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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/11/2024, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.Simone Salcerini Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 772/2022 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.ti Balla Paolo e Balla Gianmarco)
Contro
Controparte_1
Appellato
(Avv.Folco Trabalza)
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ottenuto dal Tribunale di Terni il decreto n. 516/2019 Controparte_1
del 4 giugno 2019 (R.G.N. 13631/2019) che ha ingiunto alla AN spa ed a
, in solido tra di loro, quest'ultimo entro il limite di Parte_1
€.2.850,00, di pagare immediatamente la somma di €.23.850,00, oltre agli interessi e spese. La domanda monitoria veniva giustificata dal fatto che l'istante aveva prestato, insieme ad altri, una fidejussione a favore della CP_1
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni Controparte_2
nascenti dai due contratti di locazione finanziaria stipulati con la soc.AN spa.
Sull'inadempimento di quest'ultima al pagamento dei ratei la società di leasing aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto n.38583/2015 che ingiungeva ai garanti in solido tra loro e con la debitrice principale al pagamento dell'insoluto. Il asseriva di aver pagato alla società di leasing la parte del debito di CP_1
€.23.850,00 e di aver pertanto diritto di ripetere tale somma dalla debitrice principale ed in solido con essa dal coobbligato , Parte_1 limitatamente per quest'ultimo ad €.2.800,00. L'ingiunzione veniva tempestivamente opposta dal rilevando che il aveva Parte_1 CP_1 pagato spontaneamente alla l'importo convenuto transattivamente CP_2 per la definizione dell'insoluto e non in adempimento della fidejussione prestata alla AN spa e che di conseguenza non aveva diritto di regresso nei confronti degli altri cofidejussori. Tale fidejussione era inoltre da considerare estinta per novazione, conseguente alla transazione stipulata dalla AN spa e dagli altri fidejussori con la -che infatti i fidejussori avevano pagato alla banca CP_2 la complessiva somma di €. 55.000,00 ed il residuo importo di €. 50.000,00 era stato tra loro regolato con accordo del 5 luglio 2017 col quale avevano stabilito che i soci e avrebbero corrisposto la somma di €. 50.000,00 Parte_2 CP_3 alla AN spa, mediante l'aumento del capitale sociale ad essi riservato e che, se questi non avessero versato l'aumento la quota di capitale d'aumento sarebbe stata sottoscritta da essi fidejussori in parti uguali di €. 10.000,00 ciascuno;
-che effettivamente aveva pagato alla banca la somma di €. Controparte_1
23.850,00 mentre esso opponente quella minore di €. 13.200,00; -che però esso
2 opponente non doveva restituire a la somma di €. 2.800,00, Controparte_1
che questo aveva dovuto corrispondere per conto di esso , ma soltanto Parte_1 quella di €. 1.850,00 che risultava dovuta in forza dell'accordo del 5 luglio 2017.
Deduceva inoltre che gli interessi di mora al tasso legale a far tempo dal 10 luglio
2017 su €. 12.000,00 e dal 18 ottobre 2017 su €. 11.850,00, non erano dovuti. Gli assunti fattuali come esposti dal trovavano la puntuale contestazione Parte_1 del il quale rilevava come l'opponente non aveva contestato di CP_1
essersi costituto con lui ed altri fidejussore a garanzia delle obbligazioni assunte dalla AN spa a favore della -che lo stesso opponente aveva CP_2
riconosciuto che aveva pagato alla banca, oltre la somma da Controparte_1 lui dovuta (€.21.000,00), €.2.800,00 che erano a carico dell'opponente
[...]
, di qui l'infondatezza della la tesi dell'opponente, secondo la quale Parte_1
non aveva diritto al regresso. Infatti lo stesso opposto Controparte_1
evidenziava di essere stato costretto a pagare, in forza della cofidejussione che obbligava anche in solido e per evitare la esecuzione in suo danno da Parte_1
parte della banca, stante il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo che la stessa aveva ottenuto dal Tribunale di Milano nei confronti della debitrice principale e dei fidejussori. Dava quindi atto dell'inesistenza dell'asserita transazione in quanto carente della sottoscrizione del legale rappresentante della debitrice principale Ribadiva quindi il che avendo CP_4 CP_1 pagato la maggior quota della fidejussione poteva qualificarsi titolare dell'azione di regresso sia nei confronti del debitore principale che del cofidejussore e che la motivazione del pagamento doveva individuarsi nella volontà Parte_1 di evitare l'azione esecutiva del creditore. Asseriva quindi come nessuna somma fosse stata deliberata e corrisposta per aumento di capitale della CP_4
necessaria a far fronte alle pretese dell'Istituto creditore. Negava infine la pretesa del di dover pagare la somma di €.1.850,00 anziché €.2.800,00. Nelle Parte_1
more del giudizio in data 27/7/2020 il eseguiva un bonifico bancario Parte_1 in favore di della somma di €.
2.800.00 pari alla sorte Controparte_1
ingiunta.
Sulla documentazione acquisita agli atti e la prova orale la controversia passava nella decisione qui gravata. Il Primo Giudice respingeva l'opposizione col favore
3 delle spese di lite. Si duole della pronuncia n.885/2022 del Tribunale di Terni il che contesta l'erroneità della sentenza impugnata laddove: Parte_1
1-Ha stabilito che non aveva pagato spontaneamente alla Controparte_1
l'importo convenuto per la definizione stragiudiziale del credito CP_2
BNL Paribas, ma in adempimento della fideiussione prestata alla AN spa e che di conseguenza non aveva diritto di regresso nei suoi confronti e, pertanto, erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, nonché travisamento della prova documentale.
Parte appellante sostiene che il pagamento troverebbe fondamento nell'accordo transattivo sottoscritto con la e dunque negli obblighi assunti CP_2
personalmente dai soci firmatari e non nell'ingiunzione emessa in favore di parte creditrice;
quindi la fideiussione si sarebbe estinta per novazione conseguente alla stipula della transazione convenuta tra la assieme ai fideiussori con CP_5
l' Contesta inoltre la capacità a testimoniare di Controparte_6 Testimone_1 avendo un interesse sull'esito della controversia e gli interessi moratori come riconosciuti.
2-Non sia stata pronunciata revoca del decreto ingiuntivo a fronte del pagamento del capitale. Si deduce sul punto come il Tribunale abbia erroneamente confermato il decreto ingiuntivo opposto pur dando atto del pagamento avvenuto in corso di causa di parte del . Parte_1
Sulla scorta di quanto sopra assume le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare, accogliendo integralmente i motivi d'appello suesposti, la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnata sentenza;
-per tutti i motivi di cui al presente atto, riformare l'impugnata sentenza come meglio indicato al punto Sub A) dei motivi in diritto
-in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e comunque revocare il decreto ingiuntivo esecutivo n. 516/2019 emesso dal Tribunale di
Terni in data 11/6/2019 (R.G. 1361/2019) nei confronti del Sig.
[...]
, con conseguente condanna in pristino della parte appellata a Parte_1 restituire al Sig. l'indebita somma di € 2.800,00 ricevuta con bonifico Parte_1
del 27 luglio 2020;
4 -in via meramente subordinata, accertare e dichiarare per tutte le ragioni suesposte che il debito del Sig. corrisponde alla minor somma complessiva di €. Parte_1
1.850,00 anziché al maggior importo di €. 2.800,00 richiesti dal Sig. CP_1
con il decreto ingiuntivo n. 516/2019, con conseguente condanna in pristino della parte appellata a restituire al Sig. l'indebita eccedenza di € 950,00 Parte_1
ricevuta con bonifico del 27 luglio 2020;
-in ogni caso, accertare e dichiarare che non sono comunque dovuti nella fattispecie gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite per i due gradi di giudizio.
Ha resistito al gravame che ha domandato la conferma del Controparte_1
giudizio gravato col favore delle spese.
La domanda inibitoria è stata disattesa con ordinanza dell'8/6/2023.
La Corte osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
In data 10/Novembre/2010 , , Testimone_1 Parte_1 Pt_3
, e rilasciarono fideiussione in favore di
[...] Parte_4 Persona_1
(contratti di leasing n. S0029306 e n.S0038432) al Controparte_2
fine di garantire le obbligazioni c dalla Società AN Spa. Al sorgere di inadempienze ai ratei di leasing da parte della , la si era CP_5 CP_2
rivolta al Tribunale di Milano ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e dei garanti in solido per l'importo totale di €. 214.825,35.
Sulle trattative intercorse la Società di leasing aveva concesso l'estinzione dell'obbligazione -senza rinunciare al credito- col pagamento di €.105.000,00 da ripartire tra i singoli garanti quanto ad €.21.000,00 ciascuno. Dalla documentazione versata agli atti si può rilevare che il oltre Controparte_1 al pagamento della quota di spettanza (€.21.000,00) aveva provveduto al pagamento anche della parte mancante della quota riferita a Parte_1 pari ad €.2.800,00 al fine di evitare che la creditrice si potesse attivare
5 esecutivamente. Tali circostanze appaiono pacifiche e la contestazione si è centrata sulla fondatezza dell'azione di regresso di cui all'art.1954 cc;
infatti parte appellante rileva che il pagamento fatto da alla BNL Paribas Testimone_1
sarebbe stato spontaneo e la fideiussione sarebbe stata estinta per novazione dall'asserita transazione, stipulata dalla AN e dagli altri fideiussori, con la banca medesima, con la conseguente perdita del diritto di regresso. L'assunto non può essere condiviso atteso che la richiamata transazione è carente della sottoscrizione del legale rappresentante della debitrice principale ma bensì solamente quella dei garanti. A nulla rileva la evidenziata spontaneità o meno del pagamento stante l'incombenza di una possibile azione esecutiva e la naturale espressione di volerla evitare. Sussistenti gli elementi essenziali dell'azione di regresso ex art.1954 cc quali l'esistenza di una cofideiussione ed una garanzia unica adempiuta da un obbligato in favore di un altro. Peraltro sussistente al caso di specie anche la surrogazione legale rilevabile nel pagamento con altri o per altri da parte di un terzo che subentra all'originario creditore. Quanto ai rilievi afferenti l'aumento di capitali della AN per far fronte alle obbligazioni con l'BNL Paribas si evidenza che agli atti non si rinviene documentazione alcuna circa la delibera di tale aumento né entro il 31 luglio 2017, né successivamente e che nessun socio ha versato alla società a detto titolo e che nulla ha pagato Pt_5
la Società AN alla creditrice BNL Paribas. Non può sottacersi che l'accordo del 5/7/2017, non costituisce una ripartizione di debito tra i vari soci bensì un accordo di dubbia validità non assunto in sede assembleare carente della sottoscrizione della debitrice principale.
Le censure afferenti l'addebito degli interessi come disposti dal Tribunale sono condivisibili nei seguenti termini: - Nell'ingiunzione opposta si intima a AN
Spa e di pagare immediatamente in solido tra loro la somma Parte_1 di €.2.800,00 (importo anticipato dal ricorrente), alla sola AN di pagare immediatamente la somma di €.21.000,00; interessi come da domanda. Nella domanda (ricorso introduttivo) si chiede di ingiungere a AN Spa e
[...]
in solido tra loro la somma di €.2.850,00 ed alla sola AN la Parte_1
Ulteriore somma di €.21.000,00 oltre interessi di mora al tesso legale dalla data del 10/7/2017 su €.12.000,00 e dal 18/10/2017 su €.11.850,00 al saldo e alle
6 spese… L'addebito degli interessi moratori è chiaramente riferito all'ingiunzione rivolta alla sola AN mentre in quella diretta al non si citano Parte_1
interessi di sorta che pertanto in ipotesi di ritardo dovranno calcolarsi al tasso legale stante la carenza dei presupposti di cui all'art.1284 cc;
in particolare dal dovuto (anticipazione) all'effettivo soddisfo avvenuto il 27/7/2020.
Le censure all'ammissione della deposizione del teste non possono CP_1
essere condivise. Infatti detto teste, quale cofideiussore con l'odierno appellante delle obbligazioni della nei confronti di BNL Paribas,anch'esso CP_5
avrebbe assolto al debito del e del quale ne ha domandato la Parte_1 giudiziale restituzione. L'essersi qualificato anch'esso creditore del Parte_1
non lo grava di interesse alla presente lite. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ha carattere personale, concreto ed attuale, non potendo valere a privare il terzo della capacità di testimoniare un interesse di mero fatto. In particolare si ritiene che tale interesse si identifichi con quello a proporre la domanda od a contraddirvi di cui all'art. 100 del c.p.c., sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in una qualsiasi veste. Il divieto previsto dall'art. 246 cpc non opera quando il testimone sia parte in una causa connessa, mentre diventa operativo nel momento in cui il giudice ne disponga la riunione, circostanza che il
Tribunale ha motivatamente ritenuto di disattendere.
Sulla denunciata mancata revoca del decreto opposto nonostante il versamento della una somma capitale come ingiunta in corso di causa, si osserva: il ha versato al dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed Parte_1 CP_1 in corso del giudizio d'opposizione la somma di €.2.800,00 mediante bonifico bancario in data 27/7/2020, la circostanza non appare in contestazione – ritiene la
Corte che l'ingiunzione vada revocata integralmente;
infatti il versamento anche di una parte del debito è idoneo in ogni caso comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel giudizio di cognizione che è generato dall'opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione. Ciò con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata, sebbene solo parzialmente, un'eccezione di
7 pagamento non può non revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito;
nel caso di specie residuano gli interessi al tasso legale dall'anticipazione al soddisfo (27/7/2020). Il decreto opposto è quindi revocato con condanna del agli interessi maturati. Parte_1
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle ulteriori domande Cass.11547/2013).
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi professionali con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della pronuncia gravata:
-Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
-Condanna a pagare a gli interessi al tasso Parte_1 Testimone_1
legale su €.2.800,00 dal 18/10/2017 al 27/7/2020.
-Condanna a rifondere a ½ delle spese di lite Parte_1 Testimone_1
del primo grado di giudizio che si liquidano in tal misura per competenze professionali in €.1.250,00 oltre rimborso forfettario, iva e ca come per le legge nonché €.250,00 per esborsi – distrazione in favore del Procuratore anticipatario.
Integrale compensazione dell'ulteriore ½.
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Perugia il 7/11/2024
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
8
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.Simone Salcerini Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 772/2022 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.ti Balla Paolo e Balla Gianmarco)
Contro
Controparte_1
Appellato
(Avv.Folco Trabalza)
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ottenuto dal Tribunale di Terni il decreto n. 516/2019 Controparte_1
del 4 giugno 2019 (R.G.N. 13631/2019) che ha ingiunto alla AN spa ed a
, in solido tra di loro, quest'ultimo entro il limite di Parte_1
€.2.850,00, di pagare immediatamente la somma di €.23.850,00, oltre agli interessi e spese. La domanda monitoria veniva giustificata dal fatto che l'istante aveva prestato, insieme ad altri, una fidejussione a favore della CP_1
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni Controparte_2
nascenti dai due contratti di locazione finanziaria stipulati con la soc.AN spa.
Sull'inadempimento di quest'ultima al pagamento dei ratei la società di leasing aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto n.38583/2015 che ingiungeva ai garanti in solido tra loro e con la debitrice principale al pagamento dell'insoluto. Il asseriva di aver pagato alla società di leasing la parte del debito di CP_1
€.23.850,00 e di aver pertanto diritto di ripetere tale somma dalla debitrice principale ed in solido con essa dal coobbligato , Parte_1 limitatamente per quest'ultimo ad €.2.800,00. L'ingiunzione veniva tempestivamente opposta dal rilevando che il aveva Parte_1 CP_1 pagato spontaneamente alla l'importo convenuto transattivamente CP_2 per la definizione dell'insoluto e non in adempimento della fidejussione prestata alla AN spa e che di conseguenza non aveva diritto di regresso nei confronti degli altri cofidejussori. Tale fidejussione era inoltre da considerare estinta per novazione, conseguente alla transazione stipulata dalla AN spa e dagli altri fidejussori con la -che infatti i fidejussori avevano pagato alla banca CP_2 la complessiva somma di €. 55.000,00 ed il residuo importo di €. 50.000,00 era stato tra loro regolato con accordo del 5 luglio 2017 col quale avevano stabilito che i soci e avrebbero corrisposto la somma di €. 50.000,00 Parte_2 CP_3 alla AN spa, mediante l'aumento del capitale sociale ad essi riservato e che, se questi non avessero versato l'aumento la quota di capitale d'aumento sarebbe stata sottoscritta da essi fidejussori in parti uguali di €. 10.000,00 ciascuno;
-che effettivamente aveva pagato alla banca la somma di €. Controparte_1
23.850,00 mentre esso opponente quella minore di €. 13.200,00; -che però esso
2 opponente non doveva restituire a la somma di €. 2.800,00, Controparte_1
che questo aveva dovuto corrispondere per conto di esso , ma soltanto Parte_1 quella di €. 1.850,00 che risultava dovuta in forza dell'accordo del 5 luglio 2017.
Deduceva inoltre che gli interessi di mora al tasso legale a far tempo dal 10 luglio
2017 su €. 12.000,00 e dal 18 ottobre 2017 su €. 11.850,00, non erano dovuti. Gli assunti fattuali come esposti dal trovavano la puntuale contestazione Parte_1 del il quale rilevava come l'opponente non aveva contestato di CP_1
essersi costituto con lui ed altri fidejussore a garanzia delle obbligazioni assunte dalla AN spa a favore della -che lo stesso opponente aveva CP_2
riconosciuto che aveva pagato alla banca, oltre la somma da Controparte_1 lui dovuta (€.21.000,00), €.2.800,00 che erano a carico dell'opponente
[...]
, di qui l'infondatezza della la tesi dell'opponente, secondo la quale Parte_1
non aveva diritto al regresso. Infatti lo stesso opposto Controparte_1
evidenziava di essere stato costretto a pagare, in forza della cofidejussione che obbligava anche in solido e per evitare la esecuzione in suo danno da Parte_1
parte della banca, stante il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo che la stessa aveva ottenuto dal Tribunale di Milano nei confronti della debitrice principale e dei fidejussori. Dava quindi atto dell'inesistenza dell'asserita transazione in quanto carente della sottoscrizione del legale rappresentante della debitrice principale Ribadiva quindi il che avendo CP_4 CP_1 pagato la maggior quota della fidejussione poteva qualificarsi titolare dell'azione di regresso sia nei confronti del debitore principale che del cofidejussore e che la motivazione del pagamento doveva individuarsi nella volontà Parte_1 di evitare l'azione esecutiva del creditore. Asseriva quindi come nessuna somma fosse stata deliberata e corrisposta per aumento di capitale della CP_4
necessaria a far fronte alle pretese dell'Istituto creditore. Negava infine la pretesa del di dover pagare la somma di €.1.850,00 anziché €.2.800,00. Nelle Parte_1
more del giudizio in data 27/7/2020 il eseguiva un bonifico bancario Parte_1 in favore di della somma di €.
2.800.00 pari alla sorte Controparte_1
ingiunta.
Sulla documentazione acquisita agli atti e la prova orale la controversia passava nella decisione qui gravata. Il Primo Giudice respingeva l'opposizione col favore
3 delle spese di lite. Si duole della pronuncia n.885/2022 del Tribunale di Terni il che contesta l'erroneità della sentenza impugnata laddove: Parte_1
1-Ha stabilito che non aveva pagato spontaneamente alla Controparte_1
l'importo convenuto per la definizione stragiudiziale del credito CP_2
BNL Paribas, ma in adempimento della fideiussione prestata alla AN spa e che di conseguenza non aveva diritto di regresso nei suoi confronti e, pertanto, erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, nonché travisamento della prova documentale.
Parte appellante sostiene che il pagamento troverebbe fondamento nell'accordo transattivo sottoscritto con la e dunque negli obblighi assunti CP_2
personalmente dai soci firmatari e non nell'ingiunzione emessa in favore di parte creditrice;
quindi la fideiussione si sarebbe estinta per novazione conseguente alla stipula della transazione convenuta tra la assieme ai fideiussori con CP_5
l' Contesta inoltre la capacità a testimoniare di Controparte_6 Testimone_1 avendo un interesse sull'esito della controversia e gli interessi moratori come riconosciuti.
2-Non sia stata pronunciata revoca del decreto ingiuntivo a fronte del pagamento del capitale. Si deduce sul punto come il Tribunale abbia erroneamente confermato il decreto ingiuntivo opposto pur dando atto del pagamento avvenuto in corso di causa di parte del . Parte_1
Sulla scorta di quanto sopra assume le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare, accogliendo integralmente i motivi d'appello suesposti, la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnata sentenza;
-per tutti i motivi di cui al presente atto, riformare l'impugnata sentenza come meglio indicato al punto Sub A) dei motivi in diritto
-in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e comunque revocare il decreto ingiuntivo esecutivo n. 516/2019 emesso dal Tribunale di
Terni in data 11/6/2019 (R.G. 1361/2019) nei confronti del Sig.
[...]
, con conseguente condanna in pristino della parte appellata a Parte_1 restituire al Sig. l'indebita somma di € 2.800,00 ricevuta con bonifico Parte_1
del 27 luglio 2020;
4 -in via meramente subordinata, accertare e dichiarare per tutte le ragioni suesposte che il debito del Sig. corrisponde alla minor somma complessiva di €. Parte_1
1.850,00 anziché al maggior importo di €. 2.800,00 richiesti dal Sig. CP_1
con il decreto ingiuntivo n. 516/2019, con conseguente condanna in pristino della parte appellata a restituire al Sig. l'indebita eccedenza di € 950,00 Parte_1
ricevuta con bonifico del 27 luglio 2020;
-in ogni caso, accertare e dichiarare che non sono comunque dovuti nella fattispecie gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite per i due gradi di giudizio.
Ha resistito al gravame che ha domandato la conferma del Controparte_1
giudizio gravato col favore delle spese.
La domanda inibitoria è stata disattesa con ordinanza dell'8/6/2023.
La Corte osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
In data 10/Novembre/2010 , , Testimone_1 Parte_1 Pt_3
, e rilasciarono fideiussione in favore di
[...] Parte_4 Persona_1
(contratti di leasing n. S0029306 e n.S0038432) al Controparte_2
fine di garantire le obbligazioni c dalla Società AN Spa. Al sorgere di inadempienze ai ratei di leasing da parte della , la si era CP_5 CP_2
rivolta al Tribunale di Milano ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e dei garanti in solido per l'importo totale di €. 214.825,35.
Sulle trattative intercorse la Società di leasing aveva concesso l'estinzione dell'obbligazione -senza rinunciare al credito- col pagamento di €.105.000,00 da ripartire tra i singoli garanti quanto ad €.21.000,00 ciascuno. Dalla documentazione versata agli atti si può rilevare che il oltre Controparte_1 al pagamento della quota di spettanza (€.21.000,00) aveva provveduto al pagamento anche della parte mancante della quota riferita a Parte_1 pari ad €.2.800,00 al fine di evitare che la creditrice si potesse attivare
5 esecutivamente. Tali circostanze appaiono pacifiche e la contestazione si è centrata sulla fondatezza dell'azione di regresso di cui all'art.1954 cc;
infatti parte appellante rileva che il pagamento fatto da alla BNL Paribas Testimone_1
sarebbe stato spontaneo e la fideiussione sarebbe stata estinta per novazione dall'asserita transazione, stipulata dalla AN e dagli altri fideiussori, con la banca medesima, con la conseguente perdita del diritto di regresso. L'assunto non può essere condiviso atteso che la richiamata transazione è carente della sottoscrizione del legale rappresentante della debitrice principale ma bensì solamente quella dei garanti. A nulla rileva la evidenziata spontaneità o meno del pagamento stante l'incombenza di una possibile azione esecutiva e la naturale espressione di volerla evitare. Sussistenti gli elementi essenziali dell'azione di regresso ex art.1954 cc quali l'esistenza di una cofideiussione ed una garanzia unica adempiuta da un obbligato in favore di un altro. Peraltro sussistente al caso di specie anche la surrogazione legale rilevabile nel pagamento con altri o per altri da parte di un terzo che subentra all'originario creditore. Quanto ai rilievi afferenti l'aumento di capitali della AN per far fronte alle obbligazioni con l'BNL Paribas si evidenza che agli atti non si rinviene documentazione alcuna circa la delibera di tale aumento né entro il 31 luglio 2017, né successivamente e che nessun socio ha versato alla società a detto titolo e che nulla ha pagato Pt_5
la Società AN alla creditrice BNL Paribas. Non può sottacersi che l'accordo del 5/7/2017, non costituisce una ripartizione di debito tra i vari soci bensì un accordo di dubbia validità non assunto in sede assembleare carente della sottoscrizione della debitrice principale.
Le censure afferenti l'addebito degli interessi come disposti dal Tribunale sono condivisibili nei seguenti termini: - Nell'ingiunzione opposta si intima a AN
Spa e di pagare immediatamente in solido tra loro la somma Parte_1 di €.2.800,00 (importo anticipato dal ricorrente), alla sola AN di pagare immediatamente la somma di €.21.000,00; interessi come da domanda. Nella domanda (ricorso introduttivo) si chiede di ingiungere a AN Spa e
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in solido tra loro la somma di €.2.850,00 ed alla sola AN la Parte_1
Ulteriore somma di €.21.000,00 oltre interessi di mora al tesso legale dalla data del 10/7/2017 su €.12.000,00 e dal 18/10/2017 su €.11.850,00 al saldo e alle
6 spese… L'addebito degli interessi moratori è chiaramente riferito all'ingiunzione rivolta alla sola AN mentre in quella diretta al non si citano Parte_1
interessi di sorta che pertanto in ipotesi di ritardo dovranno calcolarsi al tasso legale stante la carenza dei presupposti di cui all'art.1284 cc;
in particolare dal dovuto (anticipazione) all'effettivo soddisfo avvenuto il 27/7/2020.
Le censure all'ammissione della deposizione del teste non possono CP_1
essere condivise. Infatti detto teste, quale cofideiussore con l'odierno appellante delle obbligazioni della nei confronti di BNL Paribas,anch'esso CP_5
avrebbe assolto al debito del e del quale ne ha domandato la Parte_1 giudiziale restituzione. L'essersi qualificato anch'esso creditore del Parte_1
non lo grava di interesse alla presente lite. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ha carattere personale, concreto ed attuale, non potendo valere a privare il terzo della capacità di testimoniare un interesse di mero fatto. In particolare si ritiene che tale interesse si identifichi con quello a proporre la domanda od a contraddirvi di cui all'art. 100 del c.p.c., sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in una qualsiasi veste. Il divieto previsto dall'art. 246 cpc non opera quando il testimone sia parte in una causa connessa, mentre diventa operativo nel momento in cui il giudice ne disponga la riunione, circostanza che il
Tribunale ha motivatamente ritenuto di disattendere.
Sulla denunciata mancata revoca del decreto opposto nonostante il versamento della una somma capitale come ingiunta in corso di causa, si osserva: il ha versato al dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed Parte_1 CP_1 in corso del giudizio d'opposizione la somma di €.2.800,00 mediante bonifico bancario in data 27/7/2020, la circostanza non appare in contestazione – ritiene la
Corte che l'ingiunzione vada revocata integralmente;
infatti il versamento anche di una parte del debito è idoneo in ogni caso comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel giudizio di cognizione che è generato dall'opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione. Ciò con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata, sebbene solo parzialmente, un'eccezione di
7 pagamento non può non revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito;
nel caso di specie residuano gli interessi al tasso legale dall'anticipazione al soddisfo (27/7/2020). Il decreto opposto è quindi revocato con condanna del agli interessi maturati. Parte_1
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle ulteriori domande Cass.11547/2013).
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi professionali con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della pronuncia gravata:
-Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
-Condanna a pagare a gli interessi al tasso Parte_1 Testimone_1
legale su €.2.800,00 dal 18/10/2017 al 27/7/2020.
-Condanna a rifondere a ½ delle spese di lite Parte_1 Testimone_1
del primo grado di giudizio che si liquidano in tal misura per competenze professionali in €.1.250,00 oltre rimborso forfettario, iva e ca come per le legge nonché €.250,00 per esborsi – distrazione in favore del Procuratore anticipatario.
Integrale compensazione dell'ulteriore ½.
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Perugia il 7/11/2024
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
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