Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 730
Articolo 1
Versione
4 ottobre 1950
Art. 2.
Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fara' fronte, per l'esercizio 1949-50, stornando la somma necessaria dai fondi del capitolo 27 del proprio bilancio di previsione della spesa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Entrata in vigore il 4 ottobre 1950