infatti, si è più volte pronunciata in materia, anche recentemente, ribadendo il principio per cui il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma
(Corte di Cassazione, Sez.
3 - Ordinanza n. 27643 del 21/09/2022).
Non può neppure accogliersi la tesi dell'appellante secondo cui alla data della notifica della sentenza erano spirati i termini per la riassunzione. La mancata riassunzione è un vizio che “ricorre quando il processo, ritualmente dichiarato interrotto dal giudice, non è proseguito o riassunto nel termine di legge” (Cass. n. 26996/2021). Poiché nel caso di specie non è mai stata dichiarata dal giudice l'interruzione del processo, nessun termine di riassunzione è mai iniziato a decorrere e quindi, anche sotto tale profilo, la richiesta di definitività del d.i. opposto è destituita di fondamento.
Segnatamente, nella motivazione della pronuncia appena citata, si precisa che “… non essendosi mai verificata una formale interruzione, è inconcepibile una riassunzione del processo, e di conseguenza non è pensabile che questo possa estinguersi.”
Al riguardo, occorre aggiungere che, per insegnamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, “Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma
2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo…. (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024; conforme
Sez. 1 - , Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024), sicché – contrariamente a quanto si asserisce nell'atto di appello - non possono essere considerati atti equipollenti la mera cancellazione dall'albo del procuratore deceduto e i – peraltro genericamente indicati – adempimenti da parte del Consiglio dell'Ordine.
Per quanto concerne, infine, l'asserita nullità della notifica della sentenza, per essere stata eseguita presso l'indirizzo PEC del procuratore deceduto che risultava “cancellato” (questione rispetto alla quale l'appellata obietta di essere venuta a conoscenza della morte dell'avv. solo a seguito Per_2 della notifica dell'atto di appello e documenta di avere eseguito la notifica della sentenza mediante regolare perfezionamento delle pec di accettazione e consegna), osserva il Collegio che la questione relativa alla nullità della notifica della sentenza di primo grado è irrilevante ai fini di causa, atteso che la Corte d'Appello, accertata la nullità della stessa per le motivazioni sopra esposte, dovrà esaminare ex novo il merito della questione.
Ciò premesso, può ora procedersi all'esame congiunto delle domande proposte dalla
[...]
, per come veicolate nel secondo e nel terzo motivo di impugnazione, con la Parte_1 precisazione che essi vengono previamente illustrati per comodità espositiva, in quanto costituiscono riproposizione dei motivi posti a fondamento della domanda avanzata in primo grado, sulla quale, per quanto si è detto, questa Corte è chiamata a pronunciarsi ex novo.
§ 2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rilevato l'insufficienza della prova, per essersi parte opposta limitata ad allegare al ricorso per ingiunzione solamente le fatture di pagamento – aventi come destinatari gli effettivi fruitori dei servizi benché soggetti diversi dalla società intimata – senza produrre – nemmeno in fase di opposizione – il contratto di fornitura e contratti di mandato dai quali discenderebbe il preteso diritto di credito nei confronti della Parte_3
Al riguardo, l'appellante sostiene che nel procedimento di opposizione quei contratti sono stati tutti prodotti in giudizio direttamente dalla controparte opponente, ed essi sarebbero pienamente utilizzabili anche a favore dell'odierna appellante, in forza del c.d. principio di acquisizione, non applicato dal giudice di primo grado, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del Giudice.
L'appellante si duole, inoltre, per il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria – che reitera – con cui si chiedeva la produzione da parte dell'opponente a d.i. della documentazione attestante gli importi incassati dalla stessa in nome e per conto dell'IRA, della e della FE.IRA in riferimento CP_2 ai SAL 28-30-31-32 e 33, della documentazione attestante i criteri di ripartizione delle superiori somme tra i fornitori creditori dei mandanti, aventi diritto in esecuzione del contratto di mandato con rappresentanza, e infine delle fatture emesse a carico dei mandanti dai propri fornitori relativamente alle lavorazioni che risultano comprese nei SAL 28-30-31-32-33, al fine di dimostrare di avere bene adempiuto agli obblighi assunti con la sottoscrizione dei mandanti con rappresentanza.
Quanto al passaggio della sentenza con cui si esclude qualsiasi pretesa in relazione ai servizi resi nei confronti della poiché la aveva stipulato i contratti di mandato con Controparte_4 Parte_3 rappresentanza soltanto con la e con la Ing. l'appellante Controparte_5 Controparte_3 obietta che in epoca anteriore alla sottoscrizione ed esecuzione dei mandati all'incasso da parte della la società Ing. ha incorporato per fusione Pt_3 Controparte_9 non solo la società ma anche la FE.IRA S.c.a.r.l. assumendone, Controparte_10 quindi, tutti i diritti e gli obblighi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis c.c. (cfr. Comunicazione del Tribunale Civile di Roma pubblicata in GURI parte seconda n. 163 del 15/07/2006). La stessa controparte avrebbe ammesso di avere pagato anche dipendenti della stessa FE.IRA in esecuzione dei noti contratti di mandato.
Parte Infine, relativamente al quantum del credito vantato dalla e l'acconto ricevuto, ribadisce quanto già affermato con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, e cioè che se il d.i. dovesse risultare come chiesto ed emesso per un importo comprendente anche l'acconto ricevuto ciò sarebbe dovuto solo ed esclusivamente ad un mero errore materiale, dichiarandosi pronta a correggere lo stesso.
§ 3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante premette di aver chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, in quanto in data 16/11/2005 era stata formalmente informata della sottoscrizione di mandati con rappresentanza da parte della secondo cui quest'ultima una volta Parte_3 Cont entrata nella disponibilità di somme liquidate da fronte dei lavori di competenza IRA e CP_2 contabilizzate sui SAL 28-30- 31-32-33, avrebbe dovuto effettuare il pagamento in favore dei creditori nei limiti delle somme disponibili e nel rispetto di precisi criteri espressamente fissati.
Tuttavia, in palese violazione degli obblighi assunti nei mandati ricevuti, avrebbe Parte_3 effettuato solo un primo pagamento in favore della non seguito da altri, asserendo di avere Parte_1 agito seguendo le espresse indicazioni dell'IRA e della Il Giudice avrebbe errato nel non CP_2 considerare che la avrebbe dovuto effettuare i pagamenti non su presunta “indicazione Pt_3 vincolante” dei mandanti, ma rispettando i criteri espressamente fissati nei patti contrattuali. In forza Con di questi ultimi, la vrebbe dovuto ripartire fra tutti i fornitori di , Parte_3 CP_3
le somme contabilizzate nei SAL 28-30-31-32 e 33, solo a fronte delle fatture trasmesse dai CP_4 mandanti, secondo un rigido criterio cronologico, e non procedere a pagamenti di fatture ricevute direttamente dai fornitori, dal sub appaltatore o da altro soggetto che non fosse il mandante. Non avrebbe dovuto la procedere a pagamenti parziali secondo le indicazioni che la Parte_3 mandante andava ad impartire salvo l'eventuale esistenza di specifici accordi direttamente intervenuti con i creditori, nella specie insussistenti. L'appellante ritiene che la mandataria abbia tenuto un comportamento in violazione del contratto di mandato con rappresentanza, con conseguente assunzione di responsabilità e pertanto la sia pure nei limiti delle somme incassate Parte_3 dalla mandataria, risulterebbe debitrice nei confronti della Parte_1
Secondo l'appellante, il contratto stipulato nel caso di specie sarebbe una specifica applicazione del mandato in rem propriam, cioè del contratto di mandato nel quale all'interesse del mandante si affianca quello del terzo, legato al mandante da un rapporto obbligatorio in base al quale il mandante stesso è debitore di questo soggetto. Nel caso specifico, secondo l'appellante, il rappresentante, pur fornito del potere rappresentativo, avrebbe fatto cattivo uso di esso, esercitando il potere di cui era titolare non in conformità degli obblighi previsti, con assunzione diretta di responsabilità nei confronti Parte del terzo. In definitiva, appellante sostiene che il terzo creditore ( ) avrebbe confidato senza sua colpa nella validità dell'operato del rappresentante (GEMMO) che avrebbe agito eccedendo i limiti del mandato o abusando dei relativi poteri, e che pertanto può legittimamente rivolgere le proprie domande direttamente nei confronti del mandatario.
§ 4. Di contro la società appellata, nel costituirsi in giudizio, contesta le opposte censure, rilevando, anzitutto, che non è parte dei contratti di mandato con rappresentanza, che sono Parte_1 Con stati stipulati tra in qualità di mandataria e e in qualità di mandanti, per cui Pt_3 CP_2 nessuna obbligazione può discendere in capo alla mandataria nei confronti del terzo Pt_3 [...]
Ciò risulta anche dall'art.
6.2 dei contratti di mandato, ove si stabilisce che “in Parte_1 nessun modo può ritenersi obbligata in via diretta e personale, o anche solidale, nei Parte_3 confronti dei fornitori e subappaltatori”.
Pur volendo qualificare la fattispecie come un'ipotesi di mandato in rem propriam, come sostenuto dall'appellante, le conclusioni non muterebbero poiché anche nel mandato nell'interesse del terzo, comunque quest'ultimo [ non avrebbe azione nei confronti del mandatario Parte_1
[ . Pt_3
Precisa poi l'appellata, con riferimento ai crediti relativi alla fornitura di pasti a Parte_1 favore di , che trattasi di società afferente al “gruppo che non ha però alcun ruolo CP_4 CP_2 nell'appalto Italferr n. 115/2002, per il quale era mandataria e e IRA mandanti, e non Pt_3 CP_2
è, quindi, neppure mandante dell'ATI aggiudicataria e soprattutto non ha conferito alcun mandato con rappresentanza a i pagamenti delle maestranze di non costituiscono né prova né Pt_3 CP_4 presunzioni idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria nei confronti della Pt_3
Nessuna altra indicazione sui debiti di era mai stata data a sicché la pretesa di CP_4 Pt_3 [...]
in relazione ad essi sarebbe del tutto priva di qualsiasi fondamento. Gli stessi testi Parte_1 indicati dalla odierna appellante non hanno effettuato alcun riferimento alle asserite somministrazioni nei confronti delle . Riguardo, infine, alla deduzione dell'appellante secondo cui il mandato con CP_4 rappresentanza troverebbe applicazione anche nei confronti di per il fatto di essere stata CP_4 Con quest'ultima, al pari della società , incorporata per fusione nella ancora prima della CP_2 sottoscrizione ed esecuzione dei contratti di mandato all'incasso, la sostiene che si tratta di Pt_3 eccezione nuova e tardiva, come tale inammissibile. In ogni caso, osserva che i contratti di mandato sono stati sottoscritti contemporaneamente non solo con ma anche con IRA e ciò esclude che CP_2 vi fosse stata all'epoca l'asserita fusione per incorporazione.
Il secondo e il terzo motivo di appello, per come illustrati, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati (sono cioè infondati gli argomenti posti a base della domanda avanzata in primo grado, che solo per completezza espositiva vengono analizzati anche attraverso l'esame delle critiche mosse nell'atto di appello alla sentenza impugnata).
Va premesso, in punto di fatto, che con contratto del 15.11.2002, Controparte_12 affidava in appalto all' costituita tra (in Controparte_13 Parte_3 qualità di capogruppo mandataria), ing. e (in qualità Controparte_3 Controparte_5 Parte_4 di mandanti), i “lavori di completamento della sede, opere civili, armamento, trazione elettrica, CP_1 S.S.E., L.F.M. da a NA”. A causa di ritardi nei pagamenti da parte della ing. CP_3
e della ai propri creditori, dette società incaricavano con
[...] Controparte_5 Parte_3 Cont specifici mandati con rappresentanza, di provvedere a loro nome e conto all'incasso da parte di dei crediti di loro competenza in relazione a determinati stati di avanzamento lavori [SAL] e al conseguente soddisfacimento, pro quota, dei loro creditori (maestranze, subappaltatori e fornitori). In particolare, con i mandati del 16.09.2015 si conferiva l'incarico in relazione ai SAL nn. 28 e 30, con i mandati del 14.10.2005 in relazione ai SAL 28, 30, 31, 32, 33. Tra i creditori delle società mandanti, figura la per aver svolto attività di somministrazione pasti nei confronti delle Parte_1 stesse.
Con lettera del 16.11.2005, informava la dell'avvenuta Parte_3 Parte_1 sottoscrizione dei predetti mandati con rappresentanza e che avrebbe provveduto a soddisfare i vari creditori in relazione alla quota di spettanza IRA e Ing. sui SAL sopracitati “nei limiti delle CP_2 somme disponibili”.
Con il fax del 24.01.2006 il gruppo indicava alla quali dovessero essere i creditori da CP_2 Pt_3 soddisfare e per quali somme;
riguardo a l'indicazione era di garantire il pagamento Parte_1 per un massimo di 30.000 €, ma non essendo sufficiente la provvista a favore di tale soggetto veniva disposto il pagamento della somma di 25.000 € quale “acconto su vs. fatture in nome e per conto ing.
. Controparte_9
La agiva in sede monitoria richiedendo alla il pagamento della somma di Parte_1 Pt_3
€ 136.113,88 “in esecuzione dei patti contenuti nel mandato con rappresentanza conferitole dalla e dalla . Controparte_3 CP_4
Parte Effettivamente (come ha rilevato il Giudice di primo grado), la si è limitata ad allegare al ricorso per ingiunzione solamente le fatture di pagamento, senza produrre – nemmeno in fase di opposizione
- i contratti di mandato dai quali discenderebbe il preteso diritto di credito nei confronti della
[...]
Tuttavia, tali contratti sono stati prodotti in giudizio dalla controparte, cioè dalla Pt_3 Pt_3 ragion per cui, in virtù del principio di acquisizione, come giustamente sostenuto dall'odierna appellante, essi costituiscono comunque documentazione probatoria pienamente valutabile dal
Giudice., sia a favore, sia contro la parte che ha esibito il documento o chiesto l'ammissione del mezzo istruttorio (Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2023, n. 19820). Tuttavia, la utilizzabilità dei documenti prodotti dalla anche contro la stessa società non è Pt_3 sufficiente a fa ritenere fondata la domanda azionata con il ricorso monitorio oggetto di opposizione in primo grado, per la preliminare e assorbente ragione che la è priva di Parte_1 azione diretta nei confronti della che ha ricevuto il mandato ad effettuare i pagamenti dalle Pt_3 Parte società facenti parte della di cui la stessa era fornitrice. Parte_1
L'appellante sostiene che la avrebbe agito in violazione dei patti contenuti nei contratti di Pt_3 mandato, laddove ha effettuato i pagamenti seguendo le espresse indicazioni dell'IRA e della CP_3
[... Con
, mentre aveva assunto l'obbligo di pagare i creditori di e con l'unico limite CP_3 costituito dalle somme effettivamente incassate, seguendo un ordine cronologico e non sulla base delle indicazioni di volta in volta date dai mandanti. Nei limiti delle somme incassate, a detta dell'appellante, risulterebbe quindi debitrice nei confronti della Parte_1
La tesi è infondata: dal contratto di mandato con rappresentanza stipulato tra la Ing. e la CP_3 non deriva alcun obbligo della mandataria nei confronti della terza Parte_3 Pt_3 [...]
Parte_1
Ai sensi degli artt. 1703 e ss. c.c., difatti, con il contratto di mandato una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, sicché attraverso tale pattuizione vengono regolati i rapporti, meramente interni, tra mandante e mandatario. Con la stipula dei contratti di mandato con rappresentanza del 16.10.2005, nessuna obbligazione può ritenersi sorta in capo alla Parte_3 in favore della soggetto estraneo al rapporto contrattuale, anche in forza del Parte_6 generale principio sancito dall'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetti rispetto a terzi.
Lo stesso art. 6 del contratto di mandato precisa che “in nessun modo può intendersi Parte_3 obbligata in via diretta o personale, o anche solidale, nei confronti dei fornitori e subappaltatori” delle società mandanti.
Neppure dalle prove testimoniali è emerso che la si sia mai assunta direttamente l'onere di Pt_3 Con pagare i creditori di Ing. e di (cfr. teste e sul cap. 2 di CP_2 Tes_1 Testimone_2
. Pt_3
Dall'esame della documentazione in atti nonché dagli esiti dell'istruttoria espletata si può, quindi, concludere che in forza dei contratti di mandato con rappresentanza si obbligava nei Pt_3 confronti delle mandanti ad eseguire per loro conto e nome i pagamenti ai terzi creditori, nei limiti delle somme disponibili.
Pur volendo qualificare la fattispecie, come sostenuto dall'appellante, un'ipotesi di mandato in rem propriam, “nel quale all'interesse del mandante si affianca l'interesse del terzo”, le conclusioni non muterebbero, poiché anche nel mandato nell'interesse del terzo, comunque il terzo (in questo caso la Parte
) non avrebbe azione nei confronti del mandatario (la . In tal senso, va richiamata la Pt_3 pronuncia puntualmente segnalata dall'appellata, con cui si è chiarito che “il mandato conferito anche nell'interesse del terzo non rientra nella categoria dei contratti a favore del terzo e non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretendere dal mandatario l'esecuzione del mandato, ma rende soltanto irrevocabile il mandato stesso, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c. Il mandatario all'incasso, pertanto, non assume - salvo che ciò non sia previsto da una specifica clausola del mandato - alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante”. (Cass. n. 1391/2003). Nel caso che ci occupa, non risulta alcuna clausola specifica con cui il mandatario si sarebbe assunto l'obbligo di pagamento direttamente nei confronti del terzo, anzi al contrario è espressamente prevista l'esclusione di qualsiasi sua responsabilità, come prima precisato, con la conseguenza che l'adempimento o meno del mandato rileva solo nei rapporti interni tra mandante e mandataria ed essendo solo la mandante titolata a far valere eventuali inadempimenti di tale contratto.
Sicché per gli inadempimenti dei contratti di fornitura stipulati con le società mandanti la
[...]
avrebbe dovuto agire contro queste ultime, le quali, qualora fosse risultato che tali Parte_1 inadempienti erano dipesi non dalle istruzioni da loro stesse impartite alla mandataria ma da condotte ascrivibili a quest'ultima avrebbero, eventualmente, potuto agire in rivalsa nei confronti della
Pt_3
Resta da precisare che soltanto nella comparsa conclusionale l'appellante ipotizza che a carico della sia configurabile una responsabilità extracontrattuale, per presunto eccesso dai limiti del Pt_3 mandato e abuso dei relativi poteri.
Si tratta di una modifica della causa petendi evidentemente tardiva, giacché nessun riferimento a una responsabilità extracontrattuale era stata fatta nel corso dei due gradi di giudizio, ove la
[...]
aveva sempre agito facendo valere direttamente l'inadempimento del contratto di Parte_1 mandato.
Comunque, tale deduzione è infondata, poiché nel caso di specie ciò che la Parte_1 addebita alla non è l'adozione di condotte scorrette e/o esorbitanti dai limiti del mandato, Pt_3 ma proprio l'inadempimento di obblighi contrattuali che, tuttavia, data la natura del contratto e considerata anche la specifica clausola contrattuale di cui all'art. 6.2, la mandataria aveva assunto esclusivamente nei confronti della mandante.
Per mera completezza, occorre aggiungere che con riferimento al credito fondato sulle fatture emesse dalla per i servizi resi nei confronti della nessuna pretesa Parte_1 Controparte_4 potrebbe comunque essere avanzata nei confronti della posto che i contratti di Parte_3 Parte mandato con rappresentanza – invocati dalla quale fonte del diritto di credito azionato – sono stati stipulati dalla on la e con la Ing. mentre Parte_3 Controparte_5 Controparte_3 ad essi è rimasta del tutto estranea la che non risulta aver conferito alcun mandato con Controparte_4 rappresentanza a Il fatto che quest'ultima avrebbe effettuato dei pagamenti delle maestranze Pt_3 di non può considerarsi prova idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata CP_4 Parte nei suoi confronti dalla .
Infine, non può essere invocato l'argomento secondo cui il mandato con rappresentanza troverebbe applicazione anche nei confronti di per il fatto di essere stata quest'ultima incorporata per CP_4 fusione nella prima della sottoscrizione ed esecuzione dei contratti di mandato all'incasso, CP_2 giacché, a prescindere da ogni considerazione circa l'ambito di applicabilità dell'art. 2504 bis c.c., si tratta di una deduzione introdotta solo con l'atto di appello, e quindi tardiva, in quanto contenente una nuova causa petendi della pretesa.
Ciò detto, va ritenuta l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla Parte_1 nei confronti della in difetto di alcun rapporto obbligatorio tra le parti dell'odierno Parte_3 giudizio.
Pertanto, premessa la nullità della sentenza di primo grado e valutando nel merito l'intera vicenda, la domanda originaria, avanzata attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo, è da considerare infondata, con conseguente revoca del decreto medesimo. Vanno autonomamente liquidate le spese di entrambi i gradi, alla luce dell'insegnamento della Corte di cassazione, secondo cui In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito. (Cassazione civile sez. II, 19/08/2021, n.23132).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (€ 136.113,88) e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento, e dunque, per il primo grado:
in € 14.103,00 (di cui € 2.552,0 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione- istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria)
per il grado di appello:
in € 14.317,00 (di cui € 2.977,0 per la fase di studio, € 1911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr.
Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 5.103,00 per la fase decisoria)
P. Q. M.
la Corte di Appello di NA, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Parte_3 sentenza n. 88/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., sez. civile, emessa in data 28/01/2022, nel proc.
n. 398/2007 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello limitatamente alla richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per la mancata interruzione del giudizio per morte dell'unico procuratore costituito;
- conseguentemente, pronunciandosi in unico grado sulla domanda originaria, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda proposta dalla ei confronti della Parte_6 Pt_3
,
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore di parte Parte_7 appellata, liquidate, per il primo grado, in complessivi € 14.103,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), e per il primo grado, in complessivi € 14.317,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)