Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 15.4.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 14951/2023
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]a C.da La Parte_1
Francesca, n. 1 (C.F. ), rappresentato e dall'Avv. Pasquale C.F._1
Biondi (C.F. ), e con lo stesso domiciliato telematicamente al CodiceFiscale_2
seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
E
p.iva , con sede in Napoli al Controparte_1 P.IVA_1
Corso Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a Controparte_2
Napoli il 20 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
Pasquale Allocca C.F. e dall'avv. Imperia Tagliafierro C.F. C.F._4
con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso C.F._5
Garibaldi n. 387
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Contr epigrafe conveniva in giudizio l' lamentando che la stessa non gli avesse computato le cd indennità perequative/compensative, e ticket mensa legate alle mansioni svolte e riconosciute nei citati accordi di secondo livello, alla retribuzione erogata durante il congedo feriale.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto e l'indennità di turno di cui all'Accordo
Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2.
Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di €2.443,97, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4.
Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”
Con memoria difensiva si costituiva la società convenuta chiedendo: “1) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in € 2.030,35 o nella minor somma che il
Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, diritto all'indennità compensativa, diritto al ticket, diritto all'indennità di turno), non rientrando le stesse, per i motivi innanzi esposti, nella c.d. retribuzione “normale” Con vittoria di spese e competenze del giudizio” .
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 15.4.2025, tenutasi ex art. 127
c.p.c., il Giudice decideva con sentenza. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito specificate già espresse in una precedente decisione di questo giudice (sent n. 6256/2022) nonché in conformità di alcune recenti sentenze di questo Tribunale (Dott. sent n. Persona_1
5152.2024, Dott.ssa sent n. 5127.2024, Dott.ssa sent. n. 3628.2024, Per_2 Per_3
Dott. sent. 1399/2024, sentenze in prod. resistente), stante la Persona_4 totale sovrapponibilità e identità delle questioni da esaminare e l'assenza di elementi idonei a confutare le tesi ivi approfondite in punto di fatto e di diritto.
Il tema d'indagine verte sul controverso riconoscimento del trattamento retributivo previsto dagli Accordi collettivi del 2011 e del 2012 per le giornate di lavoro effettivo, anche alle giornate in cui il lavoratore ha fruito delle ferie.
In particolare, la Società convenuta non riconosceva le cd. indennità perequative/compensative alla retribuzione erogata durante il congedo feriale. Al contrario, l'istante ritiene che ogni tipo di emolumento, ivi comprese le indennità perequative/compensative, in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, debba ricondursi al concetto di retribuzione globale di fatto. Di conseguenza tali emolumenti devono essere riconosciuti anche ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n.88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno
4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (…) Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare
e/o scoraggiare in alcun modo”.
Dalla previsione in esame si evince la centralità del diritto alle ferie e la conseguente illegittimità delle prassi aziendali volte a limitare o scoraggiare la fruizione delle stesse da parte dei dipendenti attraverso l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore. Difatti, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la stessa Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, Direttiva 88/2003” va intesa nel senso per tutta la durata delle ferie annuali deve essere conservata la retribuzione ordinariamente erogata.
Nella sostanza, l'obbligo di retribuire le ferie deve porre il lavoratore in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C- 520/06 punto 60).
È di particolare interesse la sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n.
13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401 giacché i Giudici di legittimità hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” affermando che “per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_5
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto Persona_6
58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si Per_7
afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni
e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_7
collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che: la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
petta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore”.
Tanto premesso, deve essere stimata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Avuto riguardo al caso in esame, bisogna preliminarmente procedere all'analisi e qualificazione delle cd. indennità perequative/compensative.
In data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della Campania, al fine di far fronte alla crisi regionale del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri “la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano Pt_2
erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale (art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal 1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”.
L'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 avente ad oggetto: Nuova struttura della retribuzione normale in conformità di quanto previsto dall'Art 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'Art 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo […] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l‟importo della “indennità compensativa”. L' “indennità perequativa/compensativa”: - sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.. In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire. Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni: a) nell'ambito delle sotto indicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”.
Pertanto, è corretto ritenere che dall'esame dell'accordo regionale del 15.12.2011 e dall'ipotesi di accordo aziendale del 25.7.12 risulta, dunque, che alcuni trattamenti corrisposti in base agli accordi di II livello sono confluiti nell'assegno ad personam (art 2 lett i acc. Reg.; all. 1 acc aziendale del 2012) e altri nell'indennità perequativa e compensativa (art 3 acc reg). Ebbene, essendo confluite diverse voci retributive previste dalla contrattazione di II livello, va osservato che l'indennità in esame è determinata da alcune voci che appaiono tener conto della qualifica dei lavoratori (es. ind. disagio macchinisti acc. 12 /2, ind. disagio conduttori acc. 12/2, ind. disagio capitreni ap. come da confluenza di cui all'acc. Az del 2012; ind. disagio addetti come da CP_4 confluenza di cui all'acc. Az. del 2013) nonché da altre che, in difetto di ogni allegazione, appaiono corrisposte solo in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese (indennità KM).
Si consideri, quale ulteriore esempio, che per i dipendenti provenienti da
Circumvesuviana, l'indennità perequativa e compensativa comprende anche la retribuzione prevista per “lavoro domenicale acc. Az”: detta indennità, tuttavia, in assenza di allegazione, non sembra intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte, essendo il lavoro domenicale non una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione.
L'eterogeneità delle voci retributive che compongono l'indennità perequativa e compensativa non consente, dunque, di giungere alla conclusione che l'esclusione di tale emolumento dal computo della retribuzione per il calcolo delle ferie sia illegittima.
Nella specie, non viene in rilievo un singolo emolumento (quale quella di agente unico o di incentivo per attività di condotta o indennità di riserva, a titolo di esempio, per come riportati negli allegati precedenti giurisprudenziali) da valutarsi per la finalità esaminata dalla riportata giurisprudenza comunitaria, ma un beneficio economico, comprensivo di una pluralità di voci, volto a garantire le condizioni economiche equivalenti a quelle in godimento al 2011.
Di tal che, la correlazione tra l'indennità perequativa e compensativa e lo svolgimento effettivo della prestazione non deve far ritenere che essa sia intrinsecamente collegata alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro perché, in tal modo, si attribuirebbe valore – ai fini del computo delle ferie – anche a quelle voci che troverebbero nella prestazione una mera occasione (quale il lavoro domenicale). Né, invero, l'indennità perequativa e compensativa è stata coniata per compensare determinati status professionali, in quanto è stata prevista per tutti i dipendenti che avevano benefici economici di cui alla contrattazione di II livello: la figura professionale incide, infatti, solo sul valore monetario della indennità perequativa, ma non sulla debenza dell'emolumento.
Va poi rilevato che l'indennità perequativa e compensativa, che racchiude le precedenti voci retributive, è determinata in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” – e non effettivi del singolo lavoratore - previsti dalla “turnazione annua” o dalla effettiva presenza “media” annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. In tal modo, proprio per omogeneizzare il costo del lavoro (art. 3 acc reg
2011), sono state computate le stesse voci per tutti i lavoratori con il medesimo livello professionale e non anche le indennità effettivamente percepite dal singolo dipendente e presenti mensilmente in busta paga prima dell'applicazione dell'accordo.
Conseguentemente può ritenersi che l'indennità perequativa /compensativa non sia correlata allo svolgimento effettivo di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal singolo dipendente, ma a quelle voci che sino al 2011 sono state previste dalla contrattazione di II livello in favore dei dipendenti al fine di garantire l'equivalenza delle condizioni economiche” (cfr. sent. 3628/2024 dott. trascritta Per_3 ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c.)”.
In ultimo, giova richiamare quanto affermato in identica fattispecie dalla Dott.ssa con sent. n. 5127.2024 “Quanto, infine, ai ticket mensa, questi, a differenza Per_2 dell'indennità di mensa, regolarmente conteggiata nella base di calcolo che qui interessa
( vedi accordi del 16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione
'normale', presupponendo, come condivisibilmente eccepito dalla società resistente, un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con
l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa, in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. La definizione dei buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto, trova senz'altro conforto dal consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità ( cfr Cass. ordinanza n. 16135 del
28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav.
n. 15629/2021). Giova ricordare che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di omnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto, la S.C. ha recentemente chiarito che: “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio” (Cass., 23 ottobre 2020, n. 23366). In ultima analisi, le conclusioni cui è pervenuto questo giudicante non comportano ad oggi un ripensamento, per effetto di quanto statuito dalla Corte di Appello nella sentenza n. 2063/2022, giacché i Giudici del gravame, oltre a ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale del concetto di retribuzione spettante durante il periodo feriale, sia nazionale che comunitaria, si sono limitati a rilevare che: “[…] il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
L'assunto tuttavia non è idoneo di per sé a 'smontare' le ragioni sopra già espresse per cui, proprio per omogeneizzare il costo del lavoro (art. 3 acc reg 2011), sono state computate le stesse voci per tutti i lavoratori con il medesimo livello professionale e non anche le indennità effettivamente percepite dal singolo dipendente e presenti mensilmente in busta paga prima dell'applicazione dell'accordo. Circostanza che induce ragionevolmente a ritenere che le indennità oggetto di giudizio e, in particolare, quella perequativa e compensativa non siano correlate allo svolgimento effettivo di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal singolo dipendente, ma a quelle voci che sino al 2011 sono state previste dalla contrattazione di II livello in favore dei dipendenti al fine di garantire l'equivalenza delle condizioni economiche, finalità immanente nell'accordo collettivo che deve necessariamente orientarne
l'interpretazione”. All'esito, la fattispecie in esame non è integralmente sovrapponibile ai casi esaminati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di legittimità nazionale, per cui il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Data la natura interpretativa della questione su cui perdura un contrasto giurisprudenziale, si compensano integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 15.4,2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca