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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 532/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 532/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniela Savina Rossi, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Adolfo Nereo Leone, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 20.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso congiuntamente con la nota di trattazione scritta depositata il 16.1.25: “[…] CHIEDONO che il Giudice Dott. Falco
Gianluca voglia dichiarare la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
alle condizioni sottoscritte da entrambi, già depositate e alla integrazione richiesta Parte_1 dal Giudice. L'Avv. Rossi chiede altresì la liquidazione dei compensi come da istanza già depositata nel fascicolo telematico, per essere la parte stata ammessa al PSS.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e si unirono in Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in Casandrino (NA), in data 27.11.2006 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Casandrino, anno 2006, numero 11, parte I). Dalla loro unione sono nati i figli (il 19.7.2008) e (il 18.6.2006). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 7.5.2024, Parte_1
(residente a [...]) ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito, alle seguenti condizioni: “[…] Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre Persona_3 Persona_4 Parte_1
, con allocazione prevalente presso di lei per tutte le ragioni espresse in premessa;
- Nulla
[...]
disporre in capo al Sig. per il mantenimento della ricorrente la quale provvederà da sola al CP_1
suo sostentamento. - Disporre in capo al Sig. un assegno di mantenimento per i propri figli CP_1
nella misura di euro 250, 00 mensili per ciascun figlio da corrispondere entro il giorno 5 del mese mentre le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50%; - Disporre che l'assegno Unico venga corrisposto interamente alla madre. - Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
3. (residente a [...]) – nel costituirsi in giudizio, con Controparte_1
comparsa depositata in data 9.12.24 – ha manifestato la sopravvenuta volontà, propria e della ricorrente, di convertire la separazione giudiziale in separazione consensuale, alle condizioni concordate dalle parti nella scrittura “ separazione , allegata alla CP_2 Controparte_3
comparsa di costituzione del resistente. pagina 2 di 6 4. Con decreto del 10.1.25, il Presidente Istruttore ha disposto una integrazione – demandata alle parti – dell'accordo di separazione prodotto, con la indicazione delle modalità e dei tempi di frequentazione tra il padre e la figlia minore.
5. Con la nota di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., depositata in data 16.1.25 per l'udienza del 20.1.25, le parti: a) hanno congiuntamente e concordemente dichiarato: “- di essere stati edotti della possibilità di rinunciare alla presenza fisica in udienza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di confermare le conclusioni e le condizioni rassegnare nei patti di separazione depositate unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- di non volersi riconciliare”; b) di avere integrato il proprio originario accordo di separazione con la previsione del diritto di visita tra il padre e la minore, così come concordemente disciplinato dalle stesse nella scrittura “Integrazione patti separazione”
(sottoscritto dalle medesime), allegata alla richiamata nota di trattazione congiunta depositata in data
16.1.25.
6. All'udienza del 20.1.25 la causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
7.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
7.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione sia della originaria domanda di addebito della separazione richiesta dalla ricorrente a carico del resistente, sia la dichiarazione espressa delle parti di non volersi riconciliare, confluita nell'allegato integrativo dell'originario accordo, accluso alla nota di trattazione congiunta depositata in data 16.1.25.
8. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, con esso questi ultimi hanno chiesto al Tribunale di: “[…] 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e 2) Disporre l'affidamento Controparte_1 Parte_1
esclusivo della figlia minore alla madre ( è diventato maggiorenne in Persona_3 Persona_4
data 18/06/2006), con collocazione presso quest'ultima e con facoltà di decidere sugli aspetti pagina 3 di 6 fondamentali della vita degli stessi, in particolare su questioni scolastiche, sportive, religiose, mediche.
Gli istanti optano per questo tipo di affido in quanto il padre vive e saltuariamente lavora a Napoli;
pertanto, la distanza e i mancati rapporti tra i coniugi, renderebbero più pregiudizievole un affido condiviso di quanto non lo sia quello esclusivo. 3) Disporre in capo al signor un assegno di CP_1
mantenimento per i propri figli nella misura di 400,00 euro (200,00 euro a figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, mentre le spese straordinarie saranno ripartite dai coniugi nella misura del 50%; 4) Disporre che l'assegno Unico venga corrisposto interamente alla madre;
5) Nulla disporre in capo al signor per il mantenimento della signora che pertanto si CP_1 Parte_1 dichiara autosufficiente e provvederà da sola al suo sostentamento”.
8.1 Con l'accordo integrativo (allegato alla nota di trattazione congiunta ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 16.1.25), relativo alla disciplina del diritto di visiva tra il padre e la minore , i coniugi Per_1 hanno concordato quanto segue: “Considerato che sono trascorsi circa 15 anni dall'ultima frequentazione è necessario che le parti riprendano in via graduale una vera e propria conoscenza e dunque considerata sia la distanza geografica che la situazione lavorativa di entrambe le parti, le quali sono impegnate anche durante i fine settimana, si rendono disponibili ad incontrarsi almeno una volta al mese, previo accordo, salvo poi la possibilità di incrementare le visite, presso la città di residenza della minore, al fine di iniziare a riprendere questo percorso di conoscenza tra la minore
ed il padre e stabilire settimanalmente almeno una videochiamata al fine di incentivare il Per_1 dialogo ed una maggior confidenza”.
9. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso, risultano conformi tanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, quanto alla tutela dei rapporti non patrimoniali tra costoro e i figli e, in quest'ambito, all'esigenza di un graduale recupero del rapporto tra questi ultimi ed il padre.
10. Spese di lite compensate, come da accordo delle parti.
11. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
532/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio civile in Casandrino (NA), in data 27.11.2006 (atto di
[...]
matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Casandrino, anno 2006, numero 11, parte I).
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di separazione (denominato “Patti separazione - ), allegato alla comparsa di CP_1 Parte_1
costituzione del resistente depositata in data 9.12.24, con le integrazioni concordate dalle parti e compendiate nell'accordo integrativo (denominato “Integrazione patti separazione”) allegato alla nota di trattazione congiunta ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 16.1.25.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 23.1.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza. pagina 5 di 6 Chieti, 23 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 532/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniela Savina Rossi, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Adolfo Nereo Leone, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 20.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso congiuntamente con la nota di trattazione scritta depositata il 16.1.25: “[…] CHIEDONO che il Giudice Dott. Falco
Gianluca voglia dichiarare la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
alle condizioni sottoscritte da entrambi, già depositate e alla integrazione richiesta Parte_1 dal Giudice. L'Avv. Rossi chiede altresì la liquidazione dei compensi come da istanza già depositata nel fascicolo telematico, per essere la parte stata ammessa al PSS.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e si unirono in Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in Casandrino (NA), in data 27.11.2006 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Casandrino, anno 2006, numero 11, parte I). Dalla loro unione sono nati i figli (il 19.7.2008) e (il 18.6.2006). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 7.5.2024, Parte_1
(residente a [...]) ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito, alle seguenti condizioni: “[…] Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre Persona_3 Persona_4 Parte_1
, con allocazione prevalente presso di lei per tutte le ragioni espresse in premessa;
- Nulla
[...]
disporre in capo al Sig. per il mantenimento della ricorrente la quale provvederà da sola al CP_1
suo sostentamento. - Disporre in capo al Sig. un assegno di mantenimento per i propri figli CP_1
nella misura di euro 250, 00 mensili per ciascun figlio da corrispondere entro il giorno 5 del mese mentre le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50%; - Disporre che l'assegno Unico venga corrisposto interamente alla madre. - Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
3. (residente a [...]) – nel costituirsi in giudizio, con Controparte_1
comparsa depositata in data 9.12.24 – ha manifestato la sopravvenuta volontà, propria e della ricorrente, di convertire la separazione giudiziale in separazione consensuale, alle condizioni concordate dalle parti nella scrittura “ separazione , allegata alla CP_2 Controparte_3
comparsa di costituzione del resistente. pagina 2 di 6 4. Con decreto del 10.1.25, il Presidente Istruttore ha disposto una integrazione – demandata alle parti – dell'accordo di separazione prodotto, con la indicazione delle modalità e dei tempi di frequentazione tra il padre e la figlia minore.
5. Con la nota di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., depositata in data 16.1.25 per l'udienza del 20.1.25, le parti: a) hanno congiuntamente e concordemente dichiarato: “- di essere stati edotti della possibilità di rinunciare alla presenza fisica in udienza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di confermare le conclusioni e le condizioni rassegnare nei patti di separazione depositate unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- di non volersi riconciliare”; b) di avere integrato il proprio originario accordo di separazione con la previsione del diritto di visita tra il padre e la minore, così come concordemente disciplinato dalle stesse nella scrittura “Integrazione patti separazione”
(sottoscritto dalle medesime), allegata alla richiamata nota di trattazione congiunta depositata in data
16.1.25.
6. All'udienza del 20.1.25 la causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
7.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
7.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione sia della originaria domanda di addebito della separazione richiesta dalla ricorrente a carico del resistente, sia la dichiarazione espressa delle parti di non volersi riconciliare, confluita nell'allegato integrativo dell'originario accordo, accluso alla nota di trattazione congiunta depositata in data 16.1.25.
8. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, con esso questi ultimi hanno chiesto al Tribunale di: “[…] 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e 2) Disporre l'affidamento Controparte_1 Parte_1
esclusivo della figlia minore alla madre ( è diventato maggiorenne in Persona_3 Persona_4
data 18/06/2006), con collocazione presso quest'ultima e con facoltà di decidere sugli aspetti pagina 3 di 6 fondamentali della vita degli stessi, in particolare su questioni scolastiche, sportive, religiose, mediche.
Gli istanti optano per questo tipo di affido in quanto il padre vive e saltuariamente lavora a Napoli;
pertanto, la distanza e i mancati rapporti tra i coniugi, renderebbero più pregiudizievole un affido condiviso di quanto non lo sia quello esclusivo. 3) Disporre in capo al signor un assegno di CP_1
mantenimento per i propri figli nella misura di 400,00 euro (200,00 euro a figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, mentre le spese straordinarie saranno ripartite dai coniugi nella misura del 50%; 4) Disporre che l'assegno Unico venga corrisposto interamente alla madre;
5) Nulla disporre in capo al signor per il mantenimento della signora che pertanto si CP_1 Parte_1 dichiara autosufficiente e provvederà da sola al suo sostentamento”.
8.1 Con l'accordo integrativo (allegato alla nota di trattazione congiunta ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 16.1.25), relativo alla disciplina del diritto di visiva tra il padre e la minore , i coniugi Per_1 hanno concordato quanto segue: “Considerato che sono trascorsi circa 15 anni dall'ultima frequentazione è necessario che le parti riprendano in via graduale una vera e propria conoscenza e dunque considerata sia la distanza geografica che la situazione lavorativa di entrambe le parti, le quali sono impegnate anche durante i fine settimana, si rendono disponibili ad incontrarsi almeno una volta al mese, previo accordo, salvo poi la possibilità di incrementare le visite, presso la città di residenza della minore, al fine di iniziare a riprendere questo percorso di conoscenza tra la minore
ed il padre e stabilire settimanalmente almeno una videochiamata al fine di incentivare il Per_1 dialogo ed una maggior confidenza”.
9. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso, risultano conformi tanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, quanto alla tutela dei rapporti non patrimoniali tra costoro e i figli e, in quest'ambito, all'esigenza di un graduale recupero del rapporto tra questi ultimi ed il padre.
10. Spese di lite compensate, come da accordo delle parti.
11. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
532/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio civile in Casandrino (NA), in data 27.11.2006 (atto di
[...]
matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Casandrino, anno 2006, numero 11, parte I).
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di separazione (denominato “Patti separazione - ), allegato alla comparsa di CP_1 Parte_1
costituzione del resistente depositata in data 9.12.24, con le integrazioni concordate dalle parti e compendiate nell'accordo integrativo (denominato “Integrazione patti separazione”) allegato alla nota di trattazione congiunta ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 16.1.25.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 23.1.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza. pagina 5 di 6 Chieti, 23 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6