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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3461/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3461/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. DALL'ARA FABIO che li rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 12/06/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 411 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/07/2002 e il 07/05/2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/11/2021.
Con ricorso depositato il 18/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
1Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' atto che
1.1. i sig.ri e rinunciano a reciproche richieste di Parte_1 Controparte_1 mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Per_
1.2. i figli della coppia, e risiederanno insieme alla sig.ra presso Per_1 Parte_1 la sua residenza attualmente in Torino, Via E. Brusa n. 45;
1.3. ciascun genitore provvederà a tutte le necessità dei figli per il tempo che gli stessi trascorreranno con lui;
1.4. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma di euro 200,00 per ciascun figlio, sino a che ciascuno di essi non sarà economicamente autosufficiente o non risiederà più con la madre;
1.5. entrambi i coniugi applicheranno il Protocollo del Tribunale di Torino, sulle spese straordinarie, del 15.03.2016;
1.6 il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 con atto notarile da stipulare entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, il proprio 50% dell'immobile di proprietà comune, adibito a residenza coniugale, come di seguito indicato: immobile situato nel Comune di Torino (L219), Via Emilio Brusa n. 45, Piano S1-
2, Foglio 1111, particella 53, sub. 5, rendita euro 708,84, Zona censuaria 2, Categoria A3, Classe 3 , consistenza n. 4,5 vani ( doc. n. 14 );
1.7. il trasferimento di cui al punto precedente è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
1.8. i sig.ri e dichiarano già sin d'ora di fare Parte_1 Controparte_1 acquiescenza dell'emananda sentenza.
1.9. salvo quanto indicato nei punti precedenti, i coniugi dichiarano di aver risolto qualsiasi questione di carattere economico tra loro intercorsa, rinunciando sin d'ora ogni pretesa di qualsiasi genere
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3461/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. DALL'ARA FABIO che li rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 12/06/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 411 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/07/2002 e il 07/05/2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/11/2021.
Con ricorso depositato il 18/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
1Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' atto che
1.1. i sig.ri e rinunciano a reciproche richieste di Parte_1 Controparte_1 mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Per_
1.2. i figli della coppia, e risiederanno insieme alla sig.ra presso Per_1 Parte_1 la sua residenza attualmente in Torino, Via E. Brusa n. 45;
1.3. ciascun genitore provvederà a tutte le necessità dei figli per il tempo che gli stessi trascorreranno con lui;
1.4. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma di euro 200,00 per ciascun figlio, sino a che ciascuno di essi non sarà economicamente autosufficiente o non risiederà più con la madre;
1.5. entrambi i coniugi applicheranno il Protocollo del Tribunale di Torino, sulle spese straordinarie, del 15.03.2016;
1.6 il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 con atto notarile da stipulare entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, il proprio 50% dell'immobile di proprietà comune, adibito a residenza coniugale, come di seguito indicato: immobile situato nel Comune di Torino (L219), Via Emilio Brusa n. 45, Piano S1-
2, Foglio 1111, particella 53, sub. 5, rendita euro 708,84, Zona censuaria 2, Categoria A3, Classe 3 , consistenza n. 4,5 vani ( doc. n. 14 );
1.7. il trasferimento di cui al punto precedente è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
1.8. i sig.ri e dichiarano già sin d'ora di fare Parte_1 Controparte_1 acquiescenza dell'emananda sentenza.
1.9. salvo quanto indicato nei punti precedenti, i coniugi dichiarano di aver risolto qualsiasi questione di carattere economico tra loro intercorsa, rinunciando sin d'ora ogni pretesa di qualsiasi genere
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.