Articolo 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 389
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13 gennaio 2001
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 , il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 gennaio 2001