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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 235/2025
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi PRESIDENTE dott. Riccardo Dies GIUDICE relatore;
dott.ssa Giulia Paoli GIUDICE;
nella causa iscritta al n. 235 del ruolo affari volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 13.02.2025 da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], (c.f. e , nata a
[...] C.F._2 Parte_3
Rovereto (TN) il 15.10.1968 (c.f. , tutte rappresentate e difese dagli avvocati C.F._3
Daniela Conzatti (c.f. ) e - PEC del foro di C.F._4 Email_1
Rovereto, con studio ivi in via Tacchi 3 e Marco Petroni del foro di Rovereto – (c.f. ) CodiceFiscale_5
– PEC con studio in 38122 Trento, via degli Orbi 19 e con domicilio eletto Email_2 preso lo studio della prima in Rovereto (TN), via Tacchi 3, giusta mandato allegato al ricorso
All'udienza in camera di consiglio del 17.04.2025 ha pronunciato il seguente:
DECRETO di NOMINA DI CURATORE DELLO SCOMPARSO artt. 48 c.c. e 473-bis. 59 c.p.c.
Le ricorrenti chiedono la nomina, a norma dell'art. 48 c.c., di un curatore dello scomparso Persona_1 fu , al fine di poter intentare una causa di usucapione della quota di 1/8 allo stesso ancora intestata Per_2
(cfr. estratto tavolare sub doc. 1) delle p.m. 2 e 3 della p.ed.836/3 in CC , essendo le rimanenti quote CP_1
a loro intestate e possedendo detti immobili da oltre venti anni.
A tal fine hanno precisato che già nel 1965 il suddetto risultava irreperibile come emerge dall'atto di Per_ divisione dd. 02.11.1965 (cfr. doc. 2) relativo alla medesima p.ed. tra i propri danti causa, i fratelli e fu nel quale si legge che l'atto di divisione è limitato alle quote loro spettanti Persona_4 Per_5
(7/18 ciascuno) perché il titolare della quota residua di 1/8, ossia lo zio paterno fu , Persona_1 Per_2
“risulta essere assente e d'ignota dimora”.
Con decreto dd. 11.03.2025 il Giudice dott. Riccardo Dies, all'uopo delegato del Collegio, richiedeva ai ricorrenti se la domanda potesse essere anche interpretata come richiesta di un curatore dell'eredità giacente del medesimo Persona_1
Con atto depositato il 03.03.2025 il PM chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Con memoria dd. 03.04.2025 e all'udienza del 16.04.2025 avanti al Giudice dott. Riccardo Dies i difensori delle ricorrenti insistevano per la sola nomina di un curatore dello scomparso, escludendo esplicitamente che la domanda possa essere interpretata come nomina di un curatore dell'eredità giacente, giacché non vi può essere certezza del decesso di Persona_1
pagina1 di 2 Così precisata la domanda e preso atto che il Collegio può solo procedere alla nomina di un curatore dello scomparso, a norma dell'art. 48 c.c. ovvero rigettare il ricorso, ma non nominare la nomina di un curatore dell'eredità giacente, per difetto di domanda, pur dovendosi ritenere condivisibile la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale non può essere nominato un curatore dello scomparso quando, anche solo per effetto del tempo trascorso, risulti che la persona sia certamente deceduta, essendo in tal caso possibile la sola nomina di un curatore dell'eredità giacente, il ricorso merita accoglimento.
Infatti, nonostante il notevole trascorso di tempo, la mera indicazione nell'atto di divisione del 1965 che era all'epoca assente e di ignota dimora non consente di ritenerlo oggi con certezza Persona_1 deceduto. D'altra parte, al fine dell'interesse in concreto perseguito, certamente meritevole di tutela, ossia la regolarizzazione dell'intestazione di un bene immobile pacificamente posseduto dalle ricorrenti da oltre venti anni, non fa molta differenza la nomina di un curatore di uno scomparso ovvero di un'eredità giacente.
PQM
Letto l'art. 48 c.c.;
Nomina l'Avv. Alessandra Didoné del foro di Rovereto curatore dello scomparso fu Persona_1
. Per_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice relatore dott. Riccardo Dies
Il Presidente dott. Giulio Adilardi
pagina2 di 2
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi PRESIDENTE dott. Riccardo Dies GIUDICE relatore;
dott.ssa Giulia Paoli GIUDICE;
nella causa iscritta al n. 235 del ruolo affari volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 13.02.2025 da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], (c.f. e , nata a
[...] C.F._2 Parte_3
Rovereto (TN) il 15.10.1968 (c.f. , tutte rappresentate e difese dagli avvocati C.F._3
Daniela Conzatti (c.f. ) e - PEC del foro di C.F._4 Email_1
Rovereto, con studio ivi in via Tacchi 3 e Marco Petroni del foro di Rovereto – (c.f. ) CodiceFiscale_5
– PEC con studio in 38122 Trento, via degli Orbi 19 e con domicilio eletto Email_2 preso lo studio della prima in Rovereto (TN), via Tacchi 3, giusta mandato allegato al ricorso
All'udienza in camera di consiglio del 17.04.2025 ha pronunciato il seguente:
DECRETO di NOMINA DI CURATORE DELLO SCOMPARSO artt. 48 c.c. e 473-bis. 59 c.p.c.
Le ricorrenti chiedono la nomina, a norma dell'art. 48 c.c., di un curatore dello scomparso Persona_1 fu , al fine di poter intentare una causa di usucapione della quota di 1/8 allo stesso ancora intestata Per_2
(cfr. estratto tavolare sub doc. 1) delle p.m. 2 e 3 della p.ed.836/3 in CC , essendo le rimanenti quote CP_1
a loro intestate e possedendo detti immobili da oltre venti anni.
A tal fine hanno precisato che già nel 1965 il suddetto risultava irreperibile come emerge dall'atto di Per_ divisione dd. 02.11.1965 (cfr. doc. 2) relativo alla medesima p.ed. tra i propri danti causa, i fratelli e fu nel quale si legge che l'atto di divisione è limitato alle quote loro spettanti Persona_4 Per_5
(7/18 ciascuno) perché il titolare della quota residua di 1/8, ossia lo zio paterno fu , Persona_1 Per_2
“risulta essere assente e d'ignota dimora”.
Con decreto dd. 11.03.2025 il Giudice dott. Riccardo Dies, all'uopo delegato del Collegio, richiedeva ai ricorrenti se la domanda potesse essere anche interpretata come richiesta di un curatore dell'eredità giacente del medesimo Persona_1
Con atto depositato il 03.03.2025 il PM chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Con memoria dd. 03.04.2025 e all'udienza del 16.04.2025 avanti al Giudice dott. Riccardo Dies i difensori delle ricorrenti insistevano per la sola nomina di un curatore dello scomparso, escludendo esplicitamente che la domanda possa essere interpretata come nomina di un curatore dell'eredità giacente, giacché non vi può essere certezza del decesso di Persona_1
pagina1 di 2 Così precisata la domanda e preso atto che il Collegio può solo procedere alla nomina di un curatore dello scomparso, a norma dell'art. 48 c.c. ovvero rigettare il ricorso, ma non nominare la nomina di un curatore dell'eredità giacente, per difetto di domanda, pur dovendosi ritenere condivisibile la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale non può essere nominato un curatore dello scomparso quando, anche solo per effetto del tempo trascorso, risulti che la persona sia certamente deceduta, essendo in tal caso possibile la sola nomina di un curatore dell'eredità giacente, il ricorso merita accoglimento.
Infatti, nonostante il notevole trascorso di tempo, la mera indicazione nell'atto di divisione del 1965 che era all'epoca assente e di ignota dimora non consente di ritenerlo oggi con certezza Persona_1 deceduto. D'altra parte, al fine dell'interesse in concreto perseguito, certamente meritevole di tutela, ossia la regolarizzazione dell'intestazione di un bene immobile pacificamente posseduto dalle ricorrenti da oltre venti anni, non fa molta differenza la nomina di un curatore di uno scomparso ovvero di un'eredità giacente.
PQM
Letto l'art. 48 c.c.;
Nomina l'Avv. Alessandra Didoné del foro di Rovereto curatore dello scomparso fu Persona_1
. Per_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice relatore dott. Riccardo Dies
Il Presidente dott. Giulio Adilardi
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