Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa CI AY Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4207/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 23.5.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Potenza in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
11.5.1982 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti ANNALISA TOMASIELLO
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata Potenza alla C.F._3
via Isca del Pioppo n. 94 presso lo studio del primo difensore indicato, pec:
Email_1
; Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._4
residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv.
CINZIA CROCCO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._5
1
elettivamente domiciliato in Potenza alla via Francesco Baracca n. 16 presso lo studio del difensore, pec: Email_3
- RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione di udienza con scadenza in data 23.5.2025; per il Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 23.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti chiesto la decisione in conformità alle condizioni di separazione personale contenute nell'accordo debitamente sottoscritto e depositato in atti il 3.4.2025 (e aderente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'esito dell'udienza del 28.2.2025), condizioni che di seguito si riportano:
«- i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
-i due figli minori, e , vengono affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale;
-la casa coniugale, ubicata in Potenza alla Via della Botte n. 192, viene assegnata alla ricorrente, sig.ra , quale genitore collocatario dei due figli minori, con i quali Parte_1 continuerà ad abitarvi;
-il padre avrà il potere-dovere di tenere con sé i minori secondo il seguente calendario di frequentazione:
a) due pomeriggi alla settimana nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20,30;
b) a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21,00 della successiva domenica;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni, dalle ore 10,00 del giorno 23 alle ore 20,00 del 30 dicembre con uno dei genitori e dalle ore 10,00 del giorno 31 dicembre alle ore 20,00 del giorno 6 gennaio con l'altro genitore;
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d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni, dalle ore
10,00 del giorno del sabato alle ore 20,00 della domenica di Pasqua con uno dei genitori e dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del giorno del lunedì in Albis, con l'altro genitore;
alternativamente, di anno in anno, con la madre o con il padre le festività del 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre e 8 dicembre, a partire dalla sera precedente del giorno festivo, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà di ciascun minore;
e) nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi durante i mesi di luglio e agosto, da comunicare al genitore collocatario, entro il giorno del 31 maggio precedente;
f) le vacanze di carnevale ed altre festività diverse da quelle indicate al punto d), verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre, anche in questo caso, tenendo conto delle personali esigenze e delle volontà di ciascun minore;
g) ove intervenga specifico, consensuale accordo tra i genitori, i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, in caso di mancato accordo, quanto all'orario antimeridiano compreso il pranzo, staranno con un genitore e nell'orario pomeridiano, compresa la cena, con l'altro, compatibilmente con le richieste e le esigenze dei minori. In fine ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno
e rispettivamente le festività della mamma e del padre;
-il padre contribuirà al mantenimento dei figli, con la corresponsione di un assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, oltre adeguamento ISTAT;
-la ripartizione delle spese straordinarie per i figli, tra i genitori, saranno regolate nella misura del 50% cadauno e con le modalità di cui al Protocollo CNF, con percezione dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS, nella misura del 50%, in favore di ciascun genitore;
-compensazione delle spese di lite».
II Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
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Sulle condizioni di separazione personale oggetto dell'accordo rinvenuto tra i coniugi e aderente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'esito dell'udienza del
28.2.2025 ai sensi dell'art. 473bis.21. c.p.c., il Collegio ritiene che esse siano conformi all'interesse dei figli minorenni (Potenza, 21.3.2011) e (Potenza,18.3.2014) Per_1 Per_2
sia in riferimento all'aspetto relazionale attinente all'esercizio al diritto alla bigenitorialità, sia avuto riguardo al profilo del sostentamento materiale rispetto alla capacità reddituale ed economica dei genitori, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito (cfr. punto 7 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
4207 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e (C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._4
in Potenza il 24.4.2010;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto N. 18, P. II, S. A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione, che omologa;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 26.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa CI AY
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