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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 02/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
IN Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 237/2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona C.F._1
AN e AN ZA giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato da funzionario ex art. 417 bis c.p.c.;
[...]
-RESISTENTE -
OGGETTO: carta docente.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 2 marzo 2024, parte ricorrente indicata in epigrafe rassegnava le seguenti conclusioni:”Nel merito e in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00); Tribunale di Matera Giudice dott. IN Digregorio ____________________________________________________________________________
- e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad
[...]
emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n 107/2015, condannare il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta
Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 2.500,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2 Tribunale di Matera Giudice dott. IN Digregorio ____________________________________________________________________________
Con memoria depositata il 18 marzo 2024 si costituiva il
[...]
il quale rassegnava le seguenti Controparte_1
conclusioni: “1) Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
2) In subordine, oltre a dichiarare la prescrizione quinquennale di parte del credito anelato dalla ricorrente, si chiede di dichiarare che la carta elettronica spetta esclusivamente per ogni anno scolastico completo e quindi impiegare gli stessi criteri impiegati nel filone giurisprudenziale della ricostruzione carriera dei docenti relativamente alla quantificazione dell'anno scolastico.
Con spese vinte”.
II – Dopo alcuni rinvii (v. anche ordinanza del 5 giugno 2025), all'udienza del 21 ottobre 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. al giorno 2 dicembre
2025.
All'odierna udienza, nessuno compariva.
La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
Invero, verificato che la data della odierna udienza è stata comunicata ritualmente alle parti, non resta che adottare il provvedimento finale di estinzione (V. Trib. Roma 5 dicembre 2011 n. 23676, in De Jure. sulla necessità di adottare il provvedimento di estinzione con sentenza e non con ordinanza).
P.Q.M.
visti gli artt. 309 e 181 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. giorni sessanta per la motivazione.
3 Tribunale di Matera Giudice dott. IN Digregorio ____________________________________________________________________________
Matera, lì 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. IN Digregorio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
IN Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 237/2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona C.F._1
AN e AN ZA giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato da funzionario ex art. 417 bis c.p.c.;
[...]
-RESISTENTE -
OGGETTO: carta docente.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 2 marzo 2024, parte ricorrente indicata in epigrafe rassegnava le seguenti conclusioni:”Nel merito e in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00); Tribunale di Matera Giudice dott. IN Digregorio ____________________________________________________________________________
- e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad
[...]
emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n 107/2015, condannare il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta
Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 2.500,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2 Tribunale di Matera Giudice dott. IN Digregorio ____________________________________________________________________________
Con memoria depositata il 18 marzo 2024 si costituiva il
[...]
il quale rassegnava le seguenti Controparte_1
conclusioni: “1) Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
2) In subordine, oltre a dichiarare la prescrizione quinquennale di parte del credito anelato dalla ricorrente, si chiede di dichiarare che la carta elettronica spetta esclusivamente per ogni anno scolastico completo e quindi impiegare gli stessi criteri impiegati nel filone giurisprudenziale della ricostruzione carriera dei docenti relativamente alla quantificazione dell'anno scolastico.
Con spese vinte”.
II – Dopo alcuni rinvii (v. anche ordinanza del 5 giugno 2025), all'udienza del 21 ottobre 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. al giorno 2 dicembre
2025.
All'odierna udienza, nessuno compariva.
La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
Invero, verificato che la data della odierna udienza è stata comunicata ritualmente alle parti, non resta che adottare il provvedimento finale di estinzione (V. Trib. Roma 5 dicembre 2011 n. 23676, in De Jure. sulla necessità di adottare il provvedimento di estinzione con sentenza e non con ordinanza).
P.Q.M.
visti gli artt. 309 e 181 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. giorni sessanta per la motivazione.
3 Tribunale di Matera Giudice dott. IN Digregorio ____________________________________________________________________________
Matera, lì 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. IN Digregorio
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