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25 agosto 1988
25 agosto 1988
Art. 1. 1. L' articolo 710 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 710 (Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi). - Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento".
"Art. 710 (Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi). - Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento".
Commentario • 1
- 1. Non è immediatamente esecutiva la sentenza che modifica le condizioni della separazioneAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 16 maggio 2011 · 0.77244323
Giurisprudenza • 43
- 1. Corte Cost., sentenza 09/11/1992, n. 416Provvedimento: […] Tale disposizione è stata riformulata dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331 che ha introdotto il procedimento in camera di consiglio in luogo del giudizio ordinario. […] prescrive che il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero - presenta la medesima norma nel testo novellato dall'art. 1 della citata legge n. 331 del 1988, […] La medesima dichiarazione di incostituzionalità va pertanto estesa in via conseguenziale (ex art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87) all'art. 710 cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 331 del 1988 nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole. […] nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, […]Leggi di più...
- figli minori·
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- mancata previsione (sia nel testo originario che nel testo novellato della disposizione del codice)