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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. ) P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
) ha chiesto l'apertura della procedura di liquida- Controparte_1 P.IVA_1 zione giudiziale allegando parte della documentazione di cui all'art. 39 CCII e, in specie: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva degli ultimi tre anni;
i bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economica patri- moniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi;
l'elenco no- minativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
Il debitore ha dedotto a supporto dell'istanza che la crisi è dovuta all'eccessivo costo della forza lavoro e del costo di beni di terzi (leasing e noleggi di automezzi) in rapporto al prez- zo dei servizi praticabili ai clienti. L'aumento progressivo dei costi e la crisi generale hanno compromesso la possibilità dell'impresa di restare in equilibrio, determinandone il tracollo.
La crisi è divenuta irreversibile, infine, a causa dell'insoluto di un'importante commessa svolta nel 2024, in subappalto, per la Società Cooperativa Autotrasporti Mercato CAM in liquidazione.
1 La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• il ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 e dalla situazione patrimoniale al 31.12.2024 in atti.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge, oltre che dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel corso dell'istruttoria, dall'ingente importo dei debiti esigibili, oltre €
2.441.190,08, risultanti dai bilanci depositati. Tale elemento denota l'incapacità della so- cietà di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.:
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 17 settembre 2025 h. 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. ) P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
) ha chiesto l'apertura della procedura di liquida- Controparte_1 P.IVA_1 zione giudiziale allegando parte della documentazione di cui all'art. 39 CCII e, in specie: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva degli ultimi tre anni;
i bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economica patri- moniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi;
l'elenco no- minativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
Il debitore ha dedotto a supporto dell'istanza che la crisi è dovuta all'eccessivo costo della forza lavoro e del costo di beni di terzi (leasing e noleggi di automezzi) in rapporto al prez- zo dei servizi praticabili ai clienti. L'aumento progressivo dei costi e la crisi generale hanno compromesso la possibilità dell'impresa di restare in equilibrio, determinandone il tracollo.
La crisi è divenuta irreversibile, infine, a causa dell'insoluto di un'importante commessa svolta nel 2024, in subappalto, per la Società Cooperativa Autotrasporti Mercato CAM in liquidazione.
1 La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• il ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 e dalla situazione patrimoniale al 31.12.2024 in atti.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge, oltre che dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel corso dell'istruttoria, dall'ingente importo dei debiti esigibili, oltre €
2.441.190,08, risultanti dai bilanci depositati. Tale elemento denota l'incapacità della so- cietà di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.:
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 17 settembre 2025 h. 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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