Art. 1.
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1 luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15 miliardi. Per il periodo dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commisurato all'80 per cento dei gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio.
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1 luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15 miliardi. Per il periodo dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commisurato all'80 per cento dei gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio.