Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 765
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza dell'atto di recupero per effettiva realizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo

    La Corte ha ritenuto che l'attività svolta dalla società non rientrava nei requisiti di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità richiesti dalla normativa per il credito d'imposta. Le testimonianze dei professionisti esterni e dei dipendenti hanno evidenziato l'ordinarietà delle prestazioni e la mancanza di conoscenza del progetto, indicando che i costi sostenuti erano riconducibili a costi ordinari di gestione.

  • Rigettato
    Decadenza del potere di accertamento

    La Corte ha aderito all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, qualificando il credito utilizzato come 'inesistente' e non 'non spettante'. Pertanto, si applica il termine di prescrizione più lungo di otto anni, rendendo l'accertamento tempestivo.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione del Manuale AS

    La Corte ha ritenuto che, indipendentemente dall'applicabilità del Manuale AS, l'attività di ricerca e sviluppo non è stata svolta. Ha inoltre precisato che il Manuale AS, pur richiamato formalmente dal 2018, rappresenta un riferimento interpretativo costante delle comunicazioni europee in materia di incentivi R&S, e le norme interpretative sono applicabili anche a fattispecie pregresse.

  • Rigettato
    Mancata acquisizione parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico. Eccesso di potere. Difetto e insufficiente motivazione. Carenza di prova.

    La Corte ha ritenuto che la richiesta del parere al Ministero sia una facoltà discrezionale dell'Agenzia delle Entrate e non un obbligo. L'Agenzia ha potuto ricostruire le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della non riconducibilità delle attività svolte tra quelle agevolabili, anche in assenza di parere.

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione delle sanzioni per indebita compensazione di credito di imposta inesistente

    La Corte ha confermato che la società ha utilizzato un credito inesistente, poiché i costi sostenuti non hanno generato alcun credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Non sussistono condizioni di incertezza normativa o di buona fede che giustifichino la non punibilità. Pertanto, le sanzioni sono state correttamente applicate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 765
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 765
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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