Articolo 1 della Legge 29 luglio 1988, n. 331
Versione
25 agosto 1988
Art. 1. 1. L' articolo 710 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 710 (Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi). - Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988
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