Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3436/2023 rg , sul ricorso depositato il 11/07/2023 proposto da (difeso dall'avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso dagli avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio)
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : parte , Pt_2
così definitivamente provvede:
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento ad delle spese del giudizio che liquida Pt_2
complessivamente in 1200,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239002489177/000, limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420150003533956000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che: con intimazione di pagamento n. 09420239002489177/000, notificata in data 24.05.2023, l'
[...]
, in nome e per conto dell' , intimava, tra l'altro, il pagamento delle Controparte_2 Pt_2
somme dovute a titolo di contributi IVS operai a tempo determinato così per come risultanti dal seguente atto: 1
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Pt_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso avviso di addebito indicato nel ricorso.
PRESCRIZIONE
Il motivo ha come legittimato passivo solo l'ente creditore ( Cass SU 7514/20229
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L' prova la notifica dell' ava il 2.2.2016 e poi intimazione n. 09420199007318276000 Pt_2
notificata il 23/07/2019.
Tra detta intimazione e quella opposta non è decorso un quinquennio , pur non considerando i termini di sospensione per emergenza CO .
La pretesa contributiva non è dunque prescritta.
2 SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 25.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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