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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente
NE PA, RE
CUSANI FLAVIO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3564/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TF7CR0200115 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5171/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 16 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – la società QUADRIFOGLIO S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig. Nominativo_1 impugna l'atto di recupero crediti n. TF7CR0200115/2025 notificato il 23 maggio 2025 di €.296.862,61, oltre sanzioni ed interessi per un totale di €.666.490,09.
L'atto di recupero deriva da asserite “indebite compensazioni per credito d'imposta per ricerca e sviluppo” effettuate nell'anno d'imposta 2019 di cui per euro 1.961,19 riconducibili a crediti d'imposta maturati nell'anno
2017 e per euro 294.901,42 riconducibili a crediti d'imposta maturati nell'anno 2018.
Deduce la ricorrente che la società Ricorrente_1 S.r.l. è stata costituita nel 1997 ed ha come oggetto sociale la gestione di case di cura sia nella forma tradizionale, ovvero con il ricovero degli ammalati, sia nella forma del day hospital, ovvero effettuando prestazioni tipiche di una casa di cura a favore di soggetti non ricoverati, con particolare specializzazione nel settore della riabilitazione motoria e neuromotoria. L'attività è svolta presso la struttura sita nel l Comune di Giugliano in Campania (NA) alla Indirizzo_1 e dispone di n. 60 posti letto, di cui n. 40 posti per il regime di ricovero residenziale e n. 20 posti per il regime semi residenziale.
Deduce ancora la ricorrente Nel periodo 2017-2019 la ricorrente ha sviluppato anche l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dal titolo “Development of the Improvement of Elderly Assistance Activities – Sviluppo del miglioramento delle attività di assistenza anziani”, il cui obiettivo è stato la realizzazione di un'assistenza mirata per soggetti portatori di patologie fisico-cognitive medio-lievi, finalizzata al miglioramento dello stato comunicativo, cognitivo, motorio ed affettivo dei pazienti.
In altri termini, l'obbiettivo del progetto è consistito nel tentativo di migliorare la qualità della vita dei pazienti, soprattutto anziani, utilizzando nuovi strumenti tecnologici e metodologie assistenziali in grado di rispondere con più efficacia alle fragilità di natura neuro-cognitive delle persone.
In ordine al recupero effettuato, occorre precisare che l'Agenzia delle Entrate al fine di controllare la corretta fruizione del credito di imposta per le attività di “ricerca e sviluppo” effettuate nel 2017 ed utilizzato in compensazione negli anni d'imposta 2018 e 2019, prima di iniziare le operazioni di verifica notificava alla società Ricorrente_1 S.r.l. l'invito n. I00417/2021 a mezzo del quale si era richiesta l'esibizione della documentazione utile ai fini di tale controllo.
Successivamente, in data 27.10.2023, in sede di verifica, i verbalizzanti richiedevano alla società verificata eventuale ulteriore documentazione rispetto a quella che era stata prodotta in risposta all'invito n.
I00417/2021 e, contestualmente, richiedevano tutta la documentazione inerente all'attività di “ricerca e sviluppo” posta in essere dalla società Ricorrente_1 nelle successive annualità d'imposta 2018 e 2019.
La società non esibiva, oltre a quella già presentata, ulteriore documentazione inerente al 2017 mentre produceva la documentazione relativa al credito maturato nel 2018 e 2019 e successivamente utilizzato in compensazione dalla stessa.
Esaminata tale documentazione, l'Agenzia delle Entrate contestava nel pvc l'indebita compensazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 deducendo il progetto di R&S posto in essere dalla ricorrente non soddisferebbe i requisiti sostanziali per rientrare in una delle tre categorie di ricerca e sviluppo definite e contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della
Europea (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, ovvero: ricerca fondamentale, ricerca applicata, e sviluppo sperimentale. In sostanza, il progetto implementato dalla ricorrente non soddisferebbe i cinque criteri di identificazione delle attività di ricerca e sviluppo per beneficiare del credito d'imposta individuati dal c.d.
Manuale di AS: novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità/riproducibilità. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate contestava per tale periodo d'imposta indebite compensazioni per credito d'imposta per ricerca e sviluppo effettuate nel 2019 per un totale complessivo di Euro 296.862,61, per effetto dei dati indicati dalla ricorrente nel quadro RU del modello UNICO presentato in data 27 ottobre
2018 oltre interessi e sanzioni.
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'atto di recupero eccependo:
1) l'infondatezza dell'atto di recupero per effettiva realizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo;
2) l'intervenuta decadenza del potere di accertamento ai sensi del nuovo art.38 bis DPR 600/73;
3) l'illegittima applicazione c.d. Manuale AS;
4) la mancata acquisizione parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico. Eccesso di potere. Difetto
e insufficiente motivazione. Carenza di prova;
5) l'illegittima irrogazione delle sanzioni per indebita compensazione di credito di imposta inesistente.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Inoltre, in via istruttoria, chiede l'ammissione alla prova testimoniale scritta indicando tre testi formulando anche ipotesi di quesiti.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 07 agosto 2025.
In data 04 settembre 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – sostenendo la legittimità dell'atto di recupero.
In particolare deduce l'Agenzia delle Entrate che il recupero trae origine dall'attività di controllo effettuata attraverso interviste formulate ai dipendenti che hanno partecipato a tale progetto (c.d. attività “intra-muros”)
e contraddittori effettuati con i professionisti (c.d. attività “extra-muros”).
Deduce quindi l'Agenzia delle Entrate che dall'esame delle risposte dei dipendenti è emerso che nell'anno
2017 non era stata svolta alcuna reale attività riconducibile alla “ricerca e sviluppo” nelle forme di legge per il beneficio del relativo credito d'imposta. Analogamente per le attività extra-muros i professionisti esterni.
L'Agenzia delle Entrate inoltre replica in modo puntuale alle eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Precisa inoltre che per le compensazioni effettuate nell'anno 2018 vi è già stato un pronunciamento sfavorevole alla contribuente ed in particolare la sentenza n.4877/6/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Caserta in data 04 novembre 2024 e depositata il 22 novembre 2024. Tale sentenza sarebbe stata emessa sui medesimi presupposti oggetto del presente giudizio ovvero l'attività di ricerca e sviluppo effettuata nell'anno 2017.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Con memorie depositate il 14 novembre 2025 la ricorrente insiste sull'accoglimento del ricorso evidenziando che l'inapplicabilità del Manuale AS ai periodi d'imposta anteriori il 2020 così come statuto dal TAR
Lazio sentenza n. 15039/2025 depositata il 29 luglio 2025 indicando altresì giurisprudenza a favore.
Conclude la ricorrente ribadendo le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La causa viene trattata il giorno 26 novembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita l'infondatezza dell'atto di recupero per effettiva realizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo.
L'eccezione è infondata.
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato in modo dettagliato i motivi in forza dei quali l'attività espletata dalla società ricorrente non poteva in alcun modo dirsi ascrivibile a quelle agevolabili secondo la normativa in vigore.
Occorre ricordare che, per l'accesso al beneficio del “Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo” (introdotto con l'articolo 3 del D.L. 23.12.2013 n. 145 e successivamente modificato dalla legge n. 145 del 30.12.2018 e dalla legge n. 160, articolo 1, del 27.12.2019) l'articolo 3 del citato D.L. n. 145/2013, ai commi quarto e quinto, e l'articolo 2 del Decreto attuativo del 27.05.2015 elencano in maniera puntuale le attività di “ricerca e sviluppo” agevolabili, consistenti nella “ricerca fondamentale”, nella “ricerca industriale” e nello “sviluppo sperimentale”, nonché le attività che, di contro, non possono essere considerate tali indicando i requisiti oggettivi.
In sintesi - anche sulla base delle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2016 e 13/2017 e alle numerose
Risoluzioni della stessa Agenzia, contenenti spesso anche il parere del MISE circa l'ammissibilità o meno delle spese all'agevolazione - la definizione di “ricerca e sviluppo” (agevolabile) è riconducibile alle sole attività che soddisfino tutti e cinque i criteri di classificazione e qualificazione indicati al punto 2.4
(sottoparagrafi 2.13 a 2.20) del “Manuale di AS”, ovvero:
1. novel (novità) – essere finalizzata a nuove conclusioni;
2. creative (creatività) – basarsi su concetti ed ipotesi originali e non ovvi;
3. uncertain (incertezza) – essere incerta sul risultato finale;
4. systematic (sistematicità) – essere pianificata e budgettizzata;
5. transferable and reproducibile (trasferibilità e/o riproducibilità) – determinare risultati che possano essere possibilmente riprodotti.
Per quanto riguarda il requisito della novità, la stessa deve essere valutata con riferimento al mercato e non all'impresa che sostiene il costo per l'attività di “ricerca e sviluppo”; appare evidente che l'impresa che effettua la spesa giungerà ad un risultato che, verosimilmente, non conosceva prima, ma ai fini dell'ammissibilità al beneficio ciò non basta, atteso che il risultato ottenuto dall'attività di “ricerca e sviluppo” deve essere nuovo anche per il mercato. In altri termini non è sufficiente che il risultato ottenuto sia “nuovo per l'azienda” ma deve essere nuovo anche per il mercato.
Tale aspetto non appare sussistere nel progetto esposto dalla società ricorrente, così come non si ritiene che sussistano gli ulteriori richiesti della creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità o riproducibilità.
Difatti, come si evince dall'atto di recupero impugnato e dal prodromico p.v.c. le attività relazionate poste in essere dalla Ricorrente_1 S.r.l. rientrano nell'alveo dell'ordinarietà del processo produttivo e, in quanto tali, sono prive di contenuti di ricerca a sviluppo, rappresentando un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa ma senza comportare un progresso delle conoscenze a delle capacità generali dello stato dell'arte (da pag.3 a pagina 15 dell'atto di recupero impugnato). Ebbene, dall'esame dei documenti versati in atti dalle parti emergono evidenti criticità che fanno ritenere che l'attività di ricerca e sviluppo non sia di fatto mai stata effettuata.
Difatti dall'esame dei costi sostenuti ed indicati sia nel p.v.c. che nell'atto di recupero sono emerse le seguenti criticità:
relativamente ai costi sostenuti per professionisti esterni, risultanti tra le spese “extra-muros” del progetto di ricerca e sviluppo, i verificatori hanno sentito in contraddittorio alcuni professionisti ed in particolare:
a) Nominativo_2 la quale oltre che essere stata fornitrice di prestazioni professionali con la qualifica di
“OSS” è risultata essere anche rappresentante legale della Società_1 Società_1 anch'essa coinvolta nelle attività. Ebbene, la sig.ra Nominativo_2 h espressamente dichiarato di non conoscere l'oggetto sociale dell'ente cooperativo che lei stessa amministrava e di cui era rappresentante legale, il numero dei dipendenti, e di non conoscere il ruolo, i compiti e le funzioni della cooperativa all'interno del progetto.
b) Nominativo_3 fornitore "extra-muros” di prestazioni con la qualifica di “infermiere professionale” ha dichiarato di aver svolto e fatturato l'ordinaria attività infermieristica, non sapendo allo stesso tempo rispondere in merito a ruoli, funzioni ed obiettivi ai fini della ricerca.
c) Nominativo_4 fornitore "extra-muros” di prestazioni con la qualifica di “infermiere” ha dichiarato di aver svolto l'ordinaria attività di infermiere e non ricordare di aver svolto mansioni differenti da quelle ordinarie. Non ricordava di aver effettuato test di verifica, non conoscendo pertanto obiettivi del progetto di ricerca, compiti e ruoli eventualmente assegnati.
d) Nominativo_5 fornitore "extra-muros” di prestazioni con la qualifica di “infermiere” ha dichiarato di non aver partecipato a nessun progetto, e di aver svolto il ruolo ordinario di infermiera. Pertanto, nulla ha saputo aggiungere in merito a progetti, obiettivi, funzioni oltre che ruoli che avrebbe svolto. Ha evidenziato di aver svolto esclusivamente prestazioni infermieristiche.
Per quanto riguarda i costi del personale dipendente la quasi totalità dei dipendenti non conosceva bene i ruoli e i compiti specifici svolti nell'ambito del progetto, non ha saputo fornire una breve descrizione del progetto di ricerca, se non in modo del tutto generico, hanno fornito risposte vaghe, assolutamente generiche in relazione ai quesiti relativi alla descrizione del progetto e agli obiettivi, non erano a conoscenza dell'evoluzione della ricerca effettuata nel progetto effettuato nel 2017 ed in quelli successivi anzi alcuni rispondevano in modo generico che il progetto riguardava l'utilizzo di braccialetti per il monitoraggio delle funzioni vitali, quando in realtà tale implementazione è avvenuta solo nel 2019.
Inoltre alcune risposte appaiono palesemente contraddittorie con particolare riferimento alla formazione finalizzata ai progetti di ricerca ed alle ore lavorative dedicate alla ricerca che non trovano alcuna corrispondenza dai “time-sheet” esibiti dalla società Ricorrente_1 S.r.l..
Sulla base di quanto sopra evidenziato si rileva che i costi sostenuti dalla società riferiti alla ricerca e sviluppo sono riconducibili a costi ordinari di gestione e non sono meritevoli di essere agevolati con il contributo ricerca e sviluppo ricevuto tramite il credito d'imposta ed utilizzato nell'anno 2019.
L'eccezione sollevata dalla ricorrente è quindi rigettata.
Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la decadenza del potere di accertamento ai sensi del nuovo art.38 bis DPR 600/73.
L'eccezione è infondata. A tal riguardo codesta Corte non può che aderire ai principi espressi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione
(sentenza n.34419/2023) che ha risolto un precedente contrasto giurisprudenziale sulla distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”.
In particolare le SS.UU. citate hanno statuito che: “In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art.27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972”.
Orbene, nel caso in esame vi è contestazione, come meglio illustrato in seguito, circa l'esistenza degli studi e delle ricerche effettuate dalla società ricorrente e se ne contesta sia l'effettivo svolgimento della ricerca la portata innovativa, ritenendo che non sia stata svolta alcuna attività riconducibile al concetto di ricerca e sviluppo agevolabile, così come individuato dalla norma di legge;
non si controverte sulla ipotesi di credito non spettante, in quanto la società non si è limitata ad utilizzare un'eccedenza o un credito in misura superiore a quella spettante o in violazione di modalità prescritte, ma ha utilizzato in compensazione crediti inesistenti.
Pertanto non vengono meno i requisiti individuati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per ritenere
“inesistente” il credito di imposta;
trattandosi quindi di attività non riconducibile alla Ricerca e Sviluppo, i costi sostenuti non hanno generato alcun credito di imposta e di conseguenza il credito utilizzato è stato correttamente qualificato dall'Ufficio come “inesistente”.
Da ciò consegue la tempestività dell'accertamento, notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
L'eccezione è quindi rigettata.
Con il terzo motivo del ricorso è stata eccepita l'illegittima applicazione c.d. Manuale AS.
L'eccezione è infondata oltre che pretestuosa.
Come detto l'attività di ricerca e sviluppo di fatto non è mai stata svolta e quindi indipendentemente dall'applicabilità del c.d. “Manuale di AS” e della sua traduzione in lingua italiana il recupero è fondato sul mancato effettivo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo.
A fortiori, in relazione all'applicabilità del c.d. “Manuale di AS”, e l'impropria riconducibilità del relativo contenuto al rango di “fonte del diritto”, la Corte ritiene che, sebbene non vi sia dubbio che il Manuale di
AS sia stato esplicitamente richiamato nei documenti di prassi solo a partire dal 2018 (cfr. circolare ministeriale MISE 9 febbraio 2018, n. 59990, e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46E del 22.06.2018),
è altrettanto incontestabile che il Manuale di AS abbia sempre rappresentato il documento al quale si riferisce la Commissione Europea con le comunicazioni istitutive degli incentivi in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica (Indirizzo_2 della Commissione Europea 2006/C 323/01 del 30.12.2006, Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27.06.2014, quest'ultima espressamente richiamata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16.03.2016, par. 2.1). Si tratta quindi di riferimenti normativi e di prassi tutti antecedenti alla fruizione del credito da parte della società, che tra l'altro l'Italia, in quanto appartenente alle richiamate istituzioni internazionali, è tenuta ad osservare anche in assenza di una specifica norma interna di attuazione.
Non è, dunque, condivisibile la tesi della società ricorrente, secondo cui essa non poteva immaginare nelle annualità antecedenti il 2018 l'utilizzo dei criteri di classificazione definiti dal Manuale di AS, essendovi stata - con il rinvio del legislatore al predetto Manuale di AS - un'attività interpretativa della sfera di applicabilità dell'originario D.L., sì che non si intravvede alcuna ragione per ritenere tale fonte non applicabile al caso di specie, essendo la norma interpretativa - per sua natura - applicabile sia per casi futuri, che per fattispecie temporalmente pregresse alla sua emanazione.
L'eccezione è quindi rigettata.
Con il quarto motivo del ricorso è stata eccepita la mancata acquisizione parere tecnico del Ministero dello
Sviluppo Economico. Eccesso di potere. Difetto e insufficiente motivazione con conseguente carenza di prova.
La doglianza è infondata.
Ritiene la Corte che non sussista alcuna violazione dell'art. 3 del D.L. 145/2013 e 8 del D.M. del 27/05/15, per omessa richiesta del parere tecnico del MISE, in quanto l'Amministrazione non era preventivamente obbligata a richiedere il suddetto parere, considerato che trattasi di una possibilità, esercitabile in maniera discrezionale e, comunque, solo dove l'Ufficio controlli dell'A.E. si senta impossibilitato, per le circostanze del singolo caso, a svolgere adeguatamente tutte le valutazioni tecniche;
in altre parole, la richiesta di parere preventivo al ministero del Made in Italy – MIMIT (ex Ministero dello Sviluppo Economico – MISE) è una mera facoltà per l'Ufficio e non costituisce un obbligo la cui violazione viene sanzionata con la relativa nullità dell'atto di accertamento per carenza di potere, essendo evidente che l'Agenzia delle Entrate - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015
(c.d. decreto attuativo) - è legittimata a svolgere l'attività di controllo sulla base dell'apposita documentazione contabile certificata.
Difatti l'art. 8 del Decreto del M.E.F. del 27.05.2015 recita: “l'Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di Ricerca e Sviluppo effettuati. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere”. La lettura esegetica della disposizione non lascia spazio a diverse interpretazioni. Il parere sarebbe stato obbligatorio soltanto se il legislatore avesse indicato “deve” e non
“può”.
Nella vicenda in esame, l'Ufficio ha potuto ricostruire in modo puntuale e circostanziato le ragioni di fatto ed il quadro normativo di riferimento a sostegno della non riconducibilità delle attività svolte dall'interessata tra quelle suscettibili di agevolazione. Né possono sorgere dubbi sulla spettanza del credito d'imposta in ordine all'attività di ricerca e sviluppo agevolabile in quanto, come già detto, nessuna attività risulta effettuata.
La doglianza è quindi respinta.
Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso è stata eccepita l'illegittima irrogazione delle sanzioni per indebita compensazione di credito di imposta inesistente.
Ritiene la Corte che non appaiono sussistere obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni applicabili al caso di specie, né indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione ed il pagamento, che legittimerebbero la non punibilità dell'autore della violazione;
neppure pare applicabile l'invocato comma 4 dell'art. 13 del d.lgs.471/97, in quanto nel caso in esame non ricorre l'ipotesi di “utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”. Invero, la società non si è limitata ad utilizzare un'eccedenza o un credito in misura superiore a quella spettante o in violazione di modalità prescritte, ma, trattandosi di attività non riconducibile alla Ricerca e
Sviluppo, i costi sostenuti non hanno generato alcun credito di imposta e pertanto il credito utilizzato è stato esattamente qualificato come inesistente, con conseguente corretta applicazione delle relative sanzioni.
L'eccezione è quindi rigettata.
Il ricorso è pertanto rigettato.
In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che le difficoltà interpretative, la complessità della vicenda e la mancanza di un orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità costituiscano grave ed eccezionale ragione per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente
NE PA, RE
CUSANI FLAVIO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3564/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TF7CR0200115 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5171/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 16 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – la società QUADRIFOGLIO S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig. Nominativo_1 impugna l'atto di recupero crediti n. TF7CR0200115/2025 notificato il 23 maggio 2025 di €.296.862,61, oltre sanzioni ed interessi per un totale di €.666.490,09.
L'atto di recupero deriva da asserite “indebite compensazioni per credito d'imposta per ricerca e sviluppo” effettuate nell'anno d'imposta 2019 di cui per euro 1.961,19 riconducibili a crediti d'imposta maturati nell'anno
2017 e per euro 294.901,42 riconducibili a crediti d'imposta maturati nell'anno 2018.
Deduce la ricorrente che la società Ricorrente_1 S.r.l. è stata costituita nel 1997 ed ha come oggetto sociale la gestione di case di cura sia nella forma tradizionale, ovvero con il ricovero degli ammalati, sia nella forma del day hospital, ovvero effettuando prestazioni tipiche di una casa di cura a favore di soggetti non ricoverati, con particolare specializzazione nel settore della riabilitazione motoria e neuromotoria. L'attività è svolta presso la struttura sita nel l Comune di Giugliano in Campania (NA) alla Indirizzo_1 e dispone di n. 60 posti letto, di cui n. 40 posti per il regime di ricovero residenziale e n. 20 posti per il regime semi residenziale.
Deduce ancora la ricorrente Nel periodo 2017-2019 la ricorrente ha sviluppato anche l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dal titolo “Development of the Improvement of Elderly Assistance Activities – Sviluppo del miglioramento delle attività di assistenza anziani”, il cui obiettivo è stato la realizzazione di un'assistenza mirata per soggetti portatori di patologie fisico-cognitive medio-lievi, finalizzata al miglioramento dello stato comunicativo, cognitivo, motorio ed affettivo dei pazienti.
In altri termini, l'obbiettivo del progetto è consistito nel tentativo di migliorare la qualità della vita dei pazienti, soprattutto anziani, utilizzando nuovi strumenti tecnologici e metodologie assistenziali in grado di rispondere con più efficacia alle fragilità di natura neuro-cognitive delle persone.
In ordine al recupero effettuato, occorre precisare che l'Agenzia delle Entrate al fine di controllare la corretta fruizione del credito di imposta per le attività di “ricerca e sviluppo” effettuate nel 2017 ed utilizzato in compensazione negli anni d'imposta 2018 e 2019, prima di iniziare le operazioni di verifica notificava alla società Ricorrente_1 S.r.l. l'invito n. I00417/2021 a mezzo del quale si era richiesta l'esibizione della documentazione utile ai fini di tale controllo.
Successivamente, in data 27.10.2023, in sede di verifica, i verbalizzanti richiedevano alla società verificata eventuale ulteriore documentazione rispetto a quella che era stata prodotta in risposta all'invito n.
I00417/2021 e, contestualmente, richiedevano tutta la documentazione inerente all'attività di “ricerca e sviluppo” posta in essere dalla società Ricorrente_1 nelle successive annualità d'imposta 2018 e 2019.
La società non esibiva, oltre a quella già presentata, ulteriore documentazione inerente al 2017 mentre produceva la documentazione relativa al credito maturato nel 2018 e 2019 e successivamente utilizzato in compensazione dalla stessa.
Esaminata tale documentazione, l'Agenzia delle Entrate contestava nel pvc l'indebita compensazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 deducendo il progetto di R&S posto in essere dalla ricorrente non soddisferebbe i requisiti sostanziali per rientrare in una delle tre categorie di ricerca e sviluppo definite e contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della
Europea (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, ovvero: ricerca fondamentale, ricerca applicata, e sviluppo sperimentale. In sostanza, il progetto implementato dalla ricorrente non soddisferebbe i cinque criteri di identificazione delle attività di ricerca e sviluppo per beneficiare del credito d'imposta individuati dal c.d.
Manuale di AS: novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità/riproducibilità. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate contestava per tale periodo d'imposta indebite compensazioni per credito d'imposta per ricerca e sviluppo effettuate nel 2019 per un totale complessivo di Euro 296.862,61, per effetto dei dati indicati dalla ricorrente nel quadro RU del modello UNICO presentato in data 27 ottobre
2018 oltre interessi e sanzioni.
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'atto di recupero eccependo:
1) l'infondatezza dell'atto di recupero per effettiva realizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo;
2) l'intervenuta decadenza del potere di accertamento ai sensi del nuovo art.38 bis DPR 600/73;
3) l'illegittima applicazione c.d. Manuale AS;
4) la mancata acquisizione parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico. Eccesso di potere. Difetto
e insufficiente motivazione. Carenza di prova;
5) l'illegittima irrogazione delle sanzioni per indebita compensazione di credito di imposta inesistente.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Inoltre, in via istruttoria, chiede l'ammissione alla prova testimoniale scritta indicando tre testi formulando anche ipotesi di quesiti.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 07 agosto 2025.
In data 04 settembre 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – sostenendo la legittimità dell'atto di recupero.
In particolare deduce l'Agenzia delle Entrate che il recupero trae origine dall'attività di controllo effettuata attraverso interviste formulate ai dipendenti che hanno partecipato a tale progetto (c.d. attività “intra-muros”)
e contraddittori effettuati con i professionisti (c.d. attività “extra-muros”).
Deduce quindi l'Agenzia delle Entrate che dall'esame delle risposte dei dipendenti è emerso che nell'anno
2017 non era stata svolta alcuna reale attività riconducibile alla “ricerca e sviluppo” nelle forme di legge per il beneficio del relativo credito d'imposta. Analogamente per le attività extra-muros i professionisti esterni.
L'Agenzia delle Entrate inoltre replica in modo puntuale alle eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Precisa inoltre che per le compensazioni effettuate nell'anno 2018 vi è già stato un pronunciamento sfavorevole alla contribuente ed in particolare la sentenza n.4877/6/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Caserta in data 04 novembre 2024 e depositata il 22 novembre 2024. Tale sentenza sarebbe stata emessa sui medesimi presupposti oggetto del presente giudizio ovvero l'attività di ricerca e sviluppo effettuata nell'anno 2017.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Con memorie depositate il 14 novembre 2025 la ricorrente insiste sull'accoglimento del ricorso evidenziando che l'inapplicabilità del Manuale AS ai periodi d'imposta anteriori il 2020 così come statuto dal TAR
Lazio sentenza n. 15039/2025 depositata il 29 luglio 2025 indicando altresì giurisprudenza a favore.
Conclude la ricorrente ribadendo le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La causa viene trattata il giorno 26 novembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita l'infondatezza dell'atto di recupero per effettiva realizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo.
L'eccezione è infondata.
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato in modo dettagliato i motivi in forza dei quali l'attività espletata dalla società ricorrente non poteva in alcun modo dirsi ascrivibile a quelle agevolabili secondo la normativa in vigore.
Occorre ricordare che, per l'accesso al beneficio del “Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo” (introdotto con l'articolo 3 del D.L. 23.12.2013 n. 145 e successivamente modificato dalla legge n. 145 del 30.12.2018 e dalla legge n. 160, articolo 1, del 27.12.2019) l'articolo 3 del citato D.L. n. 145/2013, ai commi quarto e quinto, e l'articolo 2 del Decreto attuativo del 27.05.2015 elencano in maniera puntuale le attività di “ricerca e sviluppo” agevolabili, consistenti nella “ricerca fondamentale”, nella “ricerca industriale” e nello “sviluppo sperimentale”, nonché le attività che, di contro, non possono essere considerate tali indicando i requisiti oggettivi.
In sintesi - anche sulla base delle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2016 e 13/2017 e alle numerose
Risoluzioni della stessa Agenzia, contenenti spesso anche il parere del MISE circa l'ammissibilità o meno delle spese all'agevolazione - la definizione di “ricerca e sviluppo” (agevolabile) è riconducibile alle sole attività che soddisfino tutti e cinque i criteri di classificazione e qualificazione indicati al punto 2.4
(sottoparagrafi 2.13 a 2.20) del “Manuale di AS”, ovvero:
1. novel (novità) – essere finalizzata a nuove conclusioni;
2. creative (creatività) – basarsi su concetti ed ipotesi originali e non ovvi;
3. uncertain (incertezza) – essere incerta sul risultato finale;
4. systematic (sistematicità) – essere pianificata e budgettizzata;
5. transferable and reproducibile (trasferibilità e/o riproducibilità) – determinare risultati che possano essere possibilmente riprodotti.
Per quanto riguarda il requisito della novità, la stessa deve essere valutata con riferimento al mercato e non all'impresa che sostiene il costo per l'attività di “ricerca e sviluppo”; appare evidente che l'impresa che effettua la spesa giungerà ad un risultato che, verosimilmente, non conosceva prima, ma ai fini dell'ammissibilità al beneficio ciò non basta, atteso che il risultato ottenuto dall'attività di “ricerca e sviluppo” deve essere nuovo anche per il mercato. In altri termini non è sufficiente che il risultato ottenuto sia “nuovo per l'azienda” ma deve essere nuovo anche per il mercato.
Tale aspetto non appare sussistere nel progetto esposto dalla società ricorrente, così come non si ritiene che sussistano gli ulteriori richiesti della creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità o riproducibilità.
Difatti, come si evince dall'atto di recupero impugnato e dal prodromico p.v.c. le attività relazionate poste in essere dalla Ricorrente_1 S.r.l. rientrano nell'alveo dell'ordinarietà del processo produttivo e, in quanto tali, sono prive di contenuti di ricerca a sviluppo, rappresentando un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa ma senza comportare un progresso delle conoscenze a delle capacità generali dello stato dell'arte (da pag.3 a pagina 15 dell'atto di recupero impugnato). Ebbene, dall'esame dei documenti versati in atti dalle parti emergono evidenti criticità che fanno ritenere che l'attività di ricerca e sviluppo non sia di fatto mai stata effettuata.
Difatti dall'esame dei costi sostenuti ed indicati sia nel p.v.c. che nell'atto di recupero sono emerse le seguenti criticità:
relativamente ai costi sostenuti per professionisti esterni, risultanti tra le spese “extra-muros” del progetto di ricerca e sviluppo, i verificatori hanno sentito in contraddittorio alcuni professionisti ed in particolare:
a) Nominativo_2 la quale oltre che essere stata fornitrice di prestazioni professionali con la qualifica di
“OSS” è risultata essere anche rappresentante legale della Società_1 Società_1 anch'essa coinvolta nelle attività. Ebbene, la sig.ra Nominativo_2 h espressamente dichiarato di non conoscere l'oggetto sociale dell'ente cooperativo che lei stessa amministrava e di cui era rappresentante legale, il numero dei dipendenti, e di non conoscere il ruolo, i compiti e le funzioni della cooperativa all'interno del progetto.
b) Nominativo_3 fornitore "extra-muros” di prestazioni con la qualifica di “infermiere professionale” ha dichiarato di aver svolto e fatturato l'ordinaria attività infermieristica, non sapendo allo stesso tempo rispondere in merito a ruoli, funzioni ed obiettivi ai fini della ricerca.
c) Nominativo_4 fornitore "extra-muros” di prestazioni con la qualifica di “infermiere” ha dichiarato di aver svolto l'ordinaria attività di infermiere e non ricordare di aver svolto mansioni differenti da quelle ordinarie. Non ricordava di aver effettuato test di verifica, non conoscendo pertanto obiettivi del progetto di ricerca, compiti e ruoli eventualmente assegnati.
d) Nominativo_5 fornitore "extra-muros” di prestazioni con la qualifica di “infermiere” ha dichiarato di non aver partecipato a nessun progetto, e di aver svolto il ruolo ordinario di infermiera. Pertanto, nulla ha saputo aggiungere in merito a progetti, obiettivi, funzioni oltre che ruoli che avrebbe svolto. Ha evidenziato di aver svolto esclusivamente prestazioni infermieristiche.
Per quanto riguarda i costi del personale dipendente la quasi totalità dei dipendenti non conosceva bene i ruoli e i compiti specifici svolti nell'ambito del progetto, non ha saputo fornire una breve descrizione del progetto di ricerca, se non in modo del tutto generico, hanno fornito risposte vaghe, assolutamente generiche in relazione ai quesiti relativi alla descrizione del progetto e agli obiettivi, non erano a conoscenza dell'evoluzione della ricerca effettuata nel progetto effettuato nel 2017 ed in quelli successivi anzi alcuni rispondevano in modo generico che il progetto riguardava l'utilizzo di braccialetti per il monitoraggio delle funzioni vitali, quando in realtà tale implementazione è avvenuta solo nel 2019.
Inoltre alcune risposte appaiono palesemente contraddittorie con particolare riferimento alla formazione finalizzata ai progetti di ricerca ed alle ore lavorative dedicate alla ricerca che non trovano alcuna corrispondenza dai “time-sheet” esibiti dalla società Ricorrente_1 S.r.l..
Sulla base di quanto sopra evidenziato si rileva che i costi sostenuti dalla società riferiti alla ricerca e sviluppo sono riconducibili a costi ordinari di gestione e non sono meritevoli di essere agevolati con il contributo ricerca e sviluppo ricevuto tramite il credito d'imposta ed utilizzato nell'anno 2019.
L'eccezione sollevata dalla ricorrente è quindi rigettata.
Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la decadenza del potere di accertamento ai sensi del nuovo art.38 bis DPR 600/73.
L'eccezione è infondata. A tal riguardo codesta Corte non può che aderire ai principi espressi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione
(sentenza n.34419/2023) che ha risolto un precedente contrasto giurisprudenziale sulla distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”.
In particolare le SS.UU. citate hanno statuito che: “In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art.27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972”.
Orbene, nel caso in esame vi è contestazione, come meglio illustrato in seguito, circa l'esistenza degli studi e delle ricerche effettuate dalla società ricorrente e se ne contesta sia l'effettivo svolgimento della ricerca la portata innovativa, ritenendo che non sia stata svolta alcuna attività riconducibile al concetto di ricerca e sviluppo agevolabile, così come individuato dalla norma di legge;
non si controverte sulla ipotesi di credito non spettante, in quanto la società non si è limitata ad utilizzare un'eccedenza o un credito in misura superiore a quella spettante o in violazione di modalità prescritte, ma ha utilizzato in compensazione crediti inesistenti.
Pertanto non vengono meno i requisiti individuati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per ritenere
“inesistente” il credito di imposta;
trattandosi quindi di attività non riconducibile alla Ricerca e Sviluppo, i costi sostenuti non hanno generato alcun credito di imposta e di conseguenza il credito utilizzato è stato correttamente qualificato dall'Ufficio come “inesistente”.
Da ciò consegue la tempestività dell'accertamento, notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
L'eccezione è quindi rigettata.
Con il terzo motivo del ricorso è stata eccepita l'illegittima applicazione c.d. Manuale AS.
L'eccezione è infondata oltre che pretestuosa.
Come detto l'attività di ricerca e sviluppo di fatto non è mai stata svolta e quindi indipendentemente dall'applicabilità del c.d. “Manuale di AS” e della sua traduzione in lingua italiana il recupero è fondato sul mancato effettivo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo.
A fortiori, in relazione all'applicabilità del c.d. “Manuale di AS”, e l'impropria riconducibilità del relativo contenuto al rango di “fonte del diritto”, la Corte ritiene che, sebbene non vi sia dubbio che il Manuale di
AS sia stato esplicitamente richiamato nei documenti di prassi solo a partire dal 2018 (cfr. circolare ministeriale MISE 9 febbraio 2018, n. 59990, e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46E del 22.06.2018),
è altrettanto incontestabile che il Manuale di AS abbia sempre rappresentato il documento al quale si riferisce la Commissione Europea con le comunicazioni istitutive degli incentivi in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica (Indirizzo_2 della Commissione Europea 2006/C 323/01 del 30.12.2006, Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27.06.2014, quest'ultima espressamente richiamata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16.03.2016, par. 2.1). Si tratta quindi di riferimenti normativi e di prassi tutti antecedenti alla fruizione del credito da parte della società, che tra l'altro l'Italia, in quanto appartenente alle richiamate istituzioni internazionali, è tenuta ad osservare anche in assenza di una specifica norma interna di attuazione.
Non è, dunque, condivisibile la tesi della società ricorrente, secondo cui essa non poteva immaginare nelle annualità antecedenti il 2018 l'utilizzo dei criteri di classificazione definiti dal Manuale di AS, essendovi stata - con il rinvio del legislatore al predetto Manuale di AS - un'attività interpretativa della sfera di applicabilità dell'originario D.L., sì che non si intravvede alcuna ragione per ritenere tale fonte non applicabile al caso di specie, essendo la norma interpretativa - per sua natura - applicabile sia per casi futuri, che per fattispecie temporalmente pregresse alla sua emanazione.
L'eccezione è quindi rigettata.
Con il quarto motivo del ricorso è stata eccepita la mancata acquisizione parere tecnico del Ministero dello
Sviluppo Economico. Eccesso di potere. Difetto e insufficiente motivazione con conseguente carenza di prova.
La doglianza è infondata.
Ritiene la Corte che non sussista alcuna violazione dell'art. 3 del D.L. 145/2013 e 8 del D.M. del 27/05/15, per omessa richiesta del parere tecnico del MISE, in quanto l'Amministrazione non era preventivamente obbligata a richiedere il suddetto parere, considerato che trattasi di una possibilità, esercitabile in maniera discrezionale e, comunque, solo dove l'Ufficio controlli dell'A.E. si senta impossibilitato, per le circostanze del singolo caso, a svolgere adeguatamente tutte le valutazioni tecniche;
in altre parole, la richiesta di parere preventivo al ministero del Made in Italy – MIMIT (ex Ministero dello Sviluppo Economico – MISE) è una mera facoltà per l'Ufficio e non costituisce un obbligo la cui violazione viene sanzionata con la relativa nullità dell'atto di accertamento per carenza di potere, essendo evidente che l'Agenzia delle Entrate - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015
(c.d. decreto attuativo) - è legittimata a svolgere l'attività di controllo sulla base dell'apposita documentazione contabile certificata.
Difatti l'art. 8 del Decreto del M.E.F. del 27.05.2015 recita: “l'Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di Ricerca e Sviluppo effettuati. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere”. La lettura esegetica della disposizione non lascia spazio a diverse interpretazioni. Il parere sarebbe stato obbligatorio soltanto se il legislatore avesse indicato “deve” e non
“può”.
Nella vicenda in esame, l'Ufficio ha potuto ricostruire in modo puntuale e circostanziato le ragioni di fatto ed il quadro normativo di riferimento a sostegno della non riconducibilità delle attività svolte dall'interessata tra quelle suscettibili di agevolazione. Né possono sorgere dubbi sulla spettanza del credito d'imposta in ordine all'attività di ricerca e sviluppo agevolabile in quanto, come già detto, nessuna attività risulta effettuata.
La doglianza è quindi respinta.
Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso è stata eccepita l'illegittima irrogazione delle sanzioni per indebita compensazione di credito di imposta inesistente.
Ritiene la Corte che non appaiono sussistere obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni applicabili al caso di specie, né indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione ed il pagamento, che legittimerebbero la non punibilità dell'autore della violazione;
neppure pare applicabile l'invocato comma 4 dell'art. 13 del d.lgs.471/97, in quanto nel caso in esame non ricorre l'ipotesi di “utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”. Invero, la società non si è limitata ad utilizzare un'eccedenza o un credito in misura superiore a quella spettante o in violazione di modalità prescritte, ma, trattandosi di attività non riconducibile alla Ricerca e
Sviluppo, i costi sostenuti non hanno generato alcun credito di imposta e pertanto il credito utilizzato è stato esattamente qualificato come inesistente, con conseguente corretta applicazione delle relative sanzioni.
L'eccezione è quindi rigettata.
Il ricorso è pertanto rigettato.
In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che le difficoltà interpretative, la complessità della vicenda e la mancanza di un orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità costituiscano grave ed eccezionale ragione per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Compensa tra le parti le spese di lite.