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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG 425-1/2025
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da in data 10.03.2025 (iscritto al n. RG Parte_1
425-1/25) per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di (C.F./P.IVA: CP_1
) con sede in Roma, via Torre Spaccata, n. 145, 00169 Roma P.IVA_1
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato dal ricorrente è pari a: complessivi € 51.289,54, in forza di sentenza n.
Sentenza n. 3333/2022 pubbl. il 11/04/2022; ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dal ricorrente in data 7.09.2023 presso la sede della società (cfr. verbale di pignoramento negativo dal quale risulta che la società debitrice pur avendo la sede legale nel luogo della notifica non è più domiciliata lì da circa 10 anni e non si sa dove la stessa si sia trasferita);
dal protratto inadempimento della società debitrice all'obbligo di pagamento della somma portata dal titolo azioanto (cfr, Cass. civ., VI sez. civ. n. 9297/2019 dep il.
3.04.2019);
dalla circostanza che dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato si riferisce all'esercizio 2015;
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P.IVA: ) con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, via Torre Spaccata, n. 145, 00169 Roma
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore Parte_2 ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 22.10.2025 ore 11.45 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25.06.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Stefano Cardinali
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da in data 10.03.2025 (iscritto al n. RG Parte_1
425-1/25) per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di (C.F./P.IVA: CP_1
) con sede in Roma, via Torre Spaccata, n. 145, 00169 Roma P.IVA_1
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato dal ricorrente è pari a: complessivi € 51.289,54, in forza di sentenza n.
Sentenza n. 3333/2022 pubbl. il 11/04/2022; ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dal ricorrente in data 7.09.2023 presso la sede della società (cfr. verbale di pignoramento negativo dal quale risulta che la società debitrice pur avendo la sede legale nel luogo della notifica non è più domiciliata lì da circa 10 anni e non si sa dove la stessa si sia trasferita);
dal protratto inadempimento della società debitrice all'obbligo di pagamento della somma portata dal titolo azioanto (cfr, Cass. civ., VI sez. civ. n. 9297/2019 dep il.
3.04.2019);
dalla circostanza che dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato si riferisce all'esercizio 2015;
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P.IVA: ) con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, via Torre Spaccata, n. 145, 00169 Roma
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore Parte_2 ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 22.10.2025 ore 11.45 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25.06.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Stefano Cardinali