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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/01/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 29/01/2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato, Parte_1 C.F._1
anche in indirizzo telematico, presso l'avv. CASTELLANA ORAZIO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per delega – APPELLANTE- C.F._2
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche in indirizzo CP_1 P.IVA_1
telematico, presso l'avv. COEN ROBERTO (c.f. ), che la C.F._3
rappresenta e difende con procura in atti- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.13890/2022 in data 23.09.2022, dal
Tribunale di Roma, a definizione dei giudizi riuniti recanti n.r.g. 20230/2021 e n.r.g.
38645/2021
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053;
Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
1 La sentenza è stata impugnata da Parte_2
resiste alle censure.
[...]
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del
22.01.2025, né alla nuova udienza del 29.01.2025, di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.
Conseguentemente, si deve ora dichiarare anche l'estinzione del processo ai sensi delle citate disposizioni, ricorrendole le condizioni.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3
D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art.
2 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato
l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo
e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza indicata in oggetto, ogni
[...] CP_1
altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e 309
c.p.c.
2. Dichiara l'estinzione del giudizio d'appello.
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 29/01/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
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