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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4609/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier GI De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4609 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Dominici, Parte_1 C.F._1
per procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra
ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Parte_1 Controparte_1
procedere alla annotazione della relativa sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Sperlonga (LT), alla Via
Lepanto, n. 332, alla sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole maggiorenne ma non Parte_1
ancora economicamente autosufficiente e con la medesima convivente;
c) stabilire a carico del sig. CP_1
pagina 1 di 7 un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio maggiorenne ma economicamente Controparte_1
non ancora autosufficiente pari ad euro 250,00 mensili cadauno, con la previsione di adeguamento automatico
secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat da corrispondersi nelle modalità richieste dalla
ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese solare, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari del presente giudizio oltre iva e cap come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato il 30.10.2023, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto dalle parti, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente nell'interesse della prole maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e con la medesima convivente e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio dell'importo di euro 250,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Sperlonga (LT) il 27.4.1998, in regime di comunione dei beni;
dal matrimonio erano nati due figli, GI (29.5.1999) e (13.12.2003), maggiorenni Persona_1
non ancora economicamente autosufficienti;
i figli convivevano con la madre presso l'abitazione familiare sita in Sperlonga (LT), alla Via Lepanto, n. 332; GI era studente universitario iscritto alla facoltà di scienze infermieristiche ed aveva lavorato come aiuto cuoco in un ristorante nell'estate del 2023; era alla ricerca di una stabile Persona_1
occupazione ed aveva lavorato come banconiera in un bar dal 1.6.2023 al 30.9.2023; con decreto del 12.9.2017, il Tribunale di Latina aveva omologato la separazione personale tra le parti;
i coniugi non si erano mai riconciliati dopo la comparizione in udienza presidenziale ed erano decorsi i termini per la pronuncia divorzile.
All'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c., dinanzi al Giudice delegato, compariva la sola ricorrente;
quindi, il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
dichiarava la contumacia di parte resistente e preso atto dell'assenza di modifiche fattuali pagina 2 di 7 rispetto all'epoca della separazione, confermava le condizioni della separazione;
quindi,
ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale (R.G. 7881/2016), concluso con decreto di omologa n. cron. 5761/2017 del 12.9.2017, depositato in cancelleria il 14.9.2017; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni GI e Persona_1
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può
essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Con analoghe modalità deve essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
pagina 3 di 7 Secondo la Suprema Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
L'avanzare dell'età non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
Gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, il figlio primogenito GI (26 anni) è ancora impegnato nel proprio percorso di formazione universitaria (v. ricevute di pagamento delle tasse universitarie inerenti all'a.a. 2024, in atti), mentre la secondogenita (22 anni), pur essendo Persona_1
alla ricerca di un'occupazione non può ritenersi stabilmente inserita nel mercato del lavoro,
pur avendo svolto qualche attività lavorativa occasionale, da cui ha percepito un'esigua retribuzione (v. cedolino di pagamento in atti). Peraltro, a è stata diagnosticata Persona_1
una disabilità intellettiva di grado lieve e un disturbo della sfera emotiva (v. certificazione medica in atti, da cui risulta che: sul piano e delle autonomie della vita quotidiana la ragazza
necessita di supporto da parte delle figure adulte. presenta delle fragilità nella capacità di Per_1
problem solving e nella capacità di critica mostrandosi immatura nella capacità di valutazione delle
situazioni di vita quotidiana. Per tale motivo, pur avendo acquisito le autonomie personali di base, la
ragazza, nelle attività di vita quotidiana, necessita di costante guida e supporto da parte di una figura
di riferimento) che può renderne più complesso l'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciò posto, parte ricorrente è dipendente della Asl e nel 2023 (v. cud 2024, in atti), Parte_2
risulta aver percepito un reddito da lavoro lordo pari a 23.591,64 euro.
La è proprietaria superficiaria dell'immobile sito in Sperlonga (LT) alla via Lepanto n. Pt_1
332; la ricorrente ha versato in atti gli estratti di conto corrente alla stessa intestati, da cui risulta che sta corrispondendo mensilmente la somma di euro 1.128,29 per il pagamento delle rate inerenti ad un prestito personale contratto con LU NC S.p.a. in occasione dell'atto di donazione in linea retta, vendita e divisione intercorso tra la ricorrente, i fratelli e la madre,
in data 21.4.2024 (v. rogito in atti e dichiarazione sostitutiva del 3.6.2024, in atti).
Pertanto, tenuto conto della giovane età dei figli e delle loro esigenze di vita e di studio,
considerato che GI è ancora impegnato nel proprio percorso di formazione universitaria e pur avendo iniziato ad inserirsi nel mondo del lavoro, non ha ancora Persona_1
raggiunto la piena autosufficienza economica, considerata anche la patologia da cui la secondogenita risulta affetta, valutati i redditi della e gli oneri dalla stessa mensilmente Pt_1
sostenuti per il pagamento dei ratei del prestito personale contratto con LU NC , reputa equo il Collegio, come già previsto in sede di separazione, porre a carico di di CP_1
pagina 5 di 7 , di cui attualmente non si conosce il reddito, l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento dei figli maggiorenni non Parte_3
economicamente autosufficienti, GI e un assegno pari ad euro 500,00 Persona_1
mensili, ovvero 250,00 euro mensili per ciascun figlio (come già rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie per i ragazzi, determinate come da protocollo in uso al Tribunale di
Latina.
assegnazione casa coniugale
Va disposta l'assegnazione della casa coniugale, già prevista in sede di separazione, alla ricorrente, in ragione del criterio prioritario di cui all'art.337 sexies c.c. ovvero la convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti.
Infatti, l'assegnazione della casa coniugale risponde all'esigenza di conservare ai figli l'habitat
domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Le spese inerenti alle utenze domestiche e quelle condominiali dovranno essere sostenute dalla ricorrente.
Spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Sperlonga (LT) il 27.4.1998 (matrimonio trascritto Pt_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 2, P. II, S. A, Ufficio 1, dell'anno
1998);
PONE a carico di , a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1
maggiorenni non economicamente autosufficienti, GI e , l'obbligo di corrispondere a Persona_1
pagina 6 di 7 , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 500,00 euro (250,00 euro per ciascun Parte_1
figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.,;
PONE le spese straordinarie per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, GI e
, determinate come da Protocollo di questo Tribunale di Latina, a carico di entrambi i Persona_1
genitori nella misura del 50% ciascuno;
ASSEGNA la ex casa coniugale, a;
Parte_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 2.4.2025
IL GIUDICE REL IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier GI De Cinti
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier GI De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4609 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Dominici, Parte_1 C.F._1
per procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra
ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Parte_1 Controparte_1
procedere alla annotazione della relativa sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Sperlonga (LT), alla Via
Lepanto, n. 332, alla sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole maggiorenne ma non Parte_1
ancora economicamente autosufficiente e con la medesima convivente;
c) stabilire a carico del sig. CP_1
pagina 1 di 7 un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio maggiorenne ma economicamente Controparte_1
non ancora autosufficiente pari ad euro 250,00 mensili cadauno, con la previsione di adeguamento automatico
secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat da corrispondersi nelle modalità richieste dalla
ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese solare, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari del presente giudizio oltre iva e cap come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato il 30.10.2023, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto dalle parti, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente nell'interesse della prole maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e con la medesima convivente e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio dell'importo di euro 250,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Sperlonga (LT) il 27.4.1998, in regime di comunione dei beni;
dal matrimonio erano nati due figli, GI (29.5.1999) e (13.12.2003), maggiorenni Persona_1
non ancora economicamente autosufficienti;
i figli convivevano con la madre presso l'abitazione familiare sita in Sperlonga (LT), alla Via Lepanto, n. 332; GI era studente universitario iscritto alla facoltà di scienze infermieristiche ed aveva lavorato come aiuto cuoco in un ristorante nell'estate del 2023; era alla ricerca di una stabile Persona_1
occupazione ed aveva lavorato come banconiera in un bar dal 1.6.2023 al 30.9.2023; con decreto del 12.9.2017, il Tribunale di Latina aveva omologato la separazione personale tra le parti;
i coniugi non si erano mai riconciliati dopo la comparizione in udienza presidenziale ed erano decorsi i termini per la pronuncia divorzile.
All'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c., dinanzi al Giudice delegato, compariva la sola ricorrente;
quindi, il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
dichiarava la contumacia di parte resistente e preso atto dell'assenza di modifiche fattuali pagina 2 di 7 rispetto all'epoca della separazione, confermava le condizioni della separazione;
quindi,
ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale (R.G. 7881/2016), concluso con decreto di omologa n. cron. 5761/2017 del 12.9.2017, depositato in cancelleria il 14.9.2017; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni GI e Persona_1
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può
essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Con analoghe modalità deve essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
pagina 3 di 7 Secondo la Suprema Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
L'avanzare dell'età non può essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
Gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, il figlio primogenito GI (26 anni) è ancora impegnato nel proprio percorso di formazione universitaria (v. ricevute di pagamento delle tasse universitarie inerenti all'a.a. 2024, in atti), mentre la secondogenita (22 anni), pur essendo Persona_1
alla ricerca di un'occupazione non può ritenersi stabilmente inserita nel mercato del lavoro,
pur avendo svolto qualche attività lavorativa occasionale, da cui ha percepito un'esigua retribuzione (v. cedolino di pagamento in atti). Peraltro, a è stata diagnosticata Persona_1
una disabilità intellettiva di grado lieve e un disturbo della sfera emotiva (v. certificazione medica in atti, da cui risulta che: sul piano e delle autonomie della vita quotidiana la ragazza
necessita di supporto da parte delle figure adulte. presenta delle fragilità nella capacità di Per_1
problem solving e nella capacità di critica mostrandosi immatura nella capacità di valutazione delle
situazioni di vita quotidiana. Per tale motivo, pur avendo acquisito le autonomie personali di base, la
ragazza, nelle attività di vita quotidiana, necessita di costante guida e supporto da parte di una figura
di riferimento) che può renderne più complesso l'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciò posto, parte ricorrente è dipendente della Asl e nel 2023 (v. cud 2024, in atti), Parte_2
risulta aver percepito un reddito da lavoro lordo pari a 23.591,64 euro.
La è proprietaria superficiaria dell'immobile sito in Sperlonga (LT) alla via Lepanto n. Pt_1
332; la ricorrente ha versato in atti gli estratti di conto corrente alla stessa intestati, da cui risulta che sta corrispondendo mensilmente la somma di euro 1.128,29 per il pagamento delle rate inerenti ad un prestito personale contratto con LU NC S.p.a. in occasione dell'atto di donazione in linea retta, vendita e divisione intercorso tra la ricorrente, i fratelli e la madre,
in data 21.4.2024 (v. rogito in atti e dichiarazione sostitutiva del 3.6.2024, in atti).
Pertanto, tenuto conto della giovane età dei figli e delle loro esigenze di vita e di studio,
considerato che GI è ancora impegnato nel proprio percorso di formazione universitaria e pur avendo iniziato ad inserirsi nel mondo del lavoro, non ha ancora Persona_1
raggiunto la piena autosufficienza economica, considerata anche la patologia da cui la secondogenita risulta affetta, valutati i redditi della e gli oneri dalla stessa mensilmente Pt_1
sostenuti per il pagamento dei ratei del prestito personale contratto con LU NC , reputa equo il Collegio, come già previsto in sede di separazione, porre a carico di di CP_1
pagina 5 di 7 , di cui attualmente non si conosce il reddito, l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento dei figli maggiorenni non Parte_3
economicamente autosufficienti, GI e un assegno pari ad euro 500,00 Persona_1
mensili, ovvero 250,00 euro mensili per ciascun figlio (come già rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie per i ragazzi, determinate come da protocollo in uso al Tribunale di
Latina.
assegnazione casa coniugale
Va disposta l'assegnazione della casa coniugale, già prevista in sede di separazione, alla ricorrente, in ragione del criterio prioritario di cui all'art.337 sexies c.c. ovvero la convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti.
Infatti, l'assegnazione della casa coniugale risponde all'esigenza di conservare ai figli l'habitat
domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Le spese inerenti alle utenze domestiche e quelle condominiali dovranno essere sostenute dalla ricorrente.
Spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Sperlonga (LT) il 27.4.1998 (matrimonio trascritto Pt_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 2, P. II, S. A, Ufficio 1, dell'anno
1998);
PONE a carico di , a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1
maggiorenni non economicamente autosufficienti, GI e , l'obbligo di corrispondere a Persona_1
pagina 6 di 7 , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 500,00 euro (250,00 euro per ciascun Parte_1
figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.,;
PONE le spese straordinarie per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, GI e
, determinate come da Protocollo di questo Tribunale di Latina, a carico di entrambi i Persona_1
genitori nella misura del 50% ciascuno;
ASSEGNA la ex casa coniugale, a;
Parte_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 2.4.2025
IL GIUDICE REL IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier GI De Cinti
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