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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3371/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. La Rocca Giuseppe, elettivamente C.F._2
domiciliati in Via Adda n. 33 in Siracusa
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Italiano Cristina, elettivamente C.F._4
domiciliati in Viale Tica n. 145 in Siracusa
CONVENUTI
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
(C.F. ) Controparte_2 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
, (classe 1947), e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
(classe 1964) al fine di ottenere la declaratoria dell'avvenuta CP_2
usucapione dell'unità immobiliare sita in Floridia nella via Mariano Pinnone già n.
58, ora n. , riportata in catasto al foglio 25, p.lla 5264 già 239, categoria A/5, classe 2, per averla posseduta come proprietari pacificamente, palesemente, ininterrottamente e in maniera esclusiva per oltre venti anni, nonché per ottenere la condanna di , (classe 1947) al pagamento della Controparte_1 Controparte_2
somma di Euro 1.259,65 anticipata per esse in sede di mediazione all'organismo
ADR Center s.r.l. di Siracusa nonché la condanna alle spese di lite.
A sostegno della propria domanda e Parte_1 Parte_2
hanno rappresentato che , deceduta il 5.04.2006, li aveva istituiti Persona_1
eredi universali con testamento olografo pubblicato per atto del Notaio Per_2
in Floridia del 12.4.2006; che tra i beni relitti ereditati da vi era Persona_1
l'immobile in Floridia, via Mariano Pinnone n.70, riportato in catasto al foglio 25,
p.lla 5264 già 239; che tale immobile era appartenuto originariamente a
[...]
deceduto nell'anno 1958, padre di;
che alla morte di CP_3 Persona_1
gli erano succeduti la moglie per il solo Controparte_3 Controparte_5
diritto di usufrutto, nel frattempo deceduta;
per la quota di AR
1/3, deceduto nel 1978 e a cui erano succeduti la moglie Persona_3
deceduta, e le figlie e (classe 1947) odierne Controparte_1 Controparte_2
convenute; per la quota di 1/3, deceduto nel 2004, a cui erano Parte_3
succeduti la moglie deceduta, e i figli e Persona_4 Controparte_3 [...]
(classe 1964), odierni convenuti;
per la quota di CP_2 Persona_1
1/3, deceduta nel 2006, a cui succedevano, quali eredi testamentari, gli odierni pagina 2 di 10 esponenti;
che, sebbene l'immobile fosse stato ereditato da per Persona_1
una quota pari a 1/3 dell'intero per successione del padre Controparte_3
avvenuta nel 1958, da quella data aveva sempre utilizzato e Persona_1
goduto uti dominus in maniera esclusiva dell'intero immobile in questione;
che aveva istituito per testamento pubblico propri eredi universali i Persona_1
coniugi e , e con esso aveva trasferito, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art.1146 c.c., anche la successione nel possesso e, per l'effetto,
l'intervenuta usucapione dell'immobile de quo; che dall'anno 1958 alla data della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio nell'anno 2021 erano trascorsi
63 anni nei quali prima e, dopo la sua morte, gli esponenti Persona_1
avevano goduto in maniera piena ed esclusiva dell'immobile in questione;
che, in data 20.06.1977, aveva dato in appalto, all'impresa Persona_1 CP_7
, i lavori per la costruzione di due vani-servizi nella casa di via Mariano
[...]
Pinnone n. 70 in Floridia;
che, in data 25.9.1978, le odierne convenute
[...]
e (classe 1947) avevano notificato a CP_1 Controparte_2 [...]
un atto dichiaratorio con il quale dichiaravano di voler conseguire la Per_1
quota successoria dell'immobile di via Mariano Pinnone, atto al quale
[...]
aveva risposto con atto stragiudiziale del 16.10.1978 a sua firma con Per_1
cui contestava l'asserzione di richiesta di godimento dell'immobile, stante l'intervenuta usucapione dell'immobile; che a ciò non seguiva alcuna azione giudiziaria, sicché il possesso univoco ed indisturbato di era Persona_1
proseguito fino alla di lei morte intervenuta in data 5.4.2006; che, in data
19.2.2020, avevano dato avvio a una procedura di mediazione, in quanto condizione di procedibilità della presente azione giudiziaria e avevano invitato avanti l'organismo di mediazione ADR Center di Siracusa gli odierni convenuti signori quali titolari solo catastalmente di quote sull'immobile quando Per_1
pagina 3 di 10 ancora lo stesso era accatastato alla particella 239 del foglio 25 del NCEU di
Floridia; che le signore e (classe 1947) Controparte_1 Controparte_2
avevano aderito e partecipato alla mediazione senza tuttavia pagare la loro quota di corrispettivo all'organismo, costringendo gli odierni attori a pagare per essi la somma di Euro 1.259,65; che la mediazione si era conclusa con la redazione del verbale di mancato accordo;
che era loro diritto ottenere la declaratoria di intervenuta usucapione e il rimborso delle spese di mediazione avanzate per conto di e (classe 1947). Controparte_1 Controparte_2
Si sono costituite in giudizio e (classe 1947) Controparte_1 Controparte_2
esponendo che erano proprietarie ciascuna per la quota di 1/6 dell'immobile oggetto del giudizio, per successione legittima al padre , AR
deceduto il 02.01.1978; che a sua volta il padre aveva AR
ereditato detto immobile dal padre , insieme a germani Controparte_3
e quest'ultima dante causa degli odierni Parte_3 Persona_1
attori, per la quota di 1/3 ciascuno;
che i germani e AR
, entrambi sposati e con figli già all'epoca della morte del Parte_3
padre, hanno tollerato che la sorella rimasta nubile, continuasse Persona_1
a utilizzare l'immobile di famiglia ma senza con ciò voler rinunciare al diritto di proprietà sullo stesso immobile;
che alla morte del proprio padre CP
, avevano notificato, in data 26.09.1978, un atto dichiaratorio con cui
[...]
reclamavano nei confronti della zia i propri diritti sull'immobile Persona_1
di via Pinnone n. 70 Floridia;
che detto atto dichiaratorio veniva riscontrato da con atto stragiudiziale, notificato il 16.10.1978, senza mai Persona_1
evidenziarsi l'intervenuta usucapione anzi, contrariamente a quanto asserito da controparte, le odierne convenute erano state diffidate a rimborsare tutte le spese già sostenute da per il ripristino e la ristrutturazione Persona_1
pagina 4 di 10 dell'immobile de quo, con ciò riconoscendosi la comproprietà di detto immobile in capo ai nipoti eredi di;
che, in ogni caso, AR Persona_1
non aveva posto in essere atti idonei ai fini della trasformazione della comproprietà dell'immobile in proprietà esclusiva;
che la domanda di rimborso del corrispettivo versato dagli attori all'organismo di mediazione era infondata posto che dal verbale di mancata conciliazione emergeva con chiarezza che sono erano gli stessi istanti, odierni attori, a dichiarare di impegnarsi a corrispondere le spese di mediazione e che la somma indicata in citazione ricomprendeva anche le indennità dovute dagli stessi istanti.
e (classe 1964) sebbene regolarmente Controparte_3 Controparte_2
citati non si sono costituiti e sono rimasti contumaci nel presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, ed esperita attività istruttoria consistita nell'escussione dei testi degli attori, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Ciò premesso il Tribunale ritiene che la domanda attorea volta all'accertamento e alla dichiarazione dell'intervenuta usucapione sia infondata e deve rigettarsi per i motivi di seguito indicati.
Va preliminarmente rilevato che oggetto della domanda è l'accertamento dell'acquisto per usucapione ventennale della proprietà dell'unità immobiliare sita nel comune di Floridia nella via Mariano Pinnone già n. 58, ora n.70, riportata in catasto al foglio 25, p.lla 5264 già 239, categoria A/5, classe 2 da parte di e . Parte_1 Parte_2
Ora, in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento pagina 5 di 10 materiale, continuo ed ininterrotto, si manifesta in un'attività apertamente e obiettivamente contrastante con il possesso altrui e rivela in modo certo ed inequivocabile l'intenzione dell'agente di comportarsi come proprietario esclusivo.
Il fatto materiale del comportamento continuo ed ininterrotto attuato sulla res non solo non consente, di per sè, di distinguere il possesso dalla detenzione ma non permette neppure di escludere la tolleranza e di ravvisare, quindi, l'inerzia del titolare contro il quale matura l'usucapione e, soprattutto, non conferisce al possesso quel carattere di univocità, sia oggettiva che soggettiva, che consente di individuare il contenuto del corrispondente diritto reale asseritamente acquistato.
L'elemento soggettivo viene, infatti, ritenuto elemento del pari indispensabile del possesso ad usucapionem che, se corrispondente al diritto di proprietà, si realizza quando la piena ed esclusiva signoria di fatto renda palese a tutti l'intenzione di voler esercitare sulla cosa il potere corrispondente a quello del proprietario.
Nel caso di specie e non hanno fornito la Parte_1 Parte_2
prova che la disponibilità materiale del bene da parte del loro dante causa
[...]
fosse inquadrabile come possesso ad usucapionem, essendo risultata al Per_1
contrario costituire gli estremi della mera detenzione.
Invero, ai fini dell'inizio del decorso del termine per la maturazione dell'usucapione, è necessario fornire la prova della interversio possessionis, ossia di una condotta del detentore, esteriormente percepibile e indirizzata contro il possessore, idonea a dimostrare il mutamento di animus nel godimento materiale del bene: non costituisce sufficiente indizio, a questi fini, l'atto stragiudiziale a firma di , notificato il 16.10.1978 a e Persona_1 Controparte_1 [...]
(classe 1947), con cui dichiarava che il diritto di godimento CP_2
pagina 6 di 10 dell'immobile era del tutto legittimo e diffidava e Controparte_1 [...]
(classe 1947) a rimborsare tutte le spese da ella sostenute per il CP_2
ripristino e la ristrutturazione dell'immobile de quo, con ciò riconoscendo sostanzialmente la comproprietà di detto immobile in capo ai nipoti eredi di
. Controparte_3
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore -rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento- dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi”, dell'“animus rem sibi habendi” (vedasi Cass., n. 26327 del
20/12/2016).
Tale manifestazione esteriore non si riscontra nelle risultanze probatorie poste dagli attori a sostegno della loro domanda, non potendosi nessuna delle attività svolte nel tempo da considerarsi diretta all'acquisizione del Persona_1
possesso dell'intero immobile ed idonea a far percepire agli altri eredi e proprietari di quote dell'immobile, che il detentore delle loro quote ereditarie intendesse godere del bene “uti dominus”, così escludendo gli altri eredi dal possesso dell'immobile.
Non rilevano in tal senso né i documenti prodotti, né le prove testimoniali volte a dimostrare sia la realizzazione di lavori sull'immobile de quo dei quali
[...]
ebbe a chiedere, tra l'altro, il pagamento pro quota agli altri eredi Per_1
dell'immobile, sia l'affidamento di incarico a un professionista, da parte degli odierni attori, per la regolarizzazione urbanistica e l'efficientamento energetico e pagina 7 di 10 sismico dell'immobile.
Deve, altresì, escludersi che l'avvenuto pagamento, ad opera sia degli odierni attori che da parte di , dei corrispettivi delle utenze o dei tributi Persona_1
dell'immobile integrino una condotta rivolta contro gli altri eredi proprietari di quote al fine di escluderli dal godimento, seppur indiretto del bene, in quanto si tratta di condotte compatibili anche con una relazione di mera detenzione e ordinariamente riscontrabili nei rapporti di locazione o comodato (Cass. n. 21726 del 27/08/2019).
Inoltre, anche il dedotto decorso di un arco di tempo particolarmente lungo di oltre quarant'anni anni, che risulterebbe astrattamente incompatibile con una mera tolleranza degli altri comproprietari, non può supplire alla carenza della necessaria interversio possessionis la quale richiede invece un'inequivoca manifestazione esteriore.
Ora, sul punto la Supremo Corte di Cassazione ha precisato che: “la lunga durata di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di una situazione di semplice tolleranza, solo allorquando si verta in tema di rapporti labili e mutevoli, come sono per loro natura quelli di amicizia o buon vicinato, ma non quando si tratti (come nel caso in esame) di vincoli di stretta parentela nei quali è ben plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (v. sent. 1620/84, 4631/90, 1042/98)” (vedasi Cass., n. 8194 del
18.6.2001).
Pertanto, anche di fronte all'esercizio prolungato di poteri sulla cosa, non può escludersi la tolleranza e dunque la mera detenzione, ove l'esercente sia legato al proprietario possessore da stretto rapporto di parentela come avvenuto nella pagina 8 di 10 vicenda in esame.
Occorre ricordare che il decesso di , dante causa degli odierni Persona_1
attori, è avvenuto in data 5.04.2006 e che non può, per quanto fin qui detto, ritenersi che versasse in una situazione inquadrabile come Persona_1
possesso, dovendosi ella qualificare come mera detentrice del bene, stante la tolleranza dei suoi fratelli prima e dei nipoti poi;
ad ogni modo l'eventuale possesso uti dominus da parte degli odierni attori dovrebbe intendersi decorrente solo dal 2006, con il che neppure potrebbe ritenersi maturato l'arco di tempo necessario per il compimento della usucapione ai sensi dell'art. 1158 codice civile, con ogni conseguenza circa il rigetto della domanda di declaratoria di intervenuta usucapione.
Devesi infine rigettare la domanda attorea di rimborso delle spese di mediazione avanzate nei confronti delle convenute e Controparte_1 Controparte_2
(classe 1947) posto che, come risulta dal verbale negativo di mediazione, le parti istanti, ovvero gli odierni attori, si erano impegnate “a versare le indennità dovute anche in nome e per conto delle Sig.re e Controparte_1 Controparte_2
classe '47 anche a i sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche”.
In definitiva devono, pertanto, rigettarsi sia la domanda attorea di declaratoria di intervenuta usucapione sull'immobile sito in Floridia nella via Mariano Pinnone
n.70 che la domanda di condanna delle convenute al rimborso delle spese di mediazione.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, vanno addossate ad e in quanto soccombenti. Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea di declaratoria di intervenuta usucapione sull'immobile sito in Floridia nella via Mariano Pinnone n.70;
2. Rigetta la domanda attorea di condanna di e Controparte_1 [...]
(classe 1947) al rimborso delle spese di mediazione;
CP_2
3. Condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite nei confronti di e (classe Controparte_1 Controparte_2
1947), spese che si liquidano in Euro 7.616,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 15 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. La Rocca Giuseppe, elettivamente C.F._2
domiciliati in Via Adda n. 33 in Siracusa
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Italiano Cristina, elettivamente C.F._4
domiciliati in Viale Tica n. 145 in Siracusa
CONVENUTI
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
(C.F. ) Controparte_2 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
, (classe 1947), e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
(classe 1964) al fine di ottenere la declaratoria dell'avvenuta CP_2
usucapione dell'unità immobiliare sita in Floridia nella via Mariano Pinnone già n.
58, ora n. , riportata in catasto al foglio 25, p.lla 5264 già 239, categoria A/5, classe 2, per averla posseduta come proprietari pacificamente, palesemente, ininterrottamente e in maniera esclusiva per oltre venti anni, nonché per ottenere la condanna di , (classe 1947) al pagamento della Controparte_1 Controparte_2
somma di Euro 1.259,65 anticipata per esse in sede di mediazione all'organismo
ADR Center s.r.l. di Siracusa nonché la condanna alle spese di lite.
A sostegno della propria domanda e Parte_1 Parte_2
hanno rappresentato che , deceduta il 5.04.2006, li aveva istituiti Persona_1
eredi universali con testamento olografo pubblicato per atto del Notaio Per_2
in Floridia del 12.4.2006; che tra i beni relitti ereditati da vi era Persona_1
l'immobile in Floridia, via Mariano Pinnone n.70, riportato in catasto al foglio 25,
p.lla 5264 già 239; che tale immobile era appartenuto originariamente a
[...]
deceduto nell'anno 1958, padre di;
che alla morte di CP_3 Persona_1
gli erano succeduti la moglie per il solo Controparte_3 Controparte_5
diritto di usufrutto, nel frattempo deceduta;
per la quota di AR
1/3, deceduto nel 1978 e a cui erano succeduti la moglie Persona_3
deceduta, e le figlie e (classe 1947) odierne Controparte_1 Controparte_2
convenute; per la quota di 1/3, deceduto nel 2004, a cui erano Parte_3
succeduti la moglie deceduta, e i figli e Persona_4 Controparte_3 [...]
(classe 1964), odierni convenuti;
per la quota di CP_2 Persona_1
1/3, deceduta nel 2006, a cui succedevano, quali eredi testamentari, gli odierni pagina 2 di 10 esponenti;
che, sebbene l'immobile fosse stato ereditato da per Persona_1
una quota pari a 1/3 dell'intero per successione del padre Controparte_3
avvenuta nel 1958, da quella data aveva sempre utilizzato e Persona_1
goduto uti dominus in maniera esclusiva dell'intero immobile in questione;
che aveva istituito per testamento pubblico propri eredi universali i Persona_1
coniugi e , e con esso aveva trasferito, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art.1146 c.c., anche la successione nel possesso e, per l'effetto,
l'intervenuta usucapione dell'immobile de quo; che dall'anno 1958 alla data della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio nell'anno 2021 erano trascorsi
63 anni nei quali prima e, dopo la sua morte, gli esponenti Persona_1
avevano goduto in maniera piena ed esclusiva dell'immobile in questione;
che, in data 20.06.1977, aveva dato in appalto, all'impresa Persona_1 CP_7
, i lavori per la costruzione di due vani-servizi nella casa di via Mariano
[...]
Pinnone n. 70 in Floridia;
che, in data 25.9.1978, le odierne convenute
[...]
e (classe 1947) avevano notificato a CP_1 Controparte_2 [...]
un atto dichiaratorio con il quale dichiaravano di voler conseguire la Per_1
quota successoria dell'immobile di via Mariano Pinnone, atto al quale
[...]
aveva risposto con atto stragiudiziale del 16.10.1978 a sua firma con Per_1
cui contestava l'asserzione di richiesta di godimento dell'immobile, stante l'intervenuta usucapione dell'immobile; che a ciò non seguiva alcuna azione giudiziaria, sicché il possesso univoco ed indisturbato di era Persona_1
proseguito fino alla di lei morte intervenuta in data 5.4.2006; che, in data
19.2.2020, avevano dato avvio a una procedura di mediazione, in quanto condizione di procedibilità della presente azione giudiziaria e avevano invitato avanti l'organismo di mediazione ADR Center di Siracusa gli odierni convenuti signori quali titolari solo catastalmente di quote sull'immobile quando Per_1
pagina 3 di 10 ancora lo stesso era accatastato alla particella 239 del foglio 25 del NCEU di
Floridia; che le signore e (classe 1947) Controparte_1 Controparte_2
avevano aderito e partecipato alla mediazione senza tuttavia pagare la loro quota di corrispettivo all'organismo, costringendo gli odierni attori a pagare per essi la somma di Euro 1.259,65; che la mediazione si era conclusa con la redazione del verbale di mancato accordo;
che era loro diritto ottenere la declaratoria di intervenuta usucapione e il rimborso delle spese di mediazione avanzate per conto di e (classe 1947). Controparte_1 Controparte_2
Si sono costituite in giudizio e (classe 1947) Controparte_1 Controparte_2
esponendo che erano proprietarie ciascuna per la quota di 1/6 dell'immobile oggetto del giudizio, per successione legittima al padre , AR
deceduto il 02.01.1978; che a sua volta il padre aveva AR
ereditato detto immobile dal padre , insieme a germani Controparte_3
e quest'ultima dante causa degli odierni Parte_3 Persona_1
attori, per la quota di 1/3 ciascuno;
che i germani e AR
, entrambi sposati e con figli già all'epoca della morte del Parte_3
padre, hanno tollerato che la sorella rimasta nubile, continuasse Persona_1
a utilizzare l'immobile di famiglia ma senza con ciò voler rinunciare al diritto di proprietà sullo stesso immobile;
che alla morte del proprio padre CP
, avevano notificato, in data 26.09.1978, un atto dichiaratorio con cui
[...]
reclamavano nei confronti della zia i propri diritti sull'immobile Persona_1
di via Pinnone n. 70 Floridia;
che detto atto dichiaratorio veniva riscontrato da con atto stragiudiziale, notificato il 16.10.1978, senza mai Persona_1
evidenziarsi l'intervenuta usucapione anzi, contrariamente a quanto asserito da controparte, le odierne convenute erano state diffidate a rimborsare tutte le spese già sostenute da per il ripristino e la ristrutturazione Persona_1
pagina 4 di 10 dell'immobile de quo, con ciò riconoscendosi la comproprietà di detto immobile in capo ai nipoti eredi di;
che, in ogni caso, AR Persona_1
non aveva posto in essere atti idonei ai fini della trasformazione della comproprietà dell'immobile in proprietà esclusiva;
che la domanda di rimborso del corrispettivo versato dagli attori all'organismo di mediazione era infondata posto che dal verbale di mancata conciliazione emergeva con chiarezza che sono erano gli stessi istanti, odierni attori, a dichiarare di impegnarsi a corrispondere le spese di mediazione e che la somma indicata in citazione ricomprendeva anche le indennità dovute dagli stessi istanti.
e (classe 1964) sebbene regolarmente Controparte_3 Controparte_2
citati non si sono costituiti e sono rimasti contumaci nel presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, ed esperita attività istruttoria consistita nell'escussione dei testi degli attori, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Ciò premesso il Tribunale ritiene che la domanda attorea volta all'accertamento e alla dichiarazione dell'intervenuta usucapione sia infondata e deve rigettarsi per i motivi di seguito indicati.
Va preliminarmente rilevato che oggetto della domanda è l'accertamento dell'acquisto per usucapione ventennale della proprietà dell'unità immobiliare sita nel comune di Floridia nella via Mariano Pinnone già n. 58, ora n.70, riportata in catasto al foglio 25, p.lla 5264 già 239, categoria A/5, classe 2 da parte di e . Parte_1 Parte_2
Ora, in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento pagina 5 di 10 materiale, continuo ed ininterrotto, si manifesta in un'attività apertamente e obiettivamente contrastante con il possesso altrui e rivela in modo certo ed inequivocabile l'intenzione dell'agente di comportarsi come proprietario esclusivo.
Il fatto materiale del comportamento continuo ed ininterrotto attuato sulla res non solo non consente, di per sè, di distinguere il possesso dalla detenzione ma non permette neppure di escludere la tolleranza e di ravvisare, quindi, l'inerzia del titolare contro il quale matura l'usucapione e, soprattutto, non conferisce al possesso quel carattere di univocità, sia oggettiva che soggettiva, che consente di individuare il contenuto del corrispondente diritto reale asseritamente acquistato.
L'elemento soggettivo viene, infatti, ritenuto elemento del pari indispensabile del possesso ad usucapionem che, se corrispondente al diritto di proprietà, si realizza quando la piena ed esclusiva signoria di fatto renda palese a tutti l'intenzione di voler esercitare sulla cosa il potere corrispondente a quello del proprietario.
Nel caso di specie e non hanno fornito la Parte_1 Parte_2
prova che la disponibilità materiale del bene da parte del loro dante causa
[...]
fosse inquadrabile come possesso ad usucapionem, essendo risultata al Per_1
contrario costituire gli estremi della mera detenzione.
Invero, ai fini dell'inizio del decorso del termine per la maturazione dell'usucapione, è necessario fornire la prova della interversio possessionis, ossia di una condotta del detentore, esteriormente percepibile e indirizzata contro il possessore, idonea a dimostrare il mutamento di animus nel godimento materiale del bene: non costituisce sufficiente indizio, a questi fini, l'atto stragiudiziale a firma di , notificato il 16.10.1978 a e Persona_1 Controparte_1 [...]
(classe 1947), con cui dichiarava che il diritto di godimento CP_2
pagina 6 di 10 dell'immobile era del tutto legittimo e diffidava e Controparte_1 [...]
(classe 1947) a rimborsare tutte le spese da ella sostenute per il CP_2
ripristino e la ristrutturazione dell'immobile de quo, con ciò riconoscendo sostanzialmente la comproprietà di detto immobile in capo ai nipoti eredi di
. Controparte_3
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore -rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento- dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi”, dell'“animus rem sibi habendi” (vedasi Cass., n. 26327 del
20/12/2016).
Tale manifestazione esteriore non si riscontra nelle risultanze probatorie poste dagli attori a sostegno della loro domanda, non potendosi nessuna delle attività svolte nel tempo da considerarsi diretta all'acquisizione del Persona_1
possesso dell'intero immobile ed idonea a far percepire agli altri eredi e proprietari di quote dell'immobile, che il detentore delle loro quote ereditarie intendesse godere del bene “uti dominus”, così escludendo gli altri eredi dal possesso dell'immobile.
Non rilevano in tal senso né i documenti prodotti, né le prove testimoniali volte a dimostrare sia la realizzazione di lavori sull'immobile de quo dei quali
[...]
ebbe a chiedere, tra l'altro, il pagamento pro quota agli altri eredi Per_1
dell'immobile, sia l'affidamento di incarico a un professionista, da parte degli odierni attori, per la regolarizzazione urbanistica e l'efficientamento energetico e pagina 7 di 10 sismico dell'immobile.
Deve, altresì, escludersi che l'avvenuto pagamento, ad opera sia degli odierni attori che da parte di , dei corrispettivi delle utenze o dei tributi Persona_1
dell'immobile integrino una condotta rivolta contro gli altri eredi proprietari di quote al fine di escluderli dal godimento, seppur indiretto del bene, in quanto si tratta di condotte compatibili anche con una relazione di mera detenzione e ordinariamente riscontrabili nei rapporti di locazione o comodato (Cass. n. 21726 del 27/08/2019).
Inoltre, anche il dedotto decorso di un arco di tempo particolarmente lungo di oltre quarant'anni anni, che risulterebbe astrattamente incompatibile con una mera tolleranza degli altri comproprietari, non può supplire alla carenza della necessaria interversio possessionis la quale richiede invece un'inequivoca manifestazione esteriore.
Ora, sul punto la Supremo Corte di Cassazione ha precisato che: “la lunga durata di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di una situazione di semplice tolleranza, solo allorquando si verta in tema di rapporti labili e mutevoli, come sono per loro natura quelli di amicizia o buon vicinato, ma non quando si tratti (come nel caso in esame) di vincoli di stretta parentela nei quali è ben plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (v. sent. 1620/84, 4631/90, 1042/98)” (vedasi Cass., n. 8194 del
18.6.2001).
Pertanto, anche di fronte all'esercizio prolungato di poteri sulla cosa, non può escludersi la tolleranza e dunque la mera detenzione, ove l'esercente sia legato al proprietario possessore da stretto rapporto di parentela come avvenuto nella pagina 8 di 10 vicenda in esame.
Occorre ricordare che il decesso di , dante causa degli odierni Persona_1
attori, è avvenuto in data 5.04.2006 e che non può, per quanto fin qui detto, ritenersi che versasse in una situazione inquadrabile come Persona_1
possesso, dovendosi ella qualificare come mera detentrice del bene, stante la tolleranza dei suoi fratelli prima e dei nipoti poi;
ad ogni modo l'eventuale possesso uti dominus da parte degli odierni attori dovrebbe intendersi decorrente solo dal 2006, con il che neppure potrebbe ritenersi maturato l'arco di tempo necessario per il compimento della usucapione ai sensi dell'art. 1158 codice civile, con ogni conseguenza circa il rigetto della domanda di declaratoria di intervenuta usucapione.
Devesi infine rigettare la domanda attorea di rimborso delle spese di mediazione avanzate nei confronti delle convenute e Controparte_1 Controparte_2
(classe 1947) posto che, come risulta dal verbale negativo di mediazione, le parti istanti, ovvero gli odierni attori, si erano impegnate “a versare le indennità dovute anche in nome e per conto delle Sig.re e Controparte_1 Controparte_2
classe '47 anche a i sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche”.
In definitiva devono, pertanto, rigettarsi sia la domanda attorea di declaratoria di intervenuta usucapione sull'immobile sito in Floridia nella via Mariano Pinnone
n.70 che la domanda di condanna delle convenute al rimborso delle spese di mediazione.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, vanno addossate ad e in quanto soccombenti. Parte_1 Parte_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea di declaratoria di intervenuta usucapione sull'immobile sito in Floridia nella via Mariano Pinnone n.70;
2. Rigetta la domanda attorea di condanna di e Controparte_1 [...]
(classe 1947) al rimborso delle spese di mediazione;
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3. Condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite nei confronti di e (classe Controparte_1 Controparte_2
1947), spese che si liquidano in Euro 7.616,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 15 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
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