Articolo 1 della Legge 27 giugno 1962, n. 886
Articolo 2
Versione
9 agosto 1962
Art. 1.
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1 luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15 miliardi. Per il periodo dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commisurato all'80 per cento dei gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio.
Entrata in vigore il 9 agosto 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente